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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 00407/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della recidiva, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione, avendo i giudici ampiamente motivato sulla recidiva, rimarcando i 9 precedenti specifici dell'imputato, che annovera condanne anche per altri reati, ritenuti espressivi, anche in ragione dell'arco temporale di commissione degli stessi, di persistente capacità a delinquere e aggravata pericolosità sociale; considerata inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), avendo la Corte di appello correttamente escluso la possibilità di attenuazione della pena, ostando ad un più favorevole giudizio di bilanciamento la natura qualificata della recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amrTde.

Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della recidiva, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione, avendo i giudici ampiamente motivato sulla recidiva, rimarcando i 9 precedenti specifici dell'imputato, che annovera condanne anche per altri reati, ritenuti espressivi, anche in ragione dell'arco temporale di commissione degli stessi, di persistente capacità a delinquere e aggravata pericolosità sociale; considerata inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), avendo la Corte di appello correttamente escluso la possibilità di attenuazione della pena, ostando ad un più favorevole giudizio di bilanciamento la natura qualificata della recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amrTde. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00407/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris