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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 32972/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], articolando otto motivi, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 21 dicembre 2022 del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 26 settembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 1161 cod. nav., ha ordinato il sequestro preventivo di un'area demaniale marittima, in tesi accusatoria, abusivamente occupata. 2.Con nota del 27/03/2023 la ricorrente ha personalmente dichiarato di rinunciare al ricorso. 3.11 ricorso è pertanto inammissibile per rinuncia. 4.La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero).

È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti.

Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia è stata fatta personalmente dalla ricorrente con specifica indicazione del procedimento che la riguarda ed è stata tempestivamente depositata nei termini in epigrafe indicati.

Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle S'o o spese processuali e della somma di C =0,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 11 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], articolando otto motivi, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 21 dicembre 2022 del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 26 settembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 1161 cod. nav., ha ordinato il sequestro preventivo di un'area demaniale marittima, in tesi accusatoria, abusivamente occupata. 2.Con nota del 27/03/2023 la ricorrente ha personalmente dichiarato di rinunciare al ricorso. 3.11 ricorso è pertanto inammissibile per rinuncia. 4.La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia è stata fatta personalmente dalla ricorrente con specifica indicazione del procedimento che la riguarda ed è stata tempestivamente depositata nei termini in epigrafe indicati. Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle S'o o spese processuali e della somma di C =0,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 11 1
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