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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2021

Cassazione n. 34568/2021

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11598-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2615/4/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 28/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 e successivamente del 28/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima, a sua volta, aveva respinto l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, per l'anno 2005; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 46 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio, pur a fronte di una rinunzia solo parziale, perché relativa alla definizione agevolata solo di parte delle pendenze tributarie; che, mediante il secondo, il Pugliese lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR, dichiarando l'estinzione integrale del giudizio, avrebbe commesso vizio di extrapetizione, violando il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato; che l'intimata si è costituita con controricorso; che - dopo l'adunanza fissata per la decisione - in data 16 aprile 2021 il ricorrente ha depositato domanda di definizione Ric. 2018 n. 11598 sez.

MT - ud. 14-04-2021 -2- agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la relativa documentazione; che il Collegio ha dunque dovuto procedere ad una riconvocazione per il giorno 28 aprile 2021; che, pertanto, il procedimento va rinviato a nuovo ruolo, in attesa di conoscere le determinazioni in proposito da parte dell'Agenzia delle Entrate P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Manda alla Cancelleria affinché richieda notizie all'Agenzia delle Entrate in ordine all'esito della procedura.

Così deciso in Roma il 14 aprile 2021 e successivamente il 28 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCW1134A MI, 1 6 NOV 2021 L CANCE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11598-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2615/4/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 28/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 e successivamente del 28/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima, a sua volta, aveva respinto l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, per l'anno 2005; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 46 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio, pur a fronte di una rinunzia solo parziale, perché relativa alla definizione agevolata solo di parte delle pendenze tributarie; che, mediante il secondo, il Pugliese lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR, dichiarando l'estinzione integrale del giudizio, avrebbe commesso vizio di extrapetizione, violando il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato; che l'intimata si è costituita con controricorso; che - dopo l'adunanza fissata per la decisione - in data 16 aprile 2021 il ricorrente ha depositato domanda di definizione Ric. 2018 n. 11598 sez. MT - ud. 14-04-2021 -2- agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la relativa documentazione; che il Collegio ha dunque dovuto procedere ad una riconvocazione per il giorno 28 aprile 2021; che, pertanto, il procedimento va rinviato a nuovo ruolo, in attesa di conoscere le determinazioni in proposito da parte dell'Agenzia delle Entrate P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla Cancelleria affinché richieda notizie all'Agenzia delle Entrate in ordine all'esito della procedura. Così deciso in Roma il 14 aprile 2021 e successivamente il 28 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCW1134A MI, 1 6 NOV 2021 L CANCE