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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16113/2025

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e ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8525/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura incalce al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 2754 /202 1 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 28 maggio 2021; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’ 11 marzo 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani ; udìto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udìtol’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente ; udìto l ’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , per i controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione dell’11 agosto 2020 Maria M argherita M azza e [OSCURATO:PERSONA] intimarono alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. sfratto per morosità dall’immobile ubicato in Torino, [OSCURATO:PERSONA] n.1, piano terra, concessolein locazione per uso commerciale con contratto del 1° marzo 2017, allegando una morosità per canoni e oneri accessori di Euro 22.907,55, poi ridotti ad Euro 11.50 7,00 , in seguito dell’escussione della fideiussione bancaria costituita dalla conduttrice.

All’udienza di convalida del 29 ottobre 2020 l’intimata non comparve e gli intimanti dichiararono che l’immobile era stato spontaneamente rilasciato il precedente 4 settembre 2020.

Il giudice, pertanto, ancorché la parte locatrice avesse insistito in tal senso, non ritenne possibile pronunciare la convalida né concesse il richiesto decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni, ma emise ordinanzadi mutamentodi rito, ex art.667 cod. proc. civ., disponendo, ex art. 426 cod. proc. civ., che le parti provvedessero all’integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti e assegnando termine per introdurre il procedimentodi mediazione . 2.Con la memoria integrativa i locatori domandarono la condanna dei convenuti, oltre che al pagamento dei canoni e degli oneri accessori, anche al risarcimento del danno commisurato al costo per il ripristino della vetrina del negozio, sul presupposto che quella originaria fosse stata abusivamente sostituita dalla conduttrice non ostante il diniego di autorizzazione amministrativa; quantificarono il danno nell’importo di Euro 10.980,00. 3.La società conduttrice, costituendosi in giudizio, con memoria del 28 febbraio 2021, domandò che il giudice disponesse la riduzione, nella misura del 50%, dei canoni di locazione dovuti nel periodo di operatività delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza Covid-19, allorché si era avuta la chiusura dell’attività commerciale, dapprima totale (nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020), di poi parziale (nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020); invocò, al riguardo, per un verso, l’applicazione delprincipi di eterointegrazione e di buona fede nell’esecuzione del contratto (ar t t. 1374 e 1375 c od. civ. ) , per l’altro, la disposizione contenuta nell’art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto “Cura Italia”). 4.Con sentenza n. 2754/2021, depositata il 28 maggio 2021, il Tribunale di Torino, in accoglimentodelle domande pro poste da [OSCURATO:PERSONA] M azza e da [OSCURATO:PERSONA], (e in reiezione della “controdomanda”proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C.), condannò quest’ultima al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 11.507,00 , oltre interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità al saldo,a titolo di canoni locatizi e oneri accessori , detratto quanto già eventualmenteversato in esecuzione di precedente ordinanzaex art. 423 cod. proc. civ.; condannò inoltre la convenuta a pagare agli attori la somma di Euro 10.980,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimentodel danno commisurato alcosto della sostituzione del serramento. 5.Con ordinanza del 27 gennaio 2022 la Corte d’ appello di Torino ha dichiarato inammissibile, ex art.348-bis cod. proc. civ., l’impugnazione proposta dalla società convenuta avverso la sentenza del Tribunale.

6. L a To r inoro s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. ha quindi proposto , ex art. 348-ter cod. proc. civ. (vigente ratione temporis ) , ricorso per la cassazione del provvedimentodi primo grado, sulla base di quattro motivi.

Hanno risposto con controricorsoMaria MargheritaMazza e [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza.

Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 (recte: n.4) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 665 e 667 cod. proc. civ..

La sentenza impugnata è censurata per avere ritenuto ammissibile, in seguito al mutamento di rito ex art. 667 cod. proc. civ., la domanda nuova risarcitoria, proposta solo con la memoria integrativa di cui all’art.426 cod. proc. civ e non già formulata con l’intimazione di sfratto, sebbene non vi fosse stata, nella fattispecie, l’opposizione della parte intimata ai sensi dell’art. 665 cod. proc. civ., unica circostanza che avrebbe giustificato l’allargamento dell’oggetto del giudizio oltre i limiti della domandaoriginaria. 1.1.Il motivo è in parte inammiss ibile ex art. 360 - bis cod. proc. civ. e in parte infondato.

Come correttamente osservato dal P rocuratore G enerale , ciò che rileva non è l’opposizionedell’intimato, bensì la trasformazionedel rito, con la concessione alle parti della facoltà di presentare memorie integrative.

Infatti, la risalente opinione che ancorava le domande alla fase sommaria è stata soppiantata dal prevalso orientamento giurisprudenziale, consolidatosi già da diversi anni, secondo cui, nel procedimento per convalida di sfratto, allorché la controversia prosegua oltre la fase sommaria,quale che sia la fattispecie verificatasi (mancata comparizione o mancata opposizionedell’intimato: artt. 663 e 664 cod. proc. civ.; comparizione ed opposizione dell’intimato con eccezioni non fondate su prova scritta: art. 665 cod. proc. civ.; comparizione ed opposizione con contestazione sull’ ammontare d ei canoni:art. 666 cod. proc. civ.; comparizione ed opposizione fuori dei casi particolari di cui alle norme appenacitate), la memoria integrativa ex art. 426 cod. proc. civ. costituisce l’atto in cui si cristallizzano le posizioni delle parti, nel quale essepossono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale ( ex aliis , Cass. 29/09/2006, n. 21242; Cass.23/03/2017, nn. 7423 e 7430; Cass. 09/02/2019, n. 4771; Cass. 23 /06/2021, n. 17955; Cass. 28/02/2023, n. 5955; Cass.26/05/2023, n.14779).

L’adombrato rilievo secondo cui, nella fattispecie, la presunta irritualità dell’ordinanza dispositiva del passaggio alla trattazione a cognizione piena avrebbe precluso l’applicabilità del prevalso orientamento giurisprudenziale appena sopra illustrato, o ve pure si ometta di considerare l’indebita omissione della deduzione che fosse già stato prospettato al Tribunale , è comunque infondato, atteso, da un lato, che, nelcaso in esame, l’emissione dell’ordinanza di convalida era inibita dall’avvenuto spontaneo rilascio dell’immobile ( che escludeva la sussistenza del l’interesse ad ottenere un a pronuncia condannatoria in tal senso) e considerato, dall’altrolato, che l’art. 663, secondo comma, cod. proc. civ. esige, ai fini della convalida, l’attestazione della persistenza della morosità, attestazione che nella specie non si deduce effettuata, né risulta dagli atti ostensibili.

Era dunque necessaria l’evoluzione del giudizio verso la fase a cognizione piena.

Il primo motivo, pertanto, va complessivamente rigettato. 2.Con il secondo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 3 (recte: n.4) cod. proc. civ., la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n.28 del 2010.

La sentenza impugnata è censuratanella parte in cui ha disatteso l’eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria pe r mancato esperimento del previo procedimento di mediazione , sul rilievo che detta improcedibilità avrebbe dovuto essere eccepita o rilevata non oltre la prima udienza e che, nella fattispecie, alla prima udienza del3 marzo 2021 la convenuta non aveva sollevatotale eccezione.

Osserva, in contrario, la ricorrente che essa avrebbe invece tempestivamente sollevato l’ eccezione di improcedibilità con le “note scrittedi discussione” depositate il 2 marzo 2021.

2.1. Il motivo è inammissibile, sol che si consideri che l’accoglimento delle deduzioni su cui esso è fondato postula un sindacato sulla ritualità del deposito delle “note scritte di discussione” (in quanto debitamente autorizzate dal giudice), il quale, a sua volta, suppone l’osservanza dell’onere – nella fattispecie non debitamente assolto –di indicare specificamente i relativi atti, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc civ..

A prescindere da tale preliminare rilievo di inammissibilità, il motivo sarebbe comunque infondato.

Dagli atti e documenti depos i tati in via telematica risulta che nell’ordinanza di mutamento di rito, emessa il 3 novembre 2020, il Giudice di primo grado, dato termine per introdurreil procedimento di mediazione, aveva poi assegnato quelli per l’integrazione degli atti introduttivied aveva fissato per la comparizione personale delle parti , il tentativodi conciliazione e la discussionel’udienza del 3 marzo 2021 , senzaautorizzare le parti al deposito di note scritte d’udienza .

Risulta, inoltre , che nella “comparsa di costituzione e risposta ” (recte: memoria difensiva: arg. ex art. 416 cod. proc. civ.), la convenuta non av eva eccepi to il mancato esperimento del procedimento di mediazione sulla domanda risarcitoria proposta dagli attori con la memoriaintegrativa e che l’eccezione di improcedibilità di tale domanda non era stata formulata neppure nell’ultimo momento utile, ovverosiaall’udienza del 3 marzo 2021 , in cui era stata ribadita solo quella di inammissibilità per novità.

Non assume rilievo la circostanza c he essa eccezione foss e stata sollevata nelle note scritte depositate il giorno prima d ell ’udienza, poiché –come detto – si trattava di note scritte non autorizzate con il provvedimento di fissazione dell’udienza, irritualmente depositate e, pertanto, correttamente non esaminate dal giudice .

In ogni caso, quand’anche fosse stata validamente pro p osta, l’ eccezione ivi formulata avrebbedovuto essere ribadita al verbale dell’udienzatenuta il giorno successivo. 3.Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 (recte: n.4) cod. proc. civ.,l’«errata falsa interpretazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui non ha considerato espunto dal thema probandum la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva attività commerciale soggetta a chiusura in base al d.l. 18/2020». 4.Con il quarto motivo viene denunciata, ex art. 360 n.3 cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione delle norme in materia di onere della prova ex art. 2697», nonché la « violazione e falsa applicazione degli artt. 1474[recte:1374 n.d.r. ] e 1375 c.c. ».

4.1. Il terzo e il quarto motivo vanno illustrati ed esaminati congiuntamente per ragioni di connessione , in quanto entrambi censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la “controdomanda” opposta dalla società conduttrice alla domanda dei locatori di pagamento dei canoni; “controdomanda” con cui era stato chiesto al giudice di disporre la riduzione nella misura della metà dei canoni dovuti nel periodo del c.d.

“lockdown” (da marzo ad agosto 2020), in ragione dell’incidenza della applicazione delle misure di contenimento e contrasto della emergenza da Covid - 19 sull’ attività commercialeesercitata nei locali oggetto della locazione.

Questa “controdomanda” era stata fondata, da un lato, sul richiamo della disposizione di cui all’art. 91, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto “Cura Italia”), la quale, inserendo il comma 6-bis, dopo il comma 6, all’art.3 del d.l. 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n.13, ha previsto che «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degliarticoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamenteall’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardatio omessi adempimenti»; dall’altro lato, sulle regole generali di cui agli artt.1374 e 1375 cod. civ., rispettivamente in tema di integrazione del contratto in base alla legge, agli usi e all’equità , nonchédi esecuzione dello stesso secondo buona fede.

Il fondamento della “controdomanda ” risiedeva , dunque, nel postulato della sussistenza di un rimedio giudiziale potestativo alternativo alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (avente, al contrario di questa, funzione conservativa e non già risolutivadel negozio giuridico), posto a tutela del debitore nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, controil rischio di un eccezionale aggravio della sua prestazione dovuto ad eventi straordinari e imprevedibili, pereffetto dei quali si sia determinata una sopravvenuta sproporzione tra le corrispettive pres tazioni, sicché una prestazione non sia più sufficientementeremunerata dall’a l tra. 4.2.Il Tribunale di Torino non si è posto il problema , de iure , della sussistenza in astratto di un tale rimedionell’ordinamento privatistico (e della conseguente ammissibilitàdella domanda diretta ad esercitare il relativo diritto potestativo giudiziale ) , ma ha rigettato la “controdomanda” formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la mancataprova dei presupposti,de facto, po sti a suo fondamento.

Il Tribunale ha infatti ritenutoche la [OSCURATO:SOCIETA].: a) non a vesse «allegato con un minimo di puntualità (e men che meno provato) in qual modo i provvedimentidi contenimento dell’epidemia da Covid 19 abbiano concretamente inciso sull’attività economica svolta nell’immobile»; b)non avesse «prodotto documenti di alcun tipo idonei a provare la contrazione di ricavi in conseguenza delle chiusure degli esercizi dispostenel corso del 2020»; c) non avesse « neppure indicato quale attività svolgessenei locali».

Inoltre, il Tribunale ha escluso la violazione da partedei locatori del dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto, sul rilievo che, quand’anche si volesse «ammettere che in questo dovere rientri quello di rinegoziare il canone a fronte di circostanze eccezionali , non risulta che [OSCURATO:SOCIETA] abbia mai chiesto ai sig.ri Mazza una riduzione del canone; né che abbia loro indicato gli elementi posti a fondamento della richiesta avanzata (in modo apodittico) nella propria memoria difensiva , di una riduzione pari al 50% del canone contrattuale»(pag.3 della sentenza impugnata).

4.3. Dinanzi a questa statu i zione , il terzo e il quarto motivo di ricorso devono essere dichiarati inammissibili. 4.3.1.Invero, il terzo motivo, nel censurare la decisione impugnata per non avere reputato espunta dal thema probandum la circostanza dell’esercizio da parte della convenuta di attività commerciale (dapprimadi vendita di abbigliamento, di poi di gioielleria) soggetta a chiusura in base alle regole di contenimento dell’ emergenza Covid , lungi dal denunciare correttamente la violazione del principio di non contestazione, tende a suscitare dalla Corte di cassazione una ricostruzione dei fatti e una valutazione delle prove alternativea quelle motivatamente –e pertanto in sindacabilmente – effettuate dal giudice delmerito, il quale non ha messo in dubbio lo svolgi mento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di una attivitàcommerciale soggettaalle restrizioni applicate nel periodo del “ lockdown ” , ma ha ritenuto non provata l’incidenza in concreto di tali restrizioni su ll’attività economica esercitata, né la misura concreta della contrazione dei ricavi da esse generata; misura ovviamente necessaria in funzione di valutare il sopravvenuto squilibrio tra le due prestazioni e conseguentemente provvedere –in thesi – a d operare giudizialmente la riduzione di quella divenuta eccessivamenteonerosa.

La contestazione di tale giudizio di fatto è dunque inammissibile, in quanto omette di considerare che esso è riservat o al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (ex permultis, Cass.4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

Del tutto non pertinente, poi, è il richiamo(pag.48 del ricorso) alla relazione n. 56 dell’8 luglio 2020 dell’Ufficio del Massimario presso questa Corte (la quale avrebbepredicato un «alleggerimentodell’onere della prova a carico del debitore che inibisce al giudice di negare che la necessità di adeguarsi alle prescrizioni “ anti C ovid” sia idoneo a costituire“causa non imputabile all’ inadempiente ” » .

Tale alleggerimento, infatti, riguardala prova liberatoria gravante , ex art. 1218 cod. civ., sul debitore convenuto per il risarcimento del danno da inadempimento o inesatto adempimento , ma non la prova dello squilibrio sinallagmatico gravante sulla parte di un contratto a titolo oneroso che attiva un rimedio giudiziale potestativo all’eccessiva onerosità sopravvenuta dellapropria prestazione. 4.3.2.Altrettanto inammissibile è il quarto motivo, con il quale la statuizione impugnata è censurata perché – asseritamente, in violazione dell’art. 2697 cod. civ. – non avrebbe « ammesso la possibilità per il giudice di ridurre d’ufficioil canone di locazione ex art.1374 c.c. o ex art. 1375 c.c.».

Questa censura, infatti, non coglie la ratiodella decisione gravata, la quale, come siè detto, non si è posta il problema dell’ammissibilità, in astratto,del rimedio giudiziale azionato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ma ha ritenuto, oltreche non provato il dedotto eccezionale squilibrio tra le reciproche prestazioni, anchenon violato, da parte dei locatori , il dovere di buona fede nell’ esecuzione del cont r atto, non risultando che la conduttriceavesse loro rivolto una richiesta di rinegoziazione del canone e che essil’avessero indebitamente rifiutata. 5.Ciò posto, giova comunque evidenziare che, se le assorbenti esposte ragioni di inammissibilità non ne avessero preclusol’esame del merito, i motivi in esame sarebbero stati anche infondati, stante l’inammissibilità della “controdomanda” opposta dalla Tor i noro s . a . s . alla domanda con cui i locatori ne avevano chiesto la condanna al pagamento dei canoni.

Come si è detto, questa “controdomanda” era fondata , per un verso, sul richiamo della disposizione di cui all’art. 91, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n.18 (c.d. decreto “Cura Italia”); per altro verso , sulle regole generali di cui agli artt.1374 e 1375 cod. civ..

Essa postulava , da un lato, sotto il profilo sostanziale, la sussistenza d i un rimedio alternativo alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (avente, al contrario di questa, funzione conservativa e non già risolutiva del negozio giuridico), posto a tutela del debitore nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, contro il rischio di un eccezionale aggravio della sua prestazione dovuto ad eventi straordinari e imprevedibili, per effetto dei quali si sia determinata una sopravvenuta sproporzione tra le corrispettive prestazioni, sicché una prestazione non sia più sufficientemente remunerata dall’altra; dall’altro lato, sotto il profilo processuale , la sussistenza di un diritto potestativo giudiziale atto a provocare un a sentenza costitutiva di riduzione d e lla prestazione eccessivamente onerata, in modo da eliminare la suddettasproporzione. 5.1.Ai fini della configurazione di un simile rimedio , sotto il profilo dogmatico, il richiamo al la norma speciale del decreto “Cura Italia ” è del tutto non pertinenteatteso che –come pure si è accennato –questa norma assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell’inadempimento nel le fattispecie di responsabilità contrattuale, attribuendo all’impedimento derivante dal rispetto delle misure anti - Covid la natura di impedimento non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore , ossia di ca u sa non imputabile della inesecuzione del prestazione da parte sua, liberandolo dall’obbligo di risarcimento del danno; dallanorma in questione, invece, non può farsi derivare l’esistenza di un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta in esecuzione di un rapporto contrattualea prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata o periodica per effetto dell’ incidenza su tale rapporto delle suddette misure restrittiveanti-pandemiche.

Altrettantonon pertinente è il richiamo al principio di buona fede e ai criteri di integrazione del contratto, in quanto il primo sancisce il dovere delle parti di osservare i canoni di reciproca lealtà e salvaguardia dell’utilità della controparte , nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio, oltre che nel momento della formazione del contratto (artt. 1337 e 1338 cod. civ.) – e, più in generale, nell’assunzione ed esecuzione del rapportoobbligatorio (art. 1175 cod. civ.) – , anche nello svolgimento spe cifico del rapporto contrattuale (art. 1375cod. civ.); mentre il secondo , come correttamente osservato dal Procuratore Generale, prevedel’etero-integrazione delle pattuizioni contrattuali in base allalegge, agli usi e all’equità (art. 1374 cod. civ. ) ; nessuno dei due, però, attribuisce alle parti contrattuali un diritto potestativodi ottenere (e , correlativamente, una soggezione a sub ì re) una rettifica del contenuto del contratto e una modifica della prestazione. 5.2.Più in generale , può osservarsi , che allorché la parte di un contratto sinallagmatico ad esecuzione continuata o periodica deduca il sopravvenuto imprevedibile aggravio della sua prestazione in relazione al valore dell’altra, il rimedio potestativo posto a sua disposizionedall’ ordinamento è quello della risoluzione per eccessiva onerositàsopravvenuta, mentre l’ istituto della riduzione del contratto ad equità può essere azionato dalla controparte contro cui sia domandata la risoluzione al fine di evitarla (art.1467, terzo comma, cod.civ.; Cass. 26/01/2018, n. 2047).

In tal caso, l’ attribuzione di un diritto potestativo di rettifica ( da esercitarsi mediante negozio unilaterale recettizio ) , analogo a quello previsto in tema di contrattoannullabile per errore ( art.1432 cod. civ. ) e di contratto rescindibile ( art. 1450 cod. civ.), si giustifica, per un verso, inragione del principio di conservazione del contratto, per l’altro in ragione della circostanza che la rettifica operata dalla parte non onerata (la cui adeguatezza, in caso di contestazione, è sottoposta al controllo del giudice: c fr. già C ass. 18/07/1989, n. 3347 ) riporta il divario tra le due prestazioni entro i limiti dell’alea normale del contratto, ripristinando l’ equilibrio originario e facendo venir meno i presuppostidella risoluzione invocata dalla parte onerata .

In favore di quest’ultima, un potere conservativo di riduzione ad equità (non del contratto ma) della prestazione è previsto solo nell’ipotesi di contratto a titolo gratuito(art.1468 cod. civ.).

Al difuori di tali specifiche ipotesi, non è configurabile un diritto potestativo giudiziale di riduzione ad equità della prestazione per il sopravvenuto eccezionale aggravio di essa e per il sopravvenuto eccezionale squilibrio del sinallagma contrattuale dovuto ad eventi straordinari ed imprevedibili, stante il principio della tipicità delle azioni costitutive (art. 2908 cod. civ.).

Può dunque enunciarsi il seguente principio di diritto: “In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l’art. 91, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n.18 (c.d. decreto “Cura Italia”), assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell’inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, attribuendo all’impedimento derivante dal rispetto delle misure anti- Covid la natura di impedimento non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore e quindi di causa non imputabile della inesecuzione della prestazione da parte sua, liberandolo dall’obbligo di risarcimento del danno ed escludendo la legittimazione della controparte all’azione di risoluzione per inadempimento; dalla norma in questione, invece, non può farsi derivare l’esistenza di un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta in esecuzione di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata o periodica per effetto dell’incidenza su tale rapporto delle suddette misure restrittive anti-pandemiche, atteso che, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo (art. 2908 cod. civ.), un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell’ipotesi di contratto a titolo gratuito (art. 1468 cod. civ.), mentre, al di fuori di tale ipotesi, essa parte resta legittimata all’azione di risoluzione per eccesiva onerosità sopravvenuta, spettando in tal caso alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale un diritto potestativo di rettifica (da esercitarsi mediante negozio giuridico unilaterale e recettizio), analogo a quello previsto in tema di contratto annullabile per errore (art.1432 cod. civ.) e di contratto rescindibile (art. 1450 cod. civ.) e fondato sul principio di conservazione del contratto, avente ad oggetto la riduzione ad equità non della singola prestazione, ma più in generale, del contenuto del contratto (art. 1467, terzo comma,cod. civ.) al fine di ripristinarne l’originario equilibrio”.

La società ricorrenteha, pertanto, esercitato un rimedio giudiziale non previsto dall’ordinamento, sicché la “ controdomanda” da essa opposta alla domanda di pagamento dei canoni formulata da [OSCURATO:PERSONA] z za era inammissibile. 5.3.Nella memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., la [OSCURATO:SOCIETA]., replicando alle – invece condivisibili – argomentazioni svolte dal Procuratore Generale, ha osservato che la richiesta di riduzione del canone trovava fondamento , oltre che nelle normegenerali ( artt. 1374 e 1375 cod. civ.) e speciali (art. 91 d.l. n. 18/2020) originariamente invocate,anche negli artt.1464 e 1460 cod. civ..

Tali osservazioni suppongono una modifica della causa petendi, in fatto,della domanda, il cui fondamento – anziché sulla sop ravvenuta eccesiva sproporzione tra i valori delle corrispettive prestazioni , in ragione dell ’i ncidenza su una di esse dell’event o eccezionale ed imprevedibile rappresentatodalle misure anti-Covid – v iene ri n venuto , rispettivamente, nell’impossibilità parziale della contro prestazione o , addirittura,nell’inesatto adempimento della controparte.

La modifica della domanda operata con la memoria illustrativa è ovviamente inammissibile , specie se si consideri , sul piano squisitamente processuale, che la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendoal giudice di disporre una riduzionedella misura del canone, aveva invocato una sentenza costitutiva co rrispondente ad un proprio preteso diritto potestativo giudiziale e non la liberazione dall’obbligazione conseguente al la sopravvenuta impossibilità non imputabile, sia pur parziale, della controprestazione, la quale invece opera di diritto ed è accertata con sentenza meramente dichiarativa (cfr., ad es., Cass.23/11/2021, n. 36329).

Giova,tuttavia, evidenziare che la diversa domanda fondata sugli artt. 1460 1464 e cod. civ., al di là della sua evidente inammissibilità, ove ritualmente formulata sarebbe stata comunque infondata al la stessa stregua delle allegazioni della parte interessata, atteso che l’applicazione delle misure anti - C ovid, comportando la chiusura al pubblico (dapprimatotale, di poi parziale) del locale commerciale, non aveva determinato né l’inadempimento dei locatori né la parziale impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione da loro dovuta.

Alla stregua delle allegazioni della conduttrice, infatti, le dette misure non avevano inciso sul perduranteuso dei locali commerciali da partesua ma avevano determina to – in thesi e salva la pr o va di tal i circostanze, motivatamente ritenuta non raggiunt a dal giudice del merito –la limitazione dell’attività commerciale in ess i svo l ta , dovuta all’impossibilità (dapprimaassoluta, poi relativa) di aprirli all’affluenza della clientela, così determinando una sproporzione tra il valore della prestazionedovuta dalla conduttrice e quel la dovuta dai locatori, tale da esigere una riduzione della prima in quanto nonpiù sufficientemente rinumeratadalla seconda.

Questi presupposti di fatto, da dimostrare in concreto in sede giudiziale,avrebbero però legittimato – lo si ripete – il ricorso al rimedio potestativo giudiziale della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, mentre quello alla riduzione della prestazione ad equità era già in astratto inìbito dalla circostanza che si verteva nell’ambito di un contratto di durata a titolo oneroso, essendo tale istituto contemplato (con norma non suscettibile di interpretazione estensiva, avutoriguardo alla tipicità dei diritti potestativi giudiziali) unicamente con riguardoai contratti a titolo gratuito. 6.In definitiva, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. deve essere rigettato. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 8.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigettail ricorso.

Condanna la società ricorrente a rimborsare a i controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 ,00 per compensi, oltre agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, alle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8525/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura incalce al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 2754 /202 1 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 28 maggio 2021; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’ 11 marzo 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani ; udìto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udìtol’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente ; udìto l ’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , per i controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione dell’11 agosto 2020 Maria M argherita M azza e [OSCURATO:PERSONA] intimarono alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. sfratto per morosità dall’immobile ubicato in Torino, [OSCURATO:PERSONA] n.1, piano terra, concessolein locazione per uso commerciale con contratto del 1° marzo 2017, allegando una morosità per canoni e oneri accessori di Euro 22.907,55, poi ridotti ad Euro 11.50 7,00 , in seguito dell’escussione della fideiussione bancaria costituita dalla conduttrice. All’udienza di convalida del 29 ottobre 2020 l’intimata non comparve e gli intimanti dichiararono che l’immobile era stato spontaneamente rilasciato il precedente 4 settembre 2020. Il giudice, pertanto, ancorché la parte locatrice avesse insistito in tal senso, non ritenne possibile pronunciare la convalida né concesse il richiesto decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni, ma emise ordinanzadi mutamentodi rito, ex art.667 cod. proc. civ., disponendo, ex art. 426 cod. proc. civ., che le parti provvedessero all’integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti e assegnando termine per introdurre il procedimentodi mediazione . 2.Con la memoria integrativa i locatori domandarono la condanna dei convenuti, oltre che al pagamento dei canoni e degli oneri accessori, anche al risarcimento del danno commisurato al costo per il ripristino della vetrina del negozio, sul presupposto che quella originaria fosse stata abusivamente sostituita dalla conduttrice non ostante il diniego di autorizzazione amministrativa; quantificarono il danno nell’importo di Euro 10.980,00. 3.La società conduttrice, costituendosi in giudizio, con memoria del 28 febbraio 2021, domandò che il giudice disponesse la riduzione, nella misura del 50%, dei canoni di locazione dovuti nel periodo di operatività delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza Covid-19, allorché si era avuta la chiusura dell’attività commerciale, dapprima totale (nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020), di poi parziale (nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020); invocò, al riguardo, per un verso, l’applicazione delprincipi di eterointegrazione e di buona fede nell’esecuzione del contratto (ar t t. 1374 e 1375 c od. civ. ) , per l’altro, la disposizione contenuta nell’art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto “Cura Italia”). 4.Con sentenza n. 2754/2021, depositata il 28 maggio 2021, il Tribunale di Torino, in accoglimentodelle domande pro poste da [OSCURATO:PERSONA] M azza e da [OSCURATO:PERSONA], (e in reiezione della “controdomanda”proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C.), condannò quest’ultima al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 11.507,00 , oltre interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità al saldo,a titolo di canoni locatizi e oneri accessori , detratto quanto già eventualmenteversato in esecuzione di precedente ordinanzaex art. 423 cod. proc. civ.; condannò inoltre la convenuta a pagare agli attori la somma di Euro 10.980,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimentodel danno commisurato alcosto della sostituzione del serramento. 5.Con ordinanza del 27 gennaio 2022 la Corte d’ appello di Torino ha dichiarato inammissibile, ex art.348-bis cod. proc. civ., l’impugnazione proposta dalla società convenuta avverso la sentenza del Tribunale. 6. L a To r inoro s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. ha quindi proposto , ex art. 348-ter cod. proc. civ. (vigente ratione temporis ) , ricorso per la cassazione del provvedimentodi primo grado, sulla base di quattro motivi. Hanno risposto con controricorsoMaria MargheritaMazza e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 (recte: n.4) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 665 e 667 cod. proc. civ.. La sentenza impugnata è censurata per avere ritenuto ammissibile, in seguito al mutamento di rito ex art. 667 cod. proc. civ., la domanda nuova risarcitoria, proposta solo con la memoria integrativa di cui all’art.426 cod. proc. civ e non già formulata con l’intimazione di sfratto, sebbene non vi fosse stata, nella fattispecie, l’opposizione della parte intimata ai sensi dell’art. 665 cod. proc. civ., unica circostanza che avrebbe giustificato l’allargamento dell’oggetto del giudizio oltre i limiti della domandaoriginaria. 1.1.Il motivo è in parte inammiss ibile ex art. 360 - bis cod. proc. civ. e in parte infondato. Come correttamente osservato dal P rocuratore G enerale , ciò che rileva non è l’opposizionedell’intimato, bensì la trasformazionedel rito, con la concessione alle parti della facoltà di presentare memorie integrative. Infatti, la risalente opinione che ancorava le domande alla fase sommaria è stata soppiantata dal prevalso orientamento giurisprudenziale, consolidatosi già da diversi anni, secondo cui, nel procedimento per convalida di sfratto, allorché la controversia prosegua oltre la fase sommaria,quale che sia la fattispecie verificatasi (mancata comparizione o mancata opposizionedell’intimato: artt. 663 e 664 cod. proc. civ.; comparizione ed opposizione dell’intimato con eccezioni non fondate su prova scritta: art. 665 cod. proc. civ.; comparizione ed opposizione con contestazione sull’ ammontare d ei canoni:art. 666 cod. proc. civ.; comparizione ed opposizione fuori dei casi particolari di cui alle norme appenacitate), la memoria integrativa ex art. 426 cod. proc. civ. costituisce l’atto in cui si cristallizzano le posizioni delle parti, nel quale essepossono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale ( ex aliis , Cass. 29/09/2006, n. 21242; Cass.23/03/2017, nn. 7423 e 7430; Cass. 09/02/2019, n. 4771; Cass. 23 /06/2021, n. 17955; Cass. 28/02/2023, n. 5955; Cass.26/05/2023, n.14779). L’adombrato rilievo secondo cui, nella fattispecie, la presunta irritualità dell’ordinanza dispositiva del passaggio alla trattazione a cognizione piena avrebbe precluso l’applicabilità del prevalso orientamento giurisprudenziale appena sopra illustrato, o ve pure si ometta di considerare l’indebita omissione della deduzione che fosse già stato prospettato al Tribunale , è comunque infondato, atteso, da un lato, che, nelcaso in esame, l’emissione dell’ordinanza di convalida era inibita dall’avvenuto spontaneo rilascio dell’immobile ( che escludeva la sussistenza del l’interesse ad ottenere un a pronuncia condannatoria in tal senso) e considerato, dall’altrolato, che l’art. 663, secondo comma, cod. proc. civ. esige, ai fini della convalida, l’attestazione della persistenza della morosità, attestazione che nella specie non si deduce effettuata, né risulta dagli atti ostensibili. Era dunque necessaria l’evoluzione del giudizio verso la fase a cognizione piena. Il primo motivo, pertanto, va complessivamente rigettato. 2.Con il secondo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 3 (recte: n.4) cod. proc. civ., la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n.28 del 2010. La sentenza impugnata è censuratanella parte in cui ha disatteso l’eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria pe r mancato esperimento del previo procedimento di mediazione , sul rilievo che detta improcedibilità avrebbe dovuto essere eccepita o rilevata non oltre la prima udienza e che, nella fattispecie, alla prima udienza del3 marzo 2021 la convenuta non aveva sollevatotale eccezione. Osserva, in contrario, la ricorrente che essa avrebbe invece tempestivamente sollevato l’ eccezione di improcedibilità con le “note scrittedi discussione” depositate il 2 marzo 2021. 2.1. Il motivo è inammissibile, sol che si consideri che l’accoglimento delle deduzioni su cui esso è fondato postula un sindacato sulla ritualità del deposito delle “note scritte di discussione” (in quanto debitamente autorizzate dal giudice), il quale, a sua volta, suppone l’osservanza dell’onere – nella fattispecie non debitamente assolto –di indicare specificamente i relativi atti, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc civ.. A prescindere da tale preliminare rilievo di inammissibilità, il motivo sarebbe comunque infondato. Dagli atti e documenti depos i tati in via telematica risulta che nell’ordinanza di mutamento di rito, emessa il 3 novembre 2020, il Giudice di primo grado, dato termine per introdurreil procedimento di mediazione, aveva poi assegnato quelli per l’integrazione degli atti introduttivied aveva fissato per la comparizione personale delle parti , il tentativodi conciliazione e la discussionel’udienza del 3 marzo 2021 , senzaautorizzare le parti al deposito di note scritte d’udienza . Risulta, inoltre , che nella “comparsa di costituzione e risposta ” (recte: memoria difensiva: arg. ex art. 416 cod. proc. civ.), la convenuta non av eva eccepi to il mancato esperimento del procedimento di mediazione sulla domanda risarcitoria proposta dagli attori con la memoriaintegrativa e che l’eccezione di improcedibilità di tale domanda non era stata formulata neppure nell’ultimo momento utile, ovverosiaall’udienza del 3 marzo 2021 , in cui era stata ribadita solo quella di inammissibilità per novità. Non assume rilievo la circostanza c he essa eccezione foss e stata sollevata nelle note scritte depositate il giorno prima d ell ’udienza, poiché –come detto – si trattava di note scritte non autorizzate con il provvedimento di fissazione dell’udienza, irritualmente depositate e, pertanto, correttamente non esaminate dal giudice . In ogni caso, quand’anche fosse stata validamente pro p osta, l’ eccezione ivi formulata avrebbedovuto essere ribadita al verbale dell’udienzatenuta il giorno successivo. 3.Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 (recte: n.4) cod. proc. civ.,l’«errata falsa interpretazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui non ha considerato espunto dal thema probandum la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva attività commerciale soggetta a chiusura in base al d.l. 18/2020». 4.Con il quarto motivo viene denunciata, ex art. 360 n.3 cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione delle norme in materia di onere della prova ex art. 2697», nonché la « violazione e falsa applicazione degli artt. 1474[recte:1374 n.d.r. ] e 1375 c.c. ». 4.1. Il terzo e il quarto motivo vanno illustrati ed esaminati congiuntamente per ragioni di connessione , in quanto entrambi censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la “controdomanda” opposta dalla società conduttrice alla domanda dei locatori di pagamento dei canoni; “controdomanda” con cui era stato chiesto al giudice di disporre la riduzione nella misura della metà dei canoni dovuti nel periodo del c.d. “lockdown” (da marzo ad agosto 2020), in ragione dell’incidenza della applicazione delle misure di contenimento e contrasto della emergenza da Covid - 19 sull’ attività commercialeesercitata nei locali oggetto della locazione. Questa “controdomanda” era stata fondata, da un lato, sul richiamo della disposizione di cui all’art. 91, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto “Cura Italia”), la quale, inserendo il comma 6-bis, dopo il comma 6, all’art.3 del d.l. 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n.13, ha previsto che «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degliarticoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamenteall’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardatio omessi adempimenti»; dall’altro lato, sulle regole generali di cui agli artt.1374 e 1375 cod. civ., rispettivamente in tema di integrazione del contratto in base alla legge, agli usi e all’equità , nonchédi esecuzione dello stesso secondo buona fede. Il fondamento della “controdomanda ” risiedeva , dunque, nel postulato della sussistenza di un rimedio giudiziale potestativo alternativo alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (avente, al contrario di questa, funzione conservativa e non già risolutivadel negozio giuridico), posto a tutela del debitore nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, controil rischio di un eccezionale aggravio della sua prestazione dovuto ad eventi straordinari e imprevedibili, pereffetto dei quali si sia determinata una sopravvenuta sproporzione tra le corrispettive pres tazioni, sicché una prestazione non sia più sufficientementeremunerata dall’a l tra. 4.2.Il Tribunale di Torino non si è posto il problema , de iure , della sussistenza in astratto di un tale rimedionell’ordinamento privatistico (e della conseguente ammissibilitàdella domanda diretta ad esercitare il relativo diritto potestativo giudiziale ) , ma ha rigettato la “controdomanda” formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la mancataprova dei presupposti,de facto, po sti a suo fondamento. Il Tribunale ha infatti ritenutoche la [OSCURATO:SOCIETA].: a) non a vesse «allegato con un minimo di puntualità (e men che meno provato) in qual modo i provvedimentidi contenimento dell’epidemia da Covid 19 abbiano concretamente inciso sull’attività economica svolta nell’immobile»; b)non avesse «prodotto documenti di alcun tipo idonei a provare la contrazione di ricavi in conseguenza delle chiusure degli esercizi dispostenel corso del 2020»; c) non avesse « neppure indicato quale attività svolgessenei locali». Inoltre, il Tribunale ha escluso la violazione da partedei locatori del dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto, sul rilievo che, quand’anche si volesse «ammettere che in questo dovere rientri quello di rinegoziare il canone a fronte di circostanze eccezionali , non risulta che [OSCURATO:SOCIETA] abbia mai chiesto ai sig.ri Mazza una riduzione del canone; né che abbia loro indicato gli elementi posti a fondamento della richiesta avanzata (in modo apodittico) nella propria memoria difensiva , di una riduzione pari al 50% del canone contrattuale»(pag.3 della sentenza impugnata). 4.3. Dinanzi a questa statu i zione , il terzo e il quarto motivo di ricorso devono essere dichiarati inammissibili. 4.3.1.Invero, il terzo motivo, nel censurare la decisione impugnata per non avere reputato espunta dal thema probandum la circostanza dell’esercizio da parte della convenuta di attività commerciale (dapprimadi vendita di abbigliamento, di poi di gioielleria) soggetta a chiusura in base alle regole di contenimento dell’ emergenza Covid , lungi dal denunciare correttamente la violazione del principio di non contestazione, tende a suscitare dalla Corte di cassazione una ricostruzione dei fatti e una valutazione delle prove alternativea quelle motivatamente –e pertanto in sindacabilmente – effettuate dal giudice delmerito, il quale non ha messo in dubbio lo svolgi mento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di una attivitàcommerciale soggettaalle restrizioni applicate nel periodo del “ lockdown ” , ma ha ritenuto non provata l’incidenza in concreto di tali restrizioni su ll’attività economica esercitata, né la misura concreta della contrazione dei ricavi da esse generata; misura ovviamente necessaria in funzione di valutare il sopravvenuto squilibrio tra le due prestazioni e conseguentemente provvedere –in thesi – a d operare giudizialmente la riduzione di quella divenuta eccessivamenteonerosa. La contestazione di tale giudizio di fatto è dunque inammissibile, in quanto omette di considerare che esso è riservat o al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (ex permultis, Cass.4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Del tutto non pertinente, poi, è il richiamo(pag.48 del ricorso) alla relazione n. 56 dell’8 luglio 2020 dell’Ufficio del Massimario presso questa Corte (la quale avrebbepredicato un «alleggerimentodell’onere della prova a carico del debitore che inibisce al giudice di negare che la necessità di adeguarsi alle prescrizioni “ anti C ovid” sia idoneo a costituire“causa non imputabile all’ inadempiente ” » . Tale alleggerimento, infatti, riguardala prova liberatoria gravante , ex art. 1218 cod. civ., sul debitore convenuto per il risarcimento del danno da inadempimento o inesatto adempimento , ma non la prova dello squilibrio sinallagmatico gravante sulla parte di un contratto a titolo oneroso che attiva un rimedio giudiziale potestativo all’eccessiva onerosità sopravvenuta dellapropria prestazione. 4.3.2.Altrettanto inammissibile è il quarto motivo, con il quale la statuizione impugnata è censurata perché – asseritamente, in violazione dell’art. 2697 cod. civ. – non avrebbe « ammesso la possibilità per il giudice di ridurre d’ufficioil canone di locazione ex art.1374 c.c. o ex art. 1375 c.c.». Questa censura, infatti, non coglie la ratiodella decisione gravata, la quale, come siè detto, non si è posta il problema dell’ammissibilità, in astratto,del rimedio giudiziale azionato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ma ha ritenuto, oltreche non provato il dedotto eccezionale squilibrio tra le reciproche prestazioni, anchenon violato, da parte dei locatori , il dovere di buona fede nell’ esecuzione del cont r atto, non risultando che la conduttriceavesse loro rivolto una richiesta di rinegoziazione del canone e che essil’avessero indebitamente rifiutata. 5.Ciò posto, giova comunque evidenziare che, se le assorbenti esposte ragioni di inammissibilità non ne avessero preclusol’esame del merito, i motivi in esame sarebbero stati anche infondati, stante l’inammissibilità della “controdomanda” opposta dalla Tor i noro s . a . s . alla domanda con cui i locatori ne avevano chiesto la condanna al pagamento dei canoni. Come si è detto, questa “controdomanda” era fondata , per un verso, sul richiamo della disposizione di cui all’art. 91, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n.18 (c.d. decreto “Cura Italia”); per altro verso , sulle regole generali di cui agli artt.1374 e 1375 cod. civ.. Essa postulava , da un lato, sotto il profilo sostanziale, la sussistenza d i un rimedio alternativo alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (avente, al contrario di questa, funzione conservativa e non già risolutiva del negozio giuridico), posto a tutela del debitore nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, contro il rischio di un eccezionale aggravio della sua prestazione dovuto ad eventi straordinari e imprevedibili, per effetto dei quali si sia determinata una sopravvenuta sproporzione tra le corrispettive prestazioni, sicché una prestazione non sia più sufficientemente remunerata dall’altra; dall’altro lato, sotto il profilo processuale , la sussistenza di un diritto potestativo giudiziale atto a provocare un a sentenza costitutiva di riduzione d e lla prestazione eccessivamente onerata, in modo da eliminare la suddettasproporzione. 5.1.Ai fini della configurazione di un simile rimedio , sotto il profilo dogmatico, il richiamo al la norma speciale del decreto “Cura Italia ” è del tutto non pertinenteatteso che –come pure si è accennato –questa norma assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell’inadempimento nel le fattispecie di responsabilità contrattuale, attribuendo all’impedimento derivante dal rispetto delle misure anti - Covid la natura di impedimento non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore , ossia di ca u sa non imputabile della inesecuzione del prestazione da parte sua, liberandolo dall’obbligo di risarcimento del danno; dallanorma in questione, invece, non può farsi derivare l’esistenza di un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta in esecuzione di un rapporto contrattualea prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata o periodica per effetto dell’ incidenza su tale rapporto delle suddette misure restrittiveanti-pandemiche. Altrettantonon pertinente è il richiamo al principio di buona fede e ai criteri di integrazione del contratto, in quanto il primo sancisce il dovere delle parti di osservare i canoni di reciproca lealtà e salvaguardia dell’utilità della controparte , nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio, oltre che nel momento della formazione del contratto (artt. 1337 e 1338 cod. civ.) – e, più in generale, nell’assunzione ed esecuzione del rapportoobbligatorio (art. 1175 cod. civ.) – , anche nello svolgimento spe cifico del rapporto contrattuale (art. 1375cod. civ.); mentre il secondo , come correttamente osservato dal Procuratore Generale, prevedel’etero-integrazione delle pattuizioni contrattuali in base allalegge, agli usi e all’equità (art. 1374 cod. civ. ) ; nessuno dei due, però, attribuisce alle parti contrattuali un diritto potestativodi ottenere (e , correlativamente, una soggezione a sub ì re) una rettifica del contenuto del contratto e una modifica della prestazione. 5.2.Più in generale , può osservarsi , che allorché la parte di un contratto sinallagmatico ad esecuzione continuata o periodica deduca il sopravvenuto imprevedibile aggravio della sua prestazione in relazione al valore dell’altra, il rimedio potestativo posto a sua disposizionedall’ ordinamento è quello della risoluzione per eccessiva onerositàsopravvenuta, mentre l’ istituto della riduzione del contratto ad equità può essere azionato dalla controparte contro cui sia domandata la risoluzione al fine di evitarla (art.1467, terzo comma, cod.civ.; Cass. 26/01/2018, n. 2047). In tal caso, l’ attribuzione di un diritto potestativo di rettifica ( da esercitarsi mediante negozio unilaterale recettizio ) , analogo a quello previsto in tema di contrattoannullabile per errore ( art.1432 cod. civ. ) e di contratto rescindibile ( art. 1450 cod. civ.), si giustifica, per un verso, inragione del principio di conservazione del contratto, per l’altro in ragione della circostanza che la rettifica operata dalla parte non onerata (la cui adeguatezza, in caso di contestazione, è sottoposta al controllo del giudice: c fr. già C ass. 18/07/1989, n. 3347 ) riporta il divario tra le due prestazioni entro i limiti dell’alea normale del contratto, ripristinando l’ equilibrio originario e facendo venir meno i presuppostidella risoluzione invocata dalla parte onerata . In favore di quest’ultima, un potere conservativo di riduzione ad equità (non del contratto ma) della prestazione è previsto solo nell’ipotesi di contratto a titolo gratuito(art.1468 cod. civ.). Al difuori di tali specifiche ipotesi, non è configurabile un diritto potestativo giudiziale di riduzione ad equità della prestazione per il sopravvenuto eccezionale aggravio di essa e per il sopravvenuto eccezionale squilibrio del sinallagma contrattuale dovuto ad eventi straordinari ed imprevedibili, stante il principio della tipicità delle azioni costitutive (art. 2908 cod. civ.). Può dunque enunciarsi il seguente principio di diritto: “In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l’art. 91, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n.18 (c.d. decreto “Cura Italia”), assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell’inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, attribuendo all’impedimento derivante dal rispetto delle misure anti- Covid la natura di impedimento non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore e quindi di causa non imputabile della inesecuzione della prestazione da parte sua, liberandolo dall’obbligo di risarcimento del danno ed escludendo la legittimazione della controparte all’azione di risoluzione per inadempimento; dalla norma in questione, invece, non può farsi derivare l’esistenza di un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta in esecuzione di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata o periodica per effetto dell’incidenza su tale rapporto delle suddette misure restrittive anti-pandemiche, atteso che, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo (art. 2908 cod. civ.), un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell’ipotesi di contratto a titolo gratuito (art. 1468 cod. civ.), mentre, al di fuori di tale ipotesi, essa parte resta legittimata all’azione di risoluzione per eccesiva onerosità sopravvenuta, spettando in tal caso alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale un diritto potestativo di rettifica (da esercitarsi mediante negozio giuridico unilaterale e recettizio), analogo a quello previsto in tema di contratto annullabile per errore (art.1432 cod. civ.) e di contratto rescindibile (art. 1450 cod. civ.) e fondato sul principio di conservazione del contratto, avente ad oggetto la riduzione ad equità non della singola prestazione, ma più in generale, del contenuto del contratto (art. 1467, terzo comma,cod. civ.) al fine di ripristinarne l’originario equilibrio”. La società ricorrenteha, pertanto, esercitato un rimedio giudiziale non previsto dall’ordinamento, sicché la “ controdomanda” da essa opposta alla domanda di pagamento dei canoni formulata da [OSCURATO:PERSONA] z za era inammissibile. 5.3.Nella memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., la [OSCURATO:SOCIETA]., replicando alle – invece condivisibili – argomentazioni svolte dal Procuratore Generale, ha osservato che la richiesta di riduzione del canone trovava fondamento , oltre che nelle normegenerali ( artt. 1374 e 1375 cod. civ.) e speciali (art. 91 d.l. n. 18/2020) originariamente invocate,anche negli artt.1464 e 1460 cod. civ.. Tali osservazioni suppongono una modifica della causa petendi, in fatto,della domanda, il cui fondamento – anziché sulla sop ravvenuta eccesiva sproporzione tra i valori delle corrispettive prestazioni , in ragione dell ’i ncidenza su una di esse dell’event o eccezionale ed imprevedibile rappresentatodalle misure anti-Covid – v iene ri n venuto , rispettivamente, nell’impossibilità parziale della contro prestazione o , addirittura,nell’inesatto adempimento della controparte. La modifica della domanda operata con la memoria illustrativa è ovviamente inammissibile , specie se si consideri , sul piano squisitamente processuale, che la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendoal giudice di disporre una riduzionedella misura del canone, aveva invocato una sentenza costitutiva co rrispondente ad un proprio preteso diritto potestativo giudiziale e non la liberazione dall’obbligazione conseguente al la sopravvenuta impossibilità non imputabile, sia pur parziale, della controprestazione, la quale invece opera di diritto ed è accertata con sentenza meramente dichiarativa (cfr., ad es., Cass.23/11/2021, n. 36329). Giova,tuttavia, evidenziare che la diversa domanda fondata sugli artt. 1460 1464 e cod. civ., al di là della sua evidente inammissibilità, ove ritualmente formulata sarebbe stata comunque infondata al la stessa stregua delle allegazioni della parte interessata, atteso che l’applicazione delle misure anti - C ovid, comportando la chiusura al pubblico (dapprimatotale, di poi parziale) del locale commerciale, non aveva determinato né l’inadempimento dei locatori né la parziale impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione da loro dovuta. Alla stregua delle allegazioni della conduttrice, infatti, le dette misure non avevano inciso sul perduranteuso dei locali commerciali da partesua ma avevano determina to – in thesi e salva la pr o va di tal i circostanze, motivatamente ritenuta non raggiunt a dal giudice del merito –la limitazione dell’attività commerciale in ess i svo l ta , dovuta all’impossibilità (dapprimaassoluta, poi relativa) di aprirli all’affluenza della clientela, così determinando una sproporzione tra il valore della prestazionedovuta dalla conduttrice e quel la dovuta dai locatori, tale da esigere una riduzione della prima in quanto nonpiù sufficientemente rinumeratadalla seconda. Questi presupposti di fatto, da dimostrare in concreto in sede giudiziale,avrebbero però legittimato – lo si ripete – il ricorso al rimedio potestativo giudiziale della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, mentre quello alla riduzione della prestazione ad equità era già in astratto inìbito dalla circostanza che si verteva nell’ambito di un contratto di durata a titolo oneroso, essendo tale istituto contemplato (con norma non suscettibile di interpretazione estensiva, avutoriguardo alla tipicità dei diritti potestativi giudiziali) unicamente con riguardoai contratti a titolo gratuito. 6.In definitiva, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. deve essere rigettato. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 8.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Condanna la società ricorrente a rimborsare a i controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 ,00 per compensi, oltre agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, alle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve
Sentenza Cassazione n. 16113/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris