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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13982/2023

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unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24853-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in persona del liquidatore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2908/04/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sez. staccata di Siracusa, depositata il 25.03.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 24novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]l’avviso d ’ accertamento relativo all’annod’imposta 2011, contestando maggiori imponibili ai fini Iva, Irap e imposte dirette.

L’accertamento era fondato sulla rilevata violazione IVA –Irap –Interposizione fittizia manodopera RGN 24853/2021 Consigliere rel.

Federici del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per l’illecito utilizzo di manodopera mediante simulati contratti di appaltocon le società cooperative [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., facendo risultare prestazioni di servizi inesistenti.

L’ufficio, condividendo il processo verbale di costatazione redatto dai militari verificatori della GdF, aveva pertanto proceduto a rettificare il reddito dichiarato ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente applicazione di sanzioni.

L’atto fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, che con sentenza n. 1 592 / 0 4 /201 5 ne accolse le ragioni, annullandolo.

La pronuncia fu impugnata dall ’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, che con sentenza n. 2908/04/2020rigettò l’appello.

Il giudice regionale, richiamando la pronuncia relativa agli accertamenti relativi agli anni precedenti, tutti, come questo per cui è causa, correlati alla stessa verifica della GdF, ha affermato che le società appaltatrici dei servizi erano dotate di piena organizzazione imprenditoriale, con mezzi e personale dipendente regolarmente retribuito e con posizione contributiva regolare.

Ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non aveva dato prova degli elementi su cui erano basate le contestazioni elevate, perché gli esiti della verifica, cui rinviavano tutti gli avvisi d’accertamento, erano fondati su presunzioni semplici prive di riscontri obiettivi.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza, della quale ha chiesto la cassazione, affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la società.

Nell’adunanza camerale del 24 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa.

Considerato che Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice d’appello, nel decidere la controversia, si sarebbe ritenuta “vincolata” agli esiti processuali della controversia insorta tra le medesime parti per annualità d’imposta pregresse.RGN 24853/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] motivo, che per come spiegato denuncia una violazione delle regole di efficacia del giudicato esterno, è infondato.

Premesso che la stessa ricorrente ha spiegato il motivo con una formula irritualmente dubitativa, esso è infondato.

Nel motivare il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate è vero solo che il giudice regionale ha richiamato la precedente pronuncia della stessa Commissione siciliana, riportandone anche i passaggi motivazionali.

Manca tuttavia qualunque riferimento ad un “giudicato”, vincolante per la decisione de quo, laddove ciò che la commissione ha inteso scegliere, è semplicemente l’adeguamento ad un precedente.

Il primo motivo è pertanto da rigettare.

Con il secondo motivo l’Amministrazione finanziaria si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Costituzione, dell’art. 132, cod. proc. civ., nonché dell’art. 36 del d.lgs. 22 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla apparenza della motivazione.

Il motivo è fondato.

Va premesso che la motivazione apparente sussiste ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo dell’esattezza e logicità del suo ragionamento.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in sede di gravame la decisione può essere legittimamente motivata anche per relationem, ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, abbia avuto cura di esprimere, sia pure in modo sintetico,le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo da renderne possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata(cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105).

Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi di rinvio operato ad altra decisione, che venga richiamata quale precedente.RGN 24853/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, della Costituzione (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921).

L’apparenza si rivela anche ogni volta che la pronuncia evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia stata alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14/02/2020, n. 3819).

Ebbene, nel caso di specie il giudice regionale, richiamando la sentenza n.1797/16/2015 del 29 aprile 2015, con la quale la medesima Commissione aveva annullato gli avvisi d’accertamento notificati alla stessa società per pregressi anni d’imposta, si è poi limitato ad affermare che non vi erano ragioni per discostarsida essa, condividendone le conclusioni.

Ebbene, a parte l’insignificante condivisione delle conclusioni, mera asserzione, priva di una qualunque argomentazione che spieghi la condivisione stessa, proprio la richiamata motivazione di quella sentenza, oggetto di impugnazione e al vaglio di questo stesso collegio nell’odierna adunanza camerale, è stata a sua volta riconosciuta come apparente.

Si tratta di una motivazione,nella quale il giudice d’appello, dopo aver affermato che le società cooperative avevanoorganizzazione imprenditoriale e personale regolarmente retribuito e regolarizzato, ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse dato prova dell’assenza di autonoma organizzazione in capo ad esse, dell’assenza del rischio d’impresa, del mancato esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori, della ingerenza del committente nella gestione dei dipendenti, concludendo che «a giudizio di questa Commissione tutti gli accertamenti della Guardia di Finanza, fatti propri dall’Agenzia delle Entrate, per gli anni d’imposta dal 2005 al 2010, sono basati su presunzioni semplici (prive di riscontri oggettivi) che non hanno provato che gli appalti non fossero genuini e regolari».RGN 24853/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] motivazione, su cui la sentenza ora impugnata si adagia totalmente, è solo apparentemente esistente sul piano grafico.

Da essa si evince che il giudice territoriale ha riportato una serie di considerazioni meramente assertive, prive però di ogni più semplice argomentazione idonea a spiegarne il contenuto.

Nello specifico non risultano elencati e valorizzati “fatti”, concretizzandosi in ungiudizio di valore , del tutto avuls o dal richiamo ariscontri a conforto dei giudizi medesimi.

Ne deriva che la motivazione della sentenza è del tutto astratta, inidonea a permettere un adeguato controllo sulla esattezza e logicità d el ragionamento, ed è avulsa dal quadro probatorio, pur ampiamente riscontrabile negli esiti della verifica e nella motivazione dell’atto di accertamento, come riprodotto nel ricorso dell’ufficio, così da non raggiungere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, della Costituzione.

Il motivo va dunque accolto.

L’accoglimento del primo motivoassorbe gli altri, con il terzo dei quali l’Agenzia delle entrateha denunciato la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla carenza di motivazione dell’avviso d’accertamento, affermata dalla sentenza, senza considerare che l’atto rinviava al processo verbale di constatazione; con il quarto ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1655 cod. civ., dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, dell’art. 19 del d.P.R. n. .633 del 1972, degli artt. 23 e 64 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all’errata interpretazione della disciplina sulla tutela del lavoro dalla interposizione abusiva di manodopera.

All’accoglimento del secondo motivo, e dunque del ricorso , segue la declaratoria di nullità della sentenza.

Questa va pertanto cassata e il processo va rinviato alla Corte di giustizia di II grado della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità, dovrà riesaminare l’appello della contribuente.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, assorbiti il terzo ed il quarto, rigettato il primo; cassa la sentenza e rinvia il procedimento alla Corte di giustizia di II grado RGN 24853/2021 Consigliere rel.

Federi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24853-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in persona del liquidatore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2908/04/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sez. staccata di Siracusa, depositata il 25.03.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 24novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]l’avviso d ’ accertamento relativo all’annod’imposta 2011, contestando maggiori imponibili ai fini Iva, Irap e imposte dirette. L’accertamento era fondato sulla rilevata violazione IVA –Irap –Interposizione fittizia manodopera RGN 24853/2021 Consigliere rel. Federici del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per l’illecito utilizzo di manodopera mediante simulati contratti di appaltocon le società cooperative [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., facendo risultare prestazioni di servizi inesistenti. L’ufficio, condividendo il processo verbale di costatazione redatto dai militari verificatori della GdF, aveva pertanto proceduto a rettificare il reddito dichiarato ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente applicazione di sanzioni. L’atto fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, che con sentenza n. 1 592 / 0 4 /201 5 ne accolse le ragioni, annullandolo. La pronuncia fu impugnata dall ’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, che con sentenza n. 2908/04/2020rigettò l’appello. Il giudice regionale, richiamando la pronuncia relativa agli accertamenti relativi agli anni precedenti, tutti, come questo per cui è causa, correlati alla stessa verifica della GdF, ha affermato che le società appaltatrici dei servizi erano dotate di piena organizzazione imprenditoriale, con mezzi e personale dipendente regolarmente retribuito e con posizione contributiva regolare. Ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non aveva dato prova degli elementi su cui erano basate le contestazioni elevate, perché gli esiti della verifica, cui rinviavano tutti gli avvisi d’accertamento, erano fondati su presunzioni semplici prive di riscontri obiettivi. L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza, della quale ha chiesto la cassazione, affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la società. Nell’adunanza camerale del 24 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice d’appello, nel decidere la controversia, si sarebbe ritenuta “vincolata” agli esiti processuali della controversia insorta tra le medesime parti per annualità d’imposta pregresse.RGN 24853/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] motivo, che per come spiegato denuncia una violazione delle regole di efficacia del giudicato esterno, è infondato. Premesso che la stessa ricorrente ha spiegato il motivo con una formula irritualmente dubitativa, esso è infondato. Nel motivare il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate è vero solo che il giudice regionale ha richiamato la precedente pronuncia della stessa Commissione siciliana, riportandone anche i passaggi motivazionali. Manca tuttavia qualunque riferimento ad un “giudicato”, vincolante per la decisione de quo, laddove ciò che la commissione ha inteso scegliere, è semplicemente l’adeguamento ad un precedente. Il primo motivo è pertanto da rigettare. Con il secondo motivo l’Amministrazione finanziaria si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Costituzione, dell’art. 132, cod. proc. civ., nonché dell’art. 36 del d.lgs. 22 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla apparenza della motivazione. Il motivo è fondato. Va premesso che la motivazione apparente sussiste ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo dell’esattezza e logicità del suo ragionamento. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in sede di gravame la decisione può essere legittimamente motivata anche per relationem, ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, abbia avuto cura di esprimere, sia pure in modo sintetico,le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo da renderne possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata(cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi di rinvio operato ad altra decisione, che venga richiamata quale precedente.RGN 24853/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, della Costituzione (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). L’apparenza si rivela anche ogni volta che la pronuncia evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia stata alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14/02/2020, n. 3819). Ebbene, nel caso di specie il giudice regionale, richiamando la sentenza n.1797/16/2015 del 29 aprile 2015, con la quale la medesima Commissione aveva annullato gli avvisi d’accertamento notificati alla stessa società per pregressi anni d’imposta, si è poi limitato ad affermare che non vi erano ragioni per discostarsida essa, condividendone le conclusioni. Ebbene, a parte l’insignificante condivisione delle conclusioni, mera asserzione, priva di una qualunque argomentazione che spieghi la condivisione stessa, proprio la richiamata motivazione di quella sentenza, oggetto di impugnazione e al vaglio di questo stesso collegio nell’odierna adunanza camerale, è stata a sua volta riconosciuta come apparente. Si tratta di una motivazione,nella quale il giudice d’appello, dopo aver affermato che le società cooperative avevanoorganizzazione imprenditoriale e personale regolarmente retribuito e regolarizzato, ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse dato prova dell’assenza di autonoma organizzazione in capo ad esse, dell’assenza del rischio d’impresa, del mancato esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori, della ingerenza del committente nella gestione dei dipendenti, concludendo che «a giudizio di questa Commissione tutti gli accertamenti della Guardia di Finanza, fatti propri dall’Agenzia delle Entrate, per gli anni d’imposta dal 2005 al 2010, sono basati su presunzioni semplici (prive di riscontri oggettivi) che non hanno provato che gli appalti non fossero genuini e regolari».RGN 24853/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] motivazione, su cui la sentenza ora impugnata si adagia totalmente, è solo apparentemente esistente sul piano grafico. Da essa si evince che il giudice territoriale ha riportato una serie di considerazioni meramente assertive, prive però di ogni più semplice argomentazione idonea a spiegarne il contenuto. Nello specifico non risultano elencati e valorizzati “fatti”, concretizzandosi in ungiudizio di valore , del tutto avuls o dal richiamo ariscontri a conforto dei giudizi medesimi. Ne deriva che la motivazione della sentenza è del tutto astratta, inidonea a permettere un adeguato controllo sulla esattezza e logicità d el ragionamento, ed è avulsa dal quadro probatorio, pur ampiamente riscontrabile negli esiti della verifica e nella motivazione dell’atto di accertamento, come riprodotto nel ricorso dell’ufficio, così da non raggiungere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, della Costituzione. Il motivo va dunque accolto. L’accoglimento del primo motivoassorbe gli altri, con il terzo dei quali l’Agenzia delle entrateha denunciato la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla carenza di motivazione dell’avviso d’accertamento, affermata dalla sentenza, senza considerare che l’atto rinviava al processo verbale di constatazione; con il quarto ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1655 cod. civ., dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, dell’art. 19 del d.P.R. n. .633 del 1972, degli artt. 23 e 64 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all’errata interpretazione della disciplina sulla tutela del lavoro dalla interposizione abusiva di manodopera. All’accoglimento del secondo motivo, e dunque del ricorso , segue la declaratoria di nullità della sentenza. Questa va pertanto cassata e il processo va rinviato alla Corte di giustizia di II grado della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità, dovrà riesaminare l’appello della contribuente. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo, assorbiti il terzo ed il quarto, rigettato il primo; cassa la sentenza e rinvia il procedimento alla Corte di giustizia di II grado RGN 24853/2021 Consigliere rel. Federi
Sentenza Cassazione n. 13982/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris