CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 43763/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 21/02/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dal Tribunale di Terni in data 29 marzo 2022 per i reati di detenzione di stupefacenti, resistenza e lesioni personali, unificati nel vincolo della continuazione, alla pena ritenuta di giustizia, con revoca del beneficio della sospensione condizionale di pregressa pena. 2. Il ricorso proposto dall'imputato a mezzo del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati nei limiti necessari ai fini della motivazione, 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La difesa lamenta che non sia stata acquisita prova della destinazione della sostanza stupefacente caduta in sequestro alla cessione a terzi, non essendo state rilevate condotte di offerta in vendita da parte dell'imputato, né contatti dello stesso con potenziali acquirenti. Al riguardo non hanno significativa rilevanza la suddivisione in quattro dosi dello stupefacente né l'assenza di documentazione comprovante la qualità di assuntore del ricorrente. 2.2. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 53 e 57 legge n. 689 del 1981, per la mancata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria. La Corte di appello non ha disposto la sostituzione della pena detentiva inflitta, pari ad un anno di reclusione, con la libertà controllata o con la semidetenzione. La sentenza sul punto è silente. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 2. Risulta dagli atti che la sentenza impugnata, pronunciata il 21 febbraio 2024, con motivazione non contestuale, è stata notificata all'imputato e al difensore in data 7 marzo 2024. 2. Deve considerarsi che, nel caso in disamina, il giudizio di appello è stato trattato con procedimento camerale non partecipato, non essendo stata avanzata istanza di partecipazione ai sensi dell'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. In tale ipotesi l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza" in quanto il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale egli abbia diritto di partecipare, su impulso dello stesso imputato, e non può trovare applicazione la disciplina correlata alla qualifica di assente. Va considerata la peculiare disciplina dell'assenza nel giudizio di appello, che è diversamente modulata dall'art. 598-ter cod. proc. pen. in ragione della modalità di trattazione del giudizio. Ove il procedimento sia trattato in forma non partecipata il quarto comma dell'art. 598-ter disciplina l'assenza dell'imputato non appellante, prevedendo che la Corte, ove non ricorrano le condizioni per procedere in sua assenza ai sensi dell'art. 420-bis, commi 1, 2, 3, cod. proc. pen., sospende il giudizio e dispone nuove ricerche; nulla è invece previsto per l'assenza dell'imputato appellante, né viene richiamata la disposizione del primo comma, che consente di procedere in assenza dell'imputato fuori dei casi previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen. Così ricostruite le norme, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, l'appellante non può beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, .cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01), introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia) e applicabile, ai sensi dell'art. 89 del medesimo decreto legislativo, alle impugnazioni relative a sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore di esso. 3. In applicazione di tali disposizioni, considerato il termine per impugnare di 30 giorni, previsto, per i casi di cui all'art. 554, comma 2, cod. proc. pen., dall'art. 585, comma 1, lett. c) per i casi di redazione della sentenza non contestuale, il ricorso è inammissibile perché proposto il 22 aprile 2024, dunque oltre il suddetto termine di trenta giorni, pur facendo decorrere lo stesso dalla data di notificazione (risalente al 7 marzo 2004), come previsto nel caso di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 o