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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09066/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado con la quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, in primo luogo, indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente analizzati dalla corte di merito che, nello specifico, aveva evidenziato come le circostanze attenuanti generiche fossero già state concesse all'imputato dal giudice di prime cure e, in secondo luogo, manifestamente infondato in quanto l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento al fatto che la dosimetria sanzionatoria era già stata contenuta entro il limite edittale minimo (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado con la quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, in primo luogo, indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente analizzati dalla corte di merito che, nello specifico, aveva evidenziato come le circostanze attenuanti generiche fossero già state concesse all'imputato dal giudice di prime cure e, in secondo luogo, manifestamente infondato in quanto l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento al fatto che la dosimetria sanzionatoria era già stata contenuta entro il limite edittale minimo (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 genn
Sentenza Cassazione n. 09066/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris