CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18630/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, pronunciata in data 22 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di censura, con il quale si critica il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice richiamate e confermate dal secondo, deduce l'apparenza della motivazione, ma tale vizio è smentito dalla lettura del provvedimento impugnato che dimostra la legittimità del rinvio operato (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274719 - 02; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252); osservato, infatti, che, nel caso di specie, la Corte di appello ha spiegato, in modo logico e adeguato, anche attraverso una valutazione globale, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo senza operare un mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado (si veda pag. 3 sulla mancanza di specificità dell'appello rispetto agli elementi indiziari individuati dal primo giudice, ritenuti decisivi e non inficiati dagli elementi probatori oggetto di doglianza, in quanto inerenti alla contraddittorietà di dichiarazioni inattendibili e comunque meramente indicativi di eventuali corresponsabili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i