CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15490/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 settembre 2024, il Tribunale del Riesame di Taranto confermava l'ordinanza del 6 agosto 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Taranto aveva contestualmente applicato le misure dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, con la prescrizione della permanenza domiciliare nelle ore notturne, e dell'obbligo di presentazione alla P.G. il lunedì, mercoledì e venerdì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di aver commesso il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Taranto in data 3 agosto 2024 e contestato in relazione alla detenzione illecita di 10 grammi di cocaina. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta la valutazione indiziaria, evidenziando che l'indagato non è stato colto nell'attività di vendita dello stupefacente, essendo stato l'arresto disposto sulla scorta di mere presunzioni, non essendovi alcuna prova della destinazione a terzi della droga rinvenuta; si era inoltre in presenza di un modesto quantitativo di droga che l'arrestato ha spiegato, in maniera non implausibile, di aver acquistato in occasione dell'anniversario, previsto il 6 agosto 2024, della morte del figlio e per il consumo in vista dell'imminente Ferragosto. Quanto al ritrovamento della somma di 95 euro, peraltro oggettivamente irrisoria, non si è tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] è persona economicamente agiata, avendo egli ottenuto un risarcimento di 236.000 euro a seguito della morte del figlio ventunenne, avvenuta il 6 agosto 2023 in un incidente stradale. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulle esigenze cautelari, rilevandosi che doveva escludersi nel caso di specie il pericolo di reiterazione dei reati, posto che [OSCURATO:PERSONA] non ha pregresse condanne specifiche a suo carico, essendo riferiti i precedenti a suo carico a reati di indole diversa, mentre, quanto ai carichi pendenti, si sottolinea che uno concerne un furto di energia ormai prescritto, mentre l'altro concerne l'accusa di un reato specifico, la cui palese infondatezza sarà dimostrata nel relativo giudizio in corso, non essendovi alcuna prova della detenzione illecita di droga da parte del ricorrente. 2.1. Con memoria trasmessa il 29 novembre 2024, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, allegando la remissione di querela di [OSCURATO:PERSONA], accettata da [OSCURATO:PERSONA], intervenuta rispetto a uno dei carichi pendenti a suo carico, quello relativo al reato di lesioni personali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1. Iniziando dal primo motivo, occorre richiamare, in via preliminare, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato.1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del Riesame (e prima ancora dal G.I.P.) rispetto all'ascrivibilità a [OSCURATO:PERSONA] della condotta descritta nella provvisoria imputazione non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, i giudici cautelari hanno richiamato gli accertamenti svolti dalla Sezione Radiomobile della Compagnia dei CC di Taranto che, il pomeriggio del 3 agosto 2024, effettuavano un controllo in via Metaponto, in una nota piazza di spaccio cittadina, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giunto a Taranto con un'amica dalla Provincia di Cosenza dove era residente; questi veniva trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina, contenuti in due distinti involucri, da cui erano ricavabili 49 dosi medie singole. Sia il G.I.P. che il Tribunale, non mancando di confrontarsi con le obiezioni difensive, hanno ragionevolmente ritenuto destinata all'attività di spaccio la detenzione del predetto stupefacente, osservando che la tesi difensiva, secondo cui l'intero quantitativo di droga era destinato a uso esclusivamente personale, non poteva essere considerata verosimile, essendo rimasta indimostrata la condizione di assuntore abituale di cocaina da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro non ha specificato la frequenza e l'entità dei suoi presunti singoli consumi. Né, in senso contrario, è stato ritenuto dirimente il fatto che l'indagato, nonostante il suo formale status di disoccupato, avesse a disposizione denaro sufficiente per provvedere all'acquisto della cocaina, avendo percepito un risarcimento a seguito della tragica morte del figlio avvenuta il 6 agosto 2023: tale circostanza non esclude infatti che la liquidità a disposizione del ricorrente sia stata dallo stesso investita, anche solo parzialmente, nell'acquisto di droga con finalità di spaccio. 1.2. In definitiva, occorre rilevare che, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato oggetto di imputazione provvisoria, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive che, invero in termini non adeguatamente specifici, sollecitano una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito.2. Ugualmente immune da censure, infine, è il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari. In maniera non illogica, infatti, il Tribunale del Riesame (pag. 4 dell'ordinanza impugnata) ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], con la condotta per cui si procede, ha dato prova di essere ben inserito nel circuito criminale del commercio di stupefacenti attivo nel territorio tarantino, al punto da spostarsi da Cosenza a Taranto per fornirsi di cocaina in una piazza di spaccio, non avendo inoltre il ricorrente inteso prendere le distanze da tale circuito, rendendo dichiarazioni reticenti rispetto ai canali di approvvigionamento dello stupefacente in suo possesso, ciò a riprova di una qualificata pericolosità sociale, invero rivelata anche dai tre precedenti penali a suo carico (per fatti tra loro eterogenei, commessi tra il 1995 e il 2016), oltre che da quattro carichi pendenti, uno dei quali peraltro specifico (rispetto al quali non possono ritenersi pertinenti in questa sede le censure difensive circa l'infondatezza dell'accusa), il che rende obiettivamente non decisivo il fatto che per un'una sola di queste pendenze sia intervenuta la remissione di querela da parte della persona offesa. Dunque, anche rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari, per il cui contenimento è stata ritenuta adeguata l'applicazione cumulativa dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla P.G., si è in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, a fronte del quale non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, in quanto volte a veicolare differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 3. Alla stregua delle argomentazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere quindi rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del pro