CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 23462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11145/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 163, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2171/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata in data 21/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo, citò in giudizio la cooperativa edilizia a r.l. “[OSCURATO:PERSONA]”, chiedendo la rimozione o l’arretramento dei fabbricati costruiti dalla convenuta in violazione delle distanze legali, in violazione dell’art. 3 delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione del Piano di Fabbricazione del Comune di Rutigliano, oltre al risarcimento del danno. Nel contraddittorio delle parti il Giudice di primo grado accolse la domanda, condannando la convenuta a demolire o arretrare l’edificio di m. 2,30, realizzato in violazione della distanza di legge dal confine con la proprietà attorea, in modo da ripristinare la distanza minima di m. 4,80, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. 2. Avverso la sentenza di primo grado propose appello la soccombente convenuta. La Corte d’appello di Bari rigettò l’impugnazione e confermò la sentenza del Tribunale nei sensi di cui in motivazione . Quanto a quest’ultimo inciso chiarisce che l’edificio realizzato dalla Cooperativa, deve essere arretrato, e reso conforme alla previsione di cui all’art. 3 delle N.T.A., secondo cui il distacco da confine non edificato, e deve essere pari, almeno, alla metà dell’altezza del fabbricato, intesa come la media delle altezze misurate su tutti i fronti dell’edificio, calcolando l’altezza dal piano di campagna, e computando, a detti fini, i balconi, nel senso che, in ciascuno suo punto, l’edificio predetto, deve distare dal confine inedificato, calcolando, non già le facciate dell’edificio, bensì il punto estremo di ciascun balcone . [OSCURATO:PERSONA] edilizia a r.l. “[OSCURATO:PERSONA]” ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] esiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 3. Venuto il processo all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio dispose rinvio, al fine di assicuraretrattazione unitaria con il ricorso r.g. n. 11133/2018. 4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Secondo l’assunto la Corte d’appello aveva omesso di prendere in esame le delibere comunali nn. 25/09 e 76/10, dalle quali emergeva che i suoli delle due parti ricadevano in zone territoriali non omogenee, con destinazione urbanistica diversa. La delibera n. 25, a differenza di quel che aveva reputato il Tribunale, non costituiva una variante, ma una modifica del piano esecutivo, per la quale non era necessario approvazione regionale e il Giudice d’appello era incorso nel medesimo errore, senza, inoltre considerare l’ulteriore delibera n. 76/2010, succeduta alla pronuncia di primo grado. Dalla seconda delibera, invero, emergeva che il Comune aveva definitivamente approvato la variante, stabilendo che il suolo dell’appellato ricade in zona standard – in particolare verde pubblico – ed è pertanto destinato ad essere ceduto al Comune di Rutigliano . Pertanto, l’Ottomano non aveva un interesse giuridicamente apprezzabile da far valere in giudizio. 4. 1. La doglianza è infondata. La censura non coglie nel segno poiché la Corte d’appello ha esaminato la delibera (la seconda è reiterativa) spiegando che essa non è attualmente vincolante per le seguenti ragioni: - la delibera comunale in sé non modifica la precedente disciplina urbanistica, occorrendo l’approvazione regionale della variante, che qui non consta (Cass. nn. 20994/2013, 27586/2020); - le norme che impongo no distanza minima dai confini prescindono dall’edificabilità del fondo (Cass. 3031/2009); - non c’era stato alcun trasferimento dell’area in favore della p.a. poiché alla delibera non aveva fatto seguito la stipulazione di una convenzione di lottizzazione; - quindi, il fondo era ancora in piena proprietà dell’Ottomano, legittimato ad agire per la sua tutela (Cass. 11902/2002). In disparte deve ulteriormente osservarsi che, ove la ricorrente avesse voluto impugnare l’interpretazione resa dalla Corte locale della delibera, avrebbe dovuto invocare la violazione delle regole in tema d’interpretazione dei contratti (da ultimo, Cass. n. 5966/2022). Il che non consta. 5. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione circa la non applicabilità delprincipio di prevenzione. 5. 1. La censura è inammissibile. Non si verte affatto in presenza di omessa motivazione, avendo sul punto la sentenza spiegato che, ove sia previsto un limite assoluto dal confine non è possibile derogarvi per prevenzione, in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che il criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 cod. civ., è derogato dal regolamento comunale edilizio allorché questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine, salvo che lo stesso consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, nel qual caso il primo costruttore ha la scelta tra l'edificare a distanza regolamentare e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, poiché detta prescrizione ha lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l'onere della creazione della zona di distacco (Sez. 2, n. 23963, 6/11/2014, Rv. 633061; conf. Cass. n. 1664/2018). 6. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine alla misurazione dell’altezza dei corpi di fabbrica dal piano di campagna. 6. 1. La censura è inammissibile: la motivazione c’è e si riporta alle conclusioni del ctu (la misurazione deve essere effettuata dal piano di campagna); la sentenza ha interpretato l’art. 7 delle Norme tecniche di Attuazione del p.d.f., riportato dalla stessa ricorrente: l’altezza massima è data dalla media di tutte le altezze sui fronti di un edificio dal piano di marciapiede pubblico o di campagna , in maniera non solo non precipuamente contestata, ma corretta, non constando che gli edifici costruiti prospettassero direttamente sulla pubblica via munita di marciapiede. 7. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la non sussistenza della violazione della distanza legale dal confine, contestando le misurazioni effettuate dal ctu. 7. 1. La doglianza è inammissibile, in quanto invoca un improprio riesame di merito in sede di vaglio di legittimità. 8. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza perché attualmente ineseguibile per la mancata indicazione delle misurazioni. 8. 1. Trattasi di motivo inammissibile. La questione della eseguibilità della sentenza non solo non è nell’interesse della ricorrente essere fatta valere, ma, in ogni caso, pone solo un problema d’esecuzione (peraltro, la sentenza enuncia in maniera comprensibile i criteri di calcolo strumentali all’esecuzione). 9. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia l’omessa motivazione a riguardo dell’impraticabilità per l’estrema onerosità della riduzione in pristino. 9. 1. Il motivo è inammissibile: la Corte d’appello ha spiegato la inoperatività del principio invocato, non trovando in materia applicazione l’art. 2058 cod. civ., essendosi chiarito che l'art. 2058, comma 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente, anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo - come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze -, atteso il carattere assoluto del diritto leso (Sez. 2, n.19942, 23/09/2020, Rv. 659137; conf. Cass. n. 25890/2017). 10. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2058, co. 2, cod. civ. e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non avere il giudice ordinato, al più, il risarcimento per equivalente. 10. 1. Il motivo è inammissibile per le ragioni immediatamente sopra esposte al punto 8.1 . 11. Rigettato il ricorso nel suo complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico della ricorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte de