CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19305/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] di Iacovo e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 122. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 7872/017, depositata in data 20 dicembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.La società contribuente, in relazione al periodo d’imposta 2008, per IRES, esercitava l’opzione per la tassazione di gruppo di cui al consolidato nazionale ex artt. 117 ss TUIR (d.P.R. 22 dicembre Diniego rimb. Ires 1986, n. 917), cui partecipava anche la consolidata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che inseriva in dichiarazione, quale componente positivo di reddito, il c.d. premio di gestione, corrispostole dalla propria partecipata [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte di specifiche attività di gestione. Nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. veniva condotta una verifica fiscale, a seguito della quale l’Agenzia delle Entrate, direzione regionale Campania, disconosceva la deducibilità ai fini IRES del Premio di Gestione versato. La [OSCURATO:SOCIETA]. prestava acquiescenza, cosicché si cristallizzava il disconoscimento in esame. Pertanto, in data 28 giugno 2013, la società [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di consolidante della detta [OSCURATO:SOCIETA]., presentata all’Ufficio (direzione regionale Lazio) istanza di rimborso per la maggiore IRES versata, pari a € 220.775,00. Avverso l’istanza di rimborso l’ufficio emetteva il provvedimento di diniego, prot. n. 26495/2014, sul presupposto della intempestività dell’istanza. 2. Avverso il detto provvedimento di diniego, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Roma e l’Agenzia delle Entrate resisteva con controdeduzioni. 3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 23213/30/2016, accoglieva il ricorso della contribuente, sul presupposto dell’avvenuta doppia imposizione economica. 4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Lazio e la società contribuente si costituiva con controdeduzioni. 5. Con sentenza n. 7872/2017, depositata in data 20 dicembre 2017, accoglieva il gravame, riformando le statuizioni del giudice di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’ufficio ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione art. 163 e 109, comma quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che in caso di violazioni fiscali non operino né il principio di simmetria fiscale né il divieto di doppia imposizione, poiché la stessa norma ne prevede la disapplicazione. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.» parte ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sulla illegittimità del diniego di rimborso per violazione da parte dell'Agenzia dei principi di buona fede e legittimo affidamento del contribuente, avendo l’ufficio riconosciuto, a seguito dell'atto di adesione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]., che sarebbe stato diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e quindi di Acea in qualità di consolidante, ottenere il rimborso. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» parte ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha implicitamente rigettato il motivo di ricorso fondato sulla violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento, avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. concluso l’accertamento con adesione proprio sul presupposto del diritto al rimborso spettante alla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Va premesso che la società controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in data successiva alla controllante [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione in relazione ai medesimi fatti (ricorsi iscritti ai nn. 14470 e 16285 del 2021) e le cause sono state decise con ordinanze n. 18215 del 26/06/2023 n. 10543 del 19/04/2023. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Risulta dall’esposizione in fatto del ricorso che il recupero alla base imponibile del premio di gestione versato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia stato effettuato in quanto costo non inerente ai sensi dell’art. 109, comma quinto, TUIR. Ne consegue, allora, che non può parlarsi di divieto di doppia imposizione, in quanto i due soggetti, [OSCURATO:SOCIETA]. quale società partecipata e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale società partecipante, hanno realizzato distinti presupposti, sicché il disconoscimento della deducibilità di un elemento negativo di reddito a carico della partecipata in seguito ad una transazione economica con il soggetto partecipante non necessariamente comporta l’esclusione dalla base imponibile del corrispondente elemento positivo conseguito dal socio. 3.1. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13503 del 29/05/2018; Cass. n. 19687 del 27/09/2011) esclude dal campo della doppia imposizione la tassazione degli utili conseguiti dalla società di capitali e quella degli utili distribuiti ai soci, ritenendo diversi i rispettivi presupposti d’imposta, e allo stesso modo devono considerarsi diversi ipresupposti d’imposta (IRAP) realizzati da due soggetti di diritto distinti (società partecipata e società partecipante) nei loro rapporti sociali» (Cass. n. 18215 del 26/06/2023). 3.2. Vieppiù che, si ripete, la [OSCURATO:SOCIETA]., ha presentato autonomamente, su un binario parallelo rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia l’istanza di rimborso che il ricorso, sul presupposto che non fosse dovuto il pagamento dell’IRES sulla parte di reddito già tassata, a monte, in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. (premio di gestione). Tuttavia, venendo meno l’argomentazione relativa alla violazione del principio di doppia imposizione economica (art. 163 TUIR) nonché dei principi di buona fede e legittimo affidamento (art. 10, della legge n. 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente), ̀ opportuno ritenere dovuta all’Erario l’IRES versata sul c.d. premio di gestione, legittimamente assoggettato ad imposizione anche in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Non sussiste l’evocato vizio di omessa pronuncia, in quanto ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., n. 10543 del 19/04/2023). 4.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r ha sinteticamente ma esaustivamente motivato ritenendo che, premesso che il principio della simmetria fiscale, nel rispetto del divieto di doppia imposizione sancito dall’art. 163 del d.P.R. n. 917 del 1986, trova un limite nella presenza di violazioni fiscali, come quelle rilevate nel caso di specie, ove la stessa norma ne prevede la disapplicazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. non era riuscita a dimostrare, nel corso della verifica svolta nei suoi confronti - cui seguiva l'accertamento che si rendeva definitivo per acquiescenza, ai sensi dell’art. 15 del d.lg. n. 218 del 1997, l'inerenza del costo per premio di gestione sostenuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., stante l'omessa documentazione ha dimostrazione dell'inerenza delle prestazioni effettuate nei suoi confronti dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., socio privato, e, pertanto, legittimamente, tale costo veniva considerato indeducibile per difetto di inerenza ex art. 109 del TUIR. 4.2. Peraltro, l’insussistenza della prospettata violazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente renderebbe comunque inutile la cassazione con rinvio in relazione al dedotto vizio di omessa pronuncia, potendo la Corte, in omaggio al principio di economia processuale e della ragionevole durata del processo, integrare sul punto la motivazione del giudice di appello (Sez. 5, n. 16171/2017). 5. Parimenti è infondato il terzo motivo. Dispone l’art. 10, comma 2, dello Statuto che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”. Ove, dunque, non sia stato proposto un formale interpello (art. 11 St. contr.) all’amministrazione, essendosi questa limitata a dare indicazioni tramite atti generali, al contribuente che vi si sia conformato non possono essere irrogate sanzioni né richiesti gli interessi di mora. Nel caso che ci occupa, invece, manca innanzitutto l’atto formale al quale il contribuente si sarebbe conformato. La determinazione a concludere l’accertamento con adesione ̀ stata assunta dalla Gori, e a quel procedimento era estranea l’odierna contribuente. In secondo luogo, quand’anche vi fosse stato un atto formale (non costituente risposta a un interpello) alle cui indicazioni la contribuente si fosse conformata, quest’ultima potrebbe essere esentata non dal pagamento dell’imposta, ma solo dal pagamento delle sanzioni e degli interessi. L’imposta versata in linea capitale, dunque, non sarebbe comunque indebita. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali che liquida in € 5.200,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell