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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2026

Cassazione n. 26198/2026

Testo disponibile della fonte

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E;- ricorrenti -controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato3594 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'ALOISIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 82/2019 della CORTE D’APPELLO diTRENTO, depositata il 25/07/2019 R.G.N. 28/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3688/2020 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 26198/2026Numero sezionale 3594/2026 Data pubblicazione 04/10/20261.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Trento harigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], AndreaMarchisello e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che avevarespinto la domanda formulata dai medesimi – dipendentidell’Inps che avevano presentato istanze amministrative diriscatto del periodo di laurea, archiviate dall’Ente perintervenuta decadenza – diretta ad ottenere l’accertamento deldiritto a vedersi accogliere la domanda di riscatto del periodo dilaurea o, in subordine, la condanna dell’Inps a risarcire il dannocagionato a causa del ritardo con cui aveva gestito le pratiche.1.1.

La Corte ha affermato che alla domanda amministrativa diriscatto del corso di laurea è applicabile il termine di decadenzadi cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 ed ha rilevato chenella specie tale decadenza si è verificata, in quanto le domandedi riscatto erano state presentate negli anni 1998 e 1999,mentre il ricorso giudiziale era stato depositato solo il 10gennaio 2018.1.2.

Ha affermato, inoltre, che la domanda risarcitoria non puòessere accolta, non essendo nella specie ravvisabile alcuncomportamento colposo da parte dell’Inps né una situazionetale da ingenerare nei ricorrenti una condizione di incolpevoleaffidamento.2.

Avverso detta pronuncia i lavoraori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGrisenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi e illustrato da memoria.

L’Inps ha resistito mediantecontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione della disciplina in tema di risarcimento del danno e- 2 -Numero registro generla’loe 3m68e8/s20s2a0 applicazione della relativa tutela, erNruamtae raop dpi lriacacczoioltnae g enerale 26198/2026Numero sezionale 3594/2026 Data pubblicazione 04/10/2026della decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, per averela Corte d’appello respinto la domanda risarcitoria affermandoche nella specie non è ravvisabile alcun comportamento colposodell’Inps né un incolpevole affidamento dei ricorrenti.ricorrenti deducono che il silenzio-rifiuto formatosi decorsi icentoventi giorni dal deposito della domanda è il frutto di unaconclamata ignavia dell’Inps, che aveva indotto in errore iricorrenti indicando sempre a video la frase “riscatto di laureain corso” e lasciando così intendere che le domande proposteerano ancora “in lavorazione”.

La comunicazione di“archiviazione” delle pratiche, giunta a distanza di quattordici oquindici anni dalla presentazione delle domande, avevacomportato una abnorme lievitazione dell’importo del riscatto,così integrando un danno risarcibile.Secondo i ricorrenti, il ritardo dell’Inps sarebbe sintomatico diuna condotta gravemente colposa.

La tempestivacomunicazione di intervenuta decadenza, se resa a distanza disoli centoventi giorni dalla presentazione delle domande,avrebbe consentito loro di ottenere condizioni economiche diriscatto analoghe a quelle perse.

Inoltre, il loro status didipendenti dell’Inps aveva contribuito a trarli in inganno,considerate le rassicurazioni ricevute dai colleghi addettiall’esame delle pratiche e la prassi di non applicare la regola delsilenzio-rifiuto ex art. 7 della l. n. 533 del 1973 e la decadenzadi cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

Occorre preliminarmente rilevare che, sebbene nellarubrica del motivo in esame si faccia riferimento all’errataapplicazione della decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639del 1970, nella parte espositiva del mezzo alcuna censura viene- 3 -Numero registro generaaler t3i6c8o8/2la02t0a in ordine alla questione concerneNnutem elr’oa pdpi lriaccacboilltiatà g enerale 26198/2026Numero sezionale 3594/2026 Data pubblicazione 04/10/2026della citata decadenza anche alla domanda di amministrativa diriscatto del corso di laurea.

Tutte le censure formulate dairicorrenti, infatti, riguardano propriamente la parte dellasentenza in cui sono esplicitate le ragioni per le quali ladomanda risarcitoria dai medesimi proposta è stata disattesa invirtù della ritenuta assenza di comportamenti colposi dell’Inps.Vale, dunque, il principio interpretativo di questa Corte secondocui, in tema di ricorso per cassazione, la configurazione formaledella rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolanteper la qualificazione del vizio denunciato, poiché è solol’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione chechiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto dellacensura (v., tra le tante, Cass. n. 3941 del 2002, Cass. n. 7882del 2006, Cass. n. 7981 del 2007 e, da ultimo, Cass. n. 31890del 2025).2.2.

Ciò posto, il motivo è inammissibile perché, quand’anche sivoglia desumere dalla sua illustrazione quale possa essere lanorma in ipotesi violata (per avere la Corte di merito escluso –erroneamente, secondo la tesi difensiva – la ricorrenza deipresupposti fattuali e giuridici per la responsabilità risarcitoriadell’[OSCURATO:PERSONA]), la doglianza esula dal modello legale di denunciadi un vizio riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.Nell’illustrazione del motivo viene posta a fondamento non giàuna diversa interpretazione della norma da applicare a fattiaccertati, bensì una differente ricostruzione del merito degliaccadimenti.Nella doglianza non si sviluppano ragioni giuridiche di criticaall’impianto argomentativo in iure della sentenza impugnata,ma, nel rappresentare che la Corte territoriale avrebbe omessodi considerare una serie di circostanze concrete che avrebbero- 4 -Numero registro generfaole n36d8a8/2t0o2 0la responsabilità dell’Inps (in primis, Nil unmoeterov odil era rcictaolrtdao g enerale 26198/2026Numero sezionale 3594/2026 Data pubblicazione 04/10/2026con cui l’Ente aveva comunicato l’esito delle domande), sollecitanella sostanza un nuovo accertamento in fatto ed una nuovavalutazione delle risultanze istruttorie, cioè un’attività che èpreclusa in questa sede.Ed infatti, la richiesta di riesame del merito della controversianon è ammissibile in sede di legittimità, stante il fermo principiosecondo cui il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarneidonee a dimostrare i fatti in discussione (v.

Cass. n. 9097 del2017, Cass. n. 29404 del 2017 e Cass. n. 32505 del 2023).Pertanto, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazionecon cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzionedella vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli attiprocessuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione,essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riportia un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme (v.

Cass. n. 10927 del 2024).3.

Con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., è prospettato l’omesso esame circafatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, per non avere la- 5 -Numero registro generCaleo 3r6t8e8/ 20d20’appello valutato in alcun modo le aNnuamloegroh ed i rparcactoiclthae g enerale 26198/2026Numero sezionale 3594/2026 Data pubblicazione 04/10/2026relative ad altri dipendenti dell’Inps che erano state accolteanche a distanza di molto tempo dalla scadenza dei terminiprevisti dalla legge.I ricorrenti si dolgono della mancata ammissione della provatestimoniale richiesta al fine di dimostrare le circostanze sullequali si fondava il loro legittimo affidamento.Rimproverano alla Corte di merito, inoltre, di non aver fattoalcun cenno alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che si distingueva dallealtre in quanto l’ultimo anno degli studi universitari era copertoda contribuzione obbligatoria perché all’epoca dipendente atempo determinano di una pubblica amministrazione locale.4.

Anche il secondo motivo è inammissibile.4.1.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamentoun vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia (v.Cass. n. 17005 del 2024 e Cass. n. 2961 del 2025).Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt.366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.,il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia statoomesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermorestando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra,di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora- 6 -Numero registro generiall e f3a68t8t/o20 2s0torico, rilevante in causa, sia stato coNmumuneqrou dei rparcecsoolt ain g enerale 26198/2026Numero sezionale 3594/2026 Data pubblicazione 04/10/2026considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (v. per tutte Cass., sez.un., n. 8053 del 2014).4.2.

Nella specie, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corteavrebbe deciso senza valutare alcune circostanze, quali l’esitodi analoghe pratiche relative ad altri dipendenti dell’Inps e laposizione di [OSCURATO:PERSONA], diversa dalle altre due in quanto l’ultimoanno degli studi universitari era coperto da contribuzioneobbligatoria.

Tuttavia, essi non illustrano adeguatamente né il“come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussioneprocessuale tra le parti né, soprattutto, la loro “decisività”, ecioè che, qualora fossero state esaminate, tali circostanzeavrebbero determinato un differente esito della controversia.4.3.

Quanto alla censura relativa alla mancata ammissione dellaprova testimoniale, è necessario ricordare che, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione peromessa ammissione della prova testimoniale o di altra provapuò essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essoinvesta un punto decisivo della controversia e, quindi, ove laprova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimentodel giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti privadi fondamento (v.

Cass. n. 30721 del 2024).4.4.

Nella specie, risulta evidente la genericità dei capitoli diprova relativi ai fatti sui quali i testi avrebbero dovuto deporre(v. pag. 3 del ricorso), con la conseguenza che questa Corte nonè stata posta nelle condizioni di apprezzare la decisività della- 7 -Numero registro generpaler o36v88a/2 0t2e0stimoniale della cui mancata ammissNiounmee ir or idcio rrarcecnotlit as gi enerale 26198/2026Numero sezionale 3594/2026 Data pubblicazione 04/10/2026dolgono e, pertanto, la censura si palesa inammissibile.5.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere dichiarato inammissibile.6.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae vanno poste, pertanto, a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.La liquidazione è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alletabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 (sostituite con d.m. n.147 del 2022) e del valore della causa.7.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002.

Spetta all’amministrazione verificare la debenza delcontributo per l’inesistenza di cause originarie o sopravvenutedi esenzione (v.

Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrentiin solido al pagamento in favore dell’Inps delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi ed euro200 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generalinella misura del 15 per cento ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre2026La PresidenteIrene Tricomi- 8 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E;- ricorrenti -controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato3594 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'ALOISIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 82/2019 della CORTE D’APPELLO diTRENTO, depositata il 25/07/2019 R.G.N. 28/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3688/2020 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 26198/2026Numero sezionale 3594/2026 Data pubblicazione 04/10/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Trento harigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], AndreaMarchisello e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che avevarespinto la domanda formulata dai medesimi – dipendentidell’Inps che avevano presentato istanze amministrative diriscatto del periodo di laurea, archiviate dall’Ente perintervenuta decadenza – diretta ad ottenere l’accertamento deldiritto a vedersi accogliere la domanda di riscatto del periodo dilaurea o, in subordine, la condanna dell’Inps a risarcire il dannocagionato a causa del ritardo con cui aveva gestito le pratiche.1.1. La Corte ha affermato che alla domanda amministrativa diriscatto del corso di laurea è applicabile il termine di decadenzadi cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 ed ha rilevato chenella specie tale decadenza si è verificata, in quanto le domandedi riscatto erano state presentate negli anni 1998 e 1999,mentre il ricorso giudiziale era stato depositato solo il 10gennaio 2018.1.2. Ha affermato, inoltre, che la domanda risarcitoria non puòessere accolta, non essendo nella specie ravvisabile alcuncomportamento colposo da parte dell’Inps né una situazionetale da ingenerare nei ricorrenti una condizione di incolpevoleaffidamento.2. Avverso detta pronuncia i lavoraori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGrisenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi e illustrato da memoria. L’Inps ha resistito mediantecontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione della disciplina in tema di risarcimento del danno e- 2 -Numero registro generla’loe 3m68e8/s20s2a0 applicazione della relativa tutela, erNruamtae raop dpi lriacacczoioltnae g enerale 26198/2026Numero sezionale 3594/2026 Data pubblicazione 04/10/2026della decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, per averela Corte d’appello respinto la domanda risarcitoria affermandoche nella specie non è ravvisabile alcun comportamento colposodell’Inps né un incolpevole affidamento dei ricorrenti.ricorrenti deducono che il silenzio-rifiuto formatosi decorsi icentoventi giorni dal deposito della domanda è il frutto di unaconclamata ignavia dell’Inps, che aveva indotto in errore iricorrenti indicando sempre a video la frase “riscatto di laureain corso” e lasciando così intendere che le domande proposteerano ancora “in lavorazione”. La comunicazione di“archiviazione” delle pratiche, giunta a distanza di quattordici oquindici anni dalla presentazione delle domande, avevacomportato una abnorme lievitazione dell’importo del riscatto,così integrando un danno risarcibile.Secondo i ricorrenti, il ritardo dell’Inps sarebbe sintomatico diuna condotta gravemente colposa. La tempestivacomunicazione di intervenuta decadenza, se resa a distanza disoli centoventi giorni dalla presentazione delle domande,avrebbe consentito loro di ottenere condizioni economiche diriscatto analoghe a quelle perse. Inoltre, il loro status didipendenti dell’Inps aveva contribuito a trarli in inganno,considerate le rassicurazioni ricevute dai colleghi addettiall’esame delle pratiche e la prassi di non applicare la regola delsilenzio-rifiuto ex art. 7 della l. n. 533 del 1973 e la decadenzadi cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Occorre preliminarmente rilevare che, sebbene nellarubrica del motivo in esame si faccia riferimento all’errataapplicazione della decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639del 1970, nella parte espositiva del mezzo alcuna censura viene- 3 -Numero registro generaaler t3i6c8o8/2la02t0a in ordine alla questione concerneNnutem elr’oa pdpi lriaccacboilltiatà g enerale 26198/2026Numero sezionale 3594/2026 Data pubblicazione 04/10/2026della citata decadenza anche alla domanda di amministrativa diriscatto del corso di laurea. Tutte le censure formulate dairicorrenti, infatti, riguardano propriamente la parte dellasentenza in cui sono esplicitate le ragioni per le quali ladomanda risarcitoria dai medesimi proposta è stata disattesa invirtù della ritenuta assenza di comportamenti colposi dell’Inps.Vale, dunque, il principio interpretativo di questa Corte secondocui, in tema di ricorso per cassazione, la configurazione formaledella rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolanteper la qualificazione del vizio denunciato, poiché è solol’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione chechiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto dellacensura (v., tra le tante, Cass. n. 3941 del 2002, Cass. n. 7882del 2006, Cass. n. 7981 del 2007 e, da ultimo, Cass. n. 31890del 2025).2.2. Ciò posto, il motivo è inammissibile perché, quand’anche sivoglia desumere dalla sua illustrazione quale possa essere lanorma in ipotesi violata (per avere la Corte di merito escluso –erroneamente, secondo la tesi difensiva – la ricorrenza deipresupposti fattuali e giuridici per la responsabilità risarcitoriadell’[OSCURATO:PERSONA]), la doglianza esula dal modello legale di denunciadi un vizio riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.Nell’illustrazione del motivo viene posta a fondamento non giàuna diversa interpretazione della norma da applicare a fattiaccertati, bensì una differente ricostruzione del merito degliaccadimenti.Nella doglianza non si sviluppano ragioni giuridiche di criticaall’impianto argomentativo in iure della sentenza impugnata,ma, nel rappresentare che la Corte territoriale avrebbe omessodi considerare una serie di circostanze concrete che avrebbero- 4 -Numero registro generfaole n36d8a8/2t0o2 0la responsabilità dell’Inps (in primis, Nil unmoeterov odil era rcictaolrtdao g enerale 26198/2026Numero sezionale 3594/2026 Data pubblicazione 04/10/2026con cui l’Ente aveva comunicato l’esito delle domande), sollecitanella sostanza un nuovo accertamento in fatto ed una nuovavalutazione delle risultanze istruttorie, cioè un’attività che èpreclusa in questa sede.Ed infatti, la richiesta di riesame del merito della controversianon è ammissibile in sede di legittimità, stante il fermo principiosecondo cui il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarneidonee a dimostrare i fatti in discussione (v. Cass. n. 9097 del2017, Cass. n. 29404 del 2017 e Cass. n. 32505 del 2023).Pertanto, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazionecon cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzionedella vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli attiprocessuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione,essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riportia un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme (v. Cass. n. 10927 del 2024).3. Con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., è prospettato l’omesso esame circafatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, per non avere la- 5 -Numero registro generCaleo 3r6t8e8/ 20d20’appello valutato in alcun modo le aNnuamloegroh ed i rparcactoiclthae g enerale 26198/2026Numero sezionale 3594/2026 Data pubblicazione 04/10/2026relative ad altri dipendenti dell’Inps che erano state accolteanche a distanza di molto tempo dalla scadenza dei terminiprevisti dalla legge.I ricorrenti si dolgono della mancata ammissione della provatestimoniale richiesta al fine di dimostrare le circostanze sullequali si fondava il loro legittimo affidamento.Rimproverano alla Corte di merito, inoltre, di non aver fattoalcun cenno alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che si distingueva dallealtre in quanto l’ultimo anno degli studi universitari era copertoda contribuzione obbligatoria perché all’epoca dipendente atempo determinano di una pubblica amministrazione locale.4. Anche il secondo motivo è inammissibile.4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamentoun vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia (v.Cass. n. 17005 del 2024 e Cass. n. 2961 del 2025).Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt.366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.,il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia statoomesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermorestando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra,di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora- 6 -Numero registro generiall e f3a68t8t/o20 2s0torico, rilevante in causa, sia stato coNmumuneqrou dei rparcecsoolt ain g enerale 26198/2026Numero sezionale 3594/2026 Data pubblicazione 04/10/2026considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (v. per tutte Cass., sez.un., n. 8053 del 2014).4.2. Nella specie, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corteavrebbe deciso senza valutare alcune circostanze, quali l’esitodi analoghe pratiche relative ad altri dipendenti dell’Inps e laposizione di [OSCURATO:PERSONA], diversa dalle altre due in quanto l’ultimoanno degli studi universitari era coperto da contribuzioneobbligatoria. Tuttavia, essi non illustrano adeguatamente né il“come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussioneprocessuale tra le parti né, soprattutto, la loro “decisività”, ecioè che, qualora fossero state esaminate, tali circostanzeavrebbero determinato un differente esito della controversia.4.3. Quanto alla censura relativa alla mancata ammissione dellaprova testimoniale, è necessario ricordare che, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione peromessa ammissione della prova testimoniale o di altra provapuò essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essoinvesta un punto decisivo della controversia e, quindi, ove laprova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimentodel giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti privadi fondamento (v. Cass. n. 30721 del 2024).4.4. Nella specie, risulta evidente la genericità dei capitoli diprova relativi ai fatti sui quali i testi avrebbero dovuto deporre(v. pag. 3 del ricorso), con la conseguenza che questa Corte nonè stata posta nelle condizioni di apprezzare la decisività della- 7 -Numero registro generpaler o36v88a/2 0t2e0stimoniale della cui mancata ammissNiounmee ir or idcio rrarcecnotlit as gi enerale 26198/2026Numero sezionale 3594/2026 Data pubblicazione 04/10/2026dolgono e, pertanto, la censura si palesa inammissibile.5. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere dichiarato inammissibile.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae vanno poste, pertanto, a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.La liquidazione è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alletabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 (sostituite con d.m. n.147 del 2022) e del valore della causa.7. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002. Spetta all’amministrazione verificare la debenza delcontributo per l’inesistenza di cause originarie o sopravvenutedi esenzione (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrentiin solido al pagamento in favore dell’Inps delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi ed euro200 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generalinella misura del 15 per cento ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre2026La PresidenteIrene Tricomi- 8 -