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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 11550/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo ucfi) il difensore CG. 4449' t Ci 41 (2". [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 18 Febbraio 2020 la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di cui agli articoli 223, 216, nn. 1 e 2 legge fall., ha valutate le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante di cui all'articolo 219 comma 2 n. 1 legge fall., ed, esclusa la continuazione originariamente ravvisata in luogo dell'aggravante dei più fatti di bancarotta, ha confermato la pena di anni uno, mesi 10 di reclusione inflitta al Volpi, rideterminando in anni tre la durata delle pene accessorie fallimentari; e ha confermato nel resto. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, la illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 597, comma 3 del codice di rito, in relazione all'articolo 69 del cod. pen..Rappresenta che,con l'unico motivo di appello proposto avverso la sentenza nel Tribunale di Bergamo, la difesa aveva censurato il criterio di calcolo della pena inflitta all'imputato sul rilievo che le due diverse condotte di bancarotta contestata non potessero essere attinte dal vincolo della continuazione, quanto più correttamente valutate come unico reato aggravato ex articolo 219 legge fall.; quindi si chiedeva riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante; la Corte territoriale, invece, ha valutato le attenuanti generiche come equivalenti all'aggravante, in tal modo violando il disposto di cui all'articolo 597 del codice di rito, avendo il primo giudice già ravvisato il bilanciamento in termini di prevalenza.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile.

La Corte di Appello ha fornito adeguata risposta al motivo di appello proposto dalla difesa - che peraltro chiedeva il riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o di equivalenza alla aggravante da ravvisare in luogo della continuazione - in relazione alla errata applicazione della continuazione da parte del giudice di primo grado rispetto alla contestazione di due bancarotte, ravvisando, appunto, l'aggravante di cui all'art.219, comma 2, n. 1 L.Fall..

Anzi la corte territoriale, correttamente, una volta ravvisato in termini di equivalenza il bilanciamento, secondo l'opzione rimessa dallo stesso appellante - motivando sul punto in considerazione dei precedenti penali risultanti a carico dell'imputato -, proprio perché il risultato finale di tale operazione determinava la pena di anni due, superiore a quella irrogata in primo grado, nel rispetto del divieto di reformatio in peius, ha confermato la pena più mite di anni uno e mesi dieci di reclusione irrogata dal giudice di primo grado, pur sulla base di un calcolo errato.

Ne discende la manifesta infondatezza dell'eccezione di violazione del divieto di reformatio in peius sollevata dalla difesa nel ricorso.

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che sì ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] tessa Enrico V. S.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo ucfi) il difensore CG. 4449' t Ci 41 (2". [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 18 Febbraio 2020 la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di cui agli articoli 223, 216, nn. 1 e 2 legge fall., ha valutate le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante di cui all'articolo 219 comma 2 n. 1 legge fall., ed, esclusa la continuazione originariamente ravvisata in luogo dell'aggravante dei più fatti di bancarotta, ha confermato la pena di anni uno, mesi 10 di reclusione inflitta al Volpi, rideterminando in anni tre la durata delle pene accessorie fallimentari; e ha confermato nel resto. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, la illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 597, comma 3 del codice di rito, in relazione all'articolo 69 del cod. pen..Rappresenta che,con l'unico motivo di appello proposto avverso la sentenza nel Tribunale di Bergamo, la difesa aveva censurato il criterio di calcolo della pena inflitta all'imputato sul rilievo che le due diverse condotte di bancarotta contestata non potessero essere attinte dal vincolo della continuazione, quanto più correttamente valutate come unico reato aggravato ex articolo 219 legge fall.; quindi si chiedeva riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante; la Corte territoriale, invece, ha valutato le attenuanti generiche come equivalenti all'aggravante, in tal modo violando il disposto di cui all'articolo 597 del codice di rito, avendo il primo giudice già ravvisato il bilanciamento in termini di prevalenza. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. La Corte di Appello ha fornito adeguata risposta al motivo di appello proposto dalla difesa - che peraltro chiedeva il riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o di equivalenza alla aggravante da ravvisare in luogo della continuazione - in relazione alla errata applicazione della continuazione da parte del giudice di primo grado rispetto alla contestazione di due bancarotte, ravvisando, appunto, l'aggravante di cui all'art.219, comma 2, n. 1 L.Fall.. Anzi la corte territoriale, correttamente, una volta ravvisato in termini di equivalenza il bilanciamento, secondo l'opzione rimessa dallo stesso appellante - motivando sul punto in considerazione dei precedenti penali risultanti a carico dell'imputato -, proprio perché il risultato finale di tale operazione determinava la pena di anni due, superiore a quella irrogata in primo grado, nel rispetto del divieto di reformatio in peius, ha confermato la pena più mite di anni uno e mesi dieci di reclusione irrogata dal giudice di primo grado, pur sulla base di un calcolo errato. Ne discende la manifesta infondatezza dell'eccezione di violazione del divieto di reformatio in peius sollevata dalla difesa nel ricorso. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che sì ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] tessa Enrico V. S.