CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02832/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5134/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede in Manciano (GR), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del legale rappresentante e curatore pro temporeDott. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H09 A369S ), rappresentato e difeso dall'A vv . [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Grosseto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62L09 F023U)edelettivamente domiciliato presso il domicilio telematico dello stesso d ifensore "[OSCURATO:EMAIL]", come da procura in calce al ricorso rilasciata in forza di autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] al Fallimento in data 2 dicembre 2020; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del Direttore Generale pro Cartellapagamento maggiori imposte –Litisconsorzio ente impositore e concessionario tempore,rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 69 2/ 8/ 20 20 emessa dalla CTR della Toscana il 13/10/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto avverso la cartella di pagamento relativa a maggiori imposte per l’anno 2012. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che la notifica della cartella fosse inesistente, avendo ad oggetto una copia non conforme all’originale in possesso dell’agente della riscossione. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana disponeva la rimessione degli atti alla CTP, evidenziando che non aveva partecipato al giudizio, quale litisconsorte necessario, l’ente impositore. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la curatela delfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 59 d.lgs. n. 546/1992 e 354, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR disposto la rimessione della causa al primo giudice nonostante tra ente impositore e concessionario non sussista una fattispecie di litisconsorzio necessario.1.1. Il motivo è fondato. In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 10019 del 24/04/2018). Parimenti, ilcontribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017). Pertanto, non ricorrendo i presupposti per la configurabilità di un litisconsorzio necessario, la CTR non avrebbe dovuto (recte, potuto) disporre la rimessione degli atti alla CTP. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 116 e 161 c.p.c. e 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la CTR deciso una questione (quella relativa alla omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore) preclusa, in quanto non riproposta dall’Agenzia delle entrate - R iscossione nel giudizio di appello e non rilevabile d’ufficio. 2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso, va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Tosc