CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata riguardante la tenuta della motivazione della decisione gravata avuto riguardo all'aumento per la continuazione è manifestamente infondata perché dal tenore complessivo della decisione ( si veda pagina 3, terz'ultimo capoverso) emerge adeguatamente il percorso giustificativo sotteso alla conferma della pena irrogata a tale titolo, anche in considerazione della modestia dell'aumento apportato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.MIl Consigliere estensore Il esidenteBenedetto [OSCURATO:PERSONA] rdo Amoroso DEPOSITAT.,,[OSCURATO:PERSONA]; 14 AGO 2026 L'ASSISTENTE j IZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ente