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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 33985/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13197-2021proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoedifeso in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il proprio studioprofessionale -controricorrente- e INPS - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CARLA D'ALOISIO giusta procura speciale in atti INAIL - [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]' AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona delSindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 2904/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositatail 6 /1 1 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate riscossione propon e ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva respinto l’appello della Concessionariaavverso la sentenza n. 2746/2017della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria, emessa a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali, declinando la giurisdizione «in relazione ai crediti per canone acqua,alle sanzioni amministrative relative a violazioni della norma del CdS, ai contributi previdenzialie assistenziali dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], ai premi INAIL e ai contributi INPS»; il contribuente resiste con controricorso, i rimanenti enti ed amministrazioni, indicati in epigrafe , sono rimast i intimat i , essendosi limitati INPS ed INAIL , in particolare, a depositare procura speciale conferita per il presente giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primomotivo l’Agenziaricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazionee/o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1 lett. e, DPR 600/1973, dell’art. 2700 c.c.e dell’art.140 c.p.c.» per avere la Commissione tributaria regionale considerato irrituale la notifica delle cartelle di pagamento n. 03020130020120879000, n. 03020140004862087000 e n. 03020150001121551000, affermando «di non poter applicare, al caso di specie, la disciplina dettata dall'art. 60, co. 1, lett. e, DPR 600/1973 per il caso di irreperibilità assoluta del destinatario, ma quella prevista dall’art.140 c.p.c. per l’ipotesi diirreperibilità relativa (richiedendo, quindi, l’invio di successiva raccomandata informativa) », erroneamente ritenendo necessario l’espletamento di ricerche a mezzo di anagrafe comunale attestanti che il contribuente si era «trasferito altrove», e pur avendo l’appellante documentato che ne lle ricevute , relative alla notifica delle suddette cartelle, era stata attestata l’irreperibilità del destinatario a seguito di relative «attività di ricerca» effettuate dal messo notificatore;

1.2. ledoglianze vanno disattese;

1.3. nella specie, i Giudici di appello hanno confermato la sentenza di primo grado, relativamente al difetto di notifica delle suddette cartelle , evidenziando quanto segue:« … contrariame nte a quanto prospettato dall’appellante, si verte , con evidenza , in un’ipotesi di irreperibilità relativa, non essendovi dubbio che il contribuente risultasse anagraficamente residente nel Comune di Soverato all’indirizzo indicato dove non èstato temporaneamente reperito dal messo notificatore negli accessi effettuati per la notifica delle cartelle.Sicché,in assenza di concreti elementi, derivanti da ricerche effettuate presso l’anagrafe comunale, che il contribuente si fosse trasferito altrove, non risulta corretta la noti fi c a effettuata conle modalità previste per l’ i rr eperibilit à assoluta »;

1.4. ciò posto, i n tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario,che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (cfr. Cass.n. 19958 del 27/07/2018);

1.5. in quest'ottica, la notificazione di cui all'art. 60 comma primo, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non si rinvengano l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente, e solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (cfr. Cass.11152 del 13/12/1996; conf.

Cass. n. 5100 del 09/06/1997, Cass. n. 16696 del 03/07/2013, Cass. n. 3378del 12/02/2020 ) ;

1.6. invero, va fatta applicazione del principio generale secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (cfr. Cass. n. 19387 del 03/08/2017);

1.7. del pari, il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (cfr. Cass.n. 24107 del 28/11/2016);

1.8. le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate, dunque, dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione, ma è richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 1092 del 03/02/1998);

1.9. ne consegue che la notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto, ed in tale ipotesi, il messonotificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenzaanagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casacomunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione (cfr. Cass. n. 4657del 21/02/2020 );

1.10. se, quindi, come precisato da questa Corte, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notificazione ai sensi della lettera e) dell'art. 60, comma 1, del d.P.R. n. 600/73, deve svolgere ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (cfr.Cass. 27 giugno 2011, n. 14030), è altresì vero, tuttavia, che la stessa giurisprudenza ha sottolineato che all'Amministrazione notificante non può essere richiesta un'opera di investigazione che vada oltre quanto risultante dai registri pubblici -nella specie i registri anagrafici comunali-, proprio perché il legislatore ha posto a carico del contribuente l'onere di provvedere tempestivamente alle relative variazioni (cfr. Cass. n. 18804 del 28/07/2017 , Cass. 20 luglio 2011, n. 15919; vedi anche 29 novembre 2013, n. 26715, secondo cui, ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600/73, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto);

1.11. in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere, pertanto, ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (cfr. Cass.n. 2877 de l 07/02/2018);

1.12. in base ai principi dinanzi enunciati è, quindi , infondata la censura, con la quale l’Agenzia ricorrente si duole della valutazione di illegittimità della notificazione degli atti impugnati per l'inadeguatezza delle ricerche compiute, essendosi attenuto a tali principi il giudice di merito ritenendo insufficienti le attività di ricerca del contribuente senza effettuare anche le «ricerche presso l’anagrafe comunale»;

1.13. va altresì rilevato chela censura della ricorrente circa il mancato esame, da parte della Commissione tributaria regionale, della documentazione attestante la presunta effettuazione delle verifiche anagrafiche comunali da parte del notificatore, è in primo luogo inammissibile, atteso che, pur essendo formulata con riguardo ad una presunta violazione di disposizioni di legge processuale, mira, in realtà, a criticare l'accertamento di fatto che la Corte territoriale ha effettuato in ordine alle modalità di notifica delle suddette cartelle esattoriali, ovvero in merito all’irreperibilità cd.

«relativa» e non «assoluta» del destinatario, avendo lamentato un’inadeguata valutazione della documentazione dal medesimo prodotta in giudizio al riguardo;

1.14. all’eventuale riqualificazione del motivo di censura sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., osta, inoltre, la preclusione della c.d. doppia conforme in fatto (art. 348 ter, ult.co., cod. proc. civ.), applicabile ratione temporis trattandosi di appello successivo all'11 settembre 2012;

1.15. la doglianza, peraltro, è anche infondata laddovefa riferimento ad una visura, riprodotta all’interno del ricorso, relativa alle ricerche effettuate ai fini della notifica, che risulta essere stata rilasciata dalla stessa Equitalia (ovvero dall’agente della riscossione) e non dagli uffici comunali;

2.1. con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia, in rubrica, «nullitàdella sentenza per violazione degli artt. 91 e 53, co. 2, D.Lgs. 546/1992 (art. 360, co. l, n. 4, c.p.c.)» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente condannato l’agente della riscossione, parte appellante, alla rifusione delle spese processuali in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di PrevidenzaSociale (INPS) e dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), pur essendo stato notificato l ’appe ll o nei loro confronti unicamente quale litis denuntiatio;

2.2. la censura, da riqualificare come violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è fondata;

2.3. come già affermato da questa Corte, qualora, in un giudizio litisconsortile dal lato passivo, il convenuto soccombente evochi in appello l'altro convenuto, rimasto contumace in primo grado e non soccombente rispetto al dictumdella pronuncia di prime cure, la citazione di quest'ultimo non assolve alla funzione di vocatio in ius, ma di sola litis denuntiatio in presenza di cause scindibili, con la conseguenza che, nel caso in cui dalla sentenza di appello risulti soccombente l'originario attore, quest'ultimo non può essere condannato a rimborsare le spese del giudizio all'originario convenuto non soccombente che si sia costituito nel giudizio di appello (cfr. Cass. n. 32350 del 03/11/2022, Cass. n. 34174 del 15/11/2021, Cass. n.5508 del 21/03/2016);

2.4. ne consegue che, non avendo l’agente della riscossione impugnato la sentenza diprimo grado, nella parte relativa al rilievo del difettodi giurisdizione relativamente all e cartelle esattoriali relativamente «ai premi INAIL e ai contributi INPS», la sentenza va cassata in relazione alle spese liquidate a favore di INPS e INAILche, decidendo nel merito, si dichiarano non dovute e che sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate riscossionedai Giudici di appello;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, in accoglimento del secondo motivodi ricorso, respinto il primo motivo, la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, e,non palesandosi la necessità di accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dovendosi elidere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del gradodi appello in favore di INPS e INAIL;

4. le spese di lite tra la ricorrente ed INPS ed INAIL possono essere integralmente compensate in ragione dell’esito del giudizioin relazione ad appello notificato unicamente sub specie di litis denuntiatio e d al la sostanziale mancata opposizione degli enti previdenziali;5. il rigetto del ricorso nei confronti del contribuente determina , invece, la soccombenza della ricorrente c on conseguente obbligo nei confronti di questa al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo;

6. non si deve provvedere sulle spese nei confronti delle rimanenti parti indicate in epigrafe, per mancanza di attività difensiva ed avendo la Concessionaria notificato il ricorso anche a dett e part i come mera litis denuntiatio P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese giudiziali di secondo grado liquidate a favore INPS e INAIL; condanna l’ Agenzia delle entrate riscossionea pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , le spese di lite, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti; compensa integr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13197-2021proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoedifeso in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il proprio studioprofessionale -controricorrente- e INPS - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CARLA D'ALOISIO giusta procura speciale in atti INAIL - [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]' AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona delSindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 2904/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositatail 6 /1 1 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate riscossione propon e ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva respinto l’appello della Concessionariaavverso la sentenza n. 2746/2017della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria, emessa a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali, declinando la giurisdizione «in relazione ai crediti per canone acqua,alle sanzioni amministrative relative a violazioni della norma del CdS, ai contributi previdenzialie assistenziali dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], ai premi INAIL e ai contributi INPS»; il contribuente resiste con controricorso, i rimanenti enti ed amministrazioni, indicati in epigrafe , sono rimast i intimat i , essendosi limitati INPS ed INAIL , in particolare, a depositare procura speciale conferita per il presente giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primomotivo l’Agenziaricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazionee/o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1 lett. e, DPR 600/1973, dell’art. 2700 c.c.e dell’art.140 c.p.c.» per avere la Commissione tributaria regionale considerato irrituale la notifica delle cartelle di pagamento n. 03020130020120879000, n. 03020140004862087000 e n. 03020150001121551000, affermando «di non poter applicare, al caso di specie, la disciplina dettata dall'art. 60, co. 1, lett. e, DPR 600/1973 per il caso di irreperibilità assoluta del destinatario, ma quella prevista dall’art.140 c.p.c. per l’ipotesi diirreperibilità relativa (richiedendo, quindi, l’invio di successiva raccomandata informativa) », erroneamente ritenendo necessario l’espletamento di ricerche a mezzo di anagrafe comunale attestanti che il contribuente si era «trasferito altrove», e pur avendo l’appellante documentato che ne lle ricevute , relative alla notifica delle suddette cartelle, era stata attestata l’irreperibilità del destinatario a seguito di relative «attività di ricerca» effettuate dal messo notificatore; 1.2. ledoglianze vanno disattese; 1.3. nella specie, i Giudici di appello hanno confermato la sentenza di primo grado, relativamente al difetto di notifica delle suddette cartelle , evidenziando quanto segue:« … contrariame nte a quanto prospettato dall’appellante, si verte , con evidenza , in un’ipotesi di irreperibilità relativa, non essendovi dubbio che il contribuente risultasse anagraficamente residente nel Comune di Soverato all’indirizzo indicato dove non èstato temporaneamente reperito dal messo notificatore negli accessi effettuati per la notifica delle cartelle.Sicché,in assenza di concreti elementi, derivanti da ricerche effettuate presso l’anagrafe comunale, che il contribuente si fosse trasferito altrove, non risulta corretta la noti fi c a effettuata conle modalità previste per l’ i rr eperibilit à assoluta »; 1.4. ciò posto, i n tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario,che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (cfr. Cass.n. 19958 del 27/07/2018); 1.5. in quest'ottica, la notificazione di cui all'art. 60 comma primo, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non si rinvengano l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente, e solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (cfr. Cass.11152 del 13/12/1996; conf. Cass. n. 5100 del 09/06/1997, Cass. n. 16696 del 03/07/2013, Cass. n. 3378del 12/02/2020 ) ; 1.6. invero, va fatta applicazione del principio generale secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (cfr. Cass. n. 19387 del 03/08/2017); 1.7. del pari, il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (cfr. Cass.n. 24107 del 28/11/2016); 1.8. le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate, dunque, dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione, ma è richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 1092 del 03/02/1998); 1.9. ne consegue che la notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto, ed in tale ipotesi, il messonotificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenzaanagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casacomunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione (cfr. Cass. n. 4657del 21/02/2020 ); 1.10. se, quindi, come precisato da questa Corte, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notificazione ai sensi della lettera e) dell'art. 60, comma 1, del d.P.R. n. 600/73, deve svolgere ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (cfr.Cass. 27 giugno 2011, n. 14030), è altresì vero, tuttavia, che la stessa giurisprudenza ha sottolineato che all'Amministrazione notificante non può essere richiesta un'opera di investigazione che vada oltre quanto risultante dai registri pubblici -nella specie i registri anagrafici comunali-, proprio perché il legislatore ha posto a carico del contribuente l'onere di provvedere tempestivamente alle relative variazioni (cfr. Cass. n. 18804 del 28/07/2017 , Cass. 20 luglio 2011, n. 15919; vedi anche 29 novembre 2013, n. 26715, secondo cui, ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600/73, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto); 1.11. in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere, pertanto, ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (cfr. Cass.n. 2877 de l 07/02/2018); 1.12. in base ai principi dinanzi enunciati è, quindi , infondata la censura, con la quale l’Agenzia ricorrente si duole della valutazione di illegittimità della notificazione degli atti impugnati per l'inadeguatezza delle ricerche compiute, essendosi attenuto a tali principi il giudice di merito ritenendo insufficienti le attività di ricerca del contribuente senza effettuare anche le «ricerche presso l’anagrafe comunale»; 1.13. va altresì rilevato chela censura della ricorrente circa il mancato esame, da parte della Commissione tributaria regionale, della documentazione attestante la presunta effettuazione delle verifiche anagrafiche comunali da parte del notificatore, è in primo luogo inammissibile, atteso che, pur essendo formulata con riguardo ad una presunta violazione di disposizioni di legge processuale, mira, in realtà, a criticare l'accertamento di fatto che la Corte territoriale ha effettuato in ordine alle modalità di notifica delle suddette cartelle esattoriali, ovvero in merito all’irreperibilità cd. «relativa» e non «assoluta» del destinatario, avendo lamentato un’inadeguata valutazione della documentazione dal medesimo prodotta in giudizio al riguardo; 1.14. all’eventuale riqualificazione del motivo di censura sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., osta, inoltre, la preclusione della c.d. doppia conforme in fatto (art. 348 ter, ult.co., cod. proc. civ.), applicabile ratione temporis trattandosi di appello successivo all'11 settembre 2012; 1.15. la doglianza, peraltro, è anche infondata laddovefa riferimento ad una visura, riprodotta all’interno del ricorso, relativa alle ricerche effettuate ai fini della notifica, che risulta essere stata rilasciata dalla stessa Equitalia (ovvero dall’agente della riscossione) e non dagli uffici comunali; 2.1. con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia, in rubrica, «nullitàdella sentenza per violazione degli artt. 91 e 53, co. 2, D.Lgs. 546/1992 (art. 360, co. l, n. 4, c.p.c.)» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente condannato l’agente della riscossione, parte appellante, alla rifusione delle spese processuali in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di PrevidenzaSociale (INPS) e dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), pur essendo stato notificato l ’appe ll o nei loro confronti unicamente quale litis denuntiatio; 2.2. la censura, da riqualificare come violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è fondata; 2.3. come già affermato da questa Corte, qualora, in un giudizio litisconsortile dal lato passivo, il convenuto soccombente evochi in appello l'altro convenuto, rimasto contumace in primo grado e non soccombente rispetto al dictumdella pronuncia di prime cure, la citazione di quest'ultimo non assolve alla funzione di vocatio in ius, ma di sola litis denuntiatio in presenza di cause scindibili, con la conseguenza che, nel caso in cui dalla sentenza di appello risulti soccombente l'originario attore, quest'ultimo non può essere condannato a rimborsare le spese del giudizio all'originario convenuto non soccombente che si sia costituito nel giudizio di appello (cfr. Cass. n. 32350 del 03/11/2022, Cass. n. 34174 del 15/11/2021, Cass. n.5508 del 21/03/2016); 2.4. ne consegue che, non avendo l’agente della riscossione impugnato la sentenza diprimo grado, nella parte relativa al rilievo del difettodi giurisdizione relativamente all e cartelle esattoriali relativamente «ai premi INAIL e ai contributi INPS», la sentenza va cassata in relazione alle spese liquidate a favore di INPS e INAILche, decidendo nel merito, si dichiarano non dovute e che sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate riscossionedai Giudici di appello; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, in accoglimento del secondo motivodi ricorso, respinto il primo motivo, la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, e,non palesandosi la necessità di accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dovendosi elidere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del gradodi appello in favore di INPS e INAIL; 4. le spese di lite tra la ricorrente ed INPS ed INAIL possono essere integralmente compensate in ragione dell’esito del giudizioin relazione ad appello notificato unicamente sub specie di litis denuntiatio e d al la sostanziale mancata opposizione degli enti previdenziali;5. il rigetto del ricorso nei confronti del contribuente determina , invece, la soccombenza della ricorrente c on conseguente obbligo nei confronti di questa al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo; 6. non si deve provvedere sulle spese nei confronti delle rimanenti parti indicate in epigrafe, per mancanza di attività difensiva ed avendo la Concessionaria notificato il ricorso anche a dett e part i come mera litis denuntiatio P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese giudiziali di secondo grado liquidate a favore INPS e INAIL; condanna l’ Agenzia delle entrate riscossionea pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , le spese di lite, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti; compensa integr
Sentenza Cassazione n. 33985/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris