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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 50679/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 09/01/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito il difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 9 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 24 febbraio) in parziale riforma della condanna in primo grado ha rideterminato in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 15.000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa pronuncia del giudice di appello in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena (beneficio espressamente richiesto nell'atto di gravame e in ordine al quale la sentenza impugnata non si è pronunciata).

2.1. Nel ricorso e nella odierna discussione orale il difensore dell'imputato ha altresì richiesto che la Corte proceda alla correzione dell'errore materiale di cui è inficiata la sentenza impugnata, atteso che nel dispositivo della stessa è indicata in 15.000 euro di multa la pena pecuniaria, mentre nella motivazione è chiarito che tale somma è quella determinata dal giudice di primo grado prima della riduzione di un terzo la scelta del rito abbreviato, di tal che la pena pecuniaria inflitta in primo grado è stata di 10.000 euro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza di appello, emessa all'esito di udienza celebrata in presenza, dà atto che la difesa ha concluso nei seguenti termini: "come da conclusioni trasmesse chiede il riconoscimento dell'ipotesi tenue di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990".

Peraltro, nell'atto di appello si faceva espressa richiesta di ridurre Ola pena - irrogata in primo grado nella misura di anni due e mesi otto di reclusione e diecimila euro di multa - e di concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena, attesa la non particolare gravità del fatto, l'attività di collaborazione con la giustizia prestata dall'imputato e l'insussistenza di precedenti a carico. 2.1.

La Corte di appello, escluso di potere qualificare i fatti ai sensi del comma 5 del cit. art. 73, ha ridotto la pena (in limiti tali da consentire in astratto la sospensione della pena) ma non si è in alcun modo pronunciata in ordine alla possibilità o meno di concedere il beneficio ex art.163 cod. pen. espressamente richiesto nell'atto di appello a pag. 4 e

5. A fronte di tale espressa richiesta, non si può ritenere che il motivo sia stato tacitamente rinunciato perché dalla sentenza in esame non risulta espressamente invocato in sede di discussione orale; ciò in quanto la rinuncia, anche parziale, ai motivi dell'impugnazione è atto abdicativo formale cui può procedere esclusivamente l'imputato o il difensore munito di procura speciale (per tutte, Sez.

U, n. 1263 del 24/11/2015 - dep. 2016, Celso, Rv. 266245 - 01) e di una tale espressa rinuncia non vi è traccia negli atti processuali né nella sentenza di appello.

3. Pertanto - atteso che dal certificato penale presente nel fascicolo di appello risulta che Borrelli era incensurato e dunque non ricorrevano condizioni ostative - la motivazione della sentenza è viziata per omissione, dal momento che «L'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità (Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022, Andrisani, Rv. 283842 - 01)»; giudizio prognostico che non è stato effettuato nel caso di specie e che involge valutazioni di merito cui (4-5 non procedere questo Giudice di legittimità.

4. Per tali ragioni, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte territoriale che provvederà anche alla correzione dell'evidente errore materiale presente nel dispositivo, come correttamente indicato nella motivazione della sentenza impugnata, relativamente alla determinazione della pena pecuniaria.

Infine, è opportuno precisare che in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative, tra l'altro, alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione eventualmente sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento (ex plurimis, Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018 - dep. 2019, Malventi, Rv. 274828 - 01).

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di tfagi. iRE/v,q-E, Così deciso il 22 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 09/01/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito il difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 9 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 24 febbraio) in parziale riforma della condanna in primo grado ha rideterminato in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 15.000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa pronuncia del giudice di appello in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena (beneficio espressamente richiesto nell'atto di gravame e in ordine al quale la sentenza impugnata non si è pronunciata). 2.1. Nel ricorso e nella odierna discussione orale il difensore dell'imputato ha altresì richiesto che la Corte proceda alla correzione dell'errore materiale di cui è inficiata la sentenza impugnata, atteso che nel dispositivo della stessa è indicata in 15.000 euro di multa la pena pecuniaria, mentre nella motivazione è chiarito che tale somma è quella determinata dal giudice di primo grado prima della riduzione di un terzo la scelta del rito abbreviato, di tal che la pena pecuniaria inflitta in primo grado è stata di 10.000 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza di appello, emessa all'esito di udienza celebrata in presenza, dà atto che la difesa ha concluso nei seguenti termini: "come da conclusioni trasmesse chiede il riconoscimento dell'ipotesi tenue di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990". Peraltro, nell'atto di appello si faceva espressa richiesta di ridurre Ola pena - irrogata in primo grado nella misura di anni due e mesi otto di reclusione e diecimila euro di multa - e di concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena, attesa la non particolare gravità del fatto, l'attività di collaborazione con la giustizia prestata dall'imputato e l'insussistenza di precedenti a carico. 2.1. La Corte di appello, escluso di potere qualificare i fatti ai sensi del comma 5 del cit. art. 73, ha ridotto la pena (in limiti tali da consentire in astratto la sospensione della pena) ma non si è in alcun modo pronunciata in ordine alla possibilità o meno di concedere il beneficio ex art.163 cod. pen. espressamente richiesto nell'atto di appello a pag. 4 e 5. A fronte di tale espressa richiesta, non si può ritenere che il motivo sia stato tacitamente rinunciato perché dalla sentenza in esame non risulta espressamente invocato in sede di discussione orale; ciò in quanto la rinuncia, anche parziale, ai motivi dell'impugnazione è atto abdicativo formale cui può procedere esclusivamente l'imputato o il difensore munito di procura speciale (per tutte, Sez. U, n. 1263 del 24/11/2015 - dep. 2016, Celso, Rv. 266245 - 01) e di una tale espressa rinuncia non vi è traccia negli atti processuali né nella sentenza di appello. 3. Pertanto - atteso che dal certificato penale presente nel fascicolo di appello risulta che Borrelli era incensurato e dunque non ricorrevano condizioni ostative - la motivazione della sentenza è viziata per omissione, dal momento che «L'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità (Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022, Andrisani, Rv. 283842 - 01)»; giudizio prognostico che non è stato effettuato nel caso di specie e che involge valutazioni di merito cui (4-5 non procedere questo Giudice di legittimità. 4. Per tali ragioni, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte territoriale che provvederà anche alla correzione dell'evidente errore materiale presente nel dispositivo, come correttamente indicato nella motivazione della sentenza impugnata, relativamente alla determinazione della pena pecuniaria. Infine, è opportuno precisare che in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative, tra l'altro, alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione eventualmente sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento (ex plurimis, Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018 - dep. 2019, Malventi, Rv. 274828 - 01). P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di tfagi. iRE/v,q-E, Così deciso il 22 novembre 202
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