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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26409/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16563/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] il 16 luglio 1954, qual socio accomandatario della società [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], cancellata in data 7 gennaio 2015, dipoi [OSCURATO:PERSONA].

RESEARCH, con sede nel [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorr ente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. 67, n. 6650/67/2016, depositata in data 12 dicembre 2016; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il ricorrente premette che con atto del 24 novembre 2014, l'Agenzia delle entrate provvedeva al recupero della somma di euro 665.153,10 per l'anno d'imposta 2013, giustificando lo stesso in ragione del fatto che come da sentenza n. 193 del 2014 della Commissione tributaria provinciale di Asti, il credito verso l’erario, opposto in compensazione, risultava in realtà rinunciato, in quanto lo stesso era stato azzerato con ravvedimento operosoa suo tempo effettuato dall’accomandita ai sensi dell'articolo 3 , comma 10, del decreto legge n. 16 del 1993.

Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. a vrebbe indebitamente compensato i tributi dovuti con un credito d'imposta inesistente.

Premetteva altresì lo stesso ricorrente che la s ocietà in accomandita semplice era stata cancellata dal registro delle imprese di Brescia, per trasferimento della sede sociale all'estero, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], fatto iscritto al registro delle imprese il 7 gennaio 2015.

A seguito di tale trasferimento, si era costituita la nuova società [OSCURATO:PERSONA]. , iscritta nel registro di commercio del [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2014.

A sua volta tale società è stata posta in liquidazione e risulta cancellata in data 23 dicembre 2015.

Tanto al momento del deposito del ricorso in primo grado, 5 marzo 2015, quanto in corso di causa, il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. èsempre stato [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'atto di recupero del credito i l V inati proponeva tempestivo ricorso avanti la Commissione tributaria provinciale di Brescia,chiedendo l 'annullamento dell'atto impugnato.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso e così pure faceva la Commissione tributaria regionale adìtain sede di appello avverso la sentenza di primo grado.

Il contribuente propone così ricorso in Cassazione, affidandolo a un unico motivo.

L'Agenzia delle entrate si è costituita p er resistere all'impugnazione con apposito controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo il contribuente deduce violazione dell’art.2318, secondo comma, cod. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 3 , cod. proc. civ.

Afferma infatti il ricorrenteche la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che il ricorso doveva essere presentato dal legale rappresentante della società in accomandita, non dal [OSCURATO:SOCIETA] quale socio.

Rileva il ricorrente che l’art.2318 cod. civ. conferisce ai soci accomandatari l’amministrazione e la rappresentanza della società in accomandita, e ciò tanto più valeva nella specie, in cui il [OSCURATO:SOCIETA] era addirittura unico socio accomandatario, e tale era rimasto anche in occasione del trasferimento della sede all’estero.

2. Va chiarito che la sentenza impugnata respinge un’istanza ex art.295 cod. proc. civ., osservando che il trasferimento della sede all’estero non può essere equiparato alla cancellazione per estinzione del soggetto collettivo (richiamando in proposito la pronuncia Cass. 19/03/2014, n.6388).

Quindi la pronuncia subito dopo afferma non essersi verificata, a seguito del suddetto trasferimento, l’interruzione del giudizio a mente dell’art. 40 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e d’altro canto però che “il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere presentato dal legale rappresentante (…) e non da [OSCURATO:PERSONA] quale socio”.

Nel merito poi la sentenza proseguiva confermando la sentenza di primo grado “il credito I.R.P.E.G. essendo stato azzerato con il ravvedimento operoso ex art.3 comma 10, d.l. 16/1993”.

Alla luce di ciò l’appello, con espressa conferma della sentenza di primo grado, veniva respinto con aggravio di spese.

Appare allora evidente come la sentenza d’appello, superata la questione circa il trasferimento della sede, pur affermando che il ricorso introduttivo “doveva” essere proposto dal legale rappresentante, ha in realtà deciso nel merito la controversia, confermando la prima sentenza laddove la stessa avallava, pur anch’essa dopo aver ritenuto che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dal legale rappresentante, la tesi dell’amministrazione secondo la quale, a seguito del condono, è precluso l’accertamento di maggiori debiti tributari, ma non può essere inibita la verifica sulla reale esistenza del credito oggetto della dichiarazione di rimborso.

Il credito, prosegue la CTR, era stato dichiarato inesistente dalla CTP di Asti e tale fatto, indipendentemente dalla definitività della sentenza stessa, aveva costituito uno degli elementi di libera valutazione da parte del Giudice tributario.

Risulta così evidente, dal raffronto fra il contenuto delle sentenze, come sopra riportato, e il motivo di ricorso, che quest’ultimo non riguarda affatto la decisione nel merito, motivata ed espressa nella sentenza d’appello, circa l’insussistenza del credito opposto in compensazione, che ha dato origine al contenzioso.

Orbene deve ritenersi che sia inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità del ricorso (come nella specie), ove tale rilievo non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle c ensure (Cass. n. 30354 del 2017; nello stesso senso Cass. 25/02/2022 n. 7995), come inequivocabilmente espresso dal dispositivo.

A fronte di ciò nulla rileva il ricorrente sul merito della decisione, come sopra riportato.

Su tale punto dunque la sentenza d’appello è passata in giudicato.

Deve solo precisarsi la condivisibile conclusione del giudice d’appello, in virtù della quale in caso di cancellazione per semplice trasferimento all’estero della sede sociale e non di sua estinzione, non ricorre l’ipotesi dell’interruzione del processo.

In ogni caso ben può convenirsi nel senso che la stessa riguarda la società in accomandita, poi trasferita all’estero ed infine cancellata, dal momento che risulta pacifico come il ricorso introduttivo sia stato proposto dal [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di socio accomandatario, legale rappresentante ex lege dell’accomandita stessa.

3. Da tanto consegue l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso. 4.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare,ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater , del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16563/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] il 16 luglio 1954, qual socio accomandatario della società [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], cancellata in data 7 gennaio 2015, dipoi [OSCURATO:PERSONA]. RESEARCH, con sede nel [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorr ente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. 67, n. 6650/67/2016, depositata in data 12 dicembre 2016; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il ricorrente premette che con atto del 24 novembre 2014, l'Agenzia delle entrate provvedeva al recupero della somma di euro 665.153,10 per l'anno d'imposta 2013, giustificando lo stesso in ragione del fatto che come da sentenza n. 193 del 2014 della Commissione tributaria provinciale di Asti, il credito verso l’erario, opposto in compensazione, risultava in realtà rinunciato, in quanto lo stesso era stato azzerato con ravvedimento operosoa suo tempo effettuato dall’accomandita ai sensi dell'articolo 3 , comma 10, del decreto legge n. 16 del 1993. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. a vrebbe indebitamente compensato i tributi dovuti con un credito d'imposta inesistente. Premetteva altresì lo stesso ricorrente che la s ocietà in accomandita semplice era stata cancellata dal registro delle imprese di Brescia, per trasferimento della sede sociale all'estero, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], fatto iscritto al registro delle imprese il 7 gennaio 2015. A seguito di tale trasferimento, si era costituita la nuova società [OSCURATO:PERSONA]. , iscritta nel registro di commercio del [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2014. A sua volta tale società è stata posta in liquidazione e risulta cancellata in data 23 dicembre 2015. Tanto al momento del deposito del ricorso in primo grado, 5 marzo 2015, quanto in corso di causa, il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. èsempre stato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'atto di recupero del credito i l V inati proponeva tempestivo ricorso avanti la Commissione tributaria provinciale di Brescia,chiedendo l 'annullamento dell'atto impugnato. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso e così pure faceva la Commissione tributaria regionale adìtain sede di appello avverso la sentenza di primo grado. Il contribuente propone così ricorso in Cassazione, affidandolo a un unico motivo. L'Agenzia delle entrate si è costituita p er resistere all'impugnazione con apposito controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo il contribuente deduce violazione dell’art.2318, secondo comma, cod. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 3 , cod. proc. civ. Afferma infatti il ricorrenteche la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che il ricorso doveva essere presentato dal legale rappresentante della società in accomandita, non dal [OSCURATO:SOCIETA] quale socio. Rileva il ricorrente che l’art.2318 cod. civ. conferisce ai soci accomandatari l’amministrazione e la rappresentanza della società in accomandita, e ciò tanto più valeva nella specie, in cui il [OSCURATO:SOCIETA] era addirittura unico socio accomandatario, e tale era rimasto anche in occasione del trasferimento della sede all’estero. 2. Va chiarito che la sentenza impugnata respinge un’istanza ex art.295 cod. proc. civ., osservando che il trasferimento della sede all’estero non può essere equiparato alla cancellazione per estinzione del soggetto collettivo (richiamando in proposito la pronuncia Cass. 19/03/2014, n.6388). Quindi la pronuncia subito dopo afferma non essersi verificata, a seguito del suddetto trasferimento, l’interruzione del giudizio a mente dell’art. 40 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e d’altro canto però che “il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere presentato dal legale rappresentante (…) e non da [OSCURATO:PERSONA] quale socio”. Nel merito poi la sentenza proseguiva confermando la sentenza di primo grado “il credito I.R.P.E.G. essendo stato azzerato con il ravvedimento operoso ex art.3 comma 10, d.l. 16/1993”. Alla luce di ciò l’appello, con espressa conferma della sentenza di primo grado, veniva respinto con aggravio di spese. Appare allora evidente come la sentenza d’appello, superata la questione circa il trasferimento della sede, pur affermando che il ricorso introduttivo “doveva” essere proposto dal legale rappresentante, ha in realtà deciso nel merito la controversia, confermando la prima sentenza laddove la stessa avallava, pur anch’essa dopo aver ritenuto che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dal legale rappresentante, la tesi dell’amministrazione secondo la quale, a seguito del condono, è precluso l’accertamento di maggiori debiti tributari, ma non può essere inibita la verifica sulla reale esistenza del credito oggetto della dichiarazione di rimborso. Il credito, prosegue la CTR, era stato dichiarato inesistente dalla CTP di Asti e tale fatto, indipendentemente dalla definitività della sentenza stessa, aveva costituito uno degli elementi di libera valutazione da parte del Giudice tributario. Risulta così evidente, dal raffronto fra il contenuto delle sentenze, come sopra riportato, e il motivo di ricorso, che quest’ultimo non riguarda affatto la decisione nel merito, motivata ed espressa nella sentenza d’appello, circa l’insussistenza del credito opposto in compensazione, che ha dato origine al contenzioso. Orbene deve ritenersi che sia inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità del ricorso (come nella specie), ove tale rilievo non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle c ensure (Cass. n. 30354 del 2017; nello stesso senso Cass. 25/02/2022 n. 7995), come inequivocabilmente espresso dal dispositivo. A fronte di ciò nulla rileva il ricorrente sul merito della decisione, come sopra riportato. Su tale punto dunque la sentenza d’appello è passata in giudicato. Deve solo precisarsi la condivisibile conclusione del giudice d’appello, in virtù della quale in caso di cancellazione per semplice trasferimento all’estero della sede sociale e non di sua estinzione, non ricorre l’ipotesi dell’interruzione del processo. In ogni caso ben può convenirsi nel senso che la stessa riguarda la società in accomandita, poi trasferita all’estero ed infine cancellata, dal momento che risulta pacifico come il ricorso introduttivo sia stato proposto dal [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di socio accomandatario, legale rappresentante ex lege dell’accomandita stessa. 3. Da tanto consegue l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso. 4.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare,ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater , del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali p
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