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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2021

Cassazione n. 06630/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Sesta Sezione penale del 19/01/2021, sul ricorso n.

R.G. 21083/2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1968 avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che, con sentenza emessa all'udienza del 19 gennaio 2022, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Potenza in epigrafe indicata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, tuttavia omettendo in dispositivo, per un mero refuso, di disporre il necessario rinvio al competente giudice di merito per le statuizioni sul punto, ad esso riservate; che si tratta di omissione che non determina nullita,ve relativa a disposizione non discrezionale e,fion comporta modificazione essenziale dell'atto; P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 19 gennaio 2022, sul ricorso n. 21083 del 2021, aggiungendo, dopo la parola "sanzionatorio", la seguente dicitura: "e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Potenza".

Manda alla cancelleria per l'annotazione sugli originali.

Così deciso in Roma 11 19 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]) Rosati [OSCURATO:PERSONA] 23 FEB 20,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Sesta Sezione penale del 19/01/2021, sul ricorso n. R.G. 21083/2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1968 avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che, con sentenza emessa all'udienza del 19 gennaio 2022, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Potenza in epigrafe indicata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, tuttavia omettendo in dispositivo, per un mero refuso, di disporre il necessario rinvio al competente giudice di merito per le statuizioni sul punto, ad esso riservate; che si tratta di omissione che non determina nullita,ve relativa a disposizione non discrezionale e,fion comporta modificazione essenziale dell'atto; P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 19 gennaio 2022, sul ricorso n. 21083 del 2021, aggiungendo, dopo la parola "sanzionatorio", la seguente dicitura: "e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Potenza". Manda alla cancelleria per l'annotazione sugli originali. Così deciso in Roma 11 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]) Rosati [OSCURATO:PERSONA] 23 FEB 20,
Sentenza Cassazione n. 06630/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris