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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 22991/2026

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egneria - Società aresponsabilità limitata), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA], consede in Roma, via G. Calderini, n. 68, in persona del suo amministratoreunico Arch. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56H11 A662B) e del suo procu-ratore speciale Prof.

Ing. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 39R15 A662M), inproprio e quale capogruppo mandataria dell'[OSCURATO:PERSONA] co-stituita con atto del 25 marzo 2002 con Ing. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CVLGPP 56T24 L245B), Ing. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 20M25 I193Fdeceduto), Ing. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 60C03 A662Y), Ing. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65D08 A662D) e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante p.t.

Ing. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 43E20 E445J),con sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 68, rappresentata e difesa,giusta procura in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 74H49 F205L) e [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 74E03 D416D) del Foro di Milano ed elettivamente domici-liati a Milano, CAP 20123, in [OSCURATO:PERSONA] 7, i quali dichiarano di vo-Numero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026ler ricevere le comunicazioni presso i seguenti indirizzi di posta elettronicacertificata: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] e al seguente numero di fax [OSCURATO:TELEFONO].RicorrentecontroCittà metropolitana di [OSCURATO:PERSONA], già Provincia di Roma, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], legale rap-presentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65L68 B036D, giusta procura speciale che, allegata alcontroricorso, ne forma parte integrante, e presso di lei elettivamentedomiciliata in Roma, Via IV Novembre n. 119/A - Avvocatura della Cittàmetropolitana di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:TELEFONO] pec [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 6792 depositata il 17ottobre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- L'ATI Keios – cui era stata affidata dalla Provincia di Roma la pro-gettazione definitiva del passante Civitavecchia, Autostrada A12, Porto,con origine sullo svincolo di [OSCURATO:PERSONA] dell'Autostrada A12 e ter-mine sulla viabilità di accesso al Porto – conveniva davanti al Tribunale diRoma la committente.Allegava l'attrice che la risoluzione del contratto disposta dalla stazioneappaltante era illegittima, essendo fondata sull'art. 12 del Disciplinared'appalto, clausola nulla.Numero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026Era, per contro, la Provincia di Roma ad essere inadempiente, avendopreteso la consegna degli elaborati progettuali senza aver previamenteeseguito le indagini geologiche necessarie.Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la risoluzione perinadempimento della committente e di condannarla al pagamento dei cor-rispettivi per le prestazioni rese ed al risarcimento di varie voci di danno.2.- La convenuta concludeva per il rigetto delle domande, in quanto larisoluzione era stata disposta a causa dell'incompletezza e del ritardo nellaconsegna del progetto definitivo.3.- Il Tribunale, espletata una c.t.u., accoglieva in parte le domandeformulate e condannava la Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] a pagareall'ATI euro 4.267,00, oltre interessi.L'appello proposto dall'ATI era respinto dalla Corte capitolina con lasentenza indicata in intestazione.4.- Per quanto qui interessa, osservava la Corte che la parte inadem-piente era l'ATI, in quanto l'Amministrazione committente l'aveva solleci-tata al deposito degli elaborati progettuali anche in mancanza di indaginigeologiche con note del 31 ottobre 2002 e del 17 febbraio 2003, peraltroall'esito di pregressa corrispondenza.Il mancato deposito degli elaborati da parte dell'ATI integrava un gra-ve inadempimento, con la conseguenza che l'Amministrazione si era cor-rettamente avvalsa della facoltà di risolvere il contratto prevista dall'art.12 del Disciplinare.D'altra parte, era infondata la doglianza con la quale l'appellante ecce-piva la nullità e l'inefficacia della clausola risolutiva prevista dall'art. 12predetto, in quanto essa non era “di mero stile”, essendo invece chiara lavolontà delle parti di sanzionare l'inadempimento dell'ATI alle obbligazioniassunte, desumibile dall'art. 14 del Disciplinare, che richiamava sia l'art.12, sia l'art. 4, che regolamentava i termini di adempimento.Numero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026In ogni caso, l'inadempimento dell'ATI consisteva non solo nel ritardonella consegna del progetto definitivo, ma riguardava anche il merito dellavoro svolto.Da ultimo, a tutto concedere, l'art. 4, ultimo capoverso, del Disciplina-re prevedeva che, nel caso di ritardo superiore a novanta giorni, l'Ammini-strazione committente sarebbe rimasta libera da ogni impegno verso ilprogettista inadempiente, senza che quest'ultimo potesse pretendere al-cunché a titolo di compensi o indennizzi.5.- Interpone ricorso per cassazione l'ATI Keios, affidando il gravame atre mezzi illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria, conclu-dendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza dell'impugna-zione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE6.- Preliminarmente va esaminata – e respinta – l'eccezione diinammissibilità del controricorso, formulata dalla ricorrente nella memoriaillustrativa, nella quale fa osservare che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe «limita-ta a depositare un atto meramente formale, chiedendo la reiezione del ri-corso “in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato”».Ne deriverebbe che il controricorso, privo dei requisiti di cui agli artt.365 e 366 cod. proc. civ., sarebbe inammissibile.In realtà il controricorso è provvisto della sottoscrizione del difensore(art. 365 cod. proc. civ.), dell'indicazione delle parti (art. 366 n° 1), dellasentenza impugnata (n° 2), della procura (n° 5).Manca, invece, l'esposizione sommaria dei fatti di causa (n° 3) ed imotivi per i quali si chiede la cassazione (n° 4).Numero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026Tuttavia, la resistente non ha proposto alcuna impugnazione incidenta-le, ragione per cui la mancanza del requisito indicato dall'art. 366 n° 4 nonha alcun rilievo.Ma anche la mancanza del n° 3 è del tutto priva di importanza, datoche [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a concludere, nella sostanza, per la reie-zione del ricorso principale, senza sollevare alcuna specifica eccezionesull'ammissibilità dell'impugnazione di Keios che implichi una valutazionedel materiale documentale delle fasi di merito (sul che, ex multis: Cass.,sez.

III, 31 maggio 2023, n° 15454, con menzione di altri precedenti).Ne deriva che i requisiti rilevanti ai sensi degli artt. 365 e 366 cod.proc. civ., applicabili al controricorso “in quanto possibile” (art. 370 cod.proc. civ.), sono tutti presenti.Si passa, dunque, al merito del gravame.7.- Col primo motivo, formulato in base all'art. 360 n° 3 cod. proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.1456 e 1341 cod. civ.L'art. 12 del Disciplinare conterrebbe una clausola risolutiva di merostile, facendo essa riferimento a tutte le obbligazioni del contratto, peral-tro in modo generico.La Corte ha ritenuto valida ed efficace tale clausola sull'erroneo rilievoche essa richiamasse l'art. 4 (che stabiliva i termini di consegna degli ela-borati), ma in realtà l'art. 12 non richiamava specificamente tale articolo,bensì indistintamente tutte le clausole del Disciplinare.La Corte, inoltre, ha ritenuto valida ed efficace la clausola risolutivaespressa sull'ulteriore ed altrettanto erroneo rilievo che l'art. 14 del Disci-plinare richiamasse sia l'art. 12 che l'art. 4, senza considerare che nelmenzionato art. 14 venivano richiamate "ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c." le clausole contenute negli artt. 4 e 12, che però non erano sta-te specificamente approvate mediante una duplice sottoscrizione, pur es-sendo contenute in un atto unilateralmente predisposto dalla Provincia.Numero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026Mancando la duplice sottoscrizione, è infine errato il passaggio motiva-zionale della Corte col quale essa ha osservato che l'art. 4, ultimo capo-verso, del Disciplinare prevedeva la liberazione dell'Amministrazione daogni impegno nel caso di ritardo superiore a novanta giorni, senza diritto acompenso del progettista.Infine, anche a voler ritenere presente un'accettazione della clausolaex art. 1341 cod. civ., l'art. 12 sarebbe comunque nullo per genericità.8.- Il mezzo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.Innanzi tutto, esso non coglie appieno la ratio decidendi della sentenzagravata.La Corte, infatti, nel predicare l'inadempimento dell'appaltatore, si èbasata principalmente sul “dato rilevante” (sentenza pagina 4) del graveritardo nella consegna, cui l'ATI Keios avrebbe dovuto provvedere dopo idue solleciti inviatile dalla committente il 31 ottobre 2002 ed il 17 febbraio2003 (sentenza pagine 4-5).A tale motivazione la Corte ha aggiunto che l'art. 12 del Disciplinarenon conteneva (come, invece, preteso dall'appellante) una clausola di me-ro stile (dunque, inefficace), poiché dal successivo art. 14 del Disciplinarepredetto (che richiamava sia l'art. 12 che l'art. 4) emergeva la chiaraenunciazione della volontà dei contraenti di sanzionare l'eventuale ina-dempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti, e che “a tutto volerconcedere” l'art. 4, comunque, prevedeva la liberazione della PA da ogniimpegno negoziale a fronte di un ritardo superiore a novanta giorni.Ora, è ben vero che la clausola risolutiva espressa, per essere efficace,deve prevedere la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'ina-dempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costi-tuendo, invece, una clausola di stile quella redatta con generico riferimen-to alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto (ex mul-tis: Cass., sez.

II, 11 agosto 2021, n° 22725, con menzione di altri prece-denti).Numero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ma, come si desume dalla motivazione a pagina 5 della sentenza, so-pra riassunta, la Corte del merito ha interpretato le clausole del Disciplina-re le une per mezzo delle altre (art. 1363 cod. civ. intitolato “Interpreta-zione complessiva delle clausole”), e ne ha tratto la convinzione, incensu-rabile in sede di legittimità, che l'art. 12 sanzionasse in particolare la tar-diva consegna degli elaborati progettuali, donde la legittimità della risolu-zione contrattuale.Per questa parte, dunque, il mezzo tende anche a ribaltare una inter-pretazione dei patti negoziali, senza veicolarla mediante la deduzione dellaviolazione dei canoni previsti dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ.9.- Col secondo motivo, anch'esso formulato in base all'art. 360 n° 3cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazionedell'art. 16, quarto comma, della legge n° 109/1994 e degli artt. 25 e 27del d.P.R. n° 554/1999, Regolamento attuativo della Legge Merloni.La Corte ha erroneamente ritenuto che la consegna degli elaboratiprogettuali potesse essere fatta anche senza le indagini geotecniche, che,per contro, costituivano un elemento indispensabile previsto dalle citatenorme di legge per la redazione del progetto definitivo, senza il quale iprogettisti avrebbero anche assunto responsabilità.Il progetto originario riguardava il collegamento stradale CivitavecchiaNord – A12 – Porto, ma successivamente la Provincia aveva mutato piùvolte l'indirizzo progettuale, ipotizzando una strada a doppia carreggiata oaddirittura un collegamento autostradale.Tali mutamenti avevano indotto l'Amministrazione a sospendere o rin-viare le indagini geotecniche, ritenendole inutili in attesa delle nuove scel-te pianificatorie.Nondimeno, tali ripensamenti amministrativi non potevano giustificarela richiesta di consegnare un progetto definitivo privo delle indagini geo-tecniche richieste dalla normativa tecnica e dalla disciplina sui lavori pub-blici.Numero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026L'ATI, senza le indagini geologiche, aveva messo a disposizione ciò cheera nelle condizioni di poter depositare, ossia una “edizione provvisoria delprogetto definitivo”.10.- Il mezzo è inammissibile, non cogliendo appieno l'esatta ratio de-cidendi della sentenza.In realtà, la Corte ha osservato (sentenza pagina 4) che Keios “erastata sollecitata al deposito della relazione anche senza le indagini geotec-niche” come da note della Stazione appaltante del 31 ottobre 2002 e del17 febbraio 2003.Sicché, non è dato comprendere, di fronte all'esplicita richiesta dellaPA, come il deposito del progetto definitivo senza le indagini geologichepotesse implicare la responsabilità dei progettisti.Che poi il mancato espletamento di tali indagini ostacolasse di fatto lerelazioni di calcolo o i calcoli strutturali del progetto definitivo è una que-stione di merito, che è stata risolta dalla Corte in senso sfavorevole allaKeios, sulla constatazione che lo stesso c.t.u. aveva concluso che l'ATIavrebbe potuto depositare il progetto definitivo composto dal piano parti-cellare di esproprio e dai relativi elaborati grafici, a prescindere dalle men-zionate indagini geotecniche (sentenza pagina 5).Tale conclusione, pienamente attinente al merito, non è rivedibile insede di legittimità, a meno che non siano dedotte – ma non è questo il ca-so – carenze motivazionali tali da rendere la motivazione apparente o illo-gica.11.- Col terzo mezzo, questa volta veicolato tramite l'art. 360 n° 5cod. proc. civ., l'ATI lamenta che la Corte, nel ritenere il lavoro svoltodall'ATI carente anche per motivi di merito, non abbia considerato le con-clusioni del c.t.u., il quale aveva ritenuto che il progetto definitivo fossestato sostanzialmente completato secondo le disposizioni del responsabiledel procedimento; le eventuali incompletezze non compromettevano laNumero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026sua utilizzabilità tecnica, come anche riconosciuto dalla Provincia; il pro-getto era comunque suscettibile di remunerazione.Donde un ulteriore profilo di censura: la Corte d'appello ha omesso diconsiderare che, anche in caso di risoluzione per ritardo nella consegna,gli artt. 119 e 121 del d.P.R. n° 554/1999, applicabili in via analogica,avrebbero comunque imposto la liquidazione delle prestazioni già esegui-12.- Anche questo mezzo è inammissibile, non cogliendo l'esatta ratiodecidendi della sentenza gravata.Infatti, la Corte ha constatato che, secondo le pattuizioni del Discipli-nare, la tardiva consegna del progetto non dava diritto al pagamento delcorrispettivo ed ha aggiunto che “alcuna retribuzione ulteriore, oltre aquella versata per la presentazione del progetto preliminare, doveva esse-re riconosciuta alla ATI”.Il disconoscimento del diritto al pagamento del corrispettivo per il pro-getto definitivo è, dunque, fondato sulla sua tardiva consegna e non sullasua inutilizzabilità.Ovviamente, tenuto conto di quanto appena detto, la questione dellaremunerabilità della prestazione per l'opera eseguita, in base all'applica-zione analogica degli artt. 119 e 121 del d.P.R. n° 554/1999, non ha alcunrilievo.13.- La complessità della vicenda e la minima attività difensiva svoltadalla resistente nel controricorso costituiscono gravi ed eccezionali ragioniper l'integrale compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 92cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma del 2014).Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ri-corrente, ove dovuto.Numero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026 P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presentegiudizio.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ovedovuto.Così deciso in Roma il 25 giugno 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egneria - Società aresponsabilità limitata), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA], consede in Roma, via G. Calderini, n. 68, in persona del suo amministratoreunico Arch. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56H11 A662B) e del suo procu-ratore speciale Prof. Ing. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 39R15 A662M), inproprio e quale capogruppo mandataria dell'[OSCURATO:PERSONA] co-stituita con atto del 25 marzo 2002 con Ing. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CVLGPP 56T24 L245B), Ing. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 20M25 I193Fdeceduto), Ing. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 60C03 A662Y), Ing. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65D08 A662D) e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante p.t. Ing. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 43E20 E445J),con sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 68, rappresentata e difesa,giusta procura in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 74H49 F205L) e [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 74E03 D416D) del Foro di Milano ed elettivamente domici-liati a Milano, CAP 20123, in [OSCURATO:PERSONA] 7, i quali dichiarano di vo-Numero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026ler ricevere le comunicazioni presso i seguenti indirizzi di posta elettronicacertificata: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] e al seguente numero di fax [OSCURATO:TELEFONO].RicorrentecontroCittà metropolitana di [OSCURATO:PERSONA], già Provincia di Roma, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], legale rap-presentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65L68 B036D, giusta procura speciale che, allegata alcontroricorso, ne forma parte integrante, e presso di lei elettivamentedomiciliata in Roma, Via IV Novembre n. 119/A - Avvocatura della Cittàmetropolitana di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:TELEFONO] pec [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 6792 depositata il 17ottobre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- L'ATI Keios – cui era stata affidata dalla Provincia di Roma la pro-gettazione definitiva del passante Civitavecchia, Autostrada A12, Porto,con origine sullo svincolo di [OSCURATO:PERSONA] dell'Autostrada A12 e ter-mine sulla viabilità di accesso al Porto – conveniva davanti al Tribunale diRoma la committente.Allegava l'attrice che la risoluzione del contratto disposta dalla stazioneappaltante era illegittima, essendo fondata sull'art. 12 del Disciplinared'appalto, clausola nulla.Numero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026Era, per contro, la Provincia di Roma ad essere inadempiente, avendopreteso la consegna degli elaborati progettuali senza aver previamenteeseguito le indagini geologiche necessarie.Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la risoluzione perinadempimento della committente e di condannarla al pagamento dei cor-rispettivi per le prestazioni rese ed al risarcimento di varie voci di danno.2.- La convenuta concludeva per il rigetto delle domande, in quanto larisoluzione era stata disposta a causa dell'incompletezza e del ritardo nellaconsegna del progetto definitivo.3.- Il Tribunale, espletata una c.t.u., accoglieva in parte le domandeformulate e condannava la Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] a pagareall'ATI euro 4.267,00, oltre interessi.L'appello proposto dall'ATI era respinto dalla Corte capitolina con lasentenza indicata in intestazione.4.- Per quanto qui interessa, osservava la Corte che la parte inadem-piente era l'ATI, in quanto l'Amministrazione committente l'aveva solleci-tata al deposito degli elaborati progettuali anche in mancanza di indaginigeologiche con note del 31 ottobre 2002 e del 17 febbraio 2003, peraltroall'esito di pregressa corrispondenza.Il mancato deposito degli elaborati da parte dell'ATI integrava un gra-ve inadempimento, con la conseguenza che l'Amministrazione si era cor-rettamente avvalsa della facoltà di risolvere il contratto prevista dall'art.12 del Disciplinare.D'altra parte, era infondata la doglianza con la quale l'appellante ecce-piva la nullità e l'inefficacia della clausola risolutiva prevista dall'art. 12predetto, in quanto essa non era “di mero stile”, essendo invece chiara lavolontà delle parti di sanzionare l'inadempimento dell'ATI alle obbligazioniassunte, desumibile dall'art. 14 del Disciplinare, che richiamava sia l'art.12, sia l'art. 4, che regolamentava i termini di adempimento.Numero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026In ogni caso, l'inadempimento dell'ATI consisteva non solo nel ritardonella consegna del progetto definitivo, ma riguardava anche il merito dellavoro svolto.Da ultimo, a tutto concedere, l'art. 4, ultimo capoverso, del Disciplina-re prevedeva che, nel caso di ritardo superiore a novanta giorni, l'Ammini-strazione committente sarebbe rimasta libera da ogni impegno verso ilprogettista inadempiente, senza che quest'ultimo potesse pretendere al-cunché a titolo di compensi o indennizzi.5.- Interpone ricorso per cassazione l'ATI Keios, affidando il gravame atre mezzi illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria, conclu-dendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza dell'impugna-zione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE6.- Preliminarmente va esaminata – e respinta – l'eccezione diinammissibilità del controricorso, formulata dalla ricorrente nella memoriaillustrativa, nella quale fa osservare che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe «limita-ta a depositare un atto meramente formale, chiedendo la reiezione del ri-corso “in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato”».Ne deriverebbe che il controricorso, privo dei requisiti di cui agli artt.365 e 366 cod. proc. civ., sarebbe inammissibile.In realtà il controricorso è provvisto della sottoscrizione del difensore(art. 365 cod. proc. civ.), dell'indicazione delle parti (art. 366 n° 1), dellasentenza impugnata (n° 2), della procura (n° 5).Manca, invece, l'esposizione sommaria dei fatti di causa (n° 3) ed imotivi per i quali si chiede la cassazione (n° 4).Numero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026Tuttavia, la resistente non ha proposto alcuna impugnazione incidenta-le, ragione per cui la mancanza del requisito indicato dall'art. 366 n° 4 nonha alcun rilievo.Ma anche la mancanza del n° 3 è del tutto priva di importanza, datoche [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a concludere, nella sostanza, per la reie-zione del ricorso principale, senza sollevare alcuna specifica eccezionesull'ammissibilità dell'impugnazione di Keios che implichi una valutazionedel materiale documentale delle fasi di merito (sul che, ex multis: Cass.,sez. III, 31 maggio 2023, n° 15454, con menzione di altri precedenti).Ne deriva che i requisiti rilevanti ai sensi degli artt. 365 e 366 cod.proc. civ., applicabili al controricorso “in quanto possibile” (art. 370 cod.proc. civ.), sono tutti presenti.Si passa, dunque, al merito del gravame.7.- Col primo motivo, formulato in base all'art. 360 n° 3 cod. proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.1456 e 1341 cod. civ.L'art. 12 del Disciplinare conterrebbe una clausola risolutiva di merostile, facendo essa riferimento a tutte le obbligazioni del contratto, peral-tro in modo generico.La Corte ha ritenuto valida ed efficace tale clausola sull'erroneo rilievoche essa richiamasse l'art. 4 (che stabiliva i termini di consegna degli ela-borati), ma in realtà l'art. 12 non richiamava specificamente tale articolo,bensì indistintamente tutte le clausole del Disciplinare.La Corte, inoltre, ha ritenuto valida ed efficace la clausola risolutivaespressa sull'ulteriore ed altrettanto erroneo rilievo che l'art. 14 del Disci-plinare richiamasse sia l'art. 12 che l'art. 4, senza considerare che nelmenzionato art. 14 venivano richiamate "ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c." le clausole contenute negli artt. 4 e 12, che però non erano sta-te specificamente approvate mediante una duplice sottoscrizione, pur es-sendo contenute in un atto unilateralmente predisposto dalla Provincia.Numero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026Mancando la duplice sottoscrizione, è infine errato il passaggio motiva-zionale della Corte col quale essa ha osservato che l'art. 4, ultimo capo-verso, del Disciplinare prevedeva la liberazione dell'Amministrazione daogni impegno nel caso di ritardo superiore a novanta giorni, senza diritto acompenso del progettista.Infine, anche a voler ritenere presente un'accettazione della clausolaex art. 1341 cod. civ., l'art. 12 sarebbe comunque nullo per genericità.8.- Il mezzo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.Innanzi tutto, esso non coglie appieno la ratio decidendi della sentenzagravata.La Corte, infatti, nel predicare l'inadempimento dell'appaltatore, si èbasata principalmente sul “dato rilevante” (sentenza pagina 4) del graveritardo nella consegna, cui l'ATI Keios avrebbe dovuto provvedere dopo idue solleciti inviatile dalla committente il 31 ottobre 2002 ed il 17 febbraio2003 (sentenza pagine 4-5).A tale motivazione la Corte ha aggiunto che l'art. 12 del Disciplinarenon conteneva (come, invece, preteso dall'appellante) una clausola di me-ro stile (dunque, inefficace), poiché dal successivo art. 14 del Disciplinarepredetto (che richiamava sia l'art. 12 che l'art. 4) emergeva la chiaraenunciazione della volontà dei contraenti di sanzionare l'eventuale ina-dempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti, e che “a tutto volerconcedere” l'art. 4, comunque, prevedeva la liberazione della PA da ogniimpegno negoziale a fronte di un ritardo superiore a novanta giorni.Ora, è ben vero che la clausola risolutiva espressa, per essere efficace,deve prevedere la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'ina-dempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costi-tuendo, invece, una clausola di stile quella redatta con generico riferimen-to alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto (ex mul-tis: Cass., sez. II, 11 agosto 2021, n° 22725, con menzione di altri prece-denti).Numero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ma, come si desume dalla motivazione a pagina 5 della sentenza, so-pra riassunta, la Corte del merito ha interpretato le clausole del Disciplina-re le une per mezzo delle altre (art. 1363 cod. civ. intitolato “Interpreta-zione complessiva delle clausole”), e ne ha tratto la convinzione, incensu-rabile in sede di legittimità, che l'art. 12 sanzionasse in particolare la tar-diva consegna degli elaborati progettuali, donde la legittimità della risolu-zione contrattuale.Per questa parte, dunque, il mezzo tende anche a ribaltare una inter-pretazione dei patti negoziali, senza veicolarla mediante la deduzione dellaviolazione dei canoni previsti dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ.9.- Col secondo motivo, anch'esso formulato in base all'art. 360 n° 3cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazionedell'art. 16, quarto comma, della legge n° 109/1994 e degli artt. 25 e 27del d.P.R. n° 554/1999, Regolamento attuativo della Legge Merloni.La Corte ha erroneamente ritenuto che la consegna degli elaboratiprogettuali potesse essere fatta anche senza le indagini geotecniche, che,per contro, costituivano un elemento indispensabile previsto dalle citatenorme di legge per la redazione del progetto definitivo, senza il quale iprogettisti avrebbero anche assunto responsabilità.Il progetto originario riguardava il collegamento stradale CivitavecchiaNord – A12 – Porto, ma successivamente la Provincia aveva mutato piùvolte l'indirizzo progettuale, ipotizzando una strada a doppia carreggiata oaddirittura un collegamento autostradale.Tali mutamenti avevano indotto l'Amministrazione a sospendere o rin-viare le indagini geotecniche, ritenendole inutili in attesa delle nuove scel-te pianificatorie.Nondimeno, tali ripensamenti amministrativi non potevano giustificarela richiesta di consegnare un progetto definitivo privo delle indagini geo-tecniche richieste dalla normativa tecnica e dalla disciplina sui lavori pub-blici.Numero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026L'ATI, senza le indagini geologiche, aveva messo a disposizione ciò cheera nelle condizioni di poter depositare, ossia una “edizione provvisoria delprogetto definitivo”.10.- Il mezzo è inammissibile, non cogliendo appieno l'esatta ratio de-cidendi della sentenza.In realtà, la Corte ha osservato (sentenza pagina 4) che Keios “erastata sollecitata al deposito della relazione anche senza le indagini geotec-niche” come da note della Stazione appaltante del 31 ottobre 2002 e del17 febbraio 2003.Sicché, non è dato comprendere, di fronte all'esplicita richiesta dellaPA, come il deposito del progetto definitivo senza le indagini geologichepotesse implicare la responsabilità dei progettisti.Che poi il mancato espletamento di tali indagini ostacolasse di fatto lerelazioni di calcolo o i calcoli strutturali del progetto definitivo è una que-stione di merito, che è stata risolta dalla Corte in senso sfavorevole allaKeios, sulla constatazione che lo stesso c.t.u. aveva concluso che l'ATIavrebbe potuto depositare il progetto definitivo composto dal piano parti-cellare di esproprio e dai relativi elaborati grafici, a prescindere dalle men-zionate indagini geotecniche (sentenza pagina 5).Tale conclusione, pienamente attinente al merito, non è rivedibile insede di legittimità, a meno che non siano dedotte – ma non è questo il ca-so – carenze motivazionali tali da rendere la motivazione apparente o illo-gica.11.- Col terzo mezzo, questa volta veicolato tramite l'art. 360 n° 5cod. proc. civ., l'ATI lamenta che la Corte, nel ritenere il lavoro svoltodall'ATI carente anche per motivi di merito, non abbia considerato le con-clusioni del c.t.u., il quale aveva ritenuto che il progetto definitivo fossestato sostanzialmente completato secondo le disposizioni del responsabiledel procedimento; le eventuali incompletezze non compromettevano laNumero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026sua utilizzabilità tecnica, come anche riconosciuto dalla Provincia; il pro-getto era comunque suscettibile di remunerazione.Donde un ulteriore profilo di censura: la Corte d'appello ha omesso diconsiderare che, anche in caso di risoluzione per ritardo nella consegna,gli artt. 119 e 121 del d.P.R. n° 554/1999, applicabili in via analogica,avrebbero comunque imposto la liquidazione delle prestazioni già esegui-12.- Anche questo mezzo è inammissibile, non cogliendo l'esatta ratiodecidendi della sentenza gravata.Infatti, la Corte ha constatato che, secondo le pattuizioni del Discipli-nare, la tardiva consegna del progetto non dava diritto al pagamento delcorrispettivo ed ha aggiunto che “alcuna retribuzione ulteriore, oltre aquella versata per la presentazione del progetto preliminare, doveva esse-re riconosciuta alla ATI”.Il disconoscimento del diritto al pagamento del corrispettivo per il pro-getto definitivo è, dunque, fondato sulla sua tardiva consegna e non sullasua inutilizzabilità.Ovviamente, tenuto conto di quanto appena detto, la questione dellaremunerabilità della prestazione per l'opera eseguita, in base all'applica-zione analogica degli artt. 119 e 121 del d.P.R. n° 554/1999, non ha alcunrilievo.13.- La complessità della vicenda e la minima attività difensiva svoltadalla resistente nel controricorso costituiscono gravi ed eccezionali ragioniper l'integrale compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 92cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma del 2014).Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ri-corrente, ove dovuto.Numero registro generale 31765/2021Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 22991/2026Data pubblicazione 10/07/2026 P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presentegiudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ovedovuto.Così deciso in Roma il 25 giugno 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 22991/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris