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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18254/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 32363/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.), la memoria difensiva; Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi alla nullità derivante dal non avere la Corte ritenuta lesiva del diritto di difesa "la denegata ammissione dell'imputato a rendere interrogatorio" nell'ambito del giudizio abbreviato c.d. secco, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 c.p.; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, manifestamente infondato per essere stata avanzata la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio solo dopo la ammissione del giudizio abbreviato c.d. secco (cfr., pag. 1 sentenza di primo grado), e perché la Corte aveva disposto, ai sensi dell'art. 604, comma 5, c.p.p., l'esame dell'imputato e questi decideva di non sottoporvisi (non è dunque nemmeno chiaro quale sarebbe il pregiudizio in concreto subito), e, quanto, agli altri, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., quanto al 131-bis c.p., anche la motivazione della sentenza di primo grado); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 32363/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.), la memoria difensiva; Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi alla nullità derivante dal non avere la Corte ritenuta lesiva del diritto di difesa "la denegata ammissione dell'imputato a rendere interrogatorio" nell'ambito del giudizio abbreviato c.d. secco, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 c.p.; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, manifestamente infondato per essere stata avanzata la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio solo dopo la ammissione del giudizio abbreviato c.d. secco (cfr., pag. 1 sentenza di primo grado), e perché la Corte aveva disposto, ai sensi dell'art. 604, comma 5, c.p.p., l'esame dell'imputato e questi decideva di non sottoporvisi (non è dunque nemmeno chiaro quale sarebbe il pregiudizio in concreto subito), e, quanto, agli altri, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., quanto al 131-bis c.p., anche la motivazione della sentenza di primo grado); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara ina P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18254/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris