Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32449/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 06/02/2019 del Tribunale di Palermo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis l 401/1988 e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi cli seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., lamentando che la Corte di appello aveva espresso una motivazione illogica e contraddittoria, in quanto si era limitata, da un lato a richiamare il titolo di reato e, dall'altro, l'irrilevanza delle modalità del fatto, caratterizzate dal carattere rudimentale dell'attività posta in essere.

Con il secondo motivo si deduce inosservanza od erronea applicazione degli artt. 4 e 4 bis I n. 401/1989, lamentando che la Corte di appello aveva rigettato il motivo relativo alla pena inflitta, senza argomentare in ordine alle deduzioni contenute nell'atto di appello relative alla natura del reato conl:estato.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità.

Il ricorrente si limita a censurare genericamente la determinazione del trattamento sanzionatorio, allegando che la Corte territoriale non avrebbe valutato le deduzioni contenute nell'atto di appello.

Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare.

Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame.

Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez.5, n.2896 del 09/12/1998, dep.03/03/1999, Rv.212610; Sez.2, n.27044 del 29/05/2003, Rv.225168; Sez.6,n.21858 del 19/12/2006, dep.05/06/2007, Rv.236689; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep.25/02/2014, Rv.258962).

2. E', invece, fondato il primo motivo di ricorso.

Va osservato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 — 01, nonchè Sez.U, n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064 - 01).

Nella specie, la Corte di appello ha omesso del tutto tale valutazione, limitandosi a richiamare e descrivere l'elemento oggettivo del reato contestato, senza alcun riferimento alle peculiarità della fattispecie concreta.

Tale omissione motivazionale vizia sul punto la sentenza impugnata e ne impone il rinvio per nuovo giudizio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

Giova ricordare che qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità, ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez.3, n. 38380 del 15/07/2015,Rv.264796 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo; dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 06/02/2019 del Tribunale di Palermo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis l 401/1988 e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi cli seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., lamentando che la Corte di appello aveva espresso una motivazione illogica e contraddittoria, in quanto si era limitata, da un lato a richiamare il titolo di reato e, dall'altro, l'irrilevanza delle modalità del fatto, caratterizzate dal carattere rudimentale dell'attività posta in essere. Con il secondo motivo si deduce inosservanza od erronea applicazione degli artt. 4 e 4 bis I n. 401/1989, lamentando che la Corte di appello aveva rigettato il motivo relativo alla pena inflitta, senza argomentare in ordine alle deduzioni contenute nell'atto di appello relative alla natura del reato conl:estato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorrente si limita a censurare genericamente la determinazione del trattamento sanzionatorio, allegando che la Corte territoriale non avrebbe valutato le deduzioni contenute nell'atto di appello. Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez.5, n.2896 del 09/12/1998, dep.03/03/1999, Rv.212610; Sez.2, n.27044 del 29/05/2003, Rv.225168; Sez.6,n.21858 del 19/12/2006, dep.05/06/2007, Rv.236689; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep.25/02/2014, Rv.258962). 2. E', invece, fondato il primo motivo di ricorso. Va osservato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 — 01, nonchè Sez.U, n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064 - 01). Nella specie, la Corte di appello ha omesso del tutto tale valutazione, limitandosi a richiamare e descrivere l'elemento oggettivo del reato contestato, senza alcun riferimento alle peculiarità della fattispecie concreta. Tale omissione motivazionale vizia sul punto la sentenza impugnata e ne impone il rinvio per nuovo giudizio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. Giova ricordare che qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità, ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez.3, n. 38380 del 15/07/2015,Rv.264796 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo; dichiara i
Sentenza Cassazione n. 32449/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris