Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 17960/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI C0023G3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato per il quale si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C tan'zo Pierluig/I Stefano .e; [OSCURATO:PERSONA] - 5 M6 2022 IL C ANCE,L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI C0023G3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato per il quale si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C tan'zo Pierluig/I Stefano .e; [OSCURATO:PERSONA] - 5 M6 2022 IL C ANCE,L
Sentenza Cassazione n. 17960/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris