CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2021
Cassazione n. 42488/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2019 della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], come accertata dalla sentenza del Tribunale di Bolzano dell' 8 novembre 2018, in ordine ai delitti di rapina e lesioni aggravate. All'imputato si contestava di essersi impossessato di un telefono cellulare e di una somma di denaro contante, sottraendoli alle vittime grazie ad un'aggressione nei loro confronti, culminata in percosse che cagionavano lesioni personali. 2. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione, carente e contraddittoria, oltre che travisamento della prova in ordine all'avvenuto impossessamento della refurtiva, alla luce delle dichiarazioni della stessa persona offesa che aveva escluso la circostanza che ad impossessarsi dei beni, non rinvenuti dopo l'aggressione da parte del Pavan, potesse esser stato il ricorrente. 2.1. Con il secondo motivo si deduce carenza di motivazione circa la valutazione della prova testimoniale assunta escutendo l'acquirente del telefono cellulare sottratto alla persona offesa. 2.2. Con il terzo motivo si deduce carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di lesioni, considerate le dichiarazioni della persona offesa che aveva escluso di aver avvertito nell'immediatezza del fatto alcuna conseguenza dell'aggressione, tanto da essersi recato solo il giorno successivo presso il nosocomio ove era stato visitato. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha chiarito sulla scorta di quali fatti storici e di quali considerazioni logiche fosse stata affermata la responsabilità dell'imputato (unico soggetto presente al momento dell'aggressione in danno delle vittime, artatamente realizzata per impedire alle stesse di avvedersi che venivano contestualmente sottratti il telefono cellulare e una somma di denaro, telefono che nel corso delle indagini sarebbe stato sequestrato a terzi che riferivano di averlo ricevuto dal Pavan), sicché la motivazione non è contraddittoria rispetto a quello che fu un parere espresso dalla vittima (ossia, che il Pavan non potesse aver sottratto i beni in quanto impegnato nel diverbio e nella successiva colluttazione) né può ipotizzarsi alcun travisamento della prova, trattandosi di profili valutativi condotti coerentemente dalla sentenza impugnata. 1.2. Il secondo motivo è generico, oltre che fondato su una lettura parziale e fuorviante della decisione impugnata, in quanto l'asserito contrasto delle dichiarazioni rese dal teste sulla ricezione del telefono cellulare oggetto della condotta ascritta al prevenuto perde valore e significato poiché, come specificato nella sentenza impugnata (pag. 3, ultimo capoverso), la ricezione del telefono era avvenuta da parte della compagna del testimone, che aveva riferito al suo ragazzo l'identità del soggetto che aveva ceduto il telefono. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è assolutamente generico, prospettando unicamente una diversa valutazione delle risultanze istruttorie alla luce dell'accertamento delle lesioni e della loro durata non nella stessa giornata del fatto, ma in quella successiva; si tratta di censura che trova fondamento unicamente nella differente valutazione del quadro probatorio e, come tale, risulta inammissibile (in quanto «sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»: in questi termini, ex plurimis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/7/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere E