CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 06196/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato avanzata dal ricorrente in relazione alla sentenza del Tribunale di Monza, emessa l’11 ottobre 2024, irrevocabile il 25 febbraio 2025, che lo aveva condannato per il reato di truffa. La Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente non versasse in una situazione di incolpevole mancata conoscenza del processo, avendo ricevuto, presso il domicilio eletto, regolare notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, che lo obbligava a prendere contatti e ad informarsi sull’andamento della sua vicenda processuale con il difensore di ufficio presso il quale aveva eletto domicilio, indifferente essendo il fatto che la notifica del decreto di citazione a giudizio, effettuata presso il domicilio eletto, non era andata a buon fine. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che il ricorrente non avesse avuto conoscenza della pendenza del processo a suo carico per fatti a lui non imputabili. Assume il ricorrente, in punto di fatto, di essere stato assistito al processo da un difensore di ufficio che gli era stato nominato in fase di indagini in assenza della nomina di un difensore di fiducia. Il ricorrente – il quale, all’atto della sua identificazione in fase di indagini, aveva dichiarato domicilio presso la sua abitazione - non aveva ricevuto il decreto di citazione a giudizio, posto che la notifica di tale atto al domicilio dichiarato non era andata a buon fine, né egli aveva avuto alcun contatto con il difensore di ufficio che lo aveva difeso nel processo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La Corte di appello, per ritenere che il ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico – con ciò intendendo riferirsi alla fase processuale vera e propria e non a quella delle indagini preliminari – si è limitata a rilevare che egli aveva avuto conoscenza, in quanto regolarmente notificatogli al domicilio dichiarato in fase di indagini, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ciò è stato ritenuto, peraltro, nonostante l’assenza di una nomina di un difensore di fiducia e della mancanza di qualunque indicazione sui rapporti effettivi intrattenuti dall’istante con il difensore di ufficio che lo aveva assistito in sua assenza davanti al Tribunale di Monza. Il provvedimento impugnato ha violato diversi principi di diritto. In primo luogo, già con la sentenza Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 -01, emessa in relazione all’istituto della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, si era affermato il principio generale secondo cui, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Tale principio è stato immediatamente ribadito anche con riguardo alla disciplina della rescissione del giudicato. Infatti, è stato affermato che, in tema di rescissione del giudicato, l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, né dalla notifica a persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210-01). In secondo luogo, deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (principio affermato, in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279420-01). Sul solco di tali autorevoli pronunce, la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ha affermato che, in tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la volontà di sottrarsi ad essa (Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288660-01; Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209-01). Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere cassata con l’adozione dei provvedimenti consequenziali di cui al dispositivo, non rinvenendosi, nel testo del provvedimento, indicazioni idonee a giustificare un ulteriore approfondimento istruttorio da parte della medesima Corte di appello di Milano al fine di verificare l’effettiva conoscenza da parte del ricorrente della fase processuale del procedimento a suo carico. P.Q.M Revoca la sentenza n. 3402/24 emessa dal Tribunale di Monza in data 11/10/2024 (irrevocabile il 25/02/2025) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ne sospende l'esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l'ulteriore corso. dispone l'immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto o agli arresti domiciliari per altra causa. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore gener