CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00243/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D’ANDRIA GIUSEPPEnato il 20/08/1977 a TARANTO avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del TRIB. DI TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l’indagato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. lette la memoria scritt a presentat a da ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , i l qual e , nell’interessedi GIUSEPPE D ’ ANDRIA , ha chiesto l ’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 aprile 2025, i l G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto applicò la misura cautelare degli arresti domiciliari a Giuseppe D ’ Andria in quanto gravemente indiziato de l delitt o di bancarotta fraudolenta nonché dei delitti previsti dagli artt. 10 e 11,d.lgs. n. 74 del 2000 e 648-ter.1. cod. pen. e sussistendo, a suo carico , il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione di reati della stessaspecie. 2. Con ordinanza in data 14luglio 2025, il Tribunale di Taranto , in funzione di giudice del riesame, ha respinto i l gravame propost o nell ’ interesse d ello stesso D’Andria, fondatosulla eccezione di nullità dell’ordinanza cautelare per l’ omesso svolgimento dell’interrogatorio dell’indagato prima della emissione della misura nonchésulla dedotta assenza delle esigenze cautelari. Secondo il Collegio, infatti, sussistendo a caricodi D’Andria il pericolo di cui all’art. 274, lett. a ), c od . p roc . pen., l’ordinanza doveva ritenersi legittimamente emessa pur in assenza dell’interrogatorio preventivo, considerata la possibilità dinon procedervi, secondo quanto disposto dall’art. 291, comma 1-quater,cod. proc. pen., ove sussist a no le esigenze cautelar i di cui alla predetta l e ttera . Inoltre, doveva dubitarsi della rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di nullità non dedotta dall’interessato nell’interrogatorio di garanzia successivo all’esecuzione dell’ordinanza genetica, essendo la questione oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Infatti,mentre un primo indirizzo esclude che l ’ eccezi one debba essere formulata in quella sede a pena di decadenza, trattandosi di vizio genetico del titolo ed essendo l’osservanza della disposizione parte integrante del potere coercitivo del giudice(così Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037 - 01 ) , altra più recente pronuncia avrebbe ritenuto che l ’ omissione del l ’ interrogatorio preventivo integri una nullità a regime intermedio exart. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non rilevabiled’ufficio dal tribunale del riesame ove non eccepita dall’interessato in sede di successivo interrogatorio di garanzia (Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese, Rv. 288480 -03). 3. Con provvedimento in pari data,il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha dispostola revoca della misura degli arresti domiciliari per insussistenza delle esigenze cautelari, atteso che,nelle more, la gestione della [OSCURATO:SOCIETA]., le cui quote sociali e il cui patrimonio erano stati sottoposti a sequestro preventivo, era stata presa in carico dall’amministratore giudiziarioe che l’estromissione dell’indagato dalla gestione della società rappresentavaun ostacolo insormontabile alla possibilità di ricaduta nel delitto. 4. Giuseppe D ’ Andria ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in sede di riesame per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . , la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. a) e c), 291, comma 1-quatere 292, comma 3 - bis , c od . p roc . p en . , nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’omesso espletamento dell’interrogatorio prima di applicare la misura cautelare e con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo attuale e concreto di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato. Nel dettaglio , il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l’orientamento più recente richiamato dal Tribunale si riferiscaa un caso diverso daquello in esame, in cui l’interrogatorio di garanzia era stato svolto prima che venisse depositata l’istanza di riesame e in cui la nullità avrebbe dovuto essere rilevata non di ufficio, ma a seguito di istanza della difesa in sede di riesame; e cheil c .d. effetto interamente devolutivo del riesame i mpo rrebbe a l t ribunale di valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, i presupposti per l’applicazione della misura cautelare.In ogni caso, il Tribunale del r iesame non spiegherebbe perché l ’ indirizzo giurisprudenziale dallo stesso accolto dovrebbe ritenersi preferibile rispetto all’altro,secondo cui il pericolo di fuga e il pericolo di inquinamento probatorio che consentono di disporre la misura cautelare senza procedere all’interrogatorio preventivo devono sussistere oggettivamente, sicché la loromancanza determinerebbe l ’ annullamento dell ’ ordinanza dispositiva . Infine, la motivazione fornita dal Tribunale in relazione alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio sarebbe meramente apparente, carente e manifestamente illogica in quanto fondatasu mere congetture e non su element i concreti. E , del resto, la misura degli arresti domiciliari sarebbe stata significativamente revocata dal G iudice per le indagini preliminari pur non essendovi novità rilevantirispetto al momento della sua adozione. Quanto, poi, al pericolo di reiterazione del reato, con l’ordinanza del 14 luglio 2025 il Tribunale del riesame lo a vrebbe ritenuto sussistente, considerato che nei confronti di D’Andria è stata emessa un a sentenza ex art. 444 c od . p roc . p en . in data 22 febbraio 2024, ormai irrevocabile , con la quale gli è stata applicata la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta per distra zione e preferenzialeper il fallimento della Elleauto s .r.l. , attuato con « analoghe modalità » rispetto a quello per cuisi procede. In realtà, l’ordinanza non spiegherebbeperché dovrebbe ritenersi attuale e concreto il pericolo che D’Andriapossa commettere gravi delitti della stessa specie a fronte del fatto che,per commetterli , avrebbe dovuto avere la disponibilità di società operative nonché di risorse ormai inesistenti, essendo statela Elleauto s .r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA] 98 s .r.l. dichiarat e fallitedal Tribunale di Taranto e d essendo stata la [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. sottoposta ad amministrazione giudiziaria, con ilsequestro preventivo de i suoi beni. 3. In data 27 settembre 2025è pervenu ta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. In data 22 ottobre 2025 è pervenuta in Cancelleria una memoria scritta a firma del difensore dell ’ indagato, con cui è stata ulteriormente argomentata la deduzione, già formulata in sede di ricorso, relativa all ’ omesso espletamento dell’interrogatorio prima di disporre la misura cautelare, nonché alla ritenuta sussistenza del pericolo attuale e concreto di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, secondo un costante orientamento nella giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l’interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165– 01 , nonché Sez. U, n. 6624 del 27/ 10/2011, Marinaj, Rv. 251694 - 01 ; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 -01; Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone, Rv. 270674 - 01) . Lungo tale direttrice interpretativa si è anche precisato che un siffatto interesse possa, invece, ritenersi sussistente quando il soggetto, personalmente, abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevoleai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 6,n. 49861 del 02/10/2018, Procopio, Rv. 274311 - 01). 3. Orbene, nell’atto di ricorso la difesa ha rappresentato che, in data 9 luglio 2025, era stata avanzata istanza di revoca della misura e che, in accoglimento di essa, il Giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 14 luglio 2025, ha revocato la misura degli arresti domiciliari «sul presupposto che sono intervenuti elementi di novità rilevanti che impongono una rivalutazione del compendio cautelare». 4. Consegue, pertanto, a quanto precede che non avendo il ricorrente specificamente dedotto e motivato la sussistenza di un interesse a coltivare l’impugnazione nonostante l’intervenuta revoca della misura, il ricorso deve ritenersi inammissibile (v., in termini, accanto alla giurisprudenza già citata, anche Sez. 1, n. 19649 del 12/01/2017,Rv. 270009 – 01). Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor