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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 04063/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5964/2024 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ivi domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi

12. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] –associazione sportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II g rado d ella Sicilia n. 7719/2023depositata il 22/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è associazione sportiva dilettantistica che non esponeva redditi, né aveva indicato l’opzione prevista dalla l. n. 389/1991, donde sull’anno di imposta 2010 veniva ricostruito induttivamente il reddito, muovendo dalle fatture emesse verso altri soggetti.

I tentativi di accertamento con adesione non davano esito alcuno e l’atto impositivo era avversato avanti il giudice di prossimità che accoglieva le ragioni di parte contribuente, ma compensava le spese, donde la parte contribuente interponeva appello su tale capo di sentenza.

Per parte sua, l’Ufficio proponeva appello per i capi di propria soccombenza e le due impugnazioni venivano riunite.

Dopo alcuni rinvii per valutare la definizione agevolata o una nuova strada di transazione, la controversia veniva decisa, esitando in accoglimento parziale dell’appello di parte privata e dichiarazione di inammissibilità dell’appello di parte pubblica, che propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, mentre la parte contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene proposto unico motivo di ricorso, sollevando cesura per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 20, comma 2, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché degli articoli 112 e 113 c.p.c., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. –Violazione e/o falsa applicazione dell’art.53 Cost, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella sostanza lamentando che sia stato erroneamente calcolato il termine per la notifica, prendendo a riferimento il giorno in cui l’atto d’appello è venuto nella disponibilità del notificatario, cioè dell’associazione sportiva contribuente.

1.1. Sul punto, così motiva la sentenza qui impugnata: “[OSCURATO:PERSONA] rileva che l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la medesima sentenza n.256/7/2016, recante il N.6335/2016 R.G.A., è tardivo in quanto il termine ultimo perché l’Ufficio potesse validamente proporre appello andava a scadere, considerato il giorno di deposito della sentenza, il giorno 29/07/2016, mentre veniva notificato alla società contribuente il giorno 03/08/2016, pertanto, è inammissibile.” Tale assunto non può essere condiviso.

In effetti, il collegio di secondo grado ha confuso il momento in cui l’atto d’appello è stato portato in spedizione con il momento in cui è stato consegnato alla contribuente.

1.2. Giudice del fatto processuale, quando il vizio attiene a censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di rito civile, questa Corte rileva che dall’esame delle carte processuali emerge che l’atto d’appello sia stato portato alla notifica il giorno 29 luglio 2016 (all. 7, produzioni del ricorrente, distinta di spedizione e ricevuta di ritorno).

2. Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché proceda agli ulteriori accertamenti in fatto, nonché all’eventuale prosecuzione del giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5964/2024 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ivi domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi 12. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] –associazione sportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II g rado d ella Sicilia n. 7719/2023depositata il 22/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è associazione sportiva dilettantistica che non esponeva redditi, né aveva indicato l’opzione prevista dalla l. n. 389/1991, donde sull’anno di imposta 2010 veniva ricostruito induttivamente il reddito, muovendo dalle fatture emesse verso altri soggetti. I tentativi di accertamento con adesione non davano esito alcuno e l’atto impositivo era avversato avanti il giudice di prossimità che accoglieva le ragioni di parte contribuente, ma compensava le spese, donde la parte contribuente interponeva appello su tale capo di sentenza. Per parte sua, l’Ufficio proponeva appello per i capi di propria soccombenza e le due impugnazioni venivano riunite. Dopo alcuni rinvii per valutare la definizione agevolata o una nuova strada di transazione, la controversia veniva decisa, esitando in accoglimento parziale dell’appello di parte privata e dichiarazione di inammissibilità dell’appello di parte pubblica, che propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, mentre la parte contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene proposto unico motivo di ricorso, sollevando cesura per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 20, comma 2, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché degli articoli 112 e 113 c.p.c., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. –Violazione e/o falsa applicazione dell’art.53 Cost, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella sostanza lamentando che sia stato erroneamente calcolato il termine per la notifica, prendendo a riferimento il giorno in cui l’atto d’appello è venuto nella disponibilità del notificatario, cioè dell’associazione sportiva contribuente. 1.1. Sul punto, così motiva la sentenza qui impugnata: “[OSCURATO:PERSONA] rileva che l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la medesima sentenza n.256/7/2016, recante il N.6335/2016 R.G.A., è tardivo in quanto il termine ultimo perché l’Ufficio potesse validamente proporre appello andava a scadere, considerato il giorno di deposito della sentenza, il giorno 29/07/2016, mentre veniva notificato alla società contribuente il giorno 03/08/2016, pertanto, è inammissibile.” Tale assunto non può essere condiviso. In effetti, il collegio di secondo grado ha confuso il momento in cui l’atto d’appello è stato portato in spedizione con il momento in cui è stato consegnato alla contribuente. 1.2. Giudice del fatto processuale, quando il vizio attiene a censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di rito civile, questa Corte rileva che dall’esame delle carte processuali emerge che l’atto d’appello sia stato portato alla notifica il giorno 29 luglio 2016 (all. 7, produzioni del ricorrente, distinta di spedizione e ricevuta di ritorno). 2. Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché proceda agli ulteriori accertamenti in fatto, nonché all’eventuale prosecuzione del giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio d
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