CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08318/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: TROISE Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/1/2020 della Corte d'Appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Roma in data 6 dicembre 2018, in relazione al delitto di estorsione., 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione: la sentenza impugnata ha omesso di esaminare la censura relativa all'individuazione dell'imputato, quale autore delle minacce attraverso il contenuto di una conversazione telefonica in cui l'interlocutore della vittima veniva chiamato con un prenome diverso da quello del ricorrente. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, manifestamente illogica con riguardo alla descrizione delle minacce attraverso l'esame del contenuto della conversazione telefonica intercettata. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, mancante quanto all'esame della contestazione dell'elemento psicologico del delitto contestato, considerati i toni della conversazione esaminata che dimostravano il tono dimesso e supplichevole delle richieste, volte a ottenere solo un obolo di natura economica. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.629 cod. pen., non risultando dagli atti alcun danno patrimoniale subito dalla persona offesa. 2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all'art. 56 cod. pen., mancando la motivazione relativa alla misura della pena irrogata a fronte della richiesta in appello dell'applicazione della riduzione massima consentita dall'art. 56 cod. pen. 2.5. Con il sesto motivo si deduce violazione della legge penale in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen., per aver la Corte negato il beneficio ex art. 163 cod. pen. indicando l'esistenza di una precedente condanna, ma senza motivare le ragioni che ostavano alla nuova concessione del beneficio, giacché restavano comunque rispettati i limiti edittali richiesti dall'art. 164 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure già avanzate nel merito e motivatamente respinte dalla Corte territoriale. 1. A fronte della doppia decisione conforme, il ricorrente reitera la questione afferente il diverso nome (Fabio e non Francesco) dell'interlocutore della vittima nel corso della conversazione in cui furono profferite le minacce dirette a costringere la persona offesa a versare somme di denaro (come già avvenuto); ma già la sentenza di primo grado (pag. 6) aveva chiarito che Fabio era l'appellativo con cui familiari e conoscenti chiamavano il Troise. Inoltre, il dato della conversazione non era l'unico elemento considerato, avendo i giudici di merito apprezzato prove testimoniali e risultanze documentali che convergevano nell'attribuzione della condotta estorsiva all'imputato. 2. Quanto al secondo motivo, si tratta censura del tutto generica, perché non si confronta con l'intero compendio probatorio valutato dalle sentenze conformi per attribuire il fatto all'imputato che hanno stimato per certa la natura della domanda e la sua provenienza dall'imputato. Va dunque ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 3. Con il terzo motivo il ricorrente sembra dedurre il travisamento della prova desunta dal contenuto della conversazione telefonica, ma in realtà si limita a proporre un'interpretazione alternativa delle medesime intercettazioni, e più favorevole, esaltando le espressioni con cui l'imputato avrebbe utilizzato toni "supplichevoli"; censura non consentita in sede di legittimità laddove con il vizio non si evidenzino palesi ed evidenti travisamenti della traccia fonica (cfr. Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Rv. 259516-01). 4. Parimenti reiterativo, oltre che generico, deve anche ritenersi il quarto motivo di ricorso speso in tema di rappresentata assenza del danno patrimoniale, perché vien fatto discendere dall'assenza di espressi riferimenti verbali al "denaro", mentre la ripetuta ed evidente richiesta di "aiuto economico" non comportava alcuna prospettiva di danno per la vittima; si tratta di censura di merito, peraltro manifestamente infondata. 5. Quanto alla dosimetria della sanzione, il motivo è pure manifestamente infondato, perché la pena inflitta nel merito è ampiamente inferiore alla media edittale prevista per il delitto tentato e non necessita dunque di una dettagliata motivazione, essendo stati richiamati i criteri dosimetrici di cui all'art. 133 cod. pen. (sentenza G.u.p.) e quelli concernenti le caratteristiche della condot ta (sentenza appello). .1( 6. Il sesto motivo attinge la omessa motivazione della Corte di merito in ordine alla richiesta nuova concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, possibile secondo la prospettazione del ricorrente in ragione dei limiti edittali della precedente condanna. Tuttavia il motivo difetta di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato al ricorso il certificato del casellario giudiziario per supportare le ragioni del motivo. Così non consentendo alla Corte di apprezzare la non conformità a legge della decisione, per carenza del tertium comparationts (certificato del casellario). Al proposito questa Corte ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di omessa motivazione, non siano accompagnati dalla loro allegazione (Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; in tema di necessaria allegazione del certificato del casellario v. Sez. 2, n. 47101, del 28/10/2021, ric. luso n.m.; Sez. 2, n. 20677, del 11/4/2017, Rv. 270071), né dall'indicazione della loro affoliazione ad altri atti (trasmessi) del procedimento. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2