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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 04547/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8455-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1639/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 1.4.2014 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere, il primo, proprietario di un fondo agricolo sito in Sant’Agata di Puglia, ed il secondo titolare di una servitù di passaggio sul fondo del Puopolo, evocavano [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Foggia, invocando la reintegrazione nel loro rispettivo possesso, leso dal convenuto, che aveva invaso il terreno del Puopolo ed occupato la striscia a servizio del diritto di passaggio del Lisi per costruirvi un muro di confine.

Si costituiva in giudizio il Melino, resistendo alla domanda e sollevando eccezione petitoria in relazione all’area occupata.

Gli originari ricorrenti, nel corso del giudizio di merito, invocavano l’accertamento, in loro favore, dell’intervenuta usucapionedei diritti reali di proprietà e servitù, per averli usucapiti in virtù di possesso ultraventennale.

Con sentenza n. 1016/2016 il Tribunale rigettava la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 1639/2021, la Corte di Appello di Bari rigettava il gravame interposto dal Puopolo avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe reso una motivazione apparente.

La censura è inammissibile.

La Corte barese, dopo aver ritenuto ammissibile l’eccezione petitoria sollevata dal Melino nel corso del procedimento possessorio, afferma che lo stesso aveva assolto al correlato onere probatorio mediante produzione in atti del giudizio di merito di una donazione per notar Vassalli in data 26.6.2009, che aveva ad oggetto l’intera particella n. 193 (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Ha poi dato atto del conseguimento della prova del grave pregiudizio che sarebbe derivato, al Melino, dall’eventuale ordine di demolizione del muretto oggetto di causa, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza n. 25 del 1992 della Corte Costituzionale, trattandosi di opera che il convenuto nel giudizio possessorio aveva diritto ad eseguire in base al suo titolo di proprietà.

La Corte ha anche dato atto che il Puopolo ed il Lisi non avevano dimostrato il loro assunto, secondo cui essi avrebbero acquistato, per usucapione, rispettivamente il diritto di proprietà e di servitù di passaggio sul fondo oggetto della domanda di reintegrazione (cfr. pag. 4 della sentenza).

Trattasi di motivazione non implausibile, fondata sull’apprezzamento delle prove e certamente idonea ad integrare il cd.

“minimo costituzionale”, onde va esclusa la possibilità di introdurre, in sede di legittimità, un sindacato critico su di essa.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente apprezzato il compendio istruttorio acquisito agli atti del giudizio di merito.

Secondo i ricorrenti, l’atto di donazione prodotto dal Melino non sarebbe idoneo ai fini della prova della proprietà dell’area controversa, mentre –per converso– le fotografie da loro prodotte dimostrerebbero che la linea di confine tra il fondo oggetto di causa e quello, confinante, del Melino, non coincideva con il luogo in cui quest’ultimo aveva edificato il muro di cinta.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice di merito avrebbe ritenuto raggiunta la prova della proprietà in capo al Melino, e non invece quella dell’usucapione, senza tener conto degli elementi di prova prodotti dagli originari ricorrenti.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

In primo luogo, i ricorrenti non indicano, in modo dettagliato, quali sarebbero gli specifici elementi di prova che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare ai fini della propria decisione: il riferimento generico alla documentazione fotografica allegata, sotto tale profilo, non è sufficiente per porre il collegio in condizioni di valutare la decisività del vizio denunciato.

In secondo luogo, i ricorrenti non considerano che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma unfatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche unfatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione diprova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 17761 del 08/09/2016 , Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733).

Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

Infine, con il secondo e terzo motivo, oggetto di esame, i ricorrenti propongono in sostanza una ricostruzione alternativa del fatto, rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, senza confrontarsi con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Né è possibile proporre, in sede di legittimità, una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, posto l’ulteriore principio, che merita esso pure di essere ribadito, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112 c.p.c., 922, 948 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe affermato la proprietà del terreno controverso in capo al Melino, in assenza di idonea prova al riguardo, posto che il titolo allegato non era idoneo ad assolvere l’onere istruttorio previsto dall’art. 948 c.c.

La censura è inammissibile per contrasto con i precedenti di questa Corte.

Va infatti ribadito che, “ Nel giudizio possessorio, l'eccezionefeci, sed iure feci è ammessa solo ove tenda a far valere lo iuspossessionis (e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore) e non anche lo ius possidendi (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere), non potendosi laprova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 4198 del 03/03/2016 , Rv. 639277).

Di conseguenza, “… tale eccezione deve ritenersi ammissibile se il convenuto tenda a dimostrare di aver agito nell'ambito della sua relazione di fatto, esclusiva o comune, con il bene, mentre deve ritenersi inammissibile se il convenuto mira a fare accertare il suo diritto sul ben medesimo, non potendo essere desunta in sede possessoria la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale, occorrendo, invece, dimostrare l'esercizio di fatto del vantato possesso indipendentemente dal titolo e ciò anche dopo la parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 705 c.p.c., in quanto il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni solo quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, e sempre che l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto e della domanda possessoria e non implichi, quindi, deroghe alle regole generali sulla competenza ([OSCURATO:PERSONA]. 25/92)” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 1042 del 03/02/1998 , Rv. 512145; conf.

Cass. Sez.2, Sentenza n. 7469 del 05/06/2000 , Rv. 537240 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 1795 del 29/01/2007 , Rv. 598328).

Poiché, in sede possessoria, l’eccezione petitoria è ammissibile ai limitati fini di cui anzidetto, la prova che dev’essere fornita dal convenuto che la sollevi non coincide con quella, rafforzata, prevista dall’art. 948 c.c. ai fini dell’accertamento della proprietà del bene rivendicato.

Il convenuto in sede possessoria che sollevi l’eccezione “feci, sed iure feci” , in altri termini, deve soltanto dimostrare: (1) l’esistenza di una relazione giuridica con il bene, tale da consentirgli il compimento dell’atto che il ricorrente lamenta esser stato posto in essere in violazione del suo possesso; (2) che l’esecuzione dell’eventuale provvedimento invocato dal ricorrente comporterebbe un danno grave e irreparabile alle sue ragioni.

L’eccezione, dunque, è limitata al solo rigetto della domanda possessoria, e non anche ad una pronuncia, con efficacia di giudicato, sul diritto opposto dal convenuto (Cass. Sez.2, Sentenza n. 16000del 18/06/2018 , Rv. 649226) Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., per apparenza della motivazione, nonché degli artt. 112, 115, 116, 183, 244 e 253 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto non provata l’eccezione di usucapione proposta dal Puopolo e dal Lisi, senza dare accesso alla prova orale dagli stessi articolata a sostegno di detta eccezione, né dare ingresso alla prova per presunzioni, né considerare che, una volta dimostrato il corpus , la sussistenza dell’animus doveva essere presupposta.

Ad avviso dei ricorrenti, la laconicità della motivazione fornita dalla Corte di merito finisce per renderla del tutto apparente, e dunque inidonea asostenere logicamente e giuridicamente la decisione assunta.

La censura è inammissibile per difetto del necessario grado di specificità.

I ricorrenti, infatti, non riportano il contenuto delle istanze istruttorie che il giudice di merito avrebbe ritenuto di non ammettere, non consentendo, in tal modo, al collegio di verificare la decisività del vizio denunciato, né superano il decisivo passaggio della motivazione della sentenza impugnata con il quale la Corte distrettuale ha ritenuto che i capitoli di prova erano “… intrisi di valutazioni del tutto inibite ai testimoni …. del tutto generici e non idonei, quindi, a consentire al giudice di ritenere provati specifici fatti rilevanti ai fini della decisione” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Né viene indicato, nella doglianza in esame, quale elemento di prova dimostrerebbe, in tesi, la sussistenza della prova del corpus possidendi, ai fini della presunzione dell’animus.

La motivazione contenuta nella sentenza impugnata, non implausibile, è dunque certamente idonea ad integrare il cd.

“minimo costituzionale”, onde la stessa non può essere ritenuta meramente apparente e va esclusa la possibilità di introdurre, in sede di legittimità, un sindacato critico su di essa.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8455-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1639/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 1.4.2014 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere, il primo, proprietario di un fondo agricolo sito in Sant’Agata di Puglia, ed il secondo titolare di una servitù di passaggio sul fondo del Puopolo, evocavano [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Foggia, invocando la reintegrazione nel loro rispettivo possesso, leso dal convenuto, che aveva invaso il terreno del Puopolo ed occupato la striscia a servizio del diritto di passaggio del Lisi per costruirvi un muro di confine. Si costituiva in giudizio il Melino, resistendo alla domanda e sollevando eccezione petitoria in relazione all’area occupata. Gli originari ricorrenti, nel corso del giudizio di merito, invocavano l’accertamento, in loro favore, dell’intervenuta usucapionedei diritti reali di proprietà e servitù, per averli usucapiti in virtù di possesso ultraventennale. Con sentenza n. 1016/2016 il Tribunale rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 1639/2021, la Corte di Appello di Bari rigettava il gravame interposto dal Puopolo avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe reso una motivazione apparente. La censura è inammissibile. La Corte barese, dopo aver ritenuto ammissibile l’eccezione petitoria sollevata dal Melino nel corso del procedimento possessorio, afferma che lo stesso aveva assolto al correlato onere probatorio mediante produzione in atti del giudizio di merito di una donazione per notar Vassalli in data 26.6.2009, che aveva ad oggetto l’intera particella n. 193 (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Ha poi dato atto del conseguimento della prova del grave pregiudizio che sarebbe derivato, al Melino, dall’eventuale ordine di demolizione del muretto oggetto di causa, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza n. 25 del 1992 della Corte Costituzionale, trattandosi di opera che il convenuto nel giudizio possessorio aveva diritto ad eseguire in base al suo titolo di proprietà. La Corte ha anche dato atto che il Puopolo ed il Lisi non avevano dimostrato il loro assunto, secondo cui essi avrebbero acquistato, per usucapione, rispettivamente il diritto di proprietà e di servitù di passaggio sul fondo oggetto della domanda di reintegrazione (cfr. pag. 4 della sentenza). Trattasi di motivazione non implausibile, fondata sull’apprezzamento delle prove e certamente idonea ad integrare il cd. “minimo costituzionale”, onde va esclusa la possibilità di introdurre, in sede di legittimità, un sindacato critico su di essa. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente apprezzato il compendio istruttorio acquisito agli atti del giudizio di merito. Secondo i ricorrenti, l’atto di donazione prodotto dal Melino non sarebbe idoneo ai fini della prova della proprietà dell’area controversa, mentre –per converso– le fotografie da loro prodotte dimostrerebbero che la linea di confine tra il fondo oggetto di causa e quello, confinante, del Melino, non coincideva con il luogo in cui quest’ultimo aveva edificato il muro di cinta. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice di merito avrebbe ritenuto raggiunta la prova della proprietà in capo al Melino, e non invece quella dell’usucapione, senza tener conto degli elementi di prova prodotti dagli originari ricorrenti. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. In primo luogo, i ricorrenti non indicano, in modo dettagliato, quali sarebbero gli specifici elementi di prova che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare ai fini della propria decisione: il riferimento generico alla documentazione fotografica allegata, sotto tale profilo, non è sufficiente per porre il collegio in condizioni di valutare la decisività del vizio denunciato. In secondo luogo, i ricorrenti non considerano che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma unfatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche unfatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione diprova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 17761 del 08/09/2016 , Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio. Infine, con il secondo e terzo motivo, oggetto di esame, i ricorrenti propongono in sostanza una ricostruzione alternativa del fatto, rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, senza confrontarsi con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre, in sede di legittimità, una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, posto l’ulteriore principio, che merita esso pure di essere ribadito, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112 c.p.c., 922, 948 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe affermato la proprietà del terreno controverso in capo al Melino, in assenza di idonea prova al riguardo, posto che il titolo allegato non era idoneo ad assolvere l’onere istruttorio previsto dall’art. 948 c.c. La censura è inammissibile per contrasto con i precedenti di questa Corte. Va infatti ribadito che, “ Nel giudizio possessorio, l'eccezionefeci, sed iure feci è ammessa solo ove tenda a far valere lo iuspossessionis (e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore) e non anche lo ius possidendi (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere), non potendosi laprova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 4198 del 03/03/2016 , Rv. 639277). Di conseguenza, “… tale eccezione deve ritenersi ammissibile se il convenuto tenda a dimostrare di aver agito nell'ambito della sua relazione di fatto, esclusiva o comune, con il bene, mentre deve ritenersi inammissibile se il convenuto mira a fare accertare il suo diritto sul ben medesimo, non potendo essere desunta in sede possessoria la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale, occorrendo, invece, dimostrare l'esercizio di fatto del vantato possesso indipendentemente dal titolo e ciò anche dopo la parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 705 c.p.c., in quanto il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni solo quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, e sempre che l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto e della domanda possessoria e non implichi, quindi, deroghe alle regole generali sulla competenza ([OSCURATO:PERSONA]. 25/92)” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 1042 del 03/02/1998 , Rv. 512145; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. 7469 del 05/06/2000 , Rv. 537240 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 1795 del 29/01/2007 , Rv. 598328). Poiché, in sede possessoria, l’eccezione petitoria è ammissibile ai limitati fini di cui anzidetto, la prova che dev’essere fornita dal convenuto che la sollevi non coincide con quella, rafforzata, prevista dall’art. 948 c.c. ai fini dell’accertamento della proprietà del bene rivendicato. Il convenuto in sede possessoria che sollevi l’eccezione “feci, sed iure feci” , in altri termini, deve soltanto dimostrare: (1) l’esistenza di una relazione giuridica con il bene, tale da consentirgli il compimento dell’atto che il ricorrente lamenta esser stato posto in essere in violazione del suo possesso; (2) che l’esecuzione dell’eventuale provvedimento invocato dal ricorrente comporterebbe un danno grave e irreparabile alle sue ragioni. L’eccezione, dunque, è limitata al solo rigetto della domanda possessoria, e non anche ad una pronuncia, con efficacia di giudicato, sul diritto opposto dal convenuto (Cass. Sez.2, Sentenza n. 16000del 18/06/2018 , Rv. 649226) Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., per apparenza della motivazione, nonché degli artt. 112, 115, 116, 183, 244 e 253 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto non provata l’eccezione di usucapione proposta dal Puopolo e dal Lisi, senza dare accesso alla prova orale dagli stessi articolata a sostegno di detta eccezione, né dare ingresso alla prova per presunzioni, né considerare che, una volta dimostrato il corpus , la sussistenza dell’animus doveva essere presupposta. Ad avviso dei ricorrenti, la laconicità della motivazione fornita dalla Corte di merito finisce per renderla del tutto apparente, e dunque inidonea asostenere logicamente e giuridicamente la decisione assunta. La censura è inammissibile per difetto del necessario grado di specificità. I ricorrenti, infatti, non riportano il contenuto delle istanze istruttorie che il giudice di merito avrebbe ritenuto di non ammettere, non consentendo, in tal modo, al collegio di verificare la decisività del vizio denunciato, né superano il decisivo passaggio della motivazione della sentenza impugnata con il quale la Corte distrettuale ha ritenuto che i capitoli di prova erano “… intrisi di valutazioni del tutto inibite ai testimoni …. del tutto generici e non idonei, quindi, a consentire al giudice di ritenere provati specifici fatti rilevanti ai fini della decisione” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Né viene indicato, nella doglianza in esame, quale elemento di prova dimostrerebbe, in tesi, la sussistenza della prova del corpus possidendi, ai fini della presunzione dell’animus. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata, non implausibile, è dunque certamente idonea ad integrare il cd. “minimo costituzionale”, onde la stessa non può essere ritenuta meramente apparente e va esclusa la possibilità di introdurre, in sede di legittimità, un sindacato critico su di essa. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu
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