Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:367
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑319/05
[OSCURATO:PERSONA] svizzera
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Relazioni esterne — [OSCURATO:PERSONA] tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo — Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo — Regolamento (CEE) n. 2408/92 — Diritti della difesa — Principio di non discriminazione — Principio di proporzionalità»
Massime della sentenza
1.
Trasporti — Trasporti aerei — Accesso dei vettori aerei comunitari alle rotte intracomunitarie — Provvedimenti adottati da
uno Stato membro per limitare o negare l’esercizio dei diritti di traffico
(Regolamento del Consiglio n. 2408/92, artt. 8, nn. 2 e 3, e 9, nn. 1‑4)
2.
Trasporti — Trasporti aerei — Accesso dei vettori aerei comunitari alle rotte intracomunitarie — Norme operative riguardanti
l’esercizio dei diritti di traffico
([OSCURATO:PERSONA] CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, art. 2; regolamento del Consiglio n. 2408/92, art. 8, nn. 2 e 3)
3.
Diritto dell’Unione — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione in base alla nazionalità — Divieto — Applicazione
nell’ambito dell’accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo
(Art. 12 CE; accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, art. 1, nn. 2 e 3; regolamento del Consiglio n. 2408/92)
1.
L’art. 9 del regolamento n. 2408/92 sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, costituisce
una lex specialis rispetto all’art. 8 del medesimo regolamento, nel senso che l’art. 9 riguarda soltanto una parte dei provvedimenti
di cui all’art. 8 e subordina l’applicazione dei provvedimenti interessati a taluni requisiti aggiuntivi non previsti dall’art. 8.
I provvedimenti di cui all’art. 9 introducono, in sostanza, un divieto, almeno condizionato o parziale, dell’esercizio dei
diritti di traffico.
Infatti, i provvedimenti di cui all’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2408/92 possono essere applicati da uno Stato membro
soltanto qualora siano soddisfatti i requisiti previsti ai nn. 1 e 2 di detto articolo e, inoltre, qualora lo Stato membro
in questione si conformi al suo obbligo, previsto dal n. 3 del medesimo articolo, di informare, almeno tre mesi prima della
loro applicazione, gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA] della necessità di applicare i provvedimenti citati. Solo nell’ipotesi
di una siffatta informazione, trasmessa dallo Stato membro che intende applicare i provvedimenti in questione agli altri [OSCURATO:PERSONA]
membri e alla [OSCURATO:PERSONA], si applica l’art. 9, n. 4. In mancanza di una siffatta informazione, i provvedimenti in questione
non possono essere applicati dallo Stato interessato, quand’anche siano soddisfatti i requisiti per la loro adozione, previsti
dall’art. 9, nn. 1 e 2.
Qualora lo Stato membro interessato applichi comunque siffatti provvedimenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di esaminarli non
in forza dell’art. 9, n. 4, del regolamento n. 2408/92, di cui non ricorrono i requisiti di applicazione, bensì in forza dell’art. 8,
n. 3, del medesimo regolamento. Nell’ipotesi di applicazione, da parte di uno Stato membro, dei provvedimenti rientranti in
tale art. 9, n. 1, senza il rispetto della procedura prevista dal n. 3 del medesimo articolo, l’esame di detti provvedimenti
ai sensi dell’art. 8, n. 3, può portare all’unica conclusione che lo Stato membro interessato non può continuare ad applicarli.
Ne consegue che, se uno Stato impone il rispetto delle proprie norme operative nazionali, regionali o locali pubblicate, relative,
in particolare, alla tutela dell’ambiente, al fine di autorizzare l’esercizio dei diritti di traffico ai sensi del regolamento
n. 2408/92, ciò non equivale all’imposizione di una condizione, ai sensi dell’art. 9, n. 1, di detto regolamento, per l’esercizio
di tali diritti. Se così fosse, l’art. 8, n. 2, di tale regolamento sarebbe del tutto privo di senso. Le condizioni di cui
all’art. 9, n. 1, sono piuttosto quelle che subordinano l’esercizio dei diritti di traffico a circostanze diverse dal mero
rispetto delle norme nazionali, regionali o locali pubblicate.
(v. punti 75‑81, 89)
2.
Il legislatore, da un lato, ha previsto, all’art. 8, n. 2, del regolamento n. 2408/92, sull’accesso dei vettori aerei della
Comunità alle rotte intracomunitarie, che l’esercizio dei diritti di traffico fosse soggetto alle norme operative comunitarie,
nazionali, regionali o locali in materia di sicurezza, tutela dell’ambiente e assegnazione delle bande orarie e, dall’altro,
ha autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] ad esaminare, in virtù del n. 3 del medesimo articolo, l’applicazione, in particolare, del n. 2
dello stesso e a decidere se lo Stato membro interessato potesse continuare ad applicare il provvedimento sottoposto ad esame.
L’esame di un provvedimento, ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 2408/92, verte pertanto sulle sue implicazioni
per l’esercizio dei diritti di traffico sulle rotte intracomunitarie. Al contrario, gli eventuali diritti dei gestori di aeroporti
o dei residenti nelle zone limitrofe a questi ultimi non possono essere presi in considerazione durante un esame del genere.
Ai sensi dell’art. 2 dell’[OSCURATO:PERSONA] tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo, approvato a nome
della Comunità con la decisione 2002/309, le disposizioni, in particolare, dell’allegato all’[OSCURATO:PERSONA] si applicano solo nei
limiti in cui concernono il trasporto aereo o materie direttamente connesse al trasporto aereo. L’unica estensione dell’ambito
di applicazione del regolamento n. 2408/92 nel contesto dell’[OSCURATO:PERSONA] è quella risultante dall’assimilazione, in forza dell’allegato
all’[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] svizzera e dei vettori aerei ivi aventi il loro centro di attività principale, rispettivamente,
agli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità e ai vettori aerei comunitari. Fatta salva tale estensione del suo ambito di applicazione,
il regolamento n. 2408/92 non si applica, nel contesto dell’[OSCURATO:PERSONA], a situazioni che, in un contesto comunitario, non rientrerebbero
nel suo ambito di applicazione. Ne deriva che, quand’anche i diritti dei gestori di aeroporti o dei residenti nelle zone ad
essi limitrofe costituissero materie direttamente connesse al trasporto aereo, né l’art. 2 né alcun’altra disposizione dell’[OSCURATO:PERSONA]
autorizzano la [OSCURATO:PERSONA] a tener conto di tali diritti, in sede di applicazione, nel contesto dell’[OSCURATO:PERSONA], dell’art. 8,
n. 3, del regolamento n. 2408/92.
(v. punti 121‑122, 125, 127‑129)
3.
Da una giurisprudenza costante, relativa al principio del divieto di ogni discriminazione in base alla cittadinanza nell’ambito
di applicazione del diritto comunitario, emerge che le norme sulla parità di trattamento tra cittadini e stranieri proibiscono
non solo le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, o sulla sede per quanto concerne le società, ma anche qualsiasi
forma di discriminazione dissimulata che, fondandosi su altri criteri di distinzione, pervenga di fatto al medesimo risultato.
Ai sensi dell’art. 1, n. 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo, tale giurisprudenza
è parimenti rilevante con riferimento all’applicazione del regolamento n. 2408/92 sull’accesso dei vettori aerei della Comunità
alle rotte intracomunitarie, nel contesto dell’[OSCURATO:PERSONA], dal momento che l’art. 3 di quest’ultimo è, in sostanza, identico
all’art. 12, primo comma, CE.
Pertanto, la constatazione che una misura adottata da uno Stato membro, nel contesto del citato regolamento n. 2408/92, diretta
a ridurre le emissioni sonore segnatamente in una zona del suo territorio a carattere turistico, pregiudica particolarmente
un solo aeroporto della [OSCURATO:PERSONA] svizzera situato nelle vicinanze e produce lo stesso risultato di una discriminazione
fondata sulla cittadinanza, non è sufficiente per concludere che essa sia incompatibile con l’art. 12 CE o, nel caso di specie,
con l’art. 3 dell’[OSCURATO:PERSONA]. Va anche esaminato se detta misura non sia giustificata da circostanze oggettive e se non sia proporzionata
all’obiettivo perseguito. Soltanto in caso di riscontro negativo si deve ritenere che la misura in questione sia vietata dall’art. 12 CE
o, se del caso, dall’art. 3 dell’[OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 140‑141, 145, 150)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
9 settembre 2010 (
*
)
«Relazioni esterne – [OSCURATO:PERSONA] tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo – Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo – Regolamento (CEE) n. 2408/92 – Diritti della difesa – Divieto di discriminazione – Principio di proporzionalità»
Nella causa T‑319/05,
[OSCURATO:PERSONA] svizzera,
rappresentata dagli avv.ti S. Hirsbrunner, U. Soltész e P. Melcher,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. F. Benyon, M. Huttunen e M. Niejahr, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da:
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA],
rappresentata dal sig. C.‑D. Quassowski e dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. T. Masing,
e da:
[OSCURATO:PERSONA],
rappresentato dall’avv. M. Núñez-Müller,
intervenienti,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 5 dicembre 2003, 2004/12/CE, relativa ad un
procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, prima frase, dell’accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA]
svizzera sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/11/03 – Disposizioni tedesche
relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo) (GU 2004, L 4, pag. 13),
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e V.M. Ciucă (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 settembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
[OSCURATO:PERSONA] tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo
1
L’[OSCURATO:PERSONA] tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo, firmato il 21 giugno 1999 a Lussemburgo
(GU 2002, L 114, pag. 73; in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), approvato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio e, per
quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA] sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della [OSCURATO:PERSONA] 4 aprile 2002, 2002/309/CE, Euratom,
relativa alla conclusione di sette accordi con la [OSCURATO:PERSONA] svizzera (GU L 114, pag. 1), agli artt. 1‑3, 17, 18, 20 e
21, dispone quanto segue:
«CAPO I
Obiettivi
Articolo 1
1. Il presente [OSCURATO:PERSONA] stabilisce norme per le parti contraenti in materia di aviazione civile. Tali norme lasciano impregiudicate
le norme del Trattato CE, e in particolare i poteri spettanti alla Comunità in virtù delle regole di concorrenza e dei regolamenti
di applicazione di tali regole, nonché in forza di tutta la legislazione comunitaria pertinente indicata nell’allegato del
presente [OSCURATO:PERSONA].
2. A tal fine, le norme stabilite dal presente [OSCURATO:PERSONA], nonché i regolamenti e le direttive specificati nell’allegato si applicano
alle seguenti condizioni. Nella misura in cui sono sostanzialmente identiche alle corrispondenti norme del Trattato CE e agli
atti adottati in virtù del medesimo Trattato, tali norme devono essere interpretate, ai fini della loro attuazione ed applicazione,
in conformità delle pertinenti sentenze e decisioni della Corte di giustizia e della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee emesse
anteriormente alla data della firma del presente [OSCURATO:PERSONA]. Le sentenze e le decisioni emesse successivamente alla data della
firma del presente [OSCURATO:PERSONA] saranno comunicate alla [OSCURATO:PERSONA]. Su richiesta di una delle parti contraenti, le conseguenze di
queste ultime sentenze e decisioni saranno determinate dal [OSCURATO:PERSONA] misto al fine di assicurare la corretta attuazione del
presente [OSCURATO:PERSONA].
Articolo 2
Le disposizioni del presente [OSCURATO:PERSONA] e del suo allegato si applicano solo nella misura in cui concernono il trasporto aereo
o materie direttamente connesse al trasporto aereo secondo quanto disposto dall’allegato del presente [OSCURATO:PERSONA].
CAPO 2
Disposizioni generali
Articolo 3
Nel campo di applicazione del presente [OSCURATO:PERSONA] e fatte salve disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione
in base alla nazionalità.
(…)
CAPO 4
Applicazione del presente [OSCURATO:PERSONA]
Articolo 17
Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l’osservanza degli obblighi
derivanti dal presente [OSCURATO:PERSONA] e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi
del presente [OSCURATO:PERSONA].
Articolo 18
1. Fatto salvo il paragrafo 2 e le norme del capitolo 2, ciascuna parte contraente è responsabile nel proprio territorio dell’osservanza
del presente [OSCURATO:PERSONA], e in particolare dei regolamenti e delle direttive elencati nell’allegato.
2. Quando possono essere pregiudicati i servizi aerei che devono essere autorizzati ai sensi del capitolo 3, le istituzioni
comunitarie esercitano i poteri loro conferiti dalle norme dei regolamenti e delle direttive la cui applicazione è espressamente
confermata dall’allegato. Tuttavia, se la [[OSCURATO:PERSONA] svizzera] ha adottato o intende adottare misure di tutela dell’ambiente
ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 o dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, il [OSCURATO:PERSONA] misto,
su richiesta di una delle parti contraenti, stabilisce se tali misure siano o meno conformi al presente [OSCURATO:PERSONA].
(…)
Articolo 20
Tutte le questioni concernenti la validità delle decisioni assunte dalle istituzioni della Comunità in base ai poteri loro
conferiti dal presente [OSCURATO:PERSONA], sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee.
CAPO 5
[OSCURATO:PERSONA] misto
Articolo 21
1. È istituito un comitato composto da rappresentanti delle parti contraenti, denominato “[OSCURATO:PERSONA] per il trasporto aereo
Comunità/[OSCURATO:PERSONA]” (in seguito denominato [OSCURATO:PERSONA] misto), demandato a gestire il presente [OSCURATO:PERSONA] e ad assicurare che esso
sia correttamente attuato. A tal fine, il [OSCURATO:PERSONA] emana raccomandazioni ed adotta decisioni nei casi previsti dal presente
[OSCURATO:PERSONA]. Le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] misto sono eseguite dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.
[OSCURATO:PERSONA] misto opera in base al mutuo consenso.
(…)».
2
L’allegato all’[OSCURATO:PERSONA] dispone, in particolare, che, in tutti i casi in cui gli atti, richiamati dall’[OSCURATO:PERSONA], menzionano
gli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità europea o prevedono la necessità di un criterio di collegamento con questi ultimi, tali menzioni
si intendono riferite, ai fini dell’[OSCURATO:PERSONA], anche alla [OSCURATO:PERSONA] svizzera o alla necessità di un criterio di collegamento
identico con tale paese.
3
Il citato allegato riguarda, in particolare, il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull’accesso dei
vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8).
Regolamento n. 2408/92
4
Gli artt. 2, 3, 8 e 9 del regolamento n. 2408/92 prevedono quanto segue:
«
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(…)
f)
diritto di traffico
, il diritto del vettore aereo di trasportare passeggeri, merci e/o posta mediante un servizio aereo tra due aeroporti comunitari;
(…)
Articolo 3
1. Ai sensi del presente regolamento, lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) permette(permettono) ai vettori aerei comunitari
di esercitare diritti di traffico su rotte all’interno della Comunità.
(…)
Articolo 8
(…)
2. L’esercizio dei diritti di traffico è soggetto alle norme operative pubblicate vigenti a livello comunitario, nazionale,
regionale o locale in materia di sicurezza, tutela dell’ambiente e assegnazione delle bande orarie.
3. A richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la [OSCURATO:PERSONA] esamina l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 ed entro
un mese dalla data di ricevimento della richiesta decide, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 11, se lo
Stato membro può continuare ad applicare il provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] comunica la propria decisione al Consiglio e agli
[OSCURATO:PERSONA] membri.
(…)
Articolo 9
1. Qualora sussistano gravi problemi di congestione e/o di carattere ambientale lo Stato membro responsabile può, fatto salvo
il presente articolo, imporre condizioni, limitare o negare l’esercizio dei diritti di traffico, segnatamente quando altri
modi di trasporto possono fornire un servizio di livello soddisfacente.
2. I provvedimenti presi da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1:
– non comportano discriminazioni in ragione della nazionalità o dell’identità dei vettori aerei;
– hanno un periodo di validità limitato, non superiore a tre anni, dopo il quale saranno riveduti;
– non pregiudicano gli obiettivi del presente regolamento;
– non causano ingiuste distorsioni di concorrenza tra vettori aerei;
– non sono più restrittivi di quanto non sia necessario per ovviare ai problemi di cui trattasi.
3. Qualora uno Stato membro ritenga che siano necessari provvedimenti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, almeno
tre mesi prima dell’entrata in vigore di detti provvedimenti ne informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA], fornendo
adeguate motivazioni. Il provvedimento può essere applicato a meno che, entro un mese dal ricevimento della comunicazione,
uno Stato membro interessato lo contesti, o la [OSCURATO:PERSONA] ne effettui un ulteriore esame conformemente al paragrafo 4.
4. A richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la [OSCURATO:PERSONA] esamina il provvedimento di cui al paragrafo 1.
Se la [OSCURATO:PERSONA], entro un mese dal momento in cui è stata informata in conformità del paragrafo 3, effettua un esame del
provvedimento, essa indica nel contempo se esso possa essere applicato, totalmente o parzialmente, durante l’esame, tenendo
conto segnatamente della possibilità di effetti irreversibili. Dopo aver consultato il comitato di cui all’articolo 11, la
[OSCURATO:PERSONA], un mese dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, decide se il provvedimento in questione è adeguato
e conforme al presente regolamento e non contrario in qualsiasi modo al diritto comunitario. [OSCURATO:PERSONA] comunica la sua
decisione al Consiglio ed agli [OSCURATO:PERSONA] membri. In attesa della decisione la [OSCURATO:PERSONA] può decidere misure provvisorie, tra
cui la sospensione totale o parziale del provvedimento in questione, tenendo conto segnatamente della possibilità di effetti
irreversibili.
(…)».
Direttiva 2002/30/CE
5
Ai sensi del settimo ‘considerando’ della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che
istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti
della Comunità (GU L 85, pag. 40):
«L’adozione di un quadro comune di norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative negli aeroporti della Comunità,
nell’ambito di un approccio equilibrato alla gestione del rumore, contribuirà a salvaguardare le esigenze del mercato interno,
garantendo che negli aeroporti in cui esistono problemi di inquinamento acustico simili vengano introdotte restrizioni operative
simili. Tale quadro comprende la determinazione dell’impatto del rumore in un aeroporto, la valutazione delle misure disponibili
per attenuare tale impatto, nonché la scelta delle misure di riduzione del rumore più adeguate al conseguimento del massimo
beneficio ambientale al minimo costo».
6
Gli artt. 2 e 4 della direttiva 2002/30 dispongono quanto segue:
«
Articolo 2
[OSCURATO:PERSONA] fini della presente direttiva si intende per:
(…)
g) “approccio equilibrato”, un approccio in base al quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri prendono in considerazione le misure disponibili per
affrontare il problema del rumore in un aeroporto situato nel loro territorio, in particolare l’effetto prevedibile di una
riduzione alla fonte del rumore degli aeromobili, la pianificazione e la gestione del territorio, procedure operative di riduzione
del rumore e restrizioni operative.
(…)
Articolo
4
Norme generali relative alla gestione del rumore prodotto dagli aeromobili
1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano un approccio equilibrato nell’affrontare i problemi di inquinamento acustico negli aeroporti
situati nel loro territorio. Possono anche prendere in considerazione incentivi economici quale misura per la gestione del
rumore.
(…)».
Fatti
7
L’aeroporto di Zurigo è situato a Kloten ([OSCURATO:PERSONA]), a nord-est della città di Zurigo ([OSCURATO:PERSONA]) e a circa km 15 a sud-est
dalla frontiera tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. L’aeroporto dispone di tre piste: una ovest-est (10/28), una nord-sud (16/34),
che incrocia la pista ovest-est, e una nord-ovest/sud-est (14/32), indipendente dalle altre due. La maggior parte dei decolli
durante il giorno sono effettuati dalla pista ovest-est verso ovest, mentre al mattino presto e in tarda serata la maggior
parte dei decolli avvengono dalla pista nord-sud in direzione nord. I voli in arrivo utilizzano quasi sempre la pista nord-ovest/sud-est,
proveniendo da nord-est. Considerata la vicinanza al confine tedesco, tutti i voli che atterrano a Zurigo da nord o nord-ovest
devono utilizzare lo spazio aereo tedesco.
8
L’utilizzo dello spazio aereo tedesco per avvicinarsi e allontanarsi dall’aeroporto di Zurigo era disciplinato da un accordo
bilaterale concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] svizzera e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 settembre 1984, denunciato dalla
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 marzo 2000, con decorrenza 31 maggio 2001, a causa delle difficoltà di attuazione.
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera hanno quindi firmato un nuovo accordo il 18 ottobre 2001,
non ancora ratificato. [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio nazionale ha votato contro la sua ratifica il 19 giugno 2002, mentre il Consiglio
degli [OSCURATO:PERSONA] ha rinviato il testo alla commissione dei trasporti il 12 dicembre 2002. [OSCURATO:PERSONA], il Bundestag (parlamento
federale) ha approvato il nuovo accordo bilaterale il 17 maggio 2002, ma il Bundesrat (consiglio federale) si è opposto alla
sua approvazione il 12 luglio 2002. Alla data del 5 dicembre 2003 l’accordo bilaterale non era stato ancora ratificato.
9
Il 15 gennaio 2003 le autorità federali tedesche dell’aviazione hanno pubblicato il 213° regolamento di applicazione della
normativa tedesca in materia di traffico aereo, che stabilisce procedure per l’atterraggio e il decollo strumentali all’aeroporto
di Zurigo (in prosieguo: il «213° RA»). A decorrere dal 18 gennaio 2003 il 213° RA prevedeva numerose limitazioni per l’avvicinamento
all’aeroporto di Zurigo.
10
Il 4 aprile 2003 l’autorità federale tedesca dell’aviazione ha pubblicato il primo regolamento di modifica del 213° RA. Tale
modifica è entrata in vigore il 17 aprile 2003.
11
In sostanza, le disposizioni tedesche hanno l’effetto di impedire, in condizioni meteorologiche normali, il sorvolo a bassa
quota del territorio tedesco vicino alla frontiera svizzera tra le ore 21 e le ore 7 dei giorni lavorativi e tra le ore 20
e le ore 9 durante il fine settimana e i giorni festivi, al fine di ridurre le emissioni sonore cui era esposta la popolazione
locale. Di conseguenza, durante queste ore non erano più possibili i due avvicinamenti per l’atterraggio da nord, che costituivano
precedentemente i principali avvicinamenti degli aerei in fase di atterraggio sull’aeroporto di Zurigo.
12
Il 213° RA conteneva inoltre due altre disposizioni dirette a ridurre le emissioni sonore nella zona intorno alla frontiera
tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
13
In primo luogo, per quanto riguarda l’avvicinamento all’aeroporto da est, l’art. 2, n. 6, secondo comma, del 213° RA fissava
determinate quote minime di sorvolo da rispettare durante le fasce orarie succitate.
14
In secondo luogo, l’art. 3 del 213° RA prevedeva che il decollo in direzione nord dovesse essere eseguito in maniera tale
da rispettare, al momento dell’ingresso sul territorio tedesco, quote minime di sorvolo diverse a seconda del momento del
decollo. Pertanto, in caso di decollo durante le fasce orarie succitate, il velivolo doveva cambiare rotta prima di giungere
alla frontiera tedesca per poi entrare nel territorio tedesco soltanto dopo aver raggiunto la quota minima di sorvolo prescritta.
15
Il 10 giugno 2003 la [OSCURATO:PERSONA] svizzera ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee di adottare una decisione
(in prosieguo: il «reclamo») che:
– inibisca alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di applicare il 213° RA, come modificato dal primo regolamento di modifica 4
aprile 2003,
– imponga alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di sospendere l’applicazione del 213° RA fino a quando la [OSCURATO:PERSONA] non abbia
adottato una decisione.
16
Il 26 giugno 2003 le autorità tedesche e svizzere hanno concluso un accordo su diverse questioni connesse all’applicazione
del 213° RA (in prosieguo: l’«accordo 26 giugno 2003»).
17
Nell’ambito dell’accordo 26 giugno 2003, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha accettato di sospendere fino al 30 ottobre
2003 l’applicazione delle disposizioni del primo regolamento di modifica del 213° RA, che sarebbero dovute entrare in vigore
il 10 luglio 2003. Essa ha dichiarato che vi era la possibilità di modificare l’accordo 26 giugno 2003 in occasione del riesame
delle condizioni meteorologiche alle quali è autorizzato l’atterraggio sulle piste 14 e 16. Inoltre, la Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe soppresso le procedure di attesa EKRIT e SAFFA. [OSCURATO:PERSONA] svizzera, da parte sua, si è impegnata
a istituire procedure di attesa corrispondenti entro febbraio 2005.
18
Il 20 giugno 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alle autorità tedesche di presentare le loro osservazioni in relazione al reclamo.
Con lettera di pari data la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto informazioni supplementari alle autorità svizzere. Con lettera del 30 giugno
2003 la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] l’accordo 26 giugno 2003. In tale lettera, la Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che dall’accordo 26 giugno 2003 essa desumeva che il reclamo era privo di oggetto e attendeva
che la [OSCURATO:PERSONA] concludesse il procedimento avviato. Il 27 giugno 2003 l’accordo 26 giugno 2003 è stato notificato alla
[OSCURATO:PERSONA] anche da parte delle autorità svizzere, con la precisazione che esso non aveva alcuna influenza sul reclamo.
19
Con lettera del 4 luglio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] svizzera ha annunciato che stava raccogliendo le informazioni supplementari
richieste dalla [OSCURATO:PERSONA], e che stava procedendo alla valutazione dell’incidenza dell’accordo 26 giugno 2003 sulle misure
provvisorie domandate nel reclamo. Il 14 luglio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alle autorità svizzere di precisare se fosse
possibile apportare modifiche al reclamo, tenuto conto del fatto che l’applicazione delle disposizioni poste a fondamento
della domanda di misure provvisorie promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] svizzera era stata sospesa fino al 30 ottobre 2003. Il 24
luglio 2003 le autorità svizzere hanno fornito ulteriori informazioni in risposta alla domanda della [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno
2003, precisando altresì che era loro intenzione mantenere ferma la richiesta di misure provvisorie. Con lettera del 12 agosto
2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ulteriori informazioni, fornitele con lettera del 17 settembre 2003.
20
Il 16 luglio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha scritto alle autorità tedesche informandole dell’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] svizzera
di voler insistere nel reclamo e rinnovando la richiesta di informazioni sulle asserzioni delle autorità svizzere. Con lettera
del 28 agosto 2003 le autorità tedesche hanno trasmesso le osservazioni richieste. Il 6 ottobre 2003 le autorità tedesche
hanno parimenti presentato le loro osservazioni in merito alla lettera inviata dalle autorità svizzere il 17 settembre 2003
nonché il secondo emendamento al 213° RA.
21
Il 14 ottobre 2003 è stata inviata una comunicazione degli addebiti alle autorità svizzere e tedesche unitamente alla richiesta
di osservazioni. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni il 20 ottobre 2003 e ha mantenuto una
riserva circa l’applicabilità del regolamento n. 2408/92. Il 21 ottobre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] svizzera ha trasmesso le sue
osservazioni sulla comunicazione degli addebiti nonché sulla lettera delle autorità tedesche del 28 agosto 2003.
22
Il 27 ottobre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato mediante lettera un progetto di decisione sul quale la [OSCURATO:PERSONA] svizzera
ha potuto presentare le sue osservazioni nel corso della riunione del comitato consultivo «Accesso al mercato (trasporto aereo)»
del 4 novembre 2003.
Decisione impugnata
23
Il 5 dicembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2004/12/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18,
paragrafo 2, prima frase, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del regolamento n. 2408/92 (Caso TREN/AMA/11/03 – Disposizioni tedesche relative
alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo) (GU 2004, L 4, pag. 13; in prosieguo: la «decisione impugnata»),
il cui dispositivo è così formulato:
«Articolo 1
La [Repubblica federale di] [OSCURATO:PERSONA] può continuare ad applicare il 213° [RA], così come modificato dal primo regolamento
di modifica del 4 aprile 2003.
Articolo 2
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è destinataria della presente decisione».
24
Nella motivazione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] constata innanzitutto che, ai sensi dell’art. 18, n. 2, dell’[OSCURATO:PERSONA],
essa dispone dei poteri ad essa conferiti dagli artt. 8 e 9 del regolamento n. 2408/92. Considerato il campo di applicazione
dell’[OSCURATO:PERSONA], tali poteri sono limitati tuttavia all’esercizio dei diritti di traffico tra la [OSCURATO:PERSONA] svizzera e la
Comunità, restando esclusi i voli all’interno della Comunità, all’interno del territorio svizzero nonché i voli tra la [OSCURATO:PERSONA]
e i paesi terzi e tra la Comunità e i paesi terzi.
25
[OSCURATO:PERSONA] ha poi rilevato di aver applicato già diverse volte l’art. 8 a situazioni relative esclusivamente alla Comunità
e di aver valutato se tali situazioni fossero conformi, da un lato, ai principi generali in tema di libertà di prestazione
dei servizi, vale a dire al divieto di discriminazione e al principio di proporzionalità, e, dall’altro, alle altre disposizioni
del diritto comunitario. Essa precisa a tal riguardo che, affinché le misure che costituiscono una restrizione alla libera
prestazione dei servizi possano essere autorizzate ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 2408/92, esse devono essere
giustificate e, in particolare, proporzionate allo scopo in vista del quale sono state adottate.
26
[OSCURATO:PERSONA] afferma che, in mancanza di ulteriori precisazioni relative al fondamento giuridico del reclamo, essa esaminerà
le misure tedesche ai sensi, in particolare, dell’art. 8, nn. 2‑4, e dell’art. 9 del regolamento n. 2408/92. Essa sottolinea
che il 213° RA è una norma operativa pubblicata vigente a livello nazionale, relativa alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente,
che, come tale, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 2408/92. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge
che l’applicazione dell’art. 8, nn. 2‑4, del regolamento n. 2408/92 dev’essere rapportata alle finalità e al campo di applicazione
dell’[OSCURATO:PERSONA] e del suddetto regolamento. Ciò implica che i poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall’art. 8, n. 3, del regolamento
n. 2408/92 si limitano alle misure che incidono sulle operazioni del vettore aereo, cioè ai casi in cui «possono essere pregiudicati
i servizi aerei», ai sensi dell’art. 18, n. 2, dell’[OSCURATO:PERSONA].
27
In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, secondo l’art. 9, n. 3, del regolamento n. 2408/92, uno Stato membro può applicare
un provvedimento ai sensi del n. 1 del suddetto articolo soltanto se nessun altro Stato membro interessato o la [OSCURATO:PERSONA]
lo abbiano contestato entro un mese dal ricevimento della relativa notifica da parte del primo Stato membro. Tale notifica
deve essere effettuata almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore del provvedimento proposto. Dal momento che le autorità
tedesche non hanno provveduto ad effettuare alcuna notifica, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che essa non può applicare l’art. 9 per
l’esame delle norme operative tedesche. [OSCURATO:PERSONA] dichiara quindi che procederà all’esame delle misure tedesche ai sensi
dell’art. 8, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2408/92.
28
Per quanto riguarda il divieto di discriminazione, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che tale principio è chiaramente applicabile al
caso di specie in forza dell’art. 3 dell’[OSCURATO:PERSONA].
29
[OSCURATO:PERSONA] constata a tal proposito che, oramai, la gestione delle reti a stella è diffusa fra i vettori aerei. Il sistema
a stella permetterebbe loro di ottenere una copertura totale del mercato dei trasporti aerei, fornendo servizi tra due aeroporti
qualsiasi, serviti da un aeroporto centrale senza dover sostenere gli investimenti che richiederebbero i servizi diretti.
I vettori aerei che utilizzano un dato aeroporto come piattaforma di snodo avrebbero generalmente una quota molto elevata
di traffico in tale aeroporto. Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che, se è pur vero che ogni restrizione avrà automaticamente
più ripercussioni sul vettore dell’aeroporto che si trova in posizione dominante che non sui suoi concorrenti, tuttavia tale
differenza non sembrerebbe costituire di per sé una discriminazione.
30
[OSCURATO:PERSONA] giunge alla stessa conclusione in merito all’esistenza di una discriminazione indiretta. Infatti, affinché
sussista una discriminazione indiretta, le misure tedesche dovrebbero incidere – fra i voli oggetto dell’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire
solo sui voli tra la Comunità e la [OSCURATO:PERSONA] – in maniera prevalente su quelli effettuati dai vettori aerei svizzeri. Orbene,
tale non sarebbe chiaramente il caso dei voli effettuati nelle fasce orarie contemplate dalle misure tedesche, poiché i vettori
svizzeri e comunitari sono coinvolti in modo esattamente proporzionale al numero dei loro voli rientranti nell’ambito di applicazione
dell’[OSCURATO:PERSONA], dato che tutti i voli tra la Comunità e la [OSCURATO:PERSONA] sono interessati allo stesso modo, indipendentemente dalla
nazionalità del vettore. Di conseguenza, le misure tedesche non potrebbero essere considerate discriminatorie.
31
Anche supponendo l’esistenza di un’eventuale discriminazione tra l’aeroporto di Zurigo e gli aeroporti tedeschi, o tra la
popolazione nelle zone svizzere interessate e quella nelle zone tedesche interessate, tale discriminazione resterebbe al di
fuori dell’analisi che la [OSCURATO:PERSONA] deve effettuare nel caso di specie.
32
[OSCURATO:PERSONA] constata inoltre che, contrariamente al divieto di discriminazione, il principio di proporzionalità non è espressamente
menzionato nell’[OSCURATO:PERSONA]. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] prevede un semplice scambio dei diritti di traffico, di modo che
nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA] non esiste la libera prestazione dei servizi così come prevista dagli artt. 49 CE e 51 CE. Tuttavia,
dal momento che il principio di proporzionalità è stato applicato in casi precedenti e tenuto conto dell’ambiguità delle disposizioni
dell’[OSCURATO:PERSONA], essa esamina in subordine il principio di proporzionalità per stabilire se, qualora fosse stato applicabile,
le misure tedesche non l’avessero rispettato.
33
[OSCURATO:PERSONA] inizia la sua analisi a tal riguardo osservando che il principio di proporzionalità non è un criterio che essa
deve utilizzare nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA] e che la sentenza della Corte 18 gennaio 2001, causa C‑361/98, Italia/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑385; in prosieguo: la «sentenza Malpensa»), non è stata notificata né esaminata dal comitato per il trasporto
aereo Comunità/[OSCURATO:PERSONA], previsto dall’art. 21, n. 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] misto») e pertanto non può
fornire alcun orientamento per l’interpretazione dell’[OSCURATO:PERSONA].
34
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che le misure tedesche non siano sproporzionate. I lunghi negoziati tra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera fornirebbero la prova della reale necessità delle misure, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] svizzera
ritenga che i livelli di rumore in [OSCURATO:PERSONA] non eccedano i limiti applicabili alle emissioni acustiche. Infatti, in linea
di principio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero liberi di adottare misure per riportare i livelli di rumore al di sotto dei limiti,
in funzione delle circostanze locali. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’area tedesca sorvolata dagli aerei in avvicinamento
verso Zurigo è un’importante destinazione turistica e, sotto tale profilo, è particolarmente sensibile alle emissioni sonore.
35
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcuna competenza relativamente all’aeroporto
di Zurigo, essendo lo stesso situato in territorio svizzero. Soltanto la [OSCURATO:PERSONA] svizzera disporrebbe dei poteri necessari
per imporre tali misure, ivi compresa l’installazione delle attrezzature necessarie. [OSCURATO:PERSONA] afferma, infatti, che
una delle finalità dei negoziati tra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera fosse quella di garantire
che quest’ultima adottasse le misure idonee nella sfera di sua competenza, il che non si era verificato negli ultimi venti
anni.
36
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] svizzera secondo cui la capacità dell’aeroporto di Zurigo sarebbe
notevolmente ridotta rispetto al numero massimo di movimenti precedente all’applicazione delle misure tedesche. Infatti, anche
senza le misure tedesche, il sistema utilizzato per i voli tra le ore 21 e le ore 7 avrebbe soltanto una capacità media di
25 atterraggi e decolli. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che un eventuale impatto si verificherebbe per un periodo massimo di tre ore
durante il fine settimana e i giorni festivi.
37
Quanto all’esistenza di misure meno onerose per ottenere l’auspicata riduzione delle emissioni sonore, la [OSCURATO:PERSONA] afferma
che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di altri mezzi.
38
Alla luce delle informazioni di cui dispone, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, anche se il principio di proporzionalità fosse applicabile
al caso di specie, eventualità che essa contesta, tale principio non sarebbe stato violato dalle misure tedesche in esame.
39
Per quanto riguarda la conformità di tali misure ad altre disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] afferma di non disporre
del potere necessario per l’esame di eventuali violazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] al di fuori dei casi previsti dall’art. 18, n. 2, prima
frase, dello stesso.
40
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’affermazione svizzera secondo cui il 213° RA violerebbe l’art. 17 dell’[OSCURATO:PERSONA] è inconferente,
atteso che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non è parte contraente dell’[OSCURATO:PERSONA], di modo che tale disposizione non può trovare
applicazione nei suoi confronti.
41
[OSCURATO:PERSONA] ritiene peraltro del pari irrilevante l’argomento relativo alla direttiva 2002/30. Dal momento che la direttiva
2002/30 è stata adottata successivamente alla conclusione dell’[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] misto avrebbe dovuto pronunciarsi in merito
ad essa conformemente all’art. 23 dell’[OSCURATO:PERSONA] sul trasporto aereo, affinché essa potesse trovare applicazione conformemente
alle finalità dell’[OSCURATO:PERSONA], il che non sarebbe ancora avvenuto, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA] svizzera
nella sua lettera del 21 ottobre 2003. Tuttavia, anche se essa fosse stata incorporata nell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea
che, ai sensi dell’art. 4 della direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano un approccio equilibrato nell’affrontare i problemi di
inquinamento acustico negli aeroporti situati nel loro territorio.
Procedimento e conclusioni delle parti
42
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 febbraio 2004, iscritto a ruolo con il numero C‑70/04,
la [OSCURATO:PERSONA] svizzera ha proposto il presente ricorso.
43
Con ordinanza del presidente della Corte 21 luglio 2004 è stato ammesso l’intervento della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
44
Con ordinanza 14 luglio 2005, causa C-70/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), la Corte ha rinviato tale
causa al Tribunale. Al punto 21 di tale ordinanza la Corte precisa che, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] svizzera debba
essere equiparata agli [OSCURATO:PERSONA] membri, è giocoforza constatare che i ricorsi presentati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri contro una decisione
della [OSCURATO:PERSONA] rientrano ormai in primo grado nella competenza del Tribunale, dal momento che si tratta di ricorsi di cui
all’art. 230 CE i quali, ai sensi dell’art. 225 CE, non sono attribuiti a una camera giurisdizionale e non sono neppure riservati
alla Corte in forza dell’art. 51 dello Statuto di quest’ultima, nella versione risultante dalla decisione del Consiglio 26
aprile 2004, 2004/407/CE, Euratom, che modifica gli articoli 51 e 54 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia
(GU L 132, pag. 5 e – rettifica – GU L 194, pag. 3).
45
La Corte aggiunge (punto 22) che, se la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, alla luce soprattutto del contesto particolare dell’[OSCURATO:PERSONA]
sul trasporto aereo, dovesse essere equiparata non a uno Stato membro, bensì a una persona giuridica ai sensi dell’art. 230,
quarto comma, CE, il ricorso rientrerebbe ugualmente nella competenza del Tribunale alle condizioni previste da tale disposizione
del Trattato e, pertanto, andrebbe rinviato a quest’ultimo giudice in applicazione dell’art. 54, secondo comma, dello Statuto
della Corte.
46
Ciò considerato, la Corte ha deciso che, in ogni caso, il ricorso doveva essere rinviato in primo grado dinanzi al Tribunale
in applicazione sia della decisione 2004/407 sia dell’art. 54, secondo comma, dello Statuto della Corte.
47
Con ordinanza 7 luglio 2006 il Tribunale ha ammesso la domanda d’intervento del [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle conclusioni
della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è la regione tedesca situata nei pressi della frontiera svizzera sorvolata dagli
aerei in avvicinamento all’aeroporto di Zurigo e che le misure tedesche oggetto della decisione impugnata intendono proteggere
dall’inquinamento acustico.
48
Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione
alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.
49
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto
le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale all’udienza del 9 settembre 2009.
50
[OSCURATO:PERSONA] svizzera chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare nulla e non avvenuta la decisione impugnata;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
51
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] svizzera alle spese.
52
La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.
53
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] svizzera alle spese, comprese le spese stragiudiziali.
In diritto
54
Occorre preliminarmente osservare che, nella sua memoria di intervento, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di esaminare
d’ufficio la ricevibilità del ricorso e di dichiararlo irricevibile in quanto, in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera
non potrebbe essere equiparata a uno Stato membro della Comunità e non sarebbe neppure interessata direttamente e individualmente
dalla decisione impugnata.
55
Tuttavia, alla luce delle circostanze del caso di specie, non occorre pronunciarsi sulla ricevibilità del presente ricorso
dal momento che, in ogni caso, esso deve essere respinto (v., in tal senso, sentenze della Corte 26 febbraio 2002, causa C‑23/00 P,
Consiglio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1873, punto 52, e 23 marzo 2004, causa C‑233/02, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2759,
punto 26).
56
A tal proposito occorre osservare che, a sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera ha dedotto, in sostanza, tre
motivi. Il primo verte sulla violazione dei diritti della difesa. Il secondo verte sulla violazione dell’art. 9 del regolamento
n. 2408/92. Il terzo riguarda la violazione, da un lato, dei principi della parità di trattamento, di proporzionalità e di
libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto aereo e, dall’altro, dell’obbligo di leale cooperazione previsto
dall’art. 17 dell’[OSCURATO:PERSONA].
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] svizzera
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
57
[OSCURATO:PERSONA] svizzera afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il suo diritto di essere sentita prima dell’adozione della
decisione impugnata, dal momento che essa le ha assegnato un termine di soli cinque giorni lavorativi per la presentazione
delle osservazioni sulla comunicazione degli addebiti indirizzata alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]. La brevità di tale
termine non avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] svizzera di effettuare un esame dettagliato degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA]
e di difendere efficacemente il proprio punto di vista. [OSCURATO:PERSONA] svizzera avrebbe inoltre dedotto, nelle sue osservazioni
sulla comunicazione degli addebiti, una violazione dei suoi diritti della difesa. La fissazione di un termine così breve per
la presentazione delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] svizzera sulla comunicazione degli addebiti sarebbe tanto più incomprensibile
se si considera che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe espressamente riconosciuto al caso un carattere particolarmente urgente.
58
[OSCURATO:PERSONA] e gli intervenienti contestano gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] svizzera.
Giudizio del Tribunale
59
Va ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] svizzera è l’autrice del reclamo che ha dato luogo alla comunicazione degli addebiti e,
successivamente, alla decisione impugnata e che detta decisione non è stata indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] svizzera, bensì
alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA].
60
Pur supponendo che, a motivo della sua qualità di autore del reclamo in questione, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera possa rivendicare
il diritto di essere sentita in merito alla comunicazione degli addebiti, è giocoforza constatare che, alla luce delle circostanze
del caso di specie, tale diritto non è stato violato.
61
È pur vero che appare relativamente breve il termine di cinque giorni lavorativi, fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] per la presentazione
delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] svizzera in merito alla comunicazione degli addebiti.
62
Nondimeno, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera ha potuto depositare, prima della scadenza di tale termine, una memoria di undici pagine
contenente osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, accompagnata da una seconda memoria di tredici pagine contenente
le sue osservazioni sulla lettera delle autorità tedesche del 28 agosto 2003, citata al precedente punto 20.
63
Vero è che, nella parte introduttiva della sua memoria contenente le osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA]
svizzera addebita alla [OSCURATO:PERSONA] una violazione dei suoi diritti della difesa, sulla base del rilievo che il termine concessole
sarebbe troppo breve. Essa aggiunge inoltre di non essere in grado di analizzare tutte le questioni sollevate dalla comunicazione
degli addebiti e che si concentrerà su quei temi che rivestono un’importanza centrale per essa.
64
Tuttavia, nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera si è limitata a far valere, in modo generico, una violazione dei suoi
diritti della difesa, senza individuare nessuna questione non affrontata nella sua memoria contenente osservazioni sulla comunicazione
degli addebiti a causa della brevità del termine fissato per la presentazione di tale memoria.
65
Inoltre, si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA] svizzera ha avuto altresì l’occasione di presentare il suo punto di vista
sulla comunicazione degli addebiti nel corso della riunione del comitato consultivo «Accesso al mercato (trasporto aereo)»
del 4 novembre 2003.
66
Infine, la proroga del termine in questione non emerge dagli atti di causa, né peraltro la [OSCURATO:PERSONA] svizzera afferma
di averla chiesta alla [OSCURATO:PERSONA].
67
Ciò premesso, si deve concludere che il presente motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 9 del regolamento n. 2408/92
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
68
[OSCURATO:PERSONA] svizzera sostiene che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le misure tedesche controverse
dovessero essere analizzate soltanto sotto il profilo della loro conformità all’art. 8, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2408/92.
Essa dunque avrebbe escluso l’applicazione dell’art. 9, n. 3, del medesimo regolamento, sulla base del rilievo che le autorità
tedesche non l’avrebbero informata dell’applicazione di dette misure.
69
Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] subordina l’applicazione dell’art. 9 del regolamento
n. 2408/92 alla notifica, da parte di uno Stato, delle misure da esso adottate, essa consente a tale Stato di scegliere esso
stesso i criteri di valutazione del suo comportamento. Peraltro, emergerebbe dal punto 12 della decisione impugnata che, nel
caso di specie, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto si afferma al punto 32 della medesima decisione,
avrebbe notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il secondo regolamento di modifica del 213° RA.
70
[OSCURATO:PERSONA] svizzera ritiene che l’art. 9 del regolamento n. 2408/92 costituisca una lex specialis rispetto all’art. 8
del medesimo regolamento. A suo avviso, le misure tedesche controverse rientrano proprio nell’ambito di applicazione del succitato
art. 9, dal momento che esse rappresentano una limitazione intenzionale della possibilità di avvicinarsi all’aeroporto di
Zurigo sorvolando lo spazio aereo tedesco ed equivalgono dunque, in pratica, a una compressione dei diritti di traffico.
71
I requisiti previsti dall’art. 9, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2408/92 per l’adozione di siffatte misure non sarebbero soddisfatti
e, inoltre, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe osservato la procedura prevista dal n. 3 di tale articolo per la
notifica dei provvedimenti che essa aveva adottato. Per di più, siffatte misure danneggerebbero in misura sproporzionata la
compagnia aerea svizzera Swiss e costituirebbero quindi una discriminazione a suo detrimento. Di conseguenza, la decisione
impugnata, nella parte in cui disporrebbe che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] possa continuare ad applicare dette misure,
sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 9 del regolamento n. 2408/92.
72
Nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera aggiunge che, anziché difendere la tesi della decisione impugnata secondo
la quale l’art. 9 del regolamento n. 2408/92 non è applicabile alle misure tedesche controverse, sulla base del rilievo che
le autorità tedesche non avevano notificato dette misure, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene una tesi diversa, secondo la quale detta
disposizione troverebbe applicazione soltanto nei confronti delle restrizioni dirette a risolvere problemi gravi che non inciderebbero
unicamente sulle condizioni di accesso al mercato. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, si tratta di una motivazione nuova,
non presente nella decisione impugnata. Orbene, la sostituzione della motivazione dell’atto impugnato in corso di giudizio
non potrebbe essere ammessa. Peraltro, tale sostituzione dei motivi proverebbe l’insufficienza della motivazione dedotta nella
decisione impugnata a giustificazione della mancata applicazione dell’art. 9 del regolamento n. 2408/92 alle misure tedesche
controverse.
73
[OSCURATO:PERSONA] e gli intervenienti contestano gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] svizzera.
Giudizio del Tribunale
74
Occorre ricordare che, come prevede l’art. 8, n. 2, del regolamento n. 2408/92, l’esercizio dei diritti di traffico, ai sensi
dell’art. 2, lett. f), del medesimo regolamento, è soggetto, in particolare, alle norme operative nazionali in materia di
sicurezza, tutela ambientale e assegnazione delle bande orarie. Ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 2408/92, in
presenza di un provvedimento particolare applicato da uno Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] esamina, di propria iniziativa o a
richiesta di uno Stato membro, l’applicazione, in particolare, del n. 2 del medesimo articolo e decide se detto Stato possa
continuare ad applicare tale provvedimento.
75
Quanto all’art. 9 del regolamento n. 2408/92, esso concerne una categoria più particolare di norme operative applicabili all’esercizio
dei diritti di traffico nel senso sopramenzionato, vale a dire, ai sensi del suo n. 1, le norme operative che impongono condizioni,
limitano o negano l’esercizio dei diritti di traffico. Da tale definizione dei provvedimenti di cui all’art. 9 del regolamento
n. 2408/92 risulta che questi ultimi introducono, in sostanza, un divieto, almeno condizionato o parziale, dell’esercizio
dei diritti di traffico.
76
Come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] svizzera, l’art. 9 del regolamento n. 2408/92 costituisce una lex specialis
rispetto all’art. 8 del medesimo regolamento, nel senso che l’art. 9 riguarda soltanto una parte dei provvedimenti di cui
all’art. 8 e subordina l’applicazione dei provvedimenti interessati a taluni requisiti non previsti dall’art. 8.
77
Infatti, i provvedimenti di cui all’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2408/92 possono essere applicati da uno Stato membro
soltanto qualora siano soddisfatti i requisiti previsti ai nn. 1 e 2 di detto articolo e, inoltre, qualora lo Stato membro
in questione si conformi al suo obbligo, previsto dal n. 3 del medesimo articolo, di informare, almeno tre mesi prima della
loro applicazione, gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA] della necessità di applicare i provvedimenti citati.
78
Solo nell’ipotesi di una siffatta informazione, trasmessa dallo Stato membro che intende applicare i provvedimenti in questione
agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e alla [OSCURATO:PERSONA], si applica l’art. 9, n. 4, del regolamento n. 2408/92. Tale disposizione prevede
l’esame, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro, della conformità dei provvedimenti
in questione sia al regolamento n. 2408/92 sia, più in generale, al diritto comunitario.
79
Per contro, in mancanza di una siffatta informazione, i provvedimenti in questione non possono essere applicati dallo Stato
interessato, quand’anche siano soddisfatti i requisiti per la loro adozione, previsti dall’art. 9, nn. 1 e 2.
80
Tuttavia, qualora lo Stato membro interessato applichi siffatti provvedimenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di esaminarli
non in forza dell’art. 9, n. 4, del regolamento n. 2408/92, di cui non ricorrono i requisiti di applicazione, bensì in forza
dell’art. 8, n. 3, del medesimo regolamento. Infatti, dal momento che, come osservato al precedente punto 76, i provvedimenti
di cui all’art. 9 del regolamento n. 2408/92 costituiscono una categoria particolare dei provvedimenti di cui all’art. 8,
n. 2, del medesimo regolamento, anche quest’ultimo articolo è applicabile ad essi.
81
Occorre inoltre osservare che, nell’ipotesi di applicazione, da parte di uno Stato membro, dei provvedimenti rientranti nell’art. 9,
n. 1, del regolamento n. 2408/92, senza il rispetto della procedura prevista dal n. 3 del medesimo articolo, l’esame di detti
provvedimenti ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 2408/92 può portare all’unica conclusione che lo Stato membro
interessato non può continuare ad applicarli (v. punto 80 supra).
82
In primo luogo, occorre constatare che i provvedimenti oggetto della decisione impugnata non sono stati notificati alla [OSCURATO:PERSONA].
Inoltre, dall’art. 1 della decisione impugnata emerge che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] può continuare ad applicare il
213° RA, modificato dal primo regolamento di modifica 4 aprile 2003, e che tale medesima decisione non riguarda affatto il
secondo regolamento 1° ottobre 2003, che modifica il 213° RA.
83
Da ciò consegue che, quand’anche la comunicazione di tale secondo regolamento, da parte della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
alla [OSCURATO:PERSONA], menzionata al punto 12 della decisione impugnata, fosse finalizzata a informare la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi
dell’art. 9, n. 3, del regolamento n. 2408/92, della necessità dell’applicazione di tale secondo regolamento, ciò non può
mettere in discussione la constatazione, al punto 32 della decisione impugnata, secondo la quale le misure oggetto di tale
decisione, vale a dire il 213° RA come modificato dal primo regolamento di modifica, non erano state notificate alla [OSCURATO:PERSONA]
in applicazione dell’art. 9 del regolamento n. 2408/92.
84
Per quanto riguarda l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] svizzera relativa a un’asserita sostituzione in corso di giudizio
dei motivi della decisione impugnata, la quale proverebbe l’insufficienza della motivazione contenuta nella decisione impugnata
(v. punto 72 supra), è sufficiente rilevare che, come risulta dalle precedenti considerazioni, la constatazione nella decisione
impugnata dell’assenza di notifica, ai sensi dell’art. 9, n. 3, del regolamento n. 2408/92, delle misure tedesche in questione
rappresenta una motivazione sufficiente, che giustifica il mancato esame di detti provvedimenti in applicazione del n. 4 del
medesimo articolo. Peraltro, le spiegazioni dedotte nel controricorso della [OSCURATO:PERSONA], relative alla natura dei provvedimenti
che rientrano nell’ambito di applicazione del citato articolo, hanno soltanto lo scopo di rispondere all’allegazione esposta
in tal senso nel ricorso e non rappresentano pertanto una sostituzione in corso di giudizio dei motivi di detta decisione.
85
In secondo luogo, non può essere accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] svizzera secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso
un errore di diritto non rilevando che le misure tedesche in questione rientravano nella categoria dei provvedimenti di cui
all’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2408/92 e che, dunque, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], non avendo rispettato la procedura
prevista dal n. 3 del medesimo articolo, non potrebbe continuare ad applicarle.
86
Infatti, come risulta dalla lettura congiunta dei punti 1‑6 e 44 della decisione impugnata, le misure tedesche di cui trattasi
non comportano affatto, durante il loro periodo di applicazione, un qualsivoglia divieto di transito nello spazio aereo tedesco
dei voli in partenza ovvero a destinazione dell’aeroporto di Zurigo.
87
Tali misure, in sostanza, si limitano a impedire, durante il loro periodo di applicazione, il sorvolo a bassa quota della
parte del territorio tedesco vicino alla frontiera svizzera (punto 6 della decisione impugnata), restando invece possibile
il sorvolo dello stesso territorio a una quota maggiore. In sostanza, dunque, esse comportano, come osserva la [OSCURATO:PERSONA]
al punto 44 della decisione impugnata e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera non contesta, una semplice modifica della rotta dei voli
interessati dopo il loro decollo o prima del loro atterraggio all’aeroporto di Zurigo.
88
Quand’anche tali misure conducessero a una diminuzione della capacità dell’aeroporto di Zurigo e potessero dunque essere qualificate
come restrizioni, esse non rientrano, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] svizzera, nell’ambito di applicazione
dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2408/92. Infatti, come è gia stato osservato (v. punto 75 supra), i provvedimenti interessati
da quest’ultima disposizione sono caratterizzati dal fatto che essi comportano un divieto di volo, pur se condizionato o parziale.
89
Dev’essere precisato a tal riguardo che, se uno Stato impone il rispetto delle proprie norme operative pubblicate vigenti
a livello nazionale, regionale o locale relative, in particolare, alla tutela dell’ambiente, al fine di autorizzare l’esercizio
dei diritti di traffico ai sensi del regolamento n. 2408/92, ciò non equivale all’imposizione di una condizione, ai sensi
dell’art. 9, n. 1, di detto regolamento, per l’esercizio di tali diritti. Se così fosse, l’art. 8, n. 2, di tale regolamento
sarebbe del tutto privo di senso. Le condizioni di cui all’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2408/92 sono piuttosto quelle
che subordinano l’esercizio dei diritti di traffico a circostanze diverse dal mero rispetto delle norme nazionali, regionali
o locali pubblicate. Così, il requisito della prova della redditività commerciale di un nuovo collegamento aereo proposto,
o dell’inesistenza di altri mezzi di trasporto soddisfacenti per tale medesimo collegamento, costituiscono esempi di condizioni
che possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2408/92.
90
Di conseguenza, nessun errore di diritto può essere addebitato alla [OSCURATO:PERSONA], in base al rilievo che essa non avrebbe considerato
che le misure tedesche di cui trattasi rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2408/92.
91
Ne consegue che il presente motivo è infondato.
Sul terzo motivo, vertente sulla violazione, da un lato, dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di libera
prestazione dei servizi nel settore del trasporto aereo e, dall’altro, dell’obbligo di leale cooperazione previsto dall’art. 17
dell’[OSCURATO:PERSONA] delle parti
92
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera contesta alla [OSCURATO:PERSONA] una violazione del principio di parità di trattamento.
A tal riguardo, in primo luogo, essa asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore considerando, al punto 40 della decisione
impugnata, che un’eventuale discriminazione a detrimento dell’aeroporto di Zurigo o dei residenti nella zona ad esso limitrofa
era estranea all’ambito di applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA]. Gli interessi dell’aeroporto di Zurigo e dei residenti nella zona ad
esso limitrofa costituiscono, secondo la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, «materie direttamente connesse» al trasporto aereo e rientrano
dunque nell’ambito di applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2 dello stesso. Peraltro, il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione
dell’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe limitato all’esercizio dei poteri derivanti dall’art. 18, n. 2, dell’[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, ai sensi del
n. 1 del medesimo articolo, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe responsabile dell’applicazione di tale [OSCURATO:PERSONA] sul territorio comunitario.
93
[OSCURATO:PERSONA] svizzera aggiunge che, ai fini dell’adozione, sulla base del regolamento n. 2408/92, di un provvedimento
diretto a garantire l’accesso al mercato del trasporto aereo, occorre tener conto non soltanto degli interessi delle compagnie
aeree, ma altresì dei diritti e degli interessi di altri gruppi sui quali possa incidere detto provvedimento. Il fatto che
la stessa [OSCURATO:PERSONA] giustifichi le misure tedesche controverse facendo riferimento agli interessi del settore turistico
della regione tedesca limitrofa all’aeroporto di Zurigo confermerebbe tale tesi.
94
Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto effettuare un confronto tra le misure tedesche
controverse, relative all’aeroporto di Zurigo, e quelle adottate dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai propri
aeroporti, in particolare quelli di Monaco e di Francoforte sul Meno, tanto più che il libero accesso a un aeroporto rappresenta
un requisito indispensabile per l’attuazione dei diritti di traffico delle compagnie aeree.
95
Un siffatto confronto metterebbe in evidenza come le misure adottate dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’aeroporto
di Zurigo siano state molto più restrittive rispetto a quelle adottate per alcuni aeroporti tedeschi, in particolare quelli
di Monaco e di Francoforte sul Meno. Infatti, il diritto tedesco vieterebbe l’adozione di misure analoghe per gli aeroporti
tedeschi.
96
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera contesta la conclusione della decisione impugnata, secondo cui le misure tedesche
di cui trattasi non condurrebbero a una discriminazione indiretta a detrimento della compagnia aerea svizzera Swiss. Essa
fa valere, a tal riguardo, che le misure tedesche in questione tornerebbero a svantaggio principalmente e in modo sproporzionato
di quest’ultima compagnia, la quale, come riconosciuto dalla decisione impugnata, utilizza l’aeroporto di Zurigo come nodo
aeroportuale della propria rete a struttura stellare. Il fatto che, con riferimento agli aeroporti di Monaco e di Francoforte
sul Meno, utilizzati dalla compagnia aerea tedesca Lufthansa come nodo aeroportuale della propria rete a struttura stellare,
non siano state adottate misure analoghe, confermerebbe il carattere discriminatorio delle misure controverse.
97
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera contesta la considerazione della decisione impugnata (punto 42), secondo la quale
le misure tedesche di cui trattasi contro le emissioni sonore sarebbero necessarie per la tutela di una destinazione turistica
importante. Essa fa valere, a tal proposito, che i suoi semplici negoziati con la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non proverebbero
che le misure controverse fossero necessarie sotto il profilo giuridico. [OSCURATO:PERSONA] svizzera avrebbe partecipato a
tali negoziati per ragioni politiche e non giuridiche.
98
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe verificato se l’intensità delle emissioni sonore nella zona del territorio tedesco interessato
dalle misure controverse fosse tale da giustificare l’adozione di dette misure. [OSCURATO:PERSONA] svizzera sostiene di aver
prodotto, per suffragare il suo reclamo, alcuni calcoli dettagliati del Laboratorio federale svizzero di prova dei materiali
e di ricerca (EMPA), i quali proverebbero il contrario. Essa avrebbe anche sottolineato, nel reclamo, che la maggior parte
dei voli effettuati nello spazio aereo sovrastante la zona interessata dalle misure tedesche in questione sarebbe costituita
da voli di atterraggio, effettuati a motore ridotto, il che attenuerebbe le emissioni sonore. Per di più, tali voli transiterebbero
sulla zona in questione a una quota relativamente elevata. Sarebbe soltanto al di sopra della frontiera del Reno tra la [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA] che inizierebbe l’avvicinamento per l’atterraggio, a una quota di circa 800 metri.
99
Peraltro, la decisione impugnata trascurerebbe il fatto che l’emissione sonora sul territorio tedesco interessato dalle misure
in questione sia già inferiore ai limiti svizzeri, i quali sarebbero più rigidi rispetto ai corrispondenti valori tedeschi.
Inoltre, alcune quote minime di volo imposte dalle misure tedesche in questione non sarebbero affatto giustificate da motivi
di protezione antirumore, dal momento che voli a quote molto più basse non genererebbero alcun rumore.
100
[OSCURATO:PERSONA] svizzera aggiunge che, in sede di valutazione delle misure tedesche in questione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dovuto ispirarsi alla direttiva 2002/30. Quest’ultima non solo farebbe riferimento al regolamento n. 2408/92, ma rifletterebbe
un consenso politico per quanto riguarda l’approccio equilibrato alla gestione del rumore degli aerei.
101
[OSCURATO:PERSONA] svizzera contesta a tal riguardo i motivi dedotti al punto 53 della decisione impugnata per giustificare
l’omessa considerazione della direttiva 2002/30. [OSCURATO:PERSONA] misto avrebbe adottato, il 3 dicembre 2003, la decisione di principio
di integrare tale direttiva all’allegato nell’[OSCURATO:PERSONA]. Vero è che la direttiva 2002/30 dovrebbe essere ancora trasposta nel
diritto nazionale. Tuttavia, in forza dell’obbligo di leale cooperazione sancito dall’art. 17 dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA],
in veste di rappresentante della Comunità, avrebbe dovuto prendere in considerazione tale direttiva, la quale privilegerebbe,
ai sensi del settimo ‘considerando’, le misure di riduzione del rumore più adeguate al conseguimento del massimo beneficio
ambientale al minimo costo. Orbene, non sarebbe così nel caso delle misure tedesche di cui trattasi, le quali comporterebbero
costi molto elevati e condurrebbero, inoltre, a un peggioramento della situazione ambientale nelle zone svizzere in prossimità
dell’aeroporto di Zurigo, mentre il conseguente miglioramento per la situazione nella zona alla frontiera con la [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe minimo.
102
Non può neppure essere ammessa la considerazione della decisione impugnata, secondo cui l’art. 4, n. 1, della direttiva 2002/30
imporrebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare un approccio equilibrato alla gestione delle emissioni sonore soltanto negli aeroporti
situati nel loro territorio. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, in una prospettiva di diritto europeo, sarebbe giustificato
esigere che uno Stato membro utilizzi lo stesso approccio nell’adottare provvedimenti che riguardano un aeroporto situato
in un altro Stato membro.
103
[OSCURATO:PERSONA] svizzera aggiunge che la considerazione della decisione impugnata secondo cui la zona interessata dalle
misure tedesche controverse rappresenta una destinazione turistica importante è troppo generale. In realtà, soltanto alcuni
comuni frontalieri tedeschi sarebbero sorvolati dagli aerei in partenza o a destinazione dell’aeroporto di Zurigo, e ciò avverrebbe
a una quota elevata. Inoltre, il comparto turistico tedesco nella regione interessata trarrebbe un notevole vantaggio dalla
vicinanza dell’aeroporto di Zurigo. Per di più, le misure tedesche in questione comporterebbero conseguenze molto più gravose
per molti comuni svizzeri, alcuni dei quali con un numero considerevole di abitanti, situati nelle vicinanze dell’aeroporto
di Zurigo.
104
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera contesta la conclusione della decisione impugnata (punto 43) secondo cui le misure
tedesche in questione non sarebbero sproporzionate. [OSCURATO:PERSONA] svizzera afferma, a tal proposito, che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA]
affermi che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non possa adottare alcuna misura meno radicale, essa omette, violando l’obbligo
di motivazione, di indicare quali altre misure avrebbe preso in considerazione.
105
[OSCURATO:PERSONA] svizzera aggiunge che esistono misure diverse rispetto alle misure tedesche in questione tra cui, in particolare,
l’imposizione di una soglia di rumore da non superare durante il sorvolo del territorio tedesco interessato in determinate
ore. Una siffatta soglia di rumore durante le ore notturne sarebbe stata imposta, a partire dall’estate del 2002, per l’aeroporto
di Francoforte sul Meno.
106
La considerazione della decisione impugnata secondo cui la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non disporrebbe di alcuna competenza
relativamente all’aeroporto di Zurigo sarebbe, a tal riguardo, irrilevante. Infatti, con le misure controverse, la Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] tenderebbe a imporre a detto aeroporto una riorganizzazione del suo sistema operativo e si arrogherebbe
proprio una siffatta competenza. Quanto alla constatazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] svizzera avrebbe omesso, negli ultimi
venti anni, di adottare provvedimenti adeguati, essa sarebbe al contempo irrilevante e inesatta. In realtà, la [OSCURATO:PERSONA]
svizzera avrebbe sempre consentito la partecipazione dei comuni tedeschi e dei loro abitanti agli studi relativi alla modifica
della concessione dell’aeroporto.
107
Inoltre, la decisione impugnata sminuirebbe a torto l’impatto delle misure tedesche in questione sulla capacità dell’aeroporto
di Zurigo. Da un lato, la decisione impugnata non terrebbe conto del fatto che importanti ragioni connesse alla topografia
dell’aeroporto imporrebbero di effettuare gli atterraggi da nord. Poiché ciò non sarebbe più possibile durante il periodo
di applicazione delle misure tedesche in questione, la capacità dell’aeroporto ne risulterebbe sostanzialmente ridotta, di
modo che si avrebbero sempre intasamenti che impedirebbero la fluidità del traffico aereo per gli atterraggi previsti tra
le ore 6 e le ore 6.30 del mattino, dopo le ore 21 nonché a partire dalle ore 8.30 per i giorni festivi.
108
Dall’altro, con riferimento sia alla capacità di decollo sia a quella di atterraggio dell’aeroporto di Zurigo, la decisione
impugnata prenderebbe in considerazione, a torto, la capacità di punta, la quale sarebbe un semplice valore teorico. Secondo
la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, la decisione impugnata avrebbe dovuto tenere conto della capacità prevedibile, che sarebbe sempre
inferiore alla capacità concepibile. Se si fosse tenuto conto di tale capacità per i decolli, si sarebbe potuto constatare
che, tra le ore 7 e le ore 8 e tra le ore 20 e le ore 21, nel fine settimana, sarebbero previsti un numero di decolli maggiore
rispetto a quelli che consentirebbe la capacità dell’aeroporto di Zurigo, ridotta in ragione dell’applicazione delle misure
tedesche di cui trattasi.
109
La decisione impugnata considererebbe a torto che l’impianto di nuovi sistemi di atterraggio aumenterebbe la capacità dell’aeroporto
di Zurigo. Tale impianto permetterebbe semplicemente l’attuazione delle procedure di avvicinamento modificate, anche in caso
di visibilità ridotta, ma non avrebbe davvero un impatto sulla capacità di sfruttamento dell’aeroporto. Quanto alla constatazione
della decisione impugnata (punto 47), secondo cui vi sarebbe una rilevante capacità di riserva nelle ore precedenti e seguenti
al periodo nel quale si applicano le misure tedesche in questione, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera afferma che essa non tiene conto
dei limiti che gravano sulle compagnie aeree e sull’aeroporto. Questi ultimi imporrebbero l’ottimizzazione della sequenza
delle ondate di atterraggi e di decolli e impedirebbero un eventuale rinvio dei voli alle ore precedenti o seguenti alle ore
di punta.
110
[OSCURATO:PERSONA] svizzera aggiunge che la decisione impugnata ha analizzato erroneamente la situazione in materia di capacità
sulla sola base del piano di volo della compagnia aerea Swiss. Un siffatto approccio trascurerebbe il fatto che le misure
tedesche di cui trattasi imporrebbero all’aeroporto di Zurigo modalità di funzionamento molto meno efficienti, che avrebbero
ripercussioni pratiche negative sulla capacità di detto aeroporto di far fronte tanto a circostanze eccezionali, quali le
condizioni meteorologiche sfavorevoli o il periodo di inizio delle vacanze, quanto, più in generale, al probabile aumento
futuro del traffico aereo.
111
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera addebita alla [OSCURATO:PERSONA] un errore di diritto, in quanto essa avrebbe omesso di
considerare il fatto che le conseguenze negative delle misure tedesche in questione per l’aeroporto di Zurigo e per la compagnia
aerea Swiss costituirebbero una restrizione alla libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto aereo.
112
[OSCURATO:PERSONA] svizzera contesta, a tal riguardo, la tesi della [OSCURATO:PERSONA], esposta al punto 35, lett. b), della decisione
impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] svizzera non partecipa al mercato interno dei servizi aerei e che «l’accordo prevede
attualmente un semplice scambio dei diritti di traffico» tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Comunità. Tale tesi contraddirebbe l’impressione
che sarebbe stata data alla [OSCURATO:PERSONA] svizzera durante i negoziati sfociati nella conclusione dell’[OSCURATO:PERSONA]. Essa trascurerebbe
altresì il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] persegue gli stessi obiettivi del Trattato CE e dell’[OSCURATO:PERSONA] SEE. Inoltre, come risulterebbe
dalla citata sentenza Malpensa (v. punto 33 supra), il regolamento n. 2408/92 darebbe definitivamente attuazione alla libera
prestazione dei servizi nel settore del trasporto aereo.
113
A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera contesta la tesi della [OSCURATO:PERSONA], esposta al medesimo punto 35, lett. b), della
decisione impugnata, secondo cui la citata sentenza Malpensa (v. punto 33 supra) non potrebbe essere presa in considerazione,
dal momento che essa sarebbe successiva all’[OSCURATO:PERSONA] e non sarebbe stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA] svizzera né sarebbe
stata esaminata dal [OSCURATO:PERSONA] misto, come previsto dall’art. 1, n. 2, dell’[OSCURATO:PERSONA]. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, la
mancata comunicazione di detta sentenza non esclude la sua presa in considerazione, tanto più che si tratta di un’omissione
della stessa [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la decisione impugnata sarebbe, su tale punto, contraddittoria, atteso che, da un lato,
essa richiamerebbe la citata sentenza Malpensa a sostegno della tesi secondo cui il principio di proporzionalità potrebbe
essere attuato unicamente in collegamento con la libera prestazione dei servizi e, dall’altro, essa affermerebbe che detta
sentenza non può essere presa in considerazione.
114
Da ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera ricorda che, nel suo reclamo respinto dalla decisione impugnata, essa aveva addebitato
alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] una violazione dell’obbligo di leale cooperazione, previsto dall’art. 17 dell’[OSCURATO:PERSONA].
Tale obbligo avrebbe portata analoga a quello di cui all’art. 10 CE e la giurisprudenza relativa a quest’ultimo articolo sarebbe
parimenti rilevante. Rifiutando di tener conto, nella decisione impugnata, di tale obbligo della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di buona fede.
115
Il fatto che soltanto la Comunità sia parte contraente dell’[OSCURATO:PERSONA] non impedirebbe a quest’ultimo di produrre effetti anche
nei confronti della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, in forza dell’art. 300, n. 7, CE, l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe vincolante
nei confronti di quest’ultima e ad essa spetterebbe, secondo la giurisprudenza, assicurare il rispetto degli obblighi che
ne derivino.
116
La mancata ratifica dell’[OSCURATO:PERSONA] tra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, firmato il 18 ottobre
2001, non potrebbe giustificare l’adozione delle misure tedesche controverse. Infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] in questione non sarebbe
il risultato di negoziati liberi, bensì della pressione esercitata dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA]
svizzera. Peraltro, le misure tedesche di cui trattasi andrebbero al di là non soltanto di quanto era previsto in detto [OSCURATO:PERSONA]
bilaterale, ma altresì delle misure unilaterali che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] minacciava di adottare in caso di fallimento
dei negoziati con la [OSCURATO:PERSONA] svizzera. Inoltre, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe lasciato alla [OSCURATO:PERSONA]
svizzera il tempo necessario per adattarsi alle nuove disposizioni tedesche.
117
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dagli intervenienti, contesta gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] svizzera.
Giudizio del Tribunale
– Sulla mancata presa in considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti del gestore dell’aeroporto di Zurigo e dei residenti
nelle zone ad esso limitrofe
118
[OSCURATO:PERSONA] svizzera addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso in considerazione, in sede di esame delle misure tedesche
controverse ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 2408/92, i diritti, da un lato, del gestore dell’aeroporto di Zurigo
e, dall’altro, dei residenti nelle zone limitrofe a tale aeroporto, esposti al rumore prodotto dagli aerei.
119
A tal proposito occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2408/92, gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati
permettono ai vettori aerei comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all’interno della Comunità, ai sensi dell’art. 2,
lett. f), del medesimo regolamento.
120
Tuttavia, come enunciato dal quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2408/92, «l’esercizio dei diritti di traffico
deve essere compatibile con le norme operative in materia di sicurezza, protezione dell’ambiente e condizioni relative all’accesso
agli aeroporti e non deve essere soggetto a discriminazioni».
121
Il legislatore pertanto, da un lato, ha previsto, all’art. 8, n. 2, del regolamento n. 2408/92, che l’esercizio dei diritti
di traffico fosse soggetto alle norme operative vigenti a livello comunitario, nazionale, regionale o locale in materia di
sicurezza, tutela dell’ambiente e assegnazione delle bande orarie e, dall’altro, ha autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] ad esaminare,
in virtù del n. 3 del medesimo articolo, l’applicazione, in particolare, del n. 2 dello stesso e a decidere se lo Stato membro
interessato potesse continuare ad applicare il provvedimento sottoposto ad esame.
122
Dalle disposizioni e dalle considerazioni che precedono risulta che, come osserva la [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, al punto 40
della decisione impugnata, l’esame di un provvedimento, ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 2408/92, verte sulle
sue implicazioni per l’esercizio dei diritti di traffico sulle rotte all’interno della Comunità. Al contrario, gli eventuali
diritti dei gestori di aeroporti o dei residenti nelle zone limitrofe a questi ultimi non possono essere presi in considerazione
durante un esame del genere.
123
[OSCURATO:PERSONA] pertanto non è incorsa in alcun errore di diritto allorché non ha preso in considerazione, in sede di esame
delle misure tedesche controverse ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 2408/92, gli eventuali diritti, da un lato,
del gestore dell’aeroporto di Zurigo e, dall’altro, dei residenti nelle zone limitrofe a tale aeroporto, esposti al rumore
prodotto dagli aerei.
124
Gli altri argomenti della [OSCURATO:PERSONA] svizzera non possono rimettere in discussione tale conclusione.
125
In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] svizzera relativo all’art. 2 dell’[OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare
che, ai sensi di tale articolo, le disposizioni, in particolare, dell’allegato all’[OSCURATO:PERSONA] si applicano solo nella misura
in cui concernono il trasporto aereo o materie direttamente connesse al trasporto aereo.
126
Come si evince dal suo stesso tenore e, in particolare, dall’espressione «solo nella misura in cui concernono» utilizzata
nell’art. 2 dell’[OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo circoscrive l’ambito di applicazione delle disposizioni elencate nell’allegato all’[OSCURATO:PERSONA],
escludendo un’applicazione di tali disposizioni a casi che non riguardino né il trasporto aereo né materie direttamente connesse
al trasporto aereo. Ne consegue che tale articolo non ha né ad oggetto né per effetto di estendere l’applicazione delle disposizioni
in questione a situazioni non rientranti nel loro ambito di applicazione.
127
Per quanto riguarda, in particolare, il regolamento n. 2408/92, l’unica estensione del suo ambito di applicazione nel contesto
dell’[OSCURATO:PERSONA] è quella risultante dall’assimilazione, in forza dell’allegato all’[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] svizzera e dei
vettori aerei ivi aventi il loro centro di attività principale, rispettivamente, agli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità e ai vettori
aerei comunitari.
128
Fatta salva tale estensione del suo ambito di applicazione, il regolamento n. 2408/92 non si applica, nel contesto dell’[OSCURATO:PERSONA],
a situazioni che, in un contesto comunitario, non rientrerebbero nel suo ambito di applicazione.
129
Ne deriva che, quand’anche i diritti dei gestori di aeroporti o dei residenti nelle zone ad essi limitrofe costituissero materie
direttamente connesse al trasporto aereo, come afferma la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, né l’art. 2 né alcun’altra disposizione
dell’[OSCURATO:PERSONA] autorizzano la [OSCURATO:PERSONA] a tener conto di tali diritti, in sede di applicazione, nel contesto dell’[OSCURATO:PERSONA],
dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 2408/92.
130
In secondo luogo, non può essere accolto neppure l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] svizzera relativo all’art. 18, n. 1, dell’[OSCURATO:PERSONA].
131
Infatti, tale disposizione prevede soltanto che la Comunità, in veste di parte contraente dell’[OSCURATO:PERSONA], è responsabile della
corretta applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] sul suo proprio territorio, il quale comprende il territorio tedesco. Essa pertanto non
accorda alla [OSCURATO:PERSONA] alcun potere aggiuntivo, non previsto dai regolamenti e dalle direttive elencati nell’allegato all’[OSCURATO:PERSONA]
o, eventualmente, da un’altra disposizione di diritto comunitario.
132
Ne consegue che l’art. 18, n. 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] è irrilevante nel caso di specie.
– Sulla violazione del principio della parità di trattamento
133
[OSCURATO:PERSONA] svizzera addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato, nella decisione impugnata, il principio della parità
di trattamento.
134
Per quanto riguarda l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] svizzera relativa a una violazione del principio della parità di
trattamento nei confronti dei cittadini svizzeri residenti nelle zone limitrofe all’aeroporto di Zurigo e del gestore, essa
deve essere immediatamente respinta. Come è stato rilevato al precedente punto 127, la [OSCURATO:PERSONA] nell’esaminare le misure
tedesche controverse non era tenuta a prendere in considerazione siffatti interessi.
135
Per quanto attiene all’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] svizzera relativa a un’asserita discriminazione a detrimento dei
vettori svizzeri, tra cui la compagnia aerea Swiss, occorre ricordare che, tenuto conto dell’art. 3 dell’[OSCURATO:PERSONA], la decisione
impugnata ha giustamente considerato, al punto 35, lett. a), che il divieto di discriminazione «è chiaramente applicabile»
in sede di esame di un provvedimento ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 2408/92 nel contesto dell’[OSCURATO:PERSONA] e che,
di conseguenza, le misure tedesche controverse dovrebbero essere esaminate sotto questa angolazione.
136
Nell’ambito di tale esame, la [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, ha giustamente rilevato che le misure tedesche in questione non
facevano alcuna distinzione tra i vettori in funzione della loro nazionalità o della loro identità (punto 36 della decisione
impugnata). Tale constatazione non è contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] svizzera.
137
[OSCURATO:PERSONA] ha parimenti esaminato, ai punti 37‑39 della decisione impugnata, l’esistenza di un’eventuale discriminazione
indiretta a detrimento dei vettori svizzeri. In tale contesto, essa ha ammesso, al punto 38, che la gestione delle reti a
stella si era diffusa tra i vettori aerei. Tali reti prevedrebbero scali principali, situati quasi sempre nello Stato nel
quale i vettori in questione hanno la loro sede. Gli aeroporti perno fungenti da scalo principale, nel sistema a stella del
vettore interessato, ricoprirebbero il ruolo di piattaforma di snodo e consentirebbero al vettore in questione di proporre,
per tutti gli aeroporti serviti dall’aeroporto principale, voli non diretti con scalo all’aeroporto perno. Tale vettore sarebbe
dunque in grado di ampliare la sua rete di voli, pur evitando gli investimenti che richiederebbero i collegamenti diretti.
138
[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre ammesso, al medesimo punto della decisione impugnata, che i vettori che utilizzano un aeroporto
come piattaforma di snodo della loro rete a stella possiedono, appunto per questo, una quota molto elevata di traffico in
partenza o a destinazione di tale aeroporto e che, di conseguenza, ogni restrizione relativa alla gestione di detto aeroporto
avrebbe conseguenze molto più importanti per loro che per i loro concorrenti. Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale differenza
di trattamento non costituirebbe, di per sé, una discriminazione poiché, se così fosse, qualsiasi restrizione dovrebbe automaticamente
essere considerata come discriminatoria e gli [OSCURATO:PERSONA] membri non avrebbero alcuna possibilità di imporre norme operative ai
sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 2408/92.
139
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] (punto 39 della decisione impugnata), le misure tedesche controverse potrebbero costituire una discriminazione
indiretta soltanto nell’ipotesi in cui esse riguarderebbero esclusivamente, o principalmente, i voli effettuati dai vettori
svizzeri. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tale ipotesi non ricorresse, dal momento che i vettori svizzeri e comunitari sarebbero
interessati da dette misure in modo esattamente proporzionale al numero dei voli da essi effettuati tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Comunità.
140
A tal proposito occorre ricordare che, da una giurisprudenza costante, relativa al principio del divieto di ogni discriminazione
in base alla cittadinanza nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, emerge che le regole della parità di trattamento
tra cittadini e stranieri proibiscono non solo le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, o sulla sede per quanto
concerne le società, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga
di fatto al medesimo risultato (sentenze della Corte 13 luglio 1993, causa C‑330/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4017, punto
14; 19 marzo 2002, causa C‑224/00, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2965, punto 15, e 27 ottobre 2009, causa C‑115/08, ČEZ,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10265, punto 92).
141
Tenuto conto dell’art. 1, n. 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], tale giurisprudenza è parimenti rilevante con riferimento all’applicazione del
regolamento n. 2408/92 nel contesto dell’[OSCURATO:PERSONA], dal momento che l’art. 3 di quest’ultimo sarebbe, in sostanza, identico
all’art. 12, primo comma, CE.
142
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera afferma, in sostanza, che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] riserva all’aeroporto
di Zurigo e, dunque, alla compagnia aerea Swiss che lo utilizza come piattaforma di snodo della sua rete a stella un trattamento
differenziato rispetto agli aeroporti tedeschi e, in particolare, a quelli di Monaco e di Francoforte sul Meno, utilizzati
dalla compagnia aerea tedesca Lufthansa come piattaforme di snodo della sua rete a stella.
143
È pur vero che una siffatta differenza di trattamento, qualora sussista, non sarebbe direttamente fondata sulla nazionalità
o sulla sede dei vettori interessati. Tuttavia, essa potrebbe produrre di fatto lo stesso risultato nel caso in cui, come
rileva la decisione impugnata, i vettori svizzeri, tra cui la Swiss, utilizzino normalmente, come piattaforme di snodo delle
loro reti a stella, gli aeroporti situati in [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, quello di Zurigo, e, di conseguenza, le eventuali restrizioni
relative ai voli in partenza o a destinazione di tale aeroporto pregiudichino tali vettori in misura maggiore rispetto alle
compagnie aeree che utilizzano un altro aeroporto come piattaforma di snodo della loro rete a stella.
144
Ne deriva, alla luce della giurisprudenza richiamata al precedente punto 140, che le considerazioni di cui ai punti 38 e 39
della decisione impugnata di per sé non sono sufficienti per escludere un eventuale carattere discriminatorio delle misure
tedesche controverse nei confronti dei vettori svizzeri, tra cui, in particolare, la Swiss.
145
Tuttavia, occorre ricordare che da questa stessa giurisprudenza risulta che la constatazione che una misura produce lo stesso
risultato di una discriminazione fondata sulla cittadinanza non è sufficiente per concludere che essa sia incompatibile con
l’art. 12 CE o, nel caso di specie, con l’art. 3 dell’[OSCURATO:PERSONA]. Va anche esaminato se detta misura non sia giustificata da
circostanze oggettive e se non sia proporzionata all’obiettivo perseguito. Soltanto in caso di riscontro negativo si deve
ritenere che la misura in questione sia vietata dall’art. 12 CE o, nel caso di specie, dall’art. 3 dell’[OSCURATO:PERSONA] (v., in tal
senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit. supra al punto 140, punto 20, e ČEZ, cit. supra al punto 140, punto 108 e giurisprudenza
ivi citata).
146
Nel caso di specie, per quanto attiene, in primo luogo, all’esistenza di un’eventuale giustificazione obiettiva all’adozione
delle misure controverse soltanto nei confronti dell’aeroporto di Zurigo, occorre ricordare che, secondo il punto 42 della
decisione impugnata, «l’area tedesca sorvolata dagli aerei in avvicinamento verso l’aeroporto di Zurigo è un’importante zona
turistica particolarmente sensibile alle emissioni sonore».
147
[OSCURATO:PERSONA] svizzera contesta tale affermazione, facendo valere che il numero di abitanti che possono essere interessati
dalle emissioni sonore causate dagli aerei nella zona interessata non è molto elevato. Orbene, quand’anche ciò dovesse essere
vero, tale circostanza non rimette affatto in discussione il carattere turistico della zona tedesca interessata.
148
Lo stesso dicasi quanto all’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] svizzera secondo cui il settore turistico tedesco della regione
limitrofa all’aeroporto di Zurigo trarrebbe un notevole vantaggio da tale aeroporto.
149
Infatti, tale argomento conferma il carattere turistico della zona del territorio tedesco interessata dalle misure in esame.
Del resto, è sufficiente rilevare che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a emanare tutti i provvedimenti che
essa ritenga necessari per la riduzione delle emissioni sonore.
150
È giocoforza constatare dunque che la vicinanza dell’aeroporto di Zurigo a una zona a carattere turistico, citata al punto
42 della decisione impugnata e non rimessa in discussione dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] svizzera, costituisce una circostanza
oggettiva, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 145, la quale giustifica l’adozione delle misure tedesche
controverse soltanto nei confronti dell’aeroporto di Zurigo.
151
Infatti, non risulta dal fascicolo né la [OSCURATO:PERSONA] svizzera ha affermato che anche gli aeroporti di Monaco e di Francoforte
sul Meno erano situati in prossimità di zone turistiche importanti.
152
Si deve altresì rilevare che, a differenza degli aeroporti di Monaco e di Francoforte sul Meno, la Repubblica federale di
[OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcuna competenza sull’aeroporto di Zurigo e non può, ai fini della riduzione delle emissioni sonore
sul territorio tedesco, imporre a tale aeroporto una qualsivoglia modifica delle sue modalità di utilizzazione. Tale differenza,
richiamata al punto 43 della decisione impugnata, rappresenta una seconda circostanza oggettiva idonea a giustificare l’adozione
delle misure tedesche controverse soltanto nei confronti dell’aeroporto di Zurigo.
153
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, come emerge dalla decisione impugnata, nel caso di specie esistono
alcune circostanze oggettive, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 145, che giustificano l’adozione
delle misure tedesche controverse.
154
In secondo luogo, da questa stessa giurisprudenza risulta che occorre esaminare se dette misure siano proporzionate all’obiettivo
da esse perseguito, vale a dire la riduzione delle emissioni sonore provenienti dagli aerei nella parte del territorio tedesco
nel quale esse sono applicabili. [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato tale questione ai punti 41‑49 della decisione impugnata, concludendo
che effettivamente lo erano.
155
Tale conclusione è contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] svizzera, la quale fa valere, innanzitutto, che il livello delle emissioni
sonore provenienti da aerei nella zona interessata dalle misure tedesche in questione non giustifica l’adozione di tali misure.
156
Tuttavia, il rapporto dell’EMPA, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] svizzera a sostegno della propria argomentazione su questo punto
(v. punto 98 supra), non prova affatto che l’inquinamento acustico non costituisca un problema nella regione tedesca limitrofa
all’aeroporto di Zurigo. Al contrario, da tale rapporto risulta che il livello di emissioni sonore provenienti dagli aerei
in tale medesima regione può variare dai 45 dB, per i punti relativamente distanti rispetti all’aeroporto, ai 70 dB, per i
punti più vicini. Siffatti livelli di rumore possono effettivamente rappresentare un problema in una regione turistica, soprattutto
nelle ore notturne e nei fine settimana, nel corso dei quali trovano applicazione le misure tedesche in questione.
157
Per quanto attiene all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] svizzera, secondo il quale le emissioni sonore provenienti dagli aerei
nella zona del territorio tedesco qui rilevante non supererebbero i limiti, la decisione impugnata ha giustamente sottolineato,
al punto 42, che detti limiti indicano i valori massimi accettabili e non i livelli di comfort e che, di conseguenza, gli
[OSCURATO:PERSONA] membri sono legittimati ad adottare misure dirette a riportare i livelli di rumore al di sotto di detti limiti, soprattutto
quando si tratta, come nel caso di specie, di una regione turistica.
158
Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] svizzera, secondo il quale talune quote minime di volo prescritte dalle
misure tedesche in questione sarebbero troppo elevate e la fissazione di quote inferiori non produrrebbe un aumento dell’inquinamento
acustico nella zona tedesca qui rilevante, occorre respingerlo in quanto la [OSCURATO:PERSONA] svizzera non ha precisato le quote
inferiori che avrebbero potuto essere prescritte, né tanto meno ha affermato che una siffatta riduzione delle quote minime
di volo avrebbe un’influenza positiva sulle capacità di decollo o di atterraggio dell’aeroporto di Zurigo.
159
Neppure l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] svizzera relativo alla direttiva 2002/30 può essere accolto. A tal riguardo, è giocoforza
constatare che la [OSCURATO:PERSONA] svizzera non ha precisato né quali disposizioni di tale direttiva avrebbero dovuto applicarsi
nel caso di specie, né quale sarebbe stato il risultato della loro applicazione. A tal proposito, occorre osservare che la
direttiva 2002/30 non fissa livelli di rumore da tollerare obbligatoriamente, né preclude l’adozione di misure quali quelle
adottate dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie.
160
Inoltre, come giustamente ricorda il punto 53 della decisione impugnata, l’art. 4 della direttiva 2002/30 impone agli [OSCURATO:PERSONA]
membri l’adozione di un «approccio equilibrato» soltanto quando affrontano i problemi connessi all’inquinamento acustico negli
aeroporti situati nel loro territorio.
161
Sotto questo profilo non può essere accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] svizzera secondo cui un siffatto approccio deve
essere adottato anche quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri affrontano problemi del genere relativi agli aeroporti situati al di fuori del
loro territorio. Infatti, dalla definizione dell’espressione «approccio equilibrato» contenuta nell’art. 2, lett. g), della
direttiva 2002/30 si evince che tale approccio richiede l’esame dell’«effetto prevedibile», segnatamente, «la pianificazione
e la gestione del territorio, procedure operative di riduzione del rumore e restrizioni operative». Orbene, si tratta di misure
che uno Stato membro può imporre soltanto con riferimento al proprio territorio.
162
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sostiene parimenti che esisterebbero misure meno onerose, che consentirebbero alla Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] di conseguire l’obiettivo perseguito dalle misure controverse, vale a dire la riduzione delle emissioni
sonore provenienti dagli aerei nella zona del territorio tedesco in questione.
163
A tal riguardo, si deve anzitutto rilevare che la conclusione di cui al punto 49 della decisione impugnata, secondo cui la
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non aveva altro mezzo a disposizione per ottenere l’auspicata riduzione delle emissioni sonore,
deve essere letta in combinato disposto con il punto 43 della medesima decisione. In sostanza, in tale ultimo punto, la [OSCURATO:PERSONA]
rileva che gli altri mezzi per ridurre le emissioni sonore sul territorio tedesco, tra cui, in particolare, una diversa utilizzazione
dell’aeroporto di Zurigo, rientrano nella competenza delle autorità svizzere e non potevano essere adottati dalla Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA].
164
Dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera ha fatto riferimento a una sola misura alternativa costituita dalla fissazione
di una soglia di rumore. Una misura del genere, pur essendo meno onerosa, consentirebbe alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
di conseguire gli stessi obiettivi delle misure controverse, vale a dire la riduzione delle emissioni sonore provenienti da
aerei in una parte del territorio tedesco vicino alla [OSCURATO:PERSONA], nelle ore notturne e nei fine settimana.
165
Al riguardo, va anzitutto osservato che, in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera ha affermato di aver già fatto riferimento
a tale misura, durante il procedimento amministrativo, senza peraltro rinviare, per suffragare tale affermazione, a un documento
preciso contenuto nel fascicolo. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che l’idea di una soglia di rumore non era stata
discussa durante il procedimento amministrativo. Inoltre, il Tribunale non ha potuto riscontrare alcun riferimento a una siffatta
misura né nel reclamo né nelle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] svizzera in risposta alla comunicazione degli addebiti, contenuti
nel fascicolo.
166
Ne consegue che, poiché l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] svizzera secondo cui essa avrebbe fatto riferimento alla fissazione
di una soglia di rumore quale misura alternativa possibile non è suffragata da alcun elemento di prova, alla [OSCURATO:PERSONA] non
può essere addebitata una violazione dell’obbligo di motivazione per non aver specificamente illustrato, nella decisione impugnata,
le ragioni per cui una siffatta misura non potesse validamente sostituire le misure tedesche controverse.
167
Con riferimento all’esame della fondatezza dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA] svizzera relativo alla possibile fissazione
di una soglia di rumore per conseguire gli stessi obiettivi delle misure controverse, occorre osservare che, in udienza, la
[OSCURATO:PERSONA] e gli intervenienti hanno spiegato che la soglia di rumore è un valore massimo che non deve essere superato dal
rumore medio prodotto da tutti gli aerei che utilizzano un determinato aeroporto. Tale rumore sarebbe calcolato sulla base
dei livelli sonori constatati durante un determinato periodo, il più delle volte su base annuale.
168
Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA] e gli intervenienti, che la fissazione di una soglia di rumore non consente di conseguire
lo stesso obiettivo delle misure tedesche controverse, vale a dire la riduzione delle emissioni sonore provenienti da aerei
in una parte del territorio tedesco nelle ore notturne e nei fine settimana, poiché non può escludersi che, nel calcolare
il valore del rumore medio per il controllo del rispetto della soglia stabilita, l’eventuale rumore eccessivo constatato nelle
ore notturne e nei fine settimana sia compensato da valori meno elevati constatati in ore o giorni diversi.
169
[OSCURATO:PERSONA] svizzera ha replicato, in udienza, che nulla osterebbe alla fissazione di una soglia di rumore in ore o
giorni determinati, nel caso di specie le ore notturne e i fine settimana.
170
Tuttavia, questo argomento non può essere accolto.
171
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera non ha fatto riferimento a nessun caso precedente in cui sia stato fissata una
soglia di rumore soltanto per alcune ore della giornata o per taluni giorni della settimana, che funzioni in modo soddisfacente
nella pratica.
172
In secondo luogo, occorre osservare che la fissazione di una soglia di rumore soltanto per le ore notturne e i fine settimana
non è necessariamente una misura meno onerosa rispetto alle misure tedesche di cui trattasi, e ciò a maggior ragione considerato
che la [OSCURATO:PERSONA] svizzera non ha affatto precisato quale valore possa avere tale soglia.
173
Infatti, se per tale soglia fosse fissato un valore molto basso, una misura del genere porterebbe nella pratica allo stesso
risultato delle misure tedesche controverse, nel senso che essa renderebbe impossibile, durante la sua applicazione, il sorvolo
a bassa quota del territorio tedesco da parte degli aerei in partenza o a destinazione dell’aeroporto di Zurigo.
174
In terzo luogo, a differenza della fissazione di quote minime di volo, il cui rispetto può essere facilmente controllato dagli
organi di controllo aereo competenti, il controllo del rispetto di una soglia di rumore come quella proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]
svizzera sembrerebbe molto difficile, se non addirittura impossibile.
175
Infatti, le autorità tedesche non potrebbero limitarsi a fissare una siffatta soglia, ma dovrebbero prevedere altresì un dispositivo
di controllo con misurazioni regolari del livello di emissioni sonore provenienti da aerei sul territorio tedesco in questione.
176
Inoltre, dal momento che le misure imposte dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] possono essere applicate soltanto durante
il periodo in cui gli aerei sorvolano il territorio tedesco, occorrerebbe distinguere, all’atto della misurazione del livello
di emissioni sonore, tra il rumore prodotto dagli aerei che si trovano, al momento della misurazione, nello spazio aereo sovrastante
il territorio tedesco e il rumore prodotto dagli aerei che hanno già attraversato la frontiera con la [OSCURATO:PERSONA]. Una distinzione
del genere sembrerebbe impossibile o, per lo meno, molto difficile.
177
In quarto luogo, infine, anche volendo supporre che sia possibile effettuare le necessarie misurazioni per controllare il
rispetto di una soglia di rumore, è difficile immaginare quali sanzioni la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe imporre
al fine di garantire l’osservanza di tale soglia.
178
Infatti, se un aereo non rispetta le quote minime di volo contemplate dalle misure tedesche controverse, gli organi del controllo
aereo possono intervenire immediatamente per garantirne l’osservanza.
179
Invece, dal momento che l’osservanza della soglia di rumore è controllata per un periodo determinato, il più delle volte con
cadenza annuale, un eventuale superamento della soglia è constatato soltanto ex post facto e, per definizione, non è attribuibile
a un aereo o a una compagnia aerea determinati. Risulta pertanto impossibile per la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] imporre
sanzioni, quali l’ammenda, al responsabile del superamento della soglia.
180
Il rispetto di una soglia del genere, in realtà, può essere garantito soltanto in cooperazione con l’aeroporto interessato,
il quale può imporre le necessarie modifiche al piano dei decolli e degli atterraggi, al fine di ridurre il livello medio
di emissioni sonore al di sotto della soglia. Orbene, nel caso di specie, come ha giustamente osservato la [OSCURATO:PERSONA] al
punto 43 della decisione impugnata, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcuna competenza sull’aeroporto di
Zurigo e non può imporgli una siffatta cooperazione.
181
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che la decisione impugnata ha giustamente concluso
ritenendo che il carattere proporzionale delle misure tedesche controverse non possa essere messo in discussione, dal momento
che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non aveva altri strumenti a disposizione per ottenere l’auspicata riduzione delle emissioni
sonore.
182
Infine, non può essere accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] svizzera, secondo cui la decisione impugnata sminuisce a torto
l’impatto delle misure tedesche sull’aeroporto di Zurigo.
183
Infatti, dal momento che, come poc’anzi rilevato, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non poteva adottare misure che fossero
diverse rispetto a quelle controverse per conseguire l’obiettivo di ridurre le emissioni sonore, l’eventuale riduzione della
capacità dell’aeroporto di Zurigo in seguito all’adozione di tali misure non può, di per sé, essere sufficiente a concludere
nel senso di ritenere sproporzionate le citate misure.
184
È soltanto per l’ipotesi in cui si verifichino conseguenze di rilievo per l’aeroporto di Zurigo, quali una notevole diminuzione
della sua capacità che comporti la soppressione permanente di voli, che potrebbe essere accolto l’argomento relativo a un
siffatto carattere sproporzionato.
185
È giocoforza constatare, tuttavia, che la [OSCURATO:PERSONA] svizzera non ha menzionato, né tantomeno dimostrato, l’esistenza
o anche solo l’eventualità di siffatte conseguenze di rilievo.
186
Infatti, oltre ad affermazioni generali relative alla differenza tra la capacità concepibile e la capacità prevedibile dell’aeroporto
di Zurigo nonché all’importanza dell’ottimizzazione della sequenza delle ondate di atterraggi e di decolli, la [OSCURATO:PERSONA]
svizzera ha menzionato soltanto intasamenti dei decolli o degli atterraggi all’aeroporto di Zurigo per brevi periodi di una
giornata. Orbene, intasamenti del genere, per quanto possano arrecare disagi ai passeggeri e alle compagnie aeree interessati,
non possono essere considerati conseguenze di rilievo.
187
Per quanto riguarda l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] svizzera, secondo cui la decisione impugnata avrebbe erroneamente
fatto riferimento al piano di volo della compagnia aerea Swiss, occorre osservare, da un lato, che, al punto 46 della decisione
impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato in modo generico gli orari di volo dell’estate 2003 e dell’inverno 2003/2004, che
includono tutti i voli in partenza ovvero a destinazione dell’aeroporto di Zurigo e non solo quelli effettuati dalla Swiss.
188
Va osservato, dall’altro lato, che la [OSCURATO:PERSONA] svizzera non ha dedotto alcun elemento, quale il riferimento a voli che
avrebbero dovuto essere soppressi a causa dell’applicazione delle misure tedesche controverse, per rimettere in discussione
la conclusione, di cui al punto 47 della decisione impugnata, secondo cui, tenuto conto degli orari citati al punto 46 della
medesima decisione, l’eventuale impatto delle misure tedesche in questione sarebbe limitato.
189
Ne deriva che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] svizzera relativo all’impatto delle misure tedesche in questione sulla capacità
dell’aeroporto di Zurigo deve essere respinto. Se ne deve concludere che a ragione la decisione impugnata ha ritenuto che
le citate misure non violassero il principio di proporzionalità.
190
Dal momento che risulta dalle precedenti considerazioni che le misure tedesche controverse sono giustificate da circostanze
oggettive e sono proporzionate all’obiettivo da esse perseguito, si deve concludere, alla luce della giurisprudenza citata
ai precedenti punti 140 e 145, che esse non sono discriminatorie nei confronti delle compagnie aeree svizzere, tra cui, in
particolare, la Swiss.
191
Peraltro, anche a supporre, contrariamente a quanto è stato messo in rilievo al precedente punto 123, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dovuto prendere in considerazione, in sede di analisi delle misure tedesche in questione, i diritti dei residenti nelle zone
limitrofe e dei gestori degli aeroporti e, in particolare, i diritti dei residenti nelle zone limitrofe all’aeroporto di Zurigo
e della compagnia che utilizza tale aeroporto, si deve concludere, per le medesime ragioni, che dette misure non presentano
carattere discriminatorio neanche nei confronti di tali persone.
192
Ne deriva che giustamente nella decisione impugnata non si è ritenuto che le misure tedesche avessero violato il principio
della parità di trattamento, sancito all’art. 3 dell’[OSCURATO:PERSONA].
– Sulla violazione della libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto aereo
193
Va ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] svizzera asserisce che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto, in quanto
la stessa ha considerato, al punto 35, lett. b), che la libera prestazione dei servizi «non esist[eva]» nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA]
e che pertanto essa si sarebbe rifiutata di prendere in considerazione il fatto che le misure tedesche in questione comportano
restrizioni alla libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto aereo.
194
Orbene, occorre ricordare che l’obiettivo appurato delle misure tedesche controverse è la riduzione delle emissioni sonore
in una regione turistica tedesca, il che costituisce un aspetto peculiare della tutela dell’ambiente.
195
Secondo la giurisprudenza costante, la tutela dell’ambiente rientra tra i motivi imperativi di interesse generale idonei a
giustificare restrizioni imposte alle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE, tra cui in particolare la libera prestazione
dei servizi (v., in tal senso, sentenze della Corte 20 settembre 1988, causa 302/86, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4607,
punto 9, e 14 dicembre 2004, causa C‑309/02, [OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11763, punto 75).
196
Certamente, a prescindere dall’esistenza di un obiettivo legittimo ai sensi del diritto dell’Unione, la giustificazione di
una restrizione alle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE presuppone che la misura in questione sia idonea a garantire
la realizzazione dell’obiettivo che essa persegue e non ecceda quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo (v. sentenza
della Corte 16 ottobre 2008, causa C‑527/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7735, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).
197
Tuttavia, occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, in subordine, il carattere proporzionale
delle misure tedesche in questione e ha concluso, a ragione, che esse erano proporzionate all’obiettivo da esse perseguito.
198
In tale contesto, è giocoforza constatare che la censura della [OSCURATO:PERSONA] svizzera, relativa alla violazione, da parte
della decisione impugnata, del principio di libera prestazione dei servizi, è inconferente. Infatti, anche qualora la conclusione
della decisione impugnata, di cui al punto 35, lett. b), e ricordata infra al punto 193, fosse erronea, un errore del genere
non può portare all’annullamento della decisione impugnata, in quanto, come è stato precedente osservato, tale decisione ha
giustamente considerato che le misure tedesche di cui trattasi perseguivano un obiettivo connesso alla tutela dell’ambiente
ed erano proporzionate a detto obiettivo.
199
Lo stesso dicasi per la censura relativa alla mancata presa in considerazione della sentenza Malpensa, citata al precedente
punto 33. Come sostiene la stessa [OSCURATO:PERSONA] svizzera, la presa in considerazione di tale sentenza avrebbe dovuto portare
la [OSCURATO:PERSONA] ad esaminare le misure tedesche in questione anche sotto il profilo delle loro conseguenze sulla libera prestazione
dei servizi nel settore del trasporto aereo. Orbene, come è stato testé rilevato, un siffatto esame non avrebbe potuto condurre
a un risultato diverso rispetto a quello cui è giunta la decisione impugnata.
– Sulla violazione, da parte della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo di leale cooperazione
200
Deve essere parimenti respinta la censura della [OSCURATO:PERSONA] svizzera basata sul presupposto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
omesso di prendere in considerazione un’asserita violazione, da parte della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo
di leale cooperazione derivante dell’art. 17 dell’[OSCURATO:PERSONA].
201
A tal proposito, va ricordato che si è già concluso che le misure tedesche di cui trattasi non erano contrarie al principio
della parità di trattamento, sancito all’art. 3 dell’[OSCURATO:PERSONA].
202
Peraltro, si è giunti del pari alla conclusione che, anche supponendo che il principio della libera prestazione dei servizi
fosse applicabile nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA], le eventuali limitazioni di tale libertà derivanti dall’applicazione delle misure
tedesche in questione erano giustificate dall’obiettivo di tutelare l’ambiente, di modo che la libera prestazione dei servizi
non può ostacolare l’applicazione delle citate misure.
203
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera non ha indicato alcun’altra clausola dell’[OSCURATO:PERSONA] che sarebbe idonea ad ostacolare l’applicazione
delle misure tedesche. Di conseguenza, quand’anche l’[OSCURATO:PERSONA] comportasse un obbligo di leale cooperazione per la Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA], la quale non è una delle parti contraenti dell’[OSCURATO:PERSONA], è a ragione che la decisione impugnata non ha
constatato alcuna violazione di tale obbligo ipotetico.
204
Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il terzo motivo deve essere respinto, al pari dell’intero ricorso.
Sulle spese
205
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, rimasta soccombente, dev’essere condannata
a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
206
Inoltre, ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa
sopportano le proprie spese. Pertanto, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], parte interveniente, sopporterà le proprie spese.
207
Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente
sopporti le proprie spese. Nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA], intervenuto a sostegno della [OSCURATO:PERSONA], sopporterà
le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] svizzera è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
3)
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Ciucă
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2010.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.