CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 agosto 1980
Cassazione n. 15061/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1980 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo sulla recidiva è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici,a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commessi(); ritenuto che il secondo motivo sulla prescrizione dei reati sub capi A) e B) è manifestamente infondato.poiché la limitazione della recidiva al solo reato di cui al capo C) non trova riscontro nell'imputazione; ritenuto che anche il terzo motivo è reiterativo di una doglianza già correttamente valutata dalla Corte di appellofche ha escluso l'errore di calcolo, trattandosi di un mero errore materiale riferito unicamente alla descrizione del calcolo della pena, considerato che la stessa pena (10 mesi) è stata indicata tanto nel dispositivo che nella motivazione della sentenza di primo grado; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] . liere estensore (44? Il Presidente