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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 13730/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il ricorso e le note conclusive depositate dalla difesa. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale Piergiorgio MOROSINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] VISAGGIO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 7 luglio 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Foggia, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo emesso, in data 26 maggio 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in relazione ai reati di cui agli artt. 2621, cod. civ., 4 d.lgs. 74/2000 e 648- ter.1 cod. pen., ha annullato il provvedimento limitatamente al sequestro preventivo per sproporzione disposto ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240- bis cod. pen. 2.

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza e la violazione dell'art. 2621 cod. civ. e degli artt. 125, 309 e 324 cod. proc. pen.nonché la motivazione apparente ed erronea in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di false comunicazioni sociali.

La motivazione sarebbe erronea laddove, in modo illogico ed apodittico, addebita al VISAGGIO condotte illecite relative a comunicazioni sociali di compagini societarie cui il ricorrente era estraneo (società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]).

Diversamente da quanto apoditticannente affermato dai giudici del riesame, le operazioni contabili indicate nel capo di incolpazione sarebbero avvenute in piena conformità al codice civile ed ai principi contabili e, descriverebbero correttamente i rapporti di conferimento tra le distinte compagini societarie con conseguente non configurabilità del reato di falso in bilancio.

In particolare, la variazione delle voci dell'attivo patrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA] rifletterebbe, in modo ineccepibile, la diversa composizione qualitativa dell'attivo a seguito dell'operazione di conferimento dei terreni in favore della società Mirvo.

Anche l'appostazione contabile con cui la società Mirvo ha mantenuto il surplus di valore del bene conferito rispetto al valore nominale delle quote sottoscritte nella voce «riserva da conferimenti» sarebbe stata effettuata nel rispetto della prassi contabile che prevede la necessità, in caso di conferimento di valori contabili in continuità, di eliminare le attività conferite a valori storici dallo stato patrimoniale della società conferente ed iscrivere nell'attivo la partecipazione ricevuta in cambio per il valore corrispondente a quello attribuito ai beni conferiti.

3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. ed eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato di falso in bilancio in data anteriore all'emissione del provvedimento di sequestro impugnato.

3.1. Il Tribunale ha affermato che le comunicazioni sociali poste in essere fino al deposito del bilancio del 30 maggio 2016 non sarebbero prescritte in quanto, prima del decorso del termine di prescrizione, sarebbe intervenuto uno degli atti interruttivi di cui all'art. 160 cod. pen. (ordinanza applicativa di misura cautelare personale depositata dal giudice per le indagini preliminari in data 28 maggio 2022).

Secondo il ricorrente, tale affermazione sarebbe erronea in quanto la predetta ordinanza cautelare personale è stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] VISAGGIO esclusivamente in relazione al reato di autoriciclaggio; di conseguenza detto provvedimento non potrebbe assumere efficacia interruttiva del termine di prescrizione in relazione al reato di falso in bilancio in considerazione della mancata emissione del titolo cautelare in relazione a tale fattispecie.

3.2. A giudizio della difesa, anche l'individuazione della data di consumazione del reato di cui all'art. 2621 cod. civ. non sarebbe corretta; i giudici di merito hanno, infatti, affermato che il reato si sarebbe perfezionato nel momento del deposito del bilancio, affermazione erronea in quanto il falso in bilancio si sarebbe realizzato fin dal momento in cui si è realizzato il profitto del reato e, quindi, in data 19 maggio 2015.

4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 e degli artt. 125, 309 e 324 cod. proc. pen.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ricondotto il rapporto di conferimento di beni immobili ad un ordinario rapporto di debito/credito, senza considerare che la società [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe conferito l'immobile per entrare nella compagine societaria della società Mirvo e non per ottenere il corrispondente valore del bene.

La difesa ha, inoltre, eccepito la carenza di motivazione in ordine al tema dell'abuso di diritto.

La condotta ipotizzata non sarebbe, infatti, idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di dichiarazione infedele in quanto caratterizzata dall'utilizzo di mezzi leciti per l'ottenimento di un risultato indebito con conseguente irrilevanza in sede penale ai sensi dell'art. 10-bis, comma 13 della legge 2012/2000.

Ulteriore violazione di legge conseguirebbe all'affermazione con la quale i giudici del riesame hanno ritenuto che la cessione al ricorrente del valore economico della quota di partecipazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe comportato una rinuncia a vantaggio della società Mirvo piuttosto che nei confronti del solo VISAGGIO.

5. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648-ter.1 cod. pen. e degli artt. 125, 309 e 324 cod. proc. pen. 5.1.

Il Tribunale avrebbe obliterato le deduzioni difensive contenute nella memoria depositata dalla difesa con le quali veniva affermata l'insussistenza del fumus del reato di autoriciclaggio in relazione alla somma di euro 115.472,00 sottoposta a sequestro dai giudici di merito.

A giudizio della difesa la documentazione prodotta e la consulenza tecnica di parte dimostrerebbero che le somme versate dal VISAGGIO in favore dei figli costituirebbero la restituzione di pregressi prestiti e finanziamenti concessi dalla progenie dell'indagato, con conseguente insussistenza di una attività di reimpiego di somme di provenienza delittuosa.

5.2. La motivazione sarebbe carente ed illogica in quanto si limiterebbe a desumere la condotta incriminata dal mero trasferimento di denaro da un conto corrente intestato alla società MIRVO ai conti correnti intestati ai figli del VISAGGIO, condotta sicuramente inidonea a perfezionare la condotta tipica del reato di autoriciclaggio in quanto priva della capacità di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del profitto generato dai reati presupposti.

5.3. La difesa ha, inoltre, evidenziato che le somme di denaro proverrebbero dalla vendita di terreni lecitamente pervenuti alla società Mirvo, circostanza su cui l'ordinanza impugnata e il provvedimento genetico sono del tutto silenti, così come sulla sussistenza dei pregressi mutui e finanziamenti erogati dai figli in favore del ricorrente.

5.4. Analoga carenza motivazionale sarebbe riscontrabile in relazione alla mancata individuazione delle somme effettivamente destinate alle esigenze personali dei beneficiari piuttosto che alle finalità imprenditoriali della società, anche in considerazione della natura promiscua dei conti correnti intestati ai figli del VISAGGIO.

5.5. I giudici del riesame si sarebbero anche sottratti all'obbligo di motivare in ordine all'esistenza di un nesso causale tra i bonifici effettuati dall'indagato in favore dei figli e gli acquisti dei terreni per somme notevolmente superiori a quelle elargite dal VISAGGIO per l'acquisto dei beni immobili in questione.

6. In data 29 dicembre 2022 il difensore del ricorrente ha depositato note conclusive con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.

La difesa ha, inoltre, segnalato la modifica dell'imputazione contenuta dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, il VISAGGIO è ora chiamato a rispondere esclusivamente delle condotte poste in essere quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. mentre la condotta di autoriciclaggio trova reato presupposto esclusivamente nel reato di falso in bilancio e non più del reato di infedele dichiarazione.

Il difensore ha, altresì, evidenziato che il Tribunale del Riesame di Foggia, con ordinanza del 14 settembre 2022, ha annullato il decreto di sequestro probatorio del carnet di assegni intestati alle aziende agricole di cui erano amministratori i figli del VISAGGIO, con conseguente venir meno dell'unico elemento su cui era stata fondata dai giudici di merito la disponibilità di fatto da parte del ricorrente delle predette aziende. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono avanzati per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di riesame.

Appare necessario, preliminarmente, ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez.

U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01 e Sez.

U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino.

1.2. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione apparente, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale.

Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del provvedimento impugnato risulta scevra da vizi logici manifesti e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente" Le doglianze difensive sono, ictu oculi, riferibili ad una motivazione, non già meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, dedotte per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali.

2. Il secondo ed il quarto motivo di ricorso devono essere accolti stante l'accertata violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen. e dell'art. 321 cod. proc. pen in relazione all'art. 2621 cod. civ. ed all'art. 648-quater cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame ha erroneamente affermato che l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari ha applicato, in data 28 maggio 2022, la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del VISAGGIO, avrebbe interrotto il decorso della prescrizione del reato di falso in bilancio prima della scadenza del relativo termine di fase (30 maggio 2022).

Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la misura cautelare personale è stata disposta esclusivamente per il reato di autoriciclaggio e non per il reato di falso in bilancio e che, di conseguenza, l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari non può assumere efficacia interruttiva della prescrizione relativamente al delitto di cui all'art. 2621 cod. civ.

La persistenza dell'interesse dello Stato ad accertare i fatti - reato e ad infliggere la relativa pena va riferita non già al fatto inteso nella sua generica consistenza naturalistica, bensì al fatto identificato in tutte le sue componenti aventi rilevanza nell'ambito della previsione di legge.

Pertanto, qualora, siano state contestate plurime violazione di norme incriminatrici, le singole condotte si configurano come fatti giuridici diversi e l'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere in funzione della persecuzione di uno specifico reato non può essere riconosciuta in relazione ai diversi reati contestati all'imputato.

In applicazione di tale principio di diritto è doveroso affermare che il reato di falso in bilancio, oggetto della doglianza difensiva, si è prescritto in data 30 maggio 2022 e, quindi, in data anteriore all'esercizio dell'azione penale; di conseguenza, il provvedimento deve essere annullato sotto il profilo della mancanza del fumus.

Va ricordato, in proposito, che la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che sia possibile disporre un sequestro allorché la prescrizione del reato sia intervenuta ancor prima dell'esercizio dell'azione penale.

Ora, è vero che la prescrizione del reato va accertata in sede di cognizione, ma è anche vero che il giudice del riesame deve comunque verificare che vi sia quanto meno il fumus che non sia già intervenuta una causa di estinzione del reato, la quale renderebbe illegittima la misura cautelare del sequestro preventivo.

Non può invero ritenersi consentita l'incisione del diritto costituzionale con una misura cautelare penale, allorché il reato non potrebbe mai essere accertato in sede penale perché estinto ancor prima dell'esercizio dell'azione penale (Sez. 3, n. 24162 del 06/04/2011, Vitale, Rv. 250641 - 01; Sez. 2, n. 6988 del 13/11/2019, dep. 2020, Balestrero, non massimata, Sez. 3, n. 20866 del 13/02/2020, Graziano, non massimata).

La mancanza del fumus commissi delicti in relazione al reato di cui all'art. 2621 cod. civ. nei termini ora indicati comporta l'annullamento dell'ordinanza anche in relazione al reato di autoriciclaggio.

La documentazione allegata dalla difesa dimostra, infatti, che l'ufficio del Pubblico Ministero ha proceduto ad una modifica sostanziale del capo di imputazione, ravvisando il reato di falso in bilancio come unico reato presupposto del delitto di autoriciclaggio (vedi avviso di chiusura delle indagini preliminari allegato alla memoria conclusiva del 29 dicembre 2022) con conseguente carenza del fumus anche in relazione a tale fattispecie di reato.

L'accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Fo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il ricorso e le note conclusive depositate dalla difesa. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale Piergiorgio MOROSINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] VISAGGIO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 7 luglio 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Foggia, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo emesso, in data 26 maggio 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in relazione ai reati di cui agli artt. 2621, cod. civ., 4 d.lgs. 74/2000 e 648- ter.1 cod. pen., ha annullato il provvedimento limitatamente al sequestro preventivo per sproporzione disposto ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240- bis cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza e la violazione dell'art. 2621 cod. civ. e degli artt. 125, 309 e 324 cod. proc. pen.nonché la motivazione apparente ed erronea in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di false comunicazioni sociali. La motivazione sarebbe erronea laddove, in modo illogico ed apodittico, addebita al VISAGGIO condotte illecite relative a comunicazioni sociali di compagini societarie cui il ricorrente era estraneo (società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]). Diversamente da quanto apoditticannente affermato dai giudici del riesame, le operazioni contabili indicate nel capo di incolpazione sarebbero avvenute in piena conformità al codice civile ed ai principi contabili e, descriverebbero correttamente i rapporti di conferimento tra le distinte compagini societarie con conseguente non configurabilità del reato di falso in bilancio. In particolare, la variazione delle voci dell'attivo patrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA] rifletterebbe, in modo ineccepibile, la diversa composizione qualitativa dell'attivo a seguito dell'operazione di conferimento dei terreni in favore della società Mirvo. Anche l'appostazione contabile con cui la società Mirvo ha mantenuto il surplus di valore del bene conferito rispetto al valore nominale delle quote sottoscritte nella voce «riserva da conferimenti» sarebbe stata effettuata nel rispetto della prassi contabile che prevede la necessità, in caso di conferimento di valori contabili in continuità, di eliminare le attività conferite a valori storici dallo stato patrimoniale della società conferente ed iscrivere nell'attivo la partecipazione ricevuta in cambio per il valore corrispondente a quello attribuito ai beni conferiti. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. ed eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato di falso in bilancio in data anteriore all'emissione del provvedimento di sequestro impugnato. 3.1. Il Tribunale ha affermato che le comunicazioni sociali poste in essere fino al deposito del bilancio del 30 maggio 2016 non sarebbero prescritte in quanto, prima del decorso del termine di prescrizione, sarebbe intervenuto uno degli atti interruttivi di cui all'art. 160 cod. pen. (ordinanza applicativa di misura cautelare personale depositata dal giudice per le indagini preliminari in data 28 maggio 2022). Secondo il ricorrente, tale affermazione sarebbe erronea in quanto la predetta ordinanza cautelare personale è stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] VISAGGIO esclusivamente in relazione al reato di autoriciclaggio; di conseguenza detto provvedimento non potrebbe assumere efficacia interruttiva del termine di prescrizione in relazione al reato di falso in bilancio in considerazione della mancata emissione del titolo cautelare in relazione a tale fattispecie. 3.2. A giudizio della difesa, anche l'individuazione della data di consumazione del reato di cui all'art. 2621 cod. civ. non sarebbe corretta; i giudici di merito hanno, infatti, affermato che il reato si sarebbe perfezionato nel momento del deposito del bilancio, affermazione erronea in quanto il falso in bilancio si sarebbe realizzato fin dal momento in cui si è realizzato il profitto del reato e, quindi, in data 19 maggio 2015. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 e degli artt. 125, 309 e 324 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe erroneamente ricondotto il rapporto di conferimento di beni immobili ad un ordinario rapporto di debito/credito, senza considerare che la società [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe conferito l'immobile per entrare nella compagine societaria della società Mirvo e non per ottenere il corrispondente valore del bene. La difesa ha, inoltre, eccepito la carenza di motivazione in ordine al tema dell'abuso di diritto. La condotta ipotizzata non sarebbe, infatti, idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di dichiarazione infedele in quanto caratterizzata dall'utilizzo di mezzi leciti per l'ottenimento di un risultato indebito con conseguente irrilevanza in sede penale ai sensi dell'art. 10-bis, comma 13 della legge 2012/2000. Ulteriore violazione di legge conseguirebbe all'affermazione con la quale i giudici del riesame hanno ritenuto che la cessione al ricorrente del valore economico della quota di partecipazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe comportato una rinuncia a vantaggio della società Mirvo piuttosto che nei confronti del solo VISAGGIO. 5. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648-ter.1 cod. pen. e degli artt. 125, 309 e 324 cod. proc. pen. 5.1. Il Tribunale avrebbe obliterato le deduzioni difensive contenute nella memoria depositata dalla difesa con le quali veniva affermata l'insussistenza del fumus del reato di autoriciclaggio in relazione alla somma di euro 115.472,00 sottoposta a sequestro dai giudici di merito. A giudizio della difesa la documentazione prodotta e la consulenza tecnica di parte dimostrerebbero che le somme versate dal VISAGGIO in favore dei figli costituirebbero la restituzione di pregressi prestiti e finanziamenti concessi dalla progenie dell'indagato, con conseguente insussistenza di una attività di reimpiego di somme di provenienza delittuosa. 5.2. La motivazione sarebbe carente ed illogica in quanto si limiterebbe a desumere la condotta incriminata dal mero trasferimento di denaro da un conto corrente intestato alla società MIRVO ai conti correnti intestati ai figli del VISAGGIO, condotta sicuramente inidonea a perfezionare la condotta tipica del reato di autoriciclaggio in quanto priva della capacità di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del profitto generato dai reati presupposti. 5.3. La difesa ha, inoltre, evidenziato che le somme di denaro proverrebbero dalla vendita di terreni lecitamente pervenuti alla società Mirvo, circostanza su cui l'ordinanza impugnata e il provvedimento genetico sono del tutto silenti, così come sulla sussistenza dei pregressi mutui e finanziamenti erogati dai figli in favore del ricorrente. 5.4. Analoga carenza motivazionale sarebbe riscontrabile in relazione alla mancata individuazione delle somme effettivamente destinate alle esigenze personali dei beneficiari piuttosto che alle finalità imprenditoriali della società, anche in considerazione della natura promiscua dei conti correnti intestati ai figli del VISAGGIO. 5.5. I giudici del riesame si sarebbero anche sottratti all'obbligo di motivare in ordine all'esistenza di un nesso causale tra i bonifici effettuati dall'indagato in favore dei figli e gli acquisti dei terreni per somme notevolmente superiori a quelle elargite dal VISAGGIO per l'acquisto dei beni immobili in questione. 6. In data 29 dicembre 2022 il difensore del ricorrente ha depositato note conclusive con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. La difesa ha, inoltre, segnalato la modifica dell'imputazione contenuta dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, il VISAGGIO è ora chiamato a rispondere esclusivamente delle condotte poste in essere quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. mentre la condotta di autoriciclaggio trova reato presupposto esclusivamente nel reato di falso in bilancio e non più del reato di infedele dichiarazione. Il difensore ha, altresì, evidenziato che il Tribunale del Riesame di Foggia, con ordinanza del 14 settembre 2022, ha annullato il decreto di sequestro probatorio del carnet di assegni intestati alle aziende agricole di cui erano amministratori i figli del VISAGGIO, con conseguente venir meno dell'unico elemento su cui era stata fondata dai giudici di merito la disponibilità di fatto da parte del ricorrente delle predette aziende. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono avanzati per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di riesame. Appare necessario, preliminarmente, ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. 1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01 e Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 1.2. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione apparente, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale. Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del provvedimento impugnato risulta scevra da vizi logici manifesti e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente" Le doglianze difensive sono, ictu oculi, riferibili ad una motivazione, non già meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, dedotte per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali. 2. Il secondo ed il quarto motivo di ricorso devono essere accolti stante l'accertata violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen. e dell'art. 321 cod. proc. pen in relazione all'art. 2621 cod. civ. ed all'art. 648-quater cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha erroneamente affermato che l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari ha applicato, in data 28 maggio 2022, la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del VISAGGIO, avrebbe interrotto il decorso della prescrizione del reato di falso in bilancio prima della scadenza del relativo termine di fase (30 maggio 2022). Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la misura cautelare personale è stata disposta esclusivamente per il reato di autoriciclaggio e non per il reato di falso in bilancio e che, di conseguenza, l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari non può assumere efficacia interruttiva della prescrizione relativamente al delitto di cui all'art. 2621 cod. civ. La persistenza dell'interesse dello Stato ad accertare i fatti - reato e ad infliggere la relativa pena va riferita non già al fatto inteso nella sua generica consistenza naturalistica, bensì al fatto identificato in tutte le sue componenti aventi rilevanza nell'ambito della previsione di legge. Pertanto, qualora, siano state contestate plurime violazione di norme incriminatrici, le singole condotte si configurano come fatti giuridici diversi e l'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere in funzione della persecuzione di uno specifico reato non può essere riconosciuta in relazione ai diversi reati contestati all'imputato. In applicazione di tale principio di diritto è doveroso affermare che il reato di falso in bilancio, oggetto della doglianza difensiva, si è prescritto in data 30 maggio 2022 e, quindi, in data anteriore all'esercizio dell'azione penale; di conseguenza, il provvedimento deve essere annullato sotto il profilo della mancanza del fumus. Va ricordato, in proposito, che la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che sia possibile disporre un sequestro allorché la prescrizione del reato sia intervenuta ancor prima dell'esercizio dell'azione penale. Ora, è vero che la prescrizione del reato va accertata in sede di cognizione, ma è anche vero che il giudice del riesame deve comunque verificare che vi sia quanto meno il fumus che non sia già intervenuta una causa di estinzione del reato, la quale renderebbe illegittima la misura cautelare del sequestro preventivo. Non può invero ritenersi consentita l'incisione del diritto costituzionale con una misura cautelare penale, allorché il reato non potrebbe mai essere accertato in sede penale perché estinto ancor prima dell'esercizio dell'azione penale (Sez. 3, n. 24162 del 06/04/2011, Vitale, Rv. 250641 - 01; Sez. 2, n. 6988 del 13/11/2019, dep. 2020, Balestrero, non massimata, Sez. 3, n. 20866 del 13/02/2020, Graziano, non massimata). La mancanza del fumus commissi delicti in relazione al reato di cui all'art. 2621 cod. civ. nei termini ora indicati comporta l'annullamento dell'ordinanza anche in relazione al reato di autoriciclaggio. La documentazione allegata dalla difesa dimostra, infatti, che l'ufficio del Pubblico Ministero ha proceduto ad una modifica sostanziale del capo di imputazione, ravvisando il reato di falso in bilancio come unico reato presupposto del delitto di autoriciclaggio (vedi avviso di chiusura delle indagini preliminari allegato alla memoria conclusiva del 29 dicembre 2022) con conseguente carenza del fumus anche in relazione a tale fattispecie di reato. L'accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Fo
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