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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 15029/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16586-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via TACITO n. 90, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro F&C SERVICE di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 4402/2020 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 23/12/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 16586/2021 Numero sezionale 2942/2022 Numero di raccolta generale 15029/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] venne convenuto in giudizio dalla F&[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], con la quale aveva stipulato un contratto di affitto dell’azienda, sita in Catania, avente ad oggetto l’attività di riparazione di parti meccaniche di autoveicoli e gli venne affinché fosse condannato al pagamento del compenso per la custodia dell’autovettura, di proprietà dello stesso Gresti, che era ivi allocata.

La domanda venne accolta dal Giudice di Pace di Catania. [OSCURATO:PERSONA] interpose impugnazione e la sentenza di prime cure, nel contraddittorio con la F&[OSCURATO:SOCIETA]. venne rigettato dal Tribunale di Catania, con sentenza n. 4402 del 23/12/2020.

Avverso la sentenza d’appello ricorre con tre motivi il Gresti.

La F&[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore, di manifesta infondatezza e, comunque, di manifesta inammissibilità, dell’impugnazione è stata ritualmente comunicata.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso censura come segue la sentenza del Tribunale, quale giudice d’appello.

Il primo motivo è per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

Il secondo motivo è per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 1767 cod. civ. in tema di presunzione di gratuità del deposito.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 16586/2021 Numero sezionale 2942/2022 Numero di raccolta generale 15029/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Il terzo, e ultimo, motivo, è di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.

I primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

Essi restano confinati alla confutazione del giudizio di fatto, anche nella parte in cui si contesta la motivazione apparente.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha ritenuto che comunque l’autovettura del Gresti aveva occupato uno spazio altrimenti disponibile nell’autofficina, al fine dell’effettuazione dell’attività tipica di riparazione delle autovetture e detto spazio avrebbe potuto essere, quindi, destinato ad altri impieghi fruttiferi.

L’approdo è stato raggiunto sulla base delle risultanze della prova per testi, dalla quale era emerso che il detto spazio non poteva essere utilizzato per collocazione delle autovetture da riparare, e risultava, inoltre, provato che la società affittuaria aveva chiesto al Gresti di rimuovere l’autovettura.

Il ricorso di legittimità, inoltre, non censura in alcun modo l’affermazione della sentenza d’appello che esclude che il deposito potesse, nella specie, ritenersi gratuito, in conformità del disposto dell’art. 1767 cod. civ., in quanto, afferma il giudice del merito, non risultava in alcun modo che la vettura fosse stata lasciata in autofficina dal Gresti affinché potesse essere riparata.

Ne consegue la non decisività della censura relativa all’onere della prova.

La censura in punto di spese di lite è, infine, meramente apodittica, avendo il Tribunale correttamente applicato il principio della regolazione delle spese di lite secondo soccombenza, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., e non avendo il ricorrente mosso alcuna specifica censura in punto di determinazione delle voci.

Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 16586/2021 Numero sezionale 2942/2022 Numero di raccolta generale 15029/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Nulla per le spese di lite di questa fase di legittimità, non risultando la F&[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. costituita in causa.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 17 marzo 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16586-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via TACITO n. 90, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro F&C SERVICE di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 4402/2020 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 23/12/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 16586/2021 Numero sezionale 2942/2022 Numero di raccolta generale 15029/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] venne convenuto in giudizio dalla F&[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], con la quale aveva stipulato un contratto di affitto dell’azienda, sita in Catania, avente ad oggetto l’attività di riparazione di parti meccaniche di autoveicoli e gli venne affinché fosse condannato al pagamento del compenso per la custodia dell’autovettura, di proprietà dello stesso Gresti, che era ivi allocata. La domanda venne accolta dal Giudice di Pace di Catania. [OSCURATO:PERSONA] interpose impugnazione e la sentenza di prime cure, nel contraddittorio con la F&[OSCURATO:SOCIETA]. venne rigettato dal Tribunale di Catania, con sentenza n. 4402 del 23/12/2020. Avverso la sentenza d’appello ricorre con tre motivi il Gresti. La F&[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta infondatezza e, comunque, di manifesta inammissibilità, dell’impugnazione è stata ritualmente comunicata. Il ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso censura come segue la sentenza del Tribunale, quale giudice d’appello. Il primo motivo è per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Il secondo motivo è per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 1767 cod. civ. in tema di presunzione di gratuità del deposito. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 16586/2021 Numero sezionale 2942/2022 Numero di raccolta generale 15029/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Il terzo, e ultimo, motivo, è di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. I primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Essi restano confinati alla confutazione del giudizio di fatto, anche nella parte in cui si contesta la motivazione apparente. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha ritenuto che comunque l’autovettura del Gresti aveva occupato uno spazio altrimenti disponibile nell’autofficina, al fine dell’effettuazione dell’attività tipica di riparazione delle autovetture e detto spazio avrebbe potuto essere, quindi, destinato ad altri impieghi fruttiferi. L’approdo è stato raggiunto sulla base delle risultanze della prova per testi, dalla quale era emerso che il detto spazio non poteva essere utilizzato per collocazione delle autovetture da riparare, e risultava, inoltre, provato che la società affittuaria aveva chiesto al Gresti di rimuovere l’autovettura. Il ricorso di legittimità, inoltre, non censura in alcun modo l’affermazione della sentenza d’appello che esclude che il deposito potesse, nella specie, ritenersi gratuito, in conformità del disposto dell’art. 1767 cod. civ., in quanto, afferma il giudice del merito, non risultava in alcun modo che la vettura fosse stata lasciata in autofficina dal Gresti affinché potesse essere riparata. Ne consegue la non decisività della censura relativa all’onere della prova. La censura in punto di spese di lite è, infine, meramente apodittica, avendo il Tribunale correttamente applicato il principio della regolazione delle spese di lite secondo soccombenza, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., e non avendo il ricorrente mosso alcuna specifica censura in punto di determinazione delle voci. Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 16586/2021 Numero sezionale 2942/2022 Numero di raccolta generale 15029/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Nulla per le spese di lite di questa fase di legittimità, non risultando la F&[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. costituita in causa. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 17 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r
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