CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 32692/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17594-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.U. N.4/2020, in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 4677/2023 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il 01/08/2023 R.G.N. 3828/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17594/2023 Cron. Rep. Ud.04/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri, nell’ambito di un procedimento di opposizione allo stato passivo, ha escluso dal passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale i crediti retributivi vantati da [OSCURATO:PERSONA] rilevando che non erano emerse con chiarezza le mansioni disimpegnate in qualità di Amministratore unico della società, in considerazione del ruolo ricoperto altresì quale Direttore generale presso la società controllante [OSCURATO:SOCIETA] agricola (società che condividevano la sede legale ed operativa, in un contesto di promiscuità). 2. Avverso tale sentenza il Caputo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art.360 c.p.c., primo comma, n. 5, “erroneo e/o omesso e/o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” avendo, il Tribunale, trascurato che sia l’istruttoria testimoniale sia la documentazione provavano e individuavano specificamente le attività svolte dal Caputo in seno alla [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art.360 c.p.c., primo comma, nn. 4 e 5, violazione o falsa applicazione degli artt. 116, 132 c.p.c., errore in punto di ricognizione dei fatti dedotti nel ricorso introduttivo, errore di valutazione delle risultanze probatorie acquisite, vizio di motivazione, contraddittorietà e illogicità della decisione, avendo, il Tribunale, erroneamente interpretato le deposizioni testimoniali, che facevano esclusivo riferimento alle attività compiute nell’ambito della società fallita. 3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art.360 c.p.c., primo comma, n. 3, “erroneità nell’individuazione delle ragioni di diritto della decisione con riferimento alle ragioni di fatto esposte e confermate in sede istruttoria, conseguente violazione ed errata applicazione del CCNL Dirigenti aziende produttrici di beni e servizi e in particolare dell’art. 1, comma 3” posto che, l’errata lettura delle acquisizioni probatorie ha comportato la completa omissione dell’esame del quantum della pretesa e dell’attribuzione della qualifica, alla luce del CCCNL del settore aziende produttrici. 4. I motivi di ricorso non sono fondati. 5. La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. Sez.U. n. 11892 del 2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020, nonché, ex plurimis, Cass. n. 13960 del 2014). 6. Come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma di cui al d.l. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/2012), per un verso, è denunciabile in Cassazione –ai sensi del paradigma normativo del n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. - solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione); per l'altro verso, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). 7. Il Tribunale ha posto a base della decisioneargomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue, che non configurano il requisito di contraddittorietà tale “da non permettere di individuare la motivazione, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum” (Cass. S.U. n. 8053/2014); inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità (si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. n. 34476/2019, che richiama Cass. S.U. n. 8053/2014; Cass. S.U. n. 9558/2018; Cass. S.U. n. 33679/2018; Cass. S.U. n. 5556/2023). 8. Deve, infine, rimarcarsi che in tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (riguardante, nella specie, lo svolgimento di attività lavorativa a favore della società fallita) è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito. 9. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 10. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs