CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 25131/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 34022 /2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del lega le rappresentante p.t., rappresen- tatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lostudio del difensore sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:Dogane - daziimportazione - sanzioni [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,n.3630/7/2018 depositata il 17 aprile 2018, e non notificata; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 marzo 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia,veniva respinto l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.2958/17/2016 la quale a sua volta aveva respinto il ricorso intro- duttivoproposto dalla società contribuente avverso l’avviso di irroga- zionesanzioni n.479/2014 che faceva seguito all’avviso di rettifica di accertamenton.41780/2014, oggetto di separato giudizio. 2.Nella sentenza impugnata in questa sed e si legge che alla base delle sanzionivi erano riprese originate da una segnalazione OLAF, derivanti dallabolla doganale n.479/2014, e relative a determinati elementi di fissaggioimportati dalla Thailandia su cui venivano applicati i dazi di importazionegravanti sulle merci cinesi (“dazio paesi terzi” del 3,7% IVAe “dazio antidumping” dell’85%) con determinazione di maggiori dazidoganali per Euro 325.426,81 oltre interessi. La contribuente ve- nivaritenuta importatrice di merci prodotte in Cina via tr asbordo da portidella Thailandia per sottrarsi al pagamento dei maggiori dazi do- ganalidovuti. 3.Il giudice d’appello condivideva l’esito decisorio raggiunto dal giudice diprime cure ritenendo decisiva la circostanza dell’essere intervenuta nellemore del giudizio la sentenza della CTR n.194/22/2018, la quale confermavanel merito l’avviso di rettifica sottostante il consequenziale avvisodi irrogazione sanzioni n.479/2014, non condividendo le difese dellasocietà. La suddetta sentenza decideva anche su du e ulteriori av- visidi irrogazione sanzioni, nn.477 e 478/2014, traenti origine dalle medesimeoperazioni economiche sopra descritte. 4.Contro la sentenza n.3630 /7/2018 la società propone ricorso, affi- datoa cinque motivi, cui replica l’Agenzia con contror icorso. Consideratoche: 5.Con il primo motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., la società prospetta la nullità della sentenza in quanto la CTR, violando il disposto degli artt.295 cod. proc. civ. e 39 d.lgs. n.546/1992non ha so speso il processo d’appello, afferente un avviso di irrogazione sanzioni doganali, ma lo ha deciso nonostante la non definitività della sentenza della CTR resa sul processo pregiudiziale concernentel’avviso di rettifica doganale da cui l’avviso di irrogaz ione sanzioniha tratto origine e fondamento. 6.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, dal momento che la sentenza della CTR n.194/22/2018 di cui sopra si è dato conto è stataoggetto di ricorso per Cassazione, rigettato con ordinanza 9 giu- gno2020 n.10955 da intendersi qui integralmente trascritta, il cui ef- fettoai fini del presente giudizio è stato rendere definitiva la pronuncia delgiudice d’appello sull’avviso di rettifica sottostante l’avviso di irro- gazionesanzioni n.479/2014 alla base del presente processo. 7. Con il secondo motivo di ricorso, in rapporto all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., la contribuente denuncia la violazione e falsaapplicazione del Regolamento di esecuzione UE n. 278/2016 e del principiodel "favor rei" d i cui all'art. 3 del d. lgs. n. 472/97 poiché la CTRha ritenuto inapplicabile alla fattispecie lo “ius superveniens” più favorevole.In primo luogo, osserva, l’efficacia retroattiva del Regola- menton. 278/2016 si desumerebbe dalla previsione di irripetibi lità dei dazi già pagati, atteso che se l'abrogazione fosse stata prevista solo per le nuove contestazioni, non vi sarebbe stata alcuna necessità di stabilire la non rimborsabilità delle somme già pagate sulla base di procedimentiin corso (cfr. p.18 ricor so). Inoltre, la società ritiene che ilprincipio del "favor rei" avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso dispecie in quanto controversia relativa ad avviso di irrogazione delle sanzioniemesso ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 472/97, per cui que- stoprincipio è sancito espressamente dall'art. 3, comma secondo, del dettodecreto. 8.La censura è infondata. [OSCURATO:PERSONA] di Esecuzione (Ue) 2016/278 dellaCommissione del 26 febbraio 2016 ha abrogato « il dazio antidum- pingdefinitivo istituito sulle i mportazioni di determinati elementi di fis- saggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, estesoalle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaiospediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiaratio no originari della Malaysia» . Per quanto qui interessa, il regolamento ha rilevato che il 28 luglio 2011l'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del com- mercio ha approvato la relazione dell'organo d'appello e la relazione delgruppo di esperti, modificata dalla relazione dell'organo d'appello nellacontroversia “Comunità europee - Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina”.In seguito a un riesame per l'attuazione de lle relazioni originali, ilConsiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012, cheha modificato il regolamento (CE) n. 91/2009. Conil regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 la Commissione eu- ropeaha mantenuto, in seguito a un riesame i n previsione della sca- denzaeffettuato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE)n. 1225/2009 del Consiglio, le misure modificate dal regolamento diesecuzione (UE) n. 924/2012. Nell'ambitodelle consultazioni tra la Cina e l'Unione Europ ea sull'attua- zione delle misure antidumping in contestazione, a fronte della opi- nionecinese di un contrasto delle relazioni originali con l'accordo GATT, è stato costituito un gruppo di esperti, a norma dell'articolo 21.5 del gruppo di esperti per la veri fica della conformità. Il gruppo nella sua relazioneha rilevato che l'UE aveva agito in contrasto con « gli articoli 4.1e 3.1 dell'accordo antidumping per quanto riguarda la definizione dell'industrianazionale e del pregiudizio » . Inconseguenza, con il r egolamento n. 278/2016 è stata disposta l'a- brogazionedelle misure controverse con effetto a decorrere dalla data dellasua entrata in vigore, con esclusione del rimborso dei dazi riscossi primadi tale data. Ciò,però, non supporta la tesi della illegitti mità del reg.91/2009, so- stenutadalla contribuente, per le ragioni già illustrate nella sentenza della Corte n.10955/2020 resa nei confronti dell’avviso di rettifica da cuiha origine e fondamento l’avviso di irrogazione sanzioni e qui con- divise.In sinte si, il Codice antidumping OMC (Accordo relativo all'ap- plicazionedell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e su/commercio 1994) non ha valore normativo, diversamente dai Re- golamentiche sono atti legislativi vincolanti nell'Unione Euro pea, con laconseguenza che, l'eventuale contrasto tra il codice OMC e un Rego- lamento, non integra una violazione di legge. Infatti, risulta da una costantegiurisprudenza europea che, tenuto conto della loro natura e dellaloro economia generale, gli acco rdi OMC, non figurano, in linea di principio,tra le norme alla luce delle quali può essere verificata la le- gittimitàdegli atti delle istituzioni dell'Unione (cfr. sentenze del 23 no- vembre1999, Portogallo/Consiglio, C - 149/96, punto 47, del 1° marzo 2005,[OSCURATO:PERSONA], C - 377/02, punto 39, nonché del 4 febbraio 2016, C J [OSCURATO:PERSONA] e Puma, C - 659/13 e C - 34/14, punto 85). Le eccezioniriguardano, in primo luogo, l'ipotesi in cui l'UE abbia inteso dareesecuzione ad un obbligo particolare assunto nell' ambito di detti accordie, in secondo luogo, il caso in cui l'atto di diritto dell'Unione in discussione rinvii espressamente a precise disposizioni dei medesimi accordi(v. sentenza del 16 luglio 2015 nella causa C - 21/14 P , [OSCURATO:PERSONA],punto 41 e la gi urisprudenza ivi citata). Nel caso in esame, non ricorrendo alcuna delle due eccezioni sopra richiamate,gli accordi OMC non figurano tra le norme alla luce delle qualipuò essere verificata la legittimità degli atti delle istituzioni dell'U- nione.Nella ca usa C - 207/17, [OSCURATO:PERSONA], al punto 46, la Corte di Giu- stiziaha affermato « Più in particolare, la Corte ha già avuto modo di precisareche non può essere ammessa neppure la possibilità per un operatoreeconomico di far valere dinanzi al giudice dell'Unione che una normativadi quest'ultima è incompatibile con una decisione del DSB, come,nella fattispecie, la decisione del DSB del 28 luglio 2011. Infatti, le raccomandazioni o le decisioni del DSB che constatano il mancato rispettodelle regole de ll'OMC non possono, in via di principio, e indi- pendentemente dalla portata giuridica ad esse attribuita, essere fon- damentalmente distinte dalle norme sostanziali che traducono gli ob- blighiassunti da un membro nell'ambito dell'OMC. Pertanto, una rac- comandazioneo una decisione del DSB che constata il mancato rispetto delle regole suddette non può, in via di principio, così come avviene perle norme sostanziali contenute negli accordi OMC, essere invocata dinanzi al giudice dell'Unione al fine di stabilire s e una normativa di quest'ultimasia incompatibile con la suddetta raccomandazione o de- cisione (sentenza del 10 novembre 2011, X e X BV, C - 319/10 e C - 320/10, punto 37 nonché la giurisprudenza ivi citata) ». La Corte del Lussemburgo ha concluso, al punto 56, nel senso che dall'esame dei Regolamentiche hanno imposto i dazi « non si può ritenere che la le- gittimitàdei regolamenti controversi possa essere valutata in rapporto all'articoloVI del GATT 1994 in riferimento alla decisione del DSB del 28luglio 2011 » . D'altraparte, il regolamento n. 278/2016, nel recepire la raccomanda- zione,non constata una violazione di legge, ma si muove su un piano diopportunità e pro futuro e da tutto quanto precede discende la cor- rettezzadelle sanzioni applicate. 9.Con il terz o motivo di ricorso, ai fini dell’art. 360, comma primo, n. 4cod. proc. civ., è censurata la motivazione omessa su punto decisivo della controversia, in relazione alla illegittimità della pretesa erariale percarenza della c.d. "motivazione rafforzata", i n violazione dell’art. 7 l.n. 212/2000 e dell’art. 11 d.lgs. 374/1990. La società si duole che il giudice di appello abbia omesso di dare risposta alla doglianza della contribuenterelativa alla nullità dell'atto impugnato privo di riferimenti alle difese svolte nella fase endoprocedimentale ed ai motivi per cui eranostate disattese. 10.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità, come ancheeccepito in controricorso, e infondatezza. 10.1.Innanzitutto non sussiste la denunciata omessa pronuncia, dal momento che la sentenza impugnata a pag.3 della motivazione dà espressamenteconto del fatto che i motivi di appello erano relativi, tra l’altro,alla « carenza di motivazione dell’atto impositivo » e alla « man- catavalutazione della prova con traria offerta dalla società » , e la CTR harigettato il ricorso, così pronunciandosi esplicitamente sugli stessi. 10.2.A ciò si aggiunge il fatto che la questione è riproposta nel ricorso perCassazione senza individuazione del vulnus concretamente soffe rto edè consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale « la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali nontutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantiscesolo l'eliminazione de l pregiudizio subito dal diritto di difesa dellaparte in dipendenza della denunciata violazione. Sicché una vio- lazioneche non abbia alcuna influenza in relazione alle domande o ec- cezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pro- nunciapriva di rilievo pratico, non può costituire oggetto di motivo di ricorso.Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale silamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ra- gioniper le quali l'erronea applicazione della regol a processuale abbia comportato,per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pre- giudizio per la decisione di merito » (Cass. 5837/1997; 13373/2008; 6330/2014;26831/14; 11354/16). Nel caso in esame, la contribuente silimita a denunciare astratta mente che non sarebbero state valutate lesue difese, ma omette di indicare quali fossero e in che modo sareb- berostate in grado di confutare le ragioni dell’amministrazione. 11. Con il quarto motivo la contribuente, in riferimento all’art. 360, commaprimo, n. 4 cod. proc. civ., denuncia l’apparenza della motiva- zionesu un punto ritenuto decisivo della controversia, in relazione alla valenzaprobatoria dell'indagine OLAF nella fattispecie di causa, atteso ilvalore indiziario che andava riconosciuto alle i ndagini OLAF , come si desumerebbedall'informativa della [OSCURATO:PERSONA] posta a basedella rettifica doganale da cui discendono le sanzioni impugnate allabase del presente giudizio. Non sarebbe stato considerato che le importazioni oggetto di c ausa erano avvenute in un arco temporale antecedentedi due anni (2011) l'inizio dell'indagine OLAF (2013), ra- gione per cui era ben possibile che le aziende fornitrici della contri- buentefossero esistenti o in attività. Conil quinto mezzo, si contesta, ex art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc.civ., la nullità della sentenza, la motivazione omessa, e comun- quesoltanto parvente, in relazione alla valutazione delle prove contra- rieofferte dalla contribuente sull'origine thailandese, e non cinese delle merci. 12.Entrambi i motivi suddetti sono inammissibili perché, come ecce- pitodalla controricorrente, non congruenti con la decisione di appello impugnata,resa in riferimento alle sanzioni, essendo due censure che miranoa rimettere in discussione gli accertam enti compiuti sul merito deltributo dalla CTR in sentenza, la n.194/22/2018, diversa da quella oggettodel presente giudizio, divenuta oltretutto definitiva per effetto dellaordinanza della Corte n.10955/2020 di rigetto del ricorso per Cas- sazione. 13.Sulla base di quanto precede il ricorso dev’essere rigettato e le spesedi lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. LaCorte: rig