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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46653/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm.; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto ai primi due connessi motivi, c:he l'ordine di allontanamento dall'Italia entro un dato termine, impartito dal Questore allo straniero legittimamente espulso, è misura di polizia più favorevole rispetto a quella dell'accompagnamento immediato alla frontiera, o a quella del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, sicché il suo destinatario non ha interesse a dolersi dell'emanazione del primo, anziché dell'adozione dei provvedimenti di maggior rigore, né la Corte di appello aveva l'onere di controbattere in modo articolato una deduzione siffatta, in tutta evidenza manifestamente infondata; che, quanto al terzo motivo, la Corte di appello ha desunto elementi di mancata tenuità dell'offesa dalla elevata durata della indebita permanenza, e tale valutazione appare manifestamente ragionevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm.; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto ai primi due connessi motivi, c:he l'ordine di allontanamento dall'Italia entro un dato termine, impartito dal Questore allo straniero legittimamente espulso, è misura di polizia più favorevole rispetto a quella dell'accompagnamento immediato alla frontiera, o a quella del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, sicché il suo destinatario non ha interesse a dolersi dell'emanazione del primo, anziché dell'adozione dei provvedimenti di maggior rigore, né la Corte di appello aveva l'onere di controbattere in modo articolato una deduzione siffatta, in tutta evidenza manifestamente infondata; che, quanto al terzo motivo, la Corte di appello ha desunto elementi di mancata tenuità dell'offesa dalla elevata durata della indebita permanenza, e tale valutazione appare manifestamente ragionevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 46653/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris