Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:219
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]48/00
[OSCURATO:PERSONA] UK Ltd
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza — Intese — Mercati dei tubi d’acciaio senza saldatura — Durata dell’infrazione — Ammende»
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 8 luglio 2004
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione — Decisione non identica
alla comunicazione degli addebiti — Violazione dei diritti della difesa — Presupposto — Impossibilità per l’impresa di difendersi
da un addebito infine accolto
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1]
2.
Concorrenza — Intese — Partecipazione a riunioni di imprese aventi oggetto anticoncorrenziale — Circostanza che consente,
in mancanza di dissociazione dalle decisioni prese, di concludere per la partecipazione all’intesa successiva
(Art. 81, n. 1, CE)
3.
Procedura — Prova — Onere della prova — Trasferimento dalla ricorrente alla convenuta in un caso specifico — Incapacità della
[OSCURATO:PERSONA] di precisare la data di scadenza di un accordo con uno Stato terzo concluso a sua cura
4.
Procedura — Cause riunite — Presa in considerazione degli elementi di prova contenuti nei fascicoli delle cause parallele
5.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Diritti della difesa — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Valutazione
provvisoria sulla durata e sulla gravità dell’infrazione e sulla questione se sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza
— Conseguenza dell’omissione di tale valutazione da valutarsi alla luce del rispetto dei diritti della difesa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1)
6.
Concorrenza — Intese — Imprese cui è addebitabile l’infrazione consistente nel partecipare a un’intesa globale — Criteri
(Art. 81, n. 1, CE)
7.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Necessità di operare una differenziazione tra le imprese implicate
in una stessa infrazione a seconda delle loro dimensioni — Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A, sesto comma)
8.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Mancata imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione
dell’impresa incriminata — Riduzione per la mancata contestazione dei fatti — Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 07/04, punto D2)
9.
Concorrenza — Intese — Ammende — Importo — Determinazione — Mancata imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo
della cooperazione dell’impresa incriminata — Rispetto del principio della parità di trattamento
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
10.
Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione — Inutilità
di un’ingiunzione relativa al rimborso da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un’ammenda pagata in forza di una decisione annullata
(Art. 233 CE)
1. I diritti della difesa sono violati a causa di una discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione definitiva
solo a condizione che un addebito figurante nell’una non sia stato esposto nell’altra in modo sufficiente da consentire ai
destinatari di difendersi.
Inoltre, la valutazione contenuta in una comunicazione degli addebiti è spesso più succinta rispetto a quella contenuta nella
decisione finale adottata, dato che costituisce soltanto una presa di posizione provvisoria della [OSCURATO:PERSONA]. Le differenze
di formulazione tra una comunicazione degli addebiti e una decisione finale, derivanti dalla diversità dei rispettivi scopi
dei due documenti, non sono tali, in linea di principio, da violare i diritti della difesa.
(v. punti 100-101)
2. Qualora un’impresa partecipi a riunioni tra imprese aventi un oggetto anticoncorrenziale senza prendere pubblicamente le distanze
dal loro oggetto, inducendo così gli altri partecipanti a credere che essa partecipi all’intesa risultante da tali riunioni
e che vi si conformerà, può ritenersi che essa partecipi all’intesa in questione.
(v. punto 116)
3. Sebbene, in generale, un ricorrente non possa trasferire l’onere della prova al convenuto avvalendosi di circostanze che quest’ultimo
non può dimostrare, la nozione di onere della prova – qualora la [OSCURATO:PERSONA] abbia deciso di non far valere l’esistenza di
un’infrazione alle regole di concorrenza per il periodo in cui erano in vigore accordi di autolimitazione conclusi tra un
paese terzo e la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] – non può essere applicata a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] per quanto
riguarda la data di scadenza di tali accordi. Infatti, l’inspiegabile incapacità della [OSCURATO:PERSONA] di produrre elementi probatori
relativi ad una circostanza che la interessa direttamente priva il Tribunale della possibilità di statuire con cognizione
di causa per quanto riguarda la menzionata data di scadenza e sarebbe contrario al principio di buona amministrazione della
giustizia far sopportare le conseguenze di tale incapacità della [OSCURATO:PERSONA] alle imprese destinatarie della decisione impugnata,
le quali, a differenza dell’istituzione convenuta, non sono in grado di fornire la prova mancante.
(v. punti 124-126)
4. In cause riunite in cui ogni parte ha avuto occasione di consultare l’insieme dei fascicoli, il Tribunale può tener conto
d’ufficio degli elementi probatori risultanti dai fascicoli delle cause parallele.
(v. punto 129)
5. La comunicazione degli addebiti deve indicare in modo chiaro tutti gli elementi essenziali sui quali si basa la [OSCURATO:PERSONA],
al fine di dare ai destinatari le indicazioni necessarie per difendersi non solo da una constatazione d’infrazione, ma anche,
se necessario, dall’imposizione di ammende. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi l’obbligo, per rispettare i diritti della difesa dei
destinatari, di dare, sulla base degli elementi a sua disposizione, un’indicazione sufficiente, nella fase della comunicazione
degli addebiti, sulla durata dell’infrazione contestata, sulla sua gravità e sulla questione se l’infrazione sia stata commessa
intenzionalmente o per negligenza.
A tale proposito, l’obbligo di dare un’indicazione sulla gravità e sul carattere intenzionale o negligente dell’infrazione
sarebbe svuotato del suo contenuto se una semplice parafrasi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 fosse sufficiente di
per sé ad adempierlo. Infatti, sarebbe insensato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse semplicemente l’obbligo di informare i destinatari
di una comunicazione degli addebiti sulle disposizioni del regolamento n. 17, che comunque si presume siano loro note, a pena
dell’annullamento della decisione d’infrazione adottata.
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] deve esporre, nella comunicazione degli addebiti, una breve valutazione provvisoria sulla durata
dell’infrazione contestata, sulla sua gravità e sulla questione se l’infrazione sia stata commessa intenzionalmente o per
negligenza nelle circostanze del caso di specie. Tuttavia, da una parte, l’adeguatezza di tale valutazione provvisoria, volta
a mettere i destinatari di una comunicazione degli addebiti in condizione di difendersi, va verificata alla luce non solo
del tenore della decisione, ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia
di cui trattasi, e, dall’altra, l’obbligo di procedere a tale valutazione provvisoria è inscindibile dal principio del rispetto
dei diritti della difesa ed è da esso condizionato, cosicché il giudice comunitario non deve annullare la decisione finale
della [OSCURATO:PERSONA] se il fatto che esso non sia stato rispettato non ha avuto conseguenze per la difesa delle imprese in causa.
(v. punti 144-146, 155)
6. Un’impresa può essere ritenuta responsabile di un’intesa globale anche qualora si dimostri la sua diretta partecipazione a
uno solo o a vari elementi costitutivi di tale intesa, dal momento che, da un lato, le era noto, o doveva esserle necessariamente
noto, che la collusione cui partecipava, in particolare tramite regolari riunioni organizzate durante diversi anni, rientrava
in un piano globale diretto a falsare il gioco normale della concorrenza e dal momento che, dall’altro, questo piano globale
riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell’intesa.
(v. punto 176)
7. Tenuto conto del tenore del punto 1 A, sesto comma, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 6, del Trattato CECA, si deve ritenere
che la [OSCURATO:PERSONA] abbia conservato un certo potere discrezionale circa l’opportunità di ponderare le ammende in funzione
delle dimensioni delle singole imprese.
(v. punto 180)
8. Affinché una riduzione dell’ammenda inflitta per infrazione alle regole di concorrenza sia giustificata alla luce della comunicazione
sulla cooperazione, il comportamento dell’impresa di cui trattasi deve agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA], che consiste
nell’accertare e reprimere infrazioni alle regole comunitarie di concorrenza. Quindi, non basta che un’impresa affermi in
modo generico di non contestare i fatti addotti, conformemente a tale comunicazione, se, nelle circostanze del caso di specie,
tale affermazione non è di alcuna utilità per la [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 193, 208)
9. Laddove talune imprese, nella medesima fase del procedimento amministrativo e in circostanze analoghe, forniscano alla [OSCURATO:PERSONA]
informazioni simili sui fatti loro imputati, i livelli di cooperazione fornita dalle stesse devono essere considerati analoghi,
con la conseguenza che tali imprese devono essere trattate in maniera uguale al momento di determinare l’importo dell’ammenda
loro inflitta.
(v. punti 207, 213)
10. In seguito ad una sentenza di annullamento, che opera ex tunc ed ha pertanto l’effetto di eliminare retroattivamente dall’ordinamento
giuridico l’atto annullato, l’istituzione convenuta deve adottare, in forza dell’art. 233 CE, i provvedimenti necessari ad
eliminare gli effetti delle illegittimità accertate, il che, nel caso di un atto già eseguito, può consistere nel reintegrare
il ricorrente nella situazione nella quale si trovava anteriormente a tale atto.
Al primo posto fra i provvedimenti ex art. 233 CE figura pertanto, nel caso di una sentenza che annulli o riduca l’importo
dell’ammenda imposta a un’impresa per violazione delle norme in materia di concorrenza del Trattato, l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA]
di restituire in tutto o in parte l’ammenda pagata dall’impresa interessata, in quanto tale pagamento deve essere qualificato
come indebito in seguito alla sentenza di annullamento. Tale obbligo riguarda non solo la somma corrispondente all’ammenda
indebitamente pagata, ma anche gli interessi di mora prodotti da tale somma.
Ne consegue che, nell’ambito di un procedimento di annullamento, non occorre statuire su una domanda diretta a far ingiungere
alla [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare l’importo dell’ammenda o, in subordine, l’importo a concorrenza del quale è stata ridotta,
maggiorato degli interessi.
Infatti, non si può presumere che la [OSCURATO:PERSONA] verrà meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’effetto combinato
della sentenza pronunciata e dell’art. 233 CE.
(v. punti 222-225)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
8 luglio 2004
(1)
«Concorrenza – Intese – Mercati dei tubi d’acciaio senza saldatura – Durata dell'infrazione – Ammende»
Nella causa T‑48/00,
[OSCURATO:PERSONA] UK Ltd,
già [OSCURATO:PERSONA] plc, con sede in Londra, rappresentata dai sigg. J. Pheasant e M. Readings, solicitors, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata inizialmente dai sigg. M. Erhart e B. Doherty, quindi dai sigg. M. Erhart e A. Whelan, in qualità di agenti,
assistiti dal sig. N. Khan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad
un procedimento d'applicazione dell’articolo 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B –Tubi d'acciaio senza saldatura) (GU 2003, L 140,
pag. 1) o, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto dai sigg. N.J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA] e A.W.H. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere : sig. J. Plingers, amministratore
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e procedimento
(2)
1
La presente causa riguarda la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d’applicazione
dell’art. 81 CE (Caso IV/E‑1/35.860‑B – Tubi d’acciaio senza saldatura) (GU 2003, L 140, pag. 1; in prosieguo: la «decisione
impugnata»).
(…)
Procedimento dinanzi al Tribunale
34
Con sette istanze, depositate nella cancelleria del Tribunale tra il 28 febbraio e il 3 aprile 2000, le società [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NKK Corp., Nippon, Kawasaki e Sumitomo hanno presentato un ricorso contro la decisione impugnata.
35
Con ordinanza 18 giugno 2002 è stato deciso, sentite le parti, di riunire le sette cause ai fini del procedimento orale, in
conformità dell’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale. In seguito a tali riunioni, tutte le ricorrenti delle
sette cause hanno potuto consultare il complesso dei fascicoli relativi al presente procedimento presso la cancelleria del
Tribunale. Sono state altresì adottate misure di organizzazione del procedimento.
36
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto
le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti scritti formulati dal Tribunale alle udienze del 19, 20 e 21 marzo 2003.
Conclusioni delle parti
37
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare l’art. 2 della decisione impugnata;
–
annullare l’art. 1 della decisione impugnata;
–
annullare l’ammenda inflittale per l’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata;
–
in subordine, ridurre l’importo di tale ammenda;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] al rimborso dell’importo dell’ammenda o, in subordine, dell’importo a concorrenza del quale è stata
ridotta, oltre agli interessi sull’intero importo ovvero, eventualmente, sull’importo ridotto a decorrere dalla data del pagamento
da parte di essa ricorrente sino alla data del rimborso da parte della [OSCURATO:PERSONA];
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;
–
disporre ogni misura necessaria all’esecuzione della sentenza.
38
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
Sulla domanda di annullamento dell’art. 2 della decisione impugnata
Sul motivo relativo all’inesistenza dell’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata
Argomenti delle parti
39
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’affermazione che i contratti di fornitura di tubi lisci da essa stipulati con la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA] abbiano costituito un’infrazione. Infatti, essa li avrebbe conclusi per motivi commerciali legittimi e li avrebbe
negoziati in modo separato e indipendente. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di dimostrare l’esistenza di una collusione
a suo carico.
40
La ricorrente sostiene di avere mantenuto la proprietà dell’impresa Imperial, che realizzava la finitura degli OCTG lisci
filettati, fino al marzo 1994, nell’intenzione di venderla quale impresa autonoma. Dopo la chiusura del suo impianto di Clydesdale
nell’aprile 1991, essa non avrebbe più posseduto alcuna fonte di approvvigionamento interno di tubi lisci, necessari per il
mantenimento in attività di Imperial. Per preservare il valore di tale impresa e renderla il più attraente possibile per gli
eventuali acquirenti, sarebbe stato quindi importante, per la [OSCURATO:PERSONA], concludere accordi con imprese terze, in modo tale da
garantire consegne affidabili di tubi lisci di alta qualità, per rispondere, a lungo termine, alla domanda di OCTG filettati,
proveniente dalle imprese petrolifere che operavano sulla piattaforma continentale britannica. La qualità sarebbe stata un
elemento essenziale, a causa dei rischi connessi all’utilizzo del prodotto finito, tenuto conto segnatamente delle condizioni
climatiche e geologiche sulla piattaforma continentale britannica del Mare del [OSCURATO:PERSONA].
41
A sostegno di tale argomento, la [OSCURATO:PERSONA] fornisce un contratto concluso da lei stessa con la società petrolifera Conoco nel
1992, nonché il libretto di specificazioni allegato a quest’ultimo. Da ciò risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a rispettare
le specificazioni precisate dalla Conoco, in particolare quelle riguardanti la qualità dei tubi lisci utilizzati nella produzione
dei propri OCTG filettati. Il processo di controllo dei prodotti avrebbe previsto, inoltre, un’ispezione indipendente delle
acciaierie che producevano i tubi lisci per la [OSCURATO:PERSONA].
42
[OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che i tre contratti da essa conclusi con le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ognuno per
una durata iniziale di cinque anni con rinnovo tacito, i quali si pretendono costitutivi dell’infrazione di cui all’art. 2
della decisione impugnata, non possono costituire un accordo unico, dato che sono stati firmati in date diverse, vale a dire,
rispettivamente, il 24 luglio 1991, il 4 dicembre 1991 ed il 9 agosto 1993.
43
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], era logico, per la stessa, ripartire la propria domanda di tubi lisci fra tre fornitrici diverse. Un numero
maggiore sarebbe stato in contraddizione con le preferenze dei suoi clienti. Questi ultimi tenderebbero, in genere, a limitare
il numero delle fornitrici partecipanti alla produzione dei tubi da essi ordinati, in quanto i controlli di qualità che essi
effettuano sono molto onerosi, tenuto conto dell’importanza essenziale della sicurezza dei prodotti nel loro settore di attività.
Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto bisogno di assumere più fornitrici, per proteggersi dalle conseguenze finanziarie negative
di eventuali scioperi o di incidenti di laminatoio, e per tener conto del fatto che la domanda di OCTG è molto instabile.
44
Per di più, gli OCTG sarebbero, in linea di principio, prodotti fabbricati su misura nell’ambito di contratti di fornitura
a lungo termine. Nel caso di specie, la durata di 5 anni, con rinnovo tacito, dei contratti di fornitura non avrebbe, pertanto,
nulla di anomalo. Infatti, ogni ordinativo di tubi specificherebbe in modo preciso la qualità e le dimensioni di questi ultimi,
in modo tale che le vendite in giacenza sarebbero praticamente escluse. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli operatori del settore
petrolifero tengono al fatto che i tubi ordinati siano disponibili nei tempi stretti corrispondenti alle loro esigenze, tenuto
conto, in particolare, della rilevanza dei costi di sfruttamento di una piattaforma di trivellazione.
45
Alla luce delle esigenze di qualità rilevate sopra, l’osservazione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 152 della decisione impugnata,
riguardo all’eccesso di capacità strutturale esistente nel settore dei tubi d’acciaio all’epoca della conclusione dei contratti
di fornitura e, in particolare, alla possibilità di importarli da Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia e Croazia, sarebbe irrilevante,
dal momento che i tubi provenienti da questi paesi non erano di qualità soddisfacente e che, per di più, tali Stati erano,
all’epoca, politicamente instabili. Per quanto riguarda le altre fonti potenziali di rifornimento, l’America latina avrebbe
presentato lo stesso problema di qualità dei paesi dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Est, mentre l’America settentrionale sarebbe stata esclusa,
poiché le produttrici di tale regione non avevano manifestato alcuna intenzione di esportare i loro prodotti. Per quanto riguarda
i prodotti giapponesi i costi di trasporto ed i tempi di consegna si sarebbero opposti alla loro importazione, tenuto conto,
segnatamente, del fatto che i prezzi degli OCTG erano relativamente bassi in [OSCURATO:PERSONA]. La scelta di tre fornitrici comunitarie,
pertanto, sarebbe stata logica per la [OSCURATO:PERSONA] dal punto di vista commerciale.
46
[OSCURATO:PERSONA] respinge l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] che figura al punto 152 della decisione impugnata, secondo il quale, dal fatto
che i contratti di fornitura fissavano un termine di consegna da cinque a sei settimane e non prevedevano, per mancata consegna,
altra sanzione se non quella di includere il quantitativo non fornito nel calcolo del tonnellaggio annuo cui il fornitore
aveva diritto, si evincerebbe che i termini di consegna non avevano grande importanza per la [OSCURATO:PERSONA].
47
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dall’instabilità della domanda di OCTG sulla piattaforma continentale del [OSCURATO:PERSONA] risulta che la definizione
dei quantitativi di tubi lisci da consegnare da parte delle tre fornitrici in termini di percentuale, anziché di quantitativi
fissi, era l’unico modo pratico di soddisfare tutto il suo fabbisogno. Infatti, tale sistema sarebbe stato l’unico che permettesse
di tener conto dell’abbondanza o della scarsità esistente sul mercato a cui i tubi lisci erano destinati.
48
D’altra parte, l’adozione di una formula che colleghi i prezzi pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] per i tubi ai prezzi degli OCTG venduti
dalla stessa consentirebbe di tener conto della fluttuazione rilevante dei prezzi, alimentata dalla detta instabilità della
domanda. A tale proposito, sarebbe stato estremamente difficile, da un punto di vista commerciale, convenire con le fornitrici
un prezzo fisso, il quale fosse sufficientemente basso affinché la [OSCURATO:PERSONA] potesse essere certa che le proprie vendite successive
di OCTG a valle non sarebbero scese mai al di sotto della soglia di redditività. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le informazioni relative
ai quantitativi di tubi da essa venduti ed ai prezzi pagati dai suoi clienti non venivano divulgate alle sue fornitrici, per
quanto se ne tenesse conto nella detta formula. Solo il prezzo dei tubi lisci che risultava dalla formula sarebbe stato comunicato
alle fornitrici, le quali avevano, d’altra parte, il diritto di far verificare l’applicazione corretta della detta formula
da un organo di revisione indipendente.
49
A parere della [OSCURATO:PERSONA], l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale ognuno dei contratti di fornitura non ha alcun senso
se considerato individualmente, poiché essi attribuiscono una percentuale del suo fabbisogno a ciascuna fornitrice, è irrilevante.
Infatti, tale argomento non dimostrerebbe in alcun modo che i contratti di fornitura risultino da una qualsiasi concertazione
tra le quattro produttrici europee sanzionate nella decisione impugnata. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso ognuno di tali
contratti alla luce della strategia globale di fornitura che essa aveva stabilito in maniera autonoma.
50
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la spiegazione, da essa indicata, della logica commerciale sottostante ai contratti di fornitura in
questione presenta un’ottica diversa del suo comportamento, in modo tale che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare l’esistenza di
una collusione tra le quattro imprese sanzionate, su una base diversa dai detti contratti (conclusioni dell’avvocato generale
Darmon presentate per la sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85
e da C‑125/85 a C‑129/85, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «Pasta di legno II», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1307, in particolare
pag. I‑1445, punto 195). Essa rileva, a tale proposito, che un parallelismo di comportamenti può essere considerato come la
prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l’unica spiegazione plausibile (sentenza Pasta
di legno II, cit., punto 71).
51
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, in ogni caso, l’argomento avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel proprio controricorso, secondo il quale le
clausole dei contratti di fornitura analizzate ai punti precedenti contengono restrizioni alla concorrenza, non dimostra l’esistenza
dell’infrazione specifica di cui all’art. 2 della decisione impugnata. Infatti, anche supponendo che le dette clausole siano
effettivamente anticoncorrenziali, tale circostanza non può provare, almeno non da sola, l’esistenza di una concertazione
tra le quattro imprese, ai fini di escludere le produttrici giapponesi dal mercato britannico.
52
Inoltre, le prove documentali invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua pretesa, e segnatamente ai punti 91 e 147 della
decisione impugnata, non confermerebbero l’esistenza di un accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] ed altre produttrici europee di tubi. [OSCURATO:PERSONA]
stessa avrebbe esitato a basarsi pienamente sulle dette prove nel suo controricorso. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’analisi degli elementi
probatori effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] è incoerente qualora; in particolare; non spieghi in che modo e per quali ragioni l’accordo
bilaterale tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che si pretende dimostrato dalle note del 1990, sia stato trasformato in accordo multilaterale
tra le quattro produttrici europee. Essa sostiene, a tale proposito, che la [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di dimostrare l’esistenza
di un comportamento concordato tra le quattro produttrici europee, il quale le abbia indotte a concludere i contratti di approvvigionamento
di tubi lisci, affinché l’art. 2 della decisione impugnata sia escluso dall’annullamento.
53
D’altra parte, poiché l’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata è imputata alla [OSCURATO:PERSONA] a partire dal dicembre
1991, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i documenti datati 1993 sono irrilevanti per quanto riguarda tale preteso passaggio dalle regole
di base dell’accordo al perfezionamento delle regole di base. [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto,
nella CdA, che le note del 1990 dimostrassero l’esistenza di un accordo tra le quattro produttrici europee, analisi abbandonata
nella decisione impugnata.
54
[OSCURATO:PERSONA] esamina, quindi, alcune delle note analizzate ai punti 78-81 della decisione impugnata ed invocate in seguito, al
punto 147, vale a dire la nota del 23 marzo 1990, citata a pag. 15622 del detto fascicolo, intitolata «Réflexions concernant
le renouvellement du contrat VAM» (Riflessioni sul rinnovo del contratto VAM; in prosieguo: «Riflessioni sul contratto VAM»),
quella del 2 maggio 1990, citata a pag. 15610 del fascicolo, intitolata «Réflexions stratégiques concernant les relations
de VLR» (Riflessioni strategiche sulle relazioni della VLR; in prosieguo: le «Riflessioni strategiche»), e la nota «Riunione
24.07.90». A tale proposito, essa non commenta espressamente la nota di cui a pag. 15596 del fascicolo, senza data, intitolata
«Entretien BSC» («Colloquio BSC»), citata al punto 62 della decisione impugnata, nonché al punto 56 della CdA. [OSCURATO:PERSONA] rileva
che le note «Riflessioni sul contratto VAM» e «Riflessioni strategiche» sono state redatte da impiegati della [OSCURATO:PERSONA] ed
esprimono unicamente il punto di vista personale dei propri autori. Esse non provano assolutamente, pertanto, l’esistenza
di un accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata erroneamente sulla circostanza che tali due note
propongono, tra altre opinioni, una soluzione che corrisponde al preteso accordo, indicato dalla stessa all’art. 2 della decisione
impugnata. L’autore della nota «Riflessioni sul contratto VAM» avrebbe esplicitamente respinto tale soluzione, perché difficilmente
realizzabile, e ne avrebbe raccomandata un’altra, tale da consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di scegliere liberamente le proprie fonti
di approvvigionamento di tubi lisci.
55
Per quanto riguarda la nota «Riunione 24.07.90», la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli impiegati che hanno partecipato alla riunione in
questione sono tutti andati in pensione nell’agosto 1997, in modo che essa può fornire unicamente una valutazione limitata
del detto documento. A suo parere, da tale nota non risulta chiaramente quali, fra le osservazioni riportate, riflettano il
tenore della riunione, e quali il punto di vista personale dell’autore del resoconto. Inoltre, sarebbe impossibile dedurre
da tale documento che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si siano accordate su un modo di agire particolare. Infine, nei limiti in cui
la nota è invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] per stabilire l’esistenza di un accordo tra le quattro produttrici europee, la [OSCURATO:PERSONA]
rileva che non esistono prove di discussioni supplementari, alle quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero partecipato.
56
Per quanto riguarda il telefax inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], intitolato «BS cooperation agreement» (in prosieguo: «Accordo
di cooperazione BS», a cui sono allegate una lettera 21 gennaio 1993 ed una nota confidenziale di 13 pagine), con data 22
gennaio 1993, citato a pag. 4626 del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] ed analizzato al punto 91 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene che esso non dimostra l’esistenza di una qualsiasi collusione. Il detto telefax rientrerebbe nel contesto dei negoziati
avviati dalla [OSCURATO:PERSONA] con le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per esaminare la possibilità di un piano di razionalizzazione
coordinato e non costituirebbe assolutamente la prova di una collusione illegale. Essa sottolinea, in particolare, che il
telefax «Accordo di cooperazione BS» prevede la consultazione delle autorità di controllo nazionali prima di realizzare qualsiasi
transazione.
57
D’altra parte, dal telefax «Accordo di cooperazione BS» risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] cercava di ridurre la propria presenza sui
mercati dei tubi senza saldatura ad un livello marginale, cosicché tale documento non può provare l’esistenza di un comportamento
illecito da parte sua, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe più avuto alcun interesse commerciale
ai contratti di fornitura in questione dopo la vendita, da parte sua, dell’impresa Imperial alla [OSCURATO:PERSONA], nel marzo 1994.
58
Riguardo al documento intitolato «[OSCURATO:PERSONA] tube System in Europe and [OSCURATO:PERSONA]» (Sistema di tubi in acciaio senza
saldatura in [OSCURATO:PERSONA] ed evoluzione del mercato), citato a pag. 2051 del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il documento
«Sistema di tubi in acciaio») e analizzato al punto 91 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che si tratta di un documento
interno della [OSCURATO:PERSONA], il quale non dimostra la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a discussioni costitutive di una collusione illecita.
59
[OSCURATO:PERSONA] sostiene anzitutto che il punto 71 della sentenza Pasta di legno II, citata supra, punto 50, sul quale si basa
la [OSCURATO:PERSONA], è rilevante solo in circostanze nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] si basa esclusivamente sulla dimostrazione di un parallelismo
di comportamento per provare l’esistenza di una pratica concertata. Nel caso di specie, per contro, gli stessi termini dei
contratti di fornitura rifletterebbero esplicitamente l’intenzione delle parti di assicurarsi che la [OSCURATO:PERSONA] resti un produttore
«nazionale» ai sensi dei «fundamentals». Inoltre, una serie di prove scritte rafforzerebbe questa tesi.
60
Peraltro, l’argomento secondo il quale i tre contratti di fornitura di tubi lisci sono stati negoziati in maniera separata
e indipendente sarebbe contraddetto dalla circostanza che ogni contratto assegna una percentuale fissa dei tubi acquistati
dalla [OSCURATO:PERSONA] ad ogni fornitore.
61
Per di più, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la stessa poteva contrattare unicamente con produttrici comunitarie sarebbe
poco plausibile. I suoi argomenti relativi all’importanza dei tempi di consegna sarebbero contraddetti dai termini dei suoi
stessi contratti e quelli relativi all’importanza della qualità dei prodotti dal fatto che la stessa ha proposto di acquistare
tubi lisci da produttrici di paesi terzi, come risulta dalla decisione impugnata (punto 78).
62
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la decisione impugnata menziona, al punto 152, eccessi di capacità strutturali, anche all’interno
della [OSCURATO:PERSONA], in modo tale che gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla qualità insufficiente dei tubi offerti dalle produttrici
dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Est sono irrilevanti.
63
In ogni caso, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] volti a provare che era logico trattare con le tre produttrici comunitarie sarebbero
irrilevanti, dato che è il fatto stesso che la [OSCURATO:PERSONA] e le dette produttrici abbiano accettato di trattare le attività di quest’ultima
come un bene comune, da ripartire tra di loro per mezzo di contratti di fornitura restrittivi, a costituire la collusione
illecita.
64
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] potesse dimostrare che l’attribuzione di una percentuale dei propri acquisti
di tubi lisci ad ognuna delle tre fornitrici presentava per lei vantaggi commerciali, la clausola di ciascun contratto che
la prevedeva resterebbe una restrizione della concorrenza, come essa ha rilevato al punto 153 della decisione impugnata.
65
Ad ogni modo, non sarebbe esatto che, solo ripartendo gli acquisti secondo percentuali, la [OSCURATO:PERSONA] potesse coprire con certezza
l’insieme del proprio fabbisogno variabile di tubi lisci. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la conclusione di più contratti-quadro
che fissassero prezzi unitari con alcune fornitrici avrebbe permesso di raggiungere lo stesso obiettivo commerciale.
66
Per quanto riguarda la clausola dei contratti di fornitura che fissa il prezzo dei tubi lisci in funzione del prezzo ottenuto
dalla [OSCURATO:PERSONA] alla rivendita dei tubi filettati, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che qualsiasi produttore che acquista un prodotto per
rivenderlo dopo averlo finito si assume il rischio di un abbassamento dei prezzi sul mercato dei prodotti finiti. [OSCURATO:PERSONA]
non spiegherebbe per quali ragioni fosse necessario, all’occorrenza, sopprimere tale rischio. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
non spiega neppure perché le fornitrici di tubi lisci dovessero accettare di condividere il detto rischio commerciale.
67
Con riferimento alla circostanza, esposta al punto 153 della decisione impugnata, che la formula per la fissazione del prezzo
dei tubi lisci implicava uno scambio di informazioni commerciali che, secondo la giurisprudenza, sarebbero dovute rimanere
confidenziali (sentenze del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑141/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑347, punto 403,
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], causa T‑151/94, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑629), l’argomento avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per difendere l’uso di tale
formula non sarebbe convincente. Per quanto riguarda il quantitativo di tubi filettati venduto dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
fa notare che le fornitrici potevano calcolare molto facilmente le vendite totali di tali prodotti da parte della [OSCURATO:PERSONA], dato
che ognuna di esse forniva una percentuale fissa del fabbisogno della stessa.
68
Per quanto riguarda gli elementi di prova del 1990 e del 1993, citati ai punti 78‑81 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene innanzi tutto che essi sono ivi invocati non per dimostrare l’esistenza di un accordo formalizzato, bensì per rivelare
le intenzioni sottostanti ai contratti di fornitura sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si basa direttamente per provare l’esistenza
dell’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata.
69
Per quanto riguarda gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], secondo i quali la decisione impugnata non espone in maniera chiara come l’accordo
tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si sia poi trasformato in un accordo quadrilaterale, la [OSCURATO:PERSONA] rileva innanzi tutto che tale
secondo accordo è stato elaborato nell’ambito dell’accordo più ampio sul rispetto dei «fundamentals», sanzionato all’art. 1
di detta decisione impugnata, al quale tutte e quattro le produttrici europee aderivano dal 1990. Nel 1990, la [OSCURATO:PERSONA] e la
[OSCURATO:PERSONA] avrebbero, pertanto, concluso l’accordo descritto all’art. 2 della decisione impugnata e previsto, fin dall’inizio,
di far partecipare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultimo. [OSCURATO:PERSONA] espone che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno dovuto
aderire a tale secondo accordo prima di firmare i contratti di fornitura, ma che, per mancanza di prove della data precisa
di tale adesione, essa ha constatato tale infrazione nei loro confronti solo a partire dalla data della firma dei detti contratti.
Sarebbe pertanto chiaro, ad ogni modo, che la [OSCURATO:PERSONA] e almeno la [OSCURATO:PERSONA] sono state parti dell’accordo a partire dal 1990.
Inoltre, le quattro parti si sarebbero riunite nel 1993 e, a partire da quella data, avrebbero aderito tutte all’accordo.
70
Per quanto riguarda l’argomento secondo il quale le pretese restrizioni della concorrenza, contenute nelle clausole dei contratti
di fornitura, non sono quelle che costituiscono l’infrazione di cui all’art. 2 delle decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] rileva
che tali restrizioni rappresentano unicamente la parte scritta dell’accordo, mentre l’altra parte non è riportata in alcun
documento.
Giudizio del Tribunale
71
Si deve anzitutto respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa avrebbe chiarito la logica commerciale sottesa ai contratti
di fornitura di cui all’art. 2 della decisione impugnata, che pone sotto una luce diversa i fatti rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA]
e che consente pertanto di dare un’altra spiegazione plausibile dei fatti rispetto a quella fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] per
determinare l’esistenza di una violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza (v., in tal senso, sentenze della Corte
28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1679, punto 16; sentenza Pasta di legno II,
citata supra al punto 50, punti 126 e 127; sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da
T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], detta
«[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931, punto 725). [OSCURATO:PERSONA] l’affermazione secondo cui spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie,
provare l’esistenza di un’intesa tra le imprese indicate all’art. 2 della decisione impugnata, senza fare riferimento ai contratti
di fornitura, non è pertinente.
72
Infatti si deve constatare che la giurisprudenza sulla quale si basa la [OSCURATO:PERSONA] a tale proposito si ricollega alla situazione
nella quale la [OSCURATO:PERSONA] fa unicamente riferimento al comportamento delle imprese per concludere che esiste un’infrazione
(v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 71, punti 727 e 728). In particolare, la regola probatoria indicata
al punto 71 della sentenza Pasta di legno II, citata supra al punto 50, è pertinente unicamente in quei casi in cui la [OSCURATO:PERSONA]
si basa sulla sola esistenza di un parallelismo di comportamenti per dimostrare l’esistenza di una pratica concordata. Ciò
non si verifica nel caso di specie, dato che l’infrazione di cui trattasi si basa sui termini dei contratti di fornitura stessi,
i quali costituirebbero un’infrazione alle norme comunitarie in materia di concorrenza (v. punto 110 e segg. della decisione
impugnata) e che la [OSCURATO:PERSONA] invoca, peraltro, una serie di prove scritte complementari a sostegno della propria tesi (v.
punto 78 e segg. della decisione impugnata).
73
[OSCURATO:PERSONA], anche a voler supporre che la [OSCURATO:PERSONA] sia riuscita a dimostrare che la conclusione dei tre contratti di fornitura con
la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fosse oggettivamente conforme al suo interesse commerciale, tale circostanza non
infirmerebbe in alcun modo la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tali accordi erano illeciti. Infatti, le pratiche anticoncorrenziali
sono molto spesso nell’interesse commerciale delle singole imprese, almeno a breve termine.
74
L’oggetto e l’effetto dei contratti di fornitura sono descritti dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 111 della decisione impugnata nei
seguenti termini:
«L’oggetto di tali contratti era l’approvvigionamento in tubi lisci del “leader” del mercato degli OCTG nel Mare del [OSCURATO:PERSONA]
e lo scopo era quello di mantenere nel [OSCURATO:PERSONA] un produttore nazionale per ottenere il rispetto dei “fundamentals” nell’ambito
del [OSCURATO:PERSONA]Giappone. Il loro effetto ed oggetto principale è stata la ripartizione fra [[OSCURATO:PERSONA]], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
di tutto il fabbisogno del concorrente [[OSCURATO:PERSONA]] ([OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1994). I contratti facevano dipendere i prezzi d’acquisto
dei tubi lisci dai prezzi dei tubi filettati da [[OSCURATO:PERSONA]]; inoltre limitavano la libertà d’approvvigionamento di [[OSCURATO:PERSONA]] ([OSCURATO:PERSONA]
dal febbraio 1994) obbligando quest’ultima a comunicare ai suoi concorrenti i prezzi di vendita praticati e i quantitativi
venduti. [[OSCURATO:PERSONA]], [OSCURATO:PERSONA] (fino al febbraio 1994) e [OSCURATO:PERSONA] si impegnavano a consegnare ad un concorrente ([[OSCURATO:PERSONA]],
poi [OSCURATO:PERSONA] dal marzo 1994) quantitativi non conosciuti in anticipo».
75
I termini dei contratti di fornitura prodotti dinanzi al Tribunale confermano, in sostanza, i dati di fatto indicati nel punto
111 della decisione impugnata, nonché nei punti 78‑82 e 153. Essi prevedono, in particolare, la ripartizione del fabbisogno
della [OSCURATO:PERSONA] di tubi lisci tra i tre altri produttori europei (40% per la [OSCURATO:PERSONA], 30% per la [OSCURATO:PERSONA] e 30% per la [OSCURATO:PERSONA])
e stabiliscono il prezzo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] per i tubi lisci mediante una formula matematica che prende in considerazione
il prezzo che la stessa otteneva per i suoi tubi filettati.
76
Alla luce di tali constatazioni è sufficiente rilevare che l’oggetto e l’effetto dei contratti di fornitura consistevano nel
sostituire ai rischi della concorrenza una ripartizione negoziata del beneficio da trarre dalle vendite di tubi filettati
realizzabili sul mercato britannico, almeno tra i quattro produttori europei (v., per analogia, per quanto riguarda le pratiche
concertate, sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95,
da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries
CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «Cemento», [OSCURATO:PERSONA]. p. II‑491, punto 3150).
77
Per ciascun contratto di fornitura la [OSCURATO:PERSONA] ha vincolato i propri concorrenti in modo da far sparire ogni concorrenza effettiva
da parte loro sul mercato domestico, nonché ogni prospettiva di concorrenza di tal tipo.
78
Infatti la [OSCURATO:PERSONA] ha rafforzato la sua posizione sul mercato domestico sacrificando la propria libertà di approvvigionamento,
dato che tre dei suoi potenziali concorrenti sul mercato britannico dei tubi filettati si sono legati ad essa in modo tale
da dover subire una riduzione delle loro vendite di tubi lisci qualora fossero diminuite le vendite di tubi filettati realizzate
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per di più, il margine di profitto sulle vendite di tubi lisci che i tre fornitori si sono impegnati ad effettuare
si riduceva anche nell’ipotesi di una diminuzione del prezzo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] per i suoi tubi filettati. Pertanto era
praticamente inconcepibile che i tre suddetti produttori cercassero di competere effettivamente con la [OSCURATO:PERSONA] sul mercato britannico
dei tubi filettati, in particolare per quanto riguardava i prezzi (v. punto 153 della decisione impugnata).
79
All’inverso, accettando di concludere tali contratti, ciascun concorrente comunitario della [OSCURATO:PERSONA] si è assicurato una partecipazione
indiretta sul mercato domestico di quest’ultima nonché una parte dei benefici che ne derivavano. Per fruire di tali vantaggi
essi hanno rinunciato, di fatto, alla possibilità di vendere tubi filettati sul mercato britannico e, soprattutto a partire
dalla firma del terzo contratto, il 9 agosto 1993, che accordava il restante 30% alla [OSCURATO:PERSONA], alla possibilità di fornire
una percentuale maggiore di tubi lisci alla [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella assegnata a ciascuno di essi in precedenza. Inoltre, essi
hanno accettato l’obbligo oneroso, e pertanto commercialmente anomalo, di fornire alla loro concorrente, la [OSCURATO:PERSONA], quantitativi
di tubi prefissati solo in funzione delle vendite di tubi filettati realizzate da quest’ultima.
80
È giocoforza constatare che se i contratti di fornitura non fossero esistiti i tre produttori europei, ad esclusione della
[OSCURATO:PERSONA], avrebbero avuto normalmente, a prescindere dai «fundamentals», un interesse commerciale reale o almeno potenziale a
concorrere con quest’ultima sul mercato britannico dei tubi filettati, nonché a concorrere fra di loro per approvvigionare
la [OSCURATO:PERSONA] di tubi lisci.
81
Si deve rilevare, inoltre, che ciascun contratto di fornitura è stato concluso per una durata iniziale di cinque anni, periodo
relativamente lungo che conferma e rafforza il carattere anticoncorrenziale di tali contratti.
82
Peraltro, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la formula per la fissazione del prezzo dei tubi lisci, prevista in ciascuno dei
tre contratti di fornitura, implicava uno scambio illecito d’informazioni commerciali (v. punto 153 della decisione impugnata;
v., anche, punto 111 della stessa) che devono restare confidenziali a pena di compromettere l’autonomia della politica commerciale
delle imprese concorrenti (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 67, punto 403, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 67, punti 383 e segg.).
83
L’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale le informazioni relative ai quantitativi di tubi che essa vendeva e ai prezzi pagati
dai suoi clienti non venivano divulgate ai suoi fornitori, non può giustificarla nelle circostanze della fattispecie.
84
Per quanto riguarda i quantitativi di tubi filettati venduti dalla [OSCURATO:PERSONA] si deve constatare che i fornitori potevano facilmente
calcolarli, dato che ciascuno di essi forniva, in linea di principio, una percentuale fissa del fabbisogno della [OSCURATO:PERSONA].
85
Per quanto riguarda i prezzi, è esatto che la [OSCURATO:PERSONA] non comunicava quelli che otteneva per i suoi tubi filettati ai contraenti
in quanto tali. Di conseguenza, l’affermazione contenuta al punto 111 della decisione impugnata, secondo la quale i contratti
di fornitura «obbliga[vano la [OSCURATO:PERSONA]] a comunicare ai suoi concorrenti i prezzi di vendita praticati», esagera la portata dei
vincoli contrattuali a tale proposito. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, giustamente, al punto 153 della decisione impugnata
e dinanzi al Tribunale, che i prezzi dei tubi filettati erano in rapporto matematico con i prezzi pagati per i tubi lisci,
di modo che i tre fornitori interessati ricevevano indicazioni precise sul senso, il momento e l’ampiezza di ogni fluttuazione
dei prezzi dei tubi filettati venduti dalla [OSCURATO:PERSONA].
86
Si deve constatare non soltanto che la comunicazione di tali informazioni ai concorrenti viola l’art. 81, n. 1, CE, bensì
che, in aggiunta, la natura di tale violazione è in sostanza la stessa, sia che si tratti dei prezzi dei tubi filettati stessi,
sia che si tratti unicamente delle informazioni relative alla loro fluttuazione, oggetto di tale comunicazione. Alla luce
di ciò si deve considerare che l’imprecisione rilevata al punto precedente è insignificante nel più vasto contesto dell’infrazione
di cui all’art. 2 della decisione impugnata e che, di conseguenza, essa non ha alcuna incidenza sulla determinazione dell’esistenza
di quest’ultima.
87
Per quanto riguarda l’argomento più generale della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le restrizioni della concorrenza rilevate ai punti precedenti
non costituiscono l’infrazione specifica indicata dalla [OSCURATO:PERSONA] all’art. 2 della decisione impugnata, si deve rammentare
che tali restrizioni sono chiaramente esposte nei punti della decisione impugnata che descrivono tale infrazione, in particolare
al punto 111, citato per esteso supra al punto 74. Se l’art. 2, n. 1, della decisione impugnata indica che i contratti di
fornitura sono stati conclusi «nell’ambito dell’infrazione di cui all’articolo 1», ne emerge chiaramente che il fatto di aver
concluso tali contratti anticoncorrenziali costituisce di per sé l’infrazione constatata all’art. 2.
88
Comunque la fondatezza di tale analisi è confermata dal fatto che, all’art. 2, n. 2, della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA]
collega la durata dell’infrazione per ciascun produttore europeo al periodo di mantenimento in vigore del contratto o dei
contratti di cui esso era rispettivamente parte.
89
Inoltre tali constatazioni sono sufficienti ad escludere parimenti l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA]
non ha dimostrato che i produttori europei siano giunti ad un accordo a quattro nel modo esposto nella decisione impugnata.
A prescindere dal reale livello di concertazione che sia esistito tra i quattro produttori europei, è giocoforza constatare
che ciascuno di essi ha sottoscritto uno dei contratti di fornitura, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA] che ne ha firmati tre, limitando
la concorrenza e rientrando nell’ambito dell’infrazione di cui all’art. 81, n. 1, CE, presa in considerazione all’art. 2 della
decisione impugnata.
90
Alla luce di ciò la [OSCURATO:PERSONA] si è basata ad abundantiam su una serie di indizi esterni ai contratti di fornitura per dimostrare
l’esistenza dell’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata. Non è dunque necessario esaminare nel caso di specie
tutti gli argomenti addotti dalla ricorrente a tale proposito nella trattazione del presente motivo.
91
Tuttavia, nell’ambito del presente motivo e nei limiti in cui il grado di concertazione tra i quattro produttori comunitari
per quanto riguarda l’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata è pertinente per l’esame di determinati altri
motivi, occorre esaminare alcuni dei documenti del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa per valutare l’argomento
della [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il fatto che i tre contratti di fornitura di cui trattasi sono stati conclusi in date diverse,
di modo che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva dedurne l’esistenza di un’infrazione unica che coinvolgesse i quattro produttori europei.
92
A tale proposito il documento «Riflessioni sul contratto VAM» del 23 marzo 1990 è particolarmente rilevante. Al titolo «Scénario
II», il sig. [OSCURATO:PERSONA] vi prevede la possibilità di «ottenere che i giapponesi non intervengano sul mercato del [OSCURATO:PERSONA]
e che il problema venga risolto tra europei». «In tal caso», prosegue, «si ripartirebbero effettivamente i tubi lisci tra
la [[OSCURATO:PERSONA]], la [[OSCURATO:PERSONA]] e la [OSCURATO:PERSONA]». Al paragrafo seguente, egli rileva che «vi sarebbe probabilmente interesse
a vincolare le vendite della [[OSCURATO:PERSONA]] al tempo stesso al prezzo e al volume di VAM venduto dalla [[OSCURATO:PERSONA]]». Atteso che quest’ultima
proposta riflette con precisione i termini essenziali del contratto concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sedici mesi dopo,
era chiaro che tale strategia era stata effettivamente presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] e che detto contratto era stato
sottoscritto per attuarla.
93
Si deve parimenti respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo al fatto che il rafforzamento della parte dei «fundamentals»
relativa al rispetto dei mercati nazionali europei da parte delle produttrici giapponesi non è quello dei tre scenari prospettati
nelle due note «Riflessioni strategiche» e «Riflessioni sul contratto VAM che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione in
conclusione di queste. Infatti, dal tenore di tali due note si deduce chiaramente che il loro autore preferirebbe questa soluzione
e che l’ha respinta malvolentieri, in quanto essa era irrealizzabile. In particolare, secondo la nota «Riflessioni strategiche»
la «soluzione più vantaggiosa per la [[OSCURATO:PERSONA]]» si basava sull’ipotesi in cui «gli europei otten[gano] dai giapponesi il
rispetto del [OSCURATO:PERSONA] in Buttress e in Premium». Il sig. [OSCURATO:PERSONA] respinge questa soluzione nella detta nota per il solo
motivo che egli «sfortunatamente non crede che questa soluzione (…) possa funzionare». [OSCURATO:PERSONA], dato che tale soluzione è stata
attuata a partire dal 1991, il rigetto provvisorio di tale stratagemma nelle sue note è molto meno significativo.
94
In aggiunta, il fatto che un contratto praticamente identico sia stato poi concluso tra la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] e, infine, la [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, di modo che il fabbisogno della [OSCURATO:PERSONA] relativo ai tubi lisci fosse effettivamente
ripartito tra tali tre società a partire dal 1993, come previsto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], conferma che tali tre contratti dovevano
essere stati conclusi al fine di perseguire una strategia europea comune. Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha
inizialmente concepito tale strategia e concluso in un primo momento un contratto di fornitura con la [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente,
la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si sono uniti ad essa, il che è documentato dalla conclusione, da parte di ciascuna di tali due
società, di un contratto di fornitura con la [OSCURATO:PERSONA].
95
Alla luce delle considerazioni che precedono si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato giustamente, nella decisione
impugnata, che i contratti di fornitura costituivano l’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata e ne dimostravano
quindi sufficientemente l’esistenza. Occorre rilevare parimenti, ad ogni buon conto, che gli elementi di prova complementari
presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] confermano la correttezza della sua tesi, secondo la quale tali contratti rientravano
in una politica comune più ampia.
96
Pertanto il presente motivo dev’essere respinto.
Sul motivo avente ad oggetto la violazione dei diritti della difesa risultante da discordanze tra la CdA e la decisione impugnata
riguardo all’esame delle prove addotte per stabilire l’esistenza dell’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata
Argomenti delle parti
97
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’analisi delle note del 1990, citate ai punti 78‑81 della decisione impugnata, effettuata nella CdA è diversa
da quella contenuta nella decisione impugnata, in particolare in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non sostiene più, al punto 147 di quest’ultima,
che tali elementi probatori attestino l’esistenza di un accordo riguardante i tubi lisci tra i quattro produttori europei.
98
D’altra parte la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invocato i documenti del 1993, citati al punto 91 della decisione impugnata (il telefax
inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] intitolato «Accordo di cooperazione BS» e il documento «Sistema di tubi in acciaio»), per
sostenere l’esistenza di un accordo illecito, costituito dai contratti di fornitura, per la prima volta nella decisione impugnata.
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto l’occasione di fare osservazioni, nel corso del procedimento amministrativo, sull’analisi riportata
nella decisione impugnata a tale proposito, i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati.
99
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che la decisione finale non deve necessariamente essere identica in ogni punto alla comunicazione degli
addebiti. Nella fattispecie la CdA e la decisione impugnata conterrebbero entrambe la conclusione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA]
ha partecipato all’accordo costitutivo dell’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata insieme ad almeno un’altra
impresa a partire dal 1990, e con i suoi tre fornitori europei a partire dal 1993. Supponendo anche che esista una differenza
tra la CdA e la decisione impugnata, essa non avrebbe incidenza sui diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], tale differenza
giustificherebbe l’annullamento di una decisione finale solo nell’eventualità che, in mancanza di queste irregolarità, il
procedimento amministrativo avesse potuto portare ad un risultato diverso (sentenza della Corte 10 luglio 1980, causa 30/78,
Distillers/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2229, punto 26). Per stabilire l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa la
[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe dunque dimostrare che la decisione impugnata sarebbe potuta essere diversa se essa avesse avuto l’occasione
di contestare l’esistenza di un accordo al quale hanno partecipato tre altre imprese piuttosto che una sola. Poiché la [OSCURATO:PERSONA]
ha contestato l’esistenza di qualsivoglia accordo, la [OSCURATO:PERSONA] considera che tale approccio resta valido, qualunque sia
il numero di imprese che abbiano partecipato con essa all’infrazione di cui trattasi, e che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di difendersi
in modo adeguato.
Giudizio del Tribunale
100
Si deve anzitutto rilevare che i diritti della difesa sono violati dall’esistenza di una discordanza tra la comunicazione
degli addebiti e la decisione finale unicamente a condizione che un addebito figurante nell’una non sia stato esposto nell’altra
in modo sufficiente per consentire ai destinatari di difendersi (v., in tal senso, sentenza Cemento, citata supra al punto 76,
punti 852‑860).
101
Inoltre, la valutazione contenuta in una comunicazione degli addebiti è spesso più succinta rispetto a quella contenuta nella
decisione finale adottata, dato che costituisce soltanto una presa di posizione provvisoria della [OSCURATO:PERSONA]. Le differenze
di formulazione tra una comunicazione degli addebiti e una decisione finale, derivanti dalla diversità dei rispettivi scopi
dei due documenti, non sono tali, in linea di principio, da violare i diritti della difesa. [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, è assolutamente
naturale che la CdA non contenga punti equivalenti al punto 147 della decisione impugnata, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] trae esplicitamente
conclusioni dagli elementi probatori esaminati ai punti 78‑81 e 91 di quest’ultima. Al contrario, un tale punto di conclusione
si sarebbe eventualmente potuto considerare prematuro nella fase della CdA.
102
[OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al punto 78 della decisione impugnata, che la «[OSCURATO:PERSONA] e [la [OSCURATO:PERSONA]] hanno (…) introdotto il
concetto di “fundamentals improved”», mentre aveva considerato, al punto 63 della CdA, che erano «[g]li Europei» ad averlo
fatto. [OSCURATO:PERSONA], essa non sostiene più, nella decisione impugnata, che le note della [OSCURATO:PERSONA] attestino l’esistenza già dal 1990
di un accordo tra l’insieme dei quattro produttori europei sui tubi lisci venduti nel mercato britannico.
103
Si deve constatare che, con tale cambiamento di valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata, nella decisione impugnata, a prendere
in considerazione i fatti di cui riteneva avere adeguata prova, in particolare a seguito delle risposte alla CdA dei destinatari
di quest’ultima. Dato che le note in esame riguardavano unicamente la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di formulare
il punto 78 della decisione impugnata in modo più prudente, a tale proposito, rispetto al punto 63 della CdA.
104
In ogni caso è giocoforza constatare che tale diversità di formulazione, lungi dall’essere contraria agli interessi dei destinatari
della CdA, riflette la natura più limitata del valore probatorio attribuito dalla [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata,
alle note della [OSCURATO:PERSONA] come elementi a carico per dimostrare l’esistenza dell’infrazione indicata al suo art. 2, rispetto
alla CdA. Pertanto, non può trattarsi di una violazione dei diritti della difesa in ragione di tale diversità.
105
Per quanto riguarda gli argomenti relativi al telefax della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Accordo di cooperazione BS»,
e al documento «Sistema di tubi in acciaio», basti rilevare che il punto 118 della CdA è redatto esattamente negli stessi
termini del punto 91 della decisione impugnata e fa dunque riferimento a tali due elementi probatori nello stesso modo e nello
stesso contesto di quest’ultimo. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], sia la CdA, sia la decisione impugnata
rilevano che il telefax «Accordo di cooperazione BS» fa riferimento ai contratti sanzionati all’art. 2 di quest’ultima: «[u]na
delle proposte consisteva nel trasferire a [OSCURATO:PERSONA] le attività OCTG, mantenendo in vigore i contratti di fornitura di tubi
lisci tra [[OSCURATO:PERSONA]] e [OSCURATO:PERSONA], [[OSCURATO:PERSONA]] e [OSCURATO:PERSONA] nelle stesse proporzioni» (punto 118 della CdA e punto 91 della decisione
impugnata).
106
Ne consegue che il presente motivo è infondato e che, pertanto, la domanda di annullamento dell’art. 2 della decisione impugnata
deve essere respinta.
Sulla domanda di annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata
Sul motivo relativo alle conseguenze, per la constatazione dell’infrazione di cui all’art. 1 della decisione impugnata, dell’inesistenza
dell’infrazione constatata all’art. 2 della stessa
Argomenti delle parti
107
Ad avviso della ricorrente, se l’art. 2 della decisione impugnata dovesse essere annullato, non esisterebbero prove sufficienti
per dimostrare che essa ha partecipato, a partire dal 1991, all’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata.
108
Essa osserva innanzi tutto che l’infrazione constatata all’art. 2 della decisione impugnata è descritta al punto 164 come
costituente un modo di mettere in opera il principio di protezione dei mercati nazionali rientrante nel contesto del club
[OSCURATO:PERSONA]-Giappone. Se l’art. 2 della decisione impugnata fosse annullato, la prova della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione
constatata all’art. 1 della decisione impugnata si limiterebbe alla sua partecipazione alle riunioni del club menzionato.
109
Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sua partecipazione a queste riunioni rientrava nella sua strategia di ritiro dal mercato
dei tubi senza saldatura, decisa a partire dal 1987 e attuata con la chiusura della sua fabbrica di Clydesdale, che produceva
tubi lisci, nell’aprile 1991. Il documento di cui a pag. 4902 del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Paper for Presidents»
(in prosieguo: la «Nota per i presidenti») e fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle
dette riunioni, proverebbe che l’eventuale ristrutturazione dell’industria siderurgica europea è stata esaminata durante queste
riunioni. Nel contesto di tale ristrutturazione la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cercato di negoziare la riduzione delle sue ultime attività
sul mercato dei tubi lisci. Non vi sarebbe alcuna prova scritta che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle dette riunioni abbia
dato luogo alla collusione illegale constatata dalla [OSCURATO:PERSONA] all’art. 1 della decisione impugnata.
110
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata si basa su prove diverse da quelle
fatte valere per dimostrare l’infrazione constatata all’art. 2 della medesima. Essa rileva inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato
tali prove, né l’esistenza dei «fundamentals» di ripartizione dei mercati.
Giudizio del Tribunale
111
Si deve anzitutto rilevare che, poiché la domanda di annullamento dell’art. 2 della decisione impugnata è stata respinta per
le ragioni suesposte, il presente motivo è, in linea di principio, inconferente.
112
Infatti, il presente motivo potrebbe essere fondato solo se la [OSCURATO:PERSONA] si fosse basata ingiustamente sull’esistenza dell’infrazione
rilevata all’art. 2 della decisione impugnata per determinare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a quella indicata al suo art. 1.
Ciò si verificherebbe, in primo luogo, se l’esistenza dell’infrazione relativa ai tubi lisci contestata all’art. 2 della decisione
impugnata non fosse stata sufficientemente dimostrata o ancora, in secondo luogo, se non si fosse determinato che tale infrazione
consisteva in una concertazione illecita tra i quattro produttori europei nell’ambito dell’infrazione commessa all’interno
del club [OSCURATO:PERSONA]-Giappone con i produttori giapponesi in merito al mercato a valle dei tubi filettati e constatata all’art. 1.
113
Orbene, è stato deciso supra ai punti 71‑96 che l’esistenza dell’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata è
stata sufficientemente dimostrata. Inoltre è stato dichiarato supra ai punti 91‑96 che i contratti costitutivi di tale infrazione
sono effettivamente stati sottoscritti nell’ambito di una concertazione, volta in particolare a rafforzare l’accordo illecito
concluso nell’ambito del club [OSCURATO:PERSONA]‑Giappone, tra i quattro produttori europei destinatari della decisione impugnata.
114
In ogni caso si deve osservare che, all’art. 1 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata a considerare che
la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all’infrazione in essa contestata unicamente in ragione del suo comportamento anticoncorrenziale
sul mercato a monte dei tubi lisci, che costituisce l’infrazione di cui al suo art. 2, bensì ha rilevato che tale impresa
aveva direttamente partecipato, inoltre, all’accordo di ripartizione dei mercati dei tubi filettati con gli altri produttori
europei e con i produttori giapponesi.
115
Anche se l’esistenza dell’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata conferma la valutazione effettuata dalla
[OSCURATO:PERSONA] sull’infrazione di cui al suo art. 1, quest’ultima e la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla stessa si basano essenzialmente
su prove diverse rispetto a quelle prese in considerazione per stabilire l’esistenza dell’infrazione di cui al suo art. 2
e, segnatamente, sulla testimonianza del sig. [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, punti 62‑67 della decisione impugnata). Orbene,
la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato la pertinenza di tali prove per stabilire l’esistenza dell’infrazione di cui all’art. 1 della decisione
impugnata. [OSCURATO:PERSONA], anche ammettendo che occorresse annullare l’art. 2 della decisione impugnata, nonostante quanto esposto in
precedenza, tale annullamento non potrebbe comportare l’annullamento del suo art. 1.
116
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente basato sulle ragioni per cui essa ha partecipato alle riunioni del club [OSCURATO:PERSONA]-Giappone,
emerge da una ben consolidata giurisprudenza che, qualora un’impresa partecipi, anche senza prendervi parte attivamente, a
riunioni tra imprese aventi uno scopo anticoncorrenziale e non si distanzi pubblicamente da queste ultime, lasciando intendere
alle altre partecipanti di prendere parte all’intesa risultante da dette riunioni e di conformarvisi, si può ritenere che
essa partecipi all’intesa risultante da dette riunioni (v., in particolare, sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa
T‑7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1711, punto 232).
117
Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non ha negato la sua partecipazione alle riunioni del club [OSCURATO:PERSONA]-Giappone e, come è già stato
rilevato in precedenza, non avanza argomenti per rimettere in discussione la veridicità e la forza probatoria degli elementi
di prova invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata in relazione all’esistenza dell’infrazione di cui all’art. 1
di quest’ultima.
118
Emerge da quanto esposto che il presente motivo dev’essere respinto.
Sul motivo riguardante l’errore di valutazione relativo alla durata dell’infrazione di cui all’art. 1 della decisione impugnata
Argomenti delle parti
119
[OSCURATO:PERSONA] ha parimenti sollevato un motivo relativo al preteso errore contenuto nella decisione impugnata in merito alla durata
dell’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata. Tale motivo dovrebbe condurre all’annullamento parziale di
detto art. 1, nonché alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA].
120
[OSCURATO:PERSONA] osserva che la [OSCURATO:PERSONA] dichiara di aver constatato l’esistenza dell’infrazione descritta all’art. 1 della decisione
impugnata a partire dal 1990 a causa dell’esistenza di accordi di autolimitazione in vigore prima di tale data (punto 108
della decisione impugnata). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i detti accordi sono stati prorogati fino all’inizio del 1991 per cui, secondo
il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA], non vi è potuta essere infrazione prima del 1991. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che un altro destinatario
della decisione impugnata produrrà la prova di questa proroga. Poiché nel suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di
ordinare, se necessario, un procedimento di istruttoria preliminare, nella replica essa chiede al Tribunale di ordinare alla
[OSCURATO:PERSONA] o a qualsiasi parte terza di produrre qualsiasi documento rilevante ai fini della presente causa e, in particolare,
qualsiasi documento contenente la prova di una proroga degli accordi di autolimitazione.
121
[OSCURATO:PERSONA] constata che la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto alcuna prova a sostegno del suo argomento secondo cui gli accordi di
autolimitazione con il governo giapponese sono terminati solo nel 1991. Poiché il fatto di esprimere la speranza che un’altra
parte produrrà tale prova non può essere considerato una prova effettiva, la [OSCURATO:PERSONA] non ritiene di dover rispondere a
questo argomento. In ogni caso, il fatto di non infliggere un’ammenda durante il periodo di validità dell’accordo di autolimitazione
avrebbe già costituito una concessione alla luce del parere della [OSCURATO:PERSONA] sulle importazioni di prodotti giapponesi nella
[OSCURATO:PERSONA] (GU 1972, C 111, pag. 13).
Giudizio del Tribunale
122
Si deve rilevare innanzi tutto che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al punto 108 della decisione impugnata, che essa avrebbe
potuto accertare l’esistenza dell’infrazione già nel 1977, ma che ha preferito non farlo in quanto esistevano accordi di autolimitazione.
[OSCURATO:PERSONA], all’art. 1 della decisione impugnata, essa ha accertato l’esistenza dell’infrazione solamente a partire dal 1990. È
giocoforza constatare che ciò costituisce una concessione della [OSCURATO:PERSONA] alle imprese destinatarie della decisione impugnata.
123
È importante notare che nessuna delle parti ha sostenuto dinanzi al Tribunale che tale concessione andasse rimessa in discussione
nella presente controversia. Di conseguenza, l’esame del Tribunale nell’ambito del presente procedimento non deve vertere
sulla legittimità o sull’opportunità della detta concessione, bensì soltanto sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA], avendola fatta
espressamente nella motivazione della decisione impugnata, l’abbia applicata correttamente nella fattispecie. Si deve ricordare
al riguardo che la [OSCURATO:PERSONA] deve apportare prove precise e concordanti per corroborare la ferma convinzione che l’infrazione
dedotta sia stata commessa, visto che è ad essa che incombe l’onere di provare l’esistenza dell’infrazione e, pertanto, la
sua durata (sentenze CRAM e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 71, punto 20, e Pasta di legno II, citata supra al
punto 50, punto 127; sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, cause riunite T‑68/89, T‑77/89 e T‑78/89, SIV e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1403, punti 193‑195, 198‑202, 205‑210, 220‑232, 249, 250 e 322‑328, e 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2707, punti 43 e 72).
124
[OSCURATO:PERSONA], la concessione sopra descritta fa della pretesa cessazione degli accordi di autolimitazione il criterio determinante
per valutare se dichiarare accertata l’infrazione per il 1990. Siccome si tratta di accordi conclusi a livello internazionale
tra il governo giapponese, rappresentato dal Ministero internazionale giapponese del Commercio e dell’Industria, e la [OSCURATO:PERSONA],
rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve affermare che quest’ultima avrebbe dovuto conservare la documentazione comprovante
la data in cui i detti accordi hanno perso vigore, così come prescrive il principio di buona amministrazione. Essa dovrebbe
pertanto essere in grado di produrre questa documentazione dinanzi al Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia affermato, dinanzi
al Tribunale, di aver effettuato ricerche nei propri archivi, ma di non aver potuto reperire documenti attestanti la data
di cessazione dei detti accordi.
125
Anche se, in generale, un ricorrente non può trasferire l’onere probatorio sul convenuto valendosi di circostanze che non
è in grado di provare, nel caso di specie la nozione di onere probatorio non può essere applicata a profitto della [OSCURATO:PERSONA]
per quanto riguarda la data di cessazione degli accordi internazionali da essa conclusi. L’inspiegabile incapacità della [OSCURATO:PERSONA]
a produrre elementi probatori relativi ad una circostanza che la riguarda direttamente impedisce al Tribunale di statuire
con cognizione di causa sulla data di cessazione dei detti accordi. Sarebbe contrario al principio di buona amministrazione
della giustizia far sopportare le conseguenze di tale incapacità della [OSCURATO:PERSONA] alle imprese destinatarie della decisione
impugnata, le quali, a differenza dell’istituzione convenuta, non erano in condizione di apportare la prova mancante.
126
Alla luce di ciò, si deve giudicare, eccezionalmente, che incombeva alla [OSCURATO:PERSONA] l’onere di provare la data di cessazione
degli accordi di autolimitazione. Orbene, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha apportato la prova di tale circostanza,
né nella decisione impugnata né dinanzi al Tribunale.
127
Peraltro né la [OSCURATO:PERSONA] né, a maggior ragione, la [OSCURATO:PERSONA] hanno preteso che gli accordi di autolimitazione fossero ancora
in vigore nel 1991.
128
Occorre perciò considerare, ai fini del presente procedimento, che gli accordi di autolimitazione conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA]
e le autorità giapponesi sono rimasti in vigore fino alla fine del 1990.
129
In ogni caso, le ricorrenti giapponesi hanno dedotto elementi probatori che attestano il rinnovo degli accordi di autolimitazione
fino al 31 dicembre 1990, se non altro a livello giapponese, ciò che corrobora la tesi della [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento
(v. sentenza del Tribunale in data odierna, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2501, punto 345). Si deve affermare che il Tribunale, nelle cause riunite in cui ogni parte ha avuto occasione
di consultare l’insieme dei fascicoli, può tener conto d’ufficio degli elementi probatori risultanti dai fascicoli delle cause
parallele (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T‑113/89, Nefarma e Bond van Groothandelaren in
het [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑797, punto 1, e causa T‑116/89, Prodifarma e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑843,
punto 1). Orbene, nella fattispecie il Tribunale è indotto a pronunciarsi su cause riunite ai fini della trattazione orale
aventi ad oggetto una medesima decisione d’infrazione e in cui tutte le ricorrenti hanno chiesto la riduzione dell’importo
delle ammende cui sono state condannate.
130
Quindi il Tribunale è formalmente a conoscenza, nella presente controversia, degli elementi probatori prodotti dalle quattro
ricorrenti giapponesi e non è necessario statuire sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta a far ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre
tali documenti nel presente procedimento.
131
Si deve rilevare, peraltro, che la [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale non soltanto di annullare la decisione impugnata relativamente
alla data d’inizio dell’infrazione di cui all’art. 1 della stessa e, parimenti, alla durata di tale infrazione, ma anche di
ridurre, nell’esercizio della sua competenza estesa anche al merito, sancita in conformità all’art. 229 CE dall’art. 17 del
regolamento n. 17, l’importo dell’ammenda ad essa inflitta in considerazione di tale minor durata. La detta competenza implica
che il Tribunale, allorché riforma l’atto impugnato modificando l’importo delle ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA], deve tener
conto di tutti gli elementi di fatto rilevanti (sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P,
C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375,
punto 692). Alla luce di ciò, e dato che tutte le ricorrenti hanno contestato l’accertamento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui
l’infrazione avrebbe avuto inizio dal 1° gennaio 1990, non sarebbe congruo che il Tribunale valutasse isolatamente la situazione
di ciascuna delle ricorrenti nelle circostanze di specie limitandosi ai soli elementi di fatto di cui esse hanno scelto di
avvalersi per perorare la propria causa, trascurando quelli che altre ricorrenti o la [OSCURATO:PERSONA] hanno potuto invocare.
132
Inoltre, emerge dall’insieme di tali considerazioni che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato
il presente motivo in modo effettivo, non è pertinente nelle circostanze del caso di specie.
133
Emerge da quanto esposto che, alla luce della concessione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, la durata dell’infrazione
di cui all’art. 1 di quest’ultima deve essere ridotta di un anno. [OSCURATO:PERSONA], l’art. 1 della decisione impugnata deve essere annullato
nella parte in cui considera esistente in data anteriore al 1° gennaio 1991 l’infrazione contestata alla [OSCURATO:PERSONA].
134
La domanda diretta all’annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata dev’essere respinta per il resto.
Sulla domanda di annullamento dell’ammenda
Argomenti delle parti
135
Nell’ambito di questa domanda, la [OSCURATO:PERSONA] solleva un motivo unico relativo alla violazione dei diritti della difesa. Essa sostiene
che emerge dalla giurisprudenza che la CdA deve indicare in modo chiaro tutti gli elementi essenziali sui quali si basa la
[OSCURATO:PERSONA], per dare ai destinatari le indicazioni necessarie per difendersi non solo da una constatazione di infrazione
ma anche, se necessario, dall’imposizione di ammende. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi l’obbligo, per rispettare i diritti della
difesa dei destinatari, di dare, sulla base degli elementi a sua disposizione, una indicazione sufficiente, nella fase della
CdA, sulla durata dell’infrazione contestata, sulla sua gravità e sulla questione se l’infrazione sia stata commessa intenzionalmente
o per negligenza (sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punti 14, 15 e 21; 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461, punto 20; e 16 marzo
2000, cause riunite C‑395/96 P e C‑396/96 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1365, punto 142).
136
Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la Corte ha precisato esplicitamente che la [OSCURATO:PERSONA]
doveva indicare la durata da essa constatata provvisoriamente nella fase della CdA, sulla base delle informazioni di cui essa
disponeva, e non limitarsi semplicemente a precisare che sarà tenuto conto della durata dell’infrazione ai fini della fissazione
dell’ammenda, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 135,
punto 15). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’obbligo di indicare la gravità dell’infrazione e la sua natura colposa o intenzionale dev’essere
analogo, affinché i destinatari di una CdA possano esercitare utilmente i loro diritti della difesa in relazione a questi
elementi. Il Tribunale avrebbe confermato questa interpretazione nella sentenza Cemento, citata supra al punto 76 (punti 483
e 484). In caso contrario, tale obbligo verrebbe privato di contenuto, in quanto implicherebbe che la CdA deve semplicemente
esporre i criteri pertinenti, che risultano in ogni caso dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
137
Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato questo obbligo sia per quanto riguarda la gravità dell’infrazione sia per
quanto riguarda la questione se quest’ultima sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, poiché i punti 153 e 154
della CdA non comportano alcuna indicazione su tali due elementi. [OSCURATO:PERSONA] precisa di aver attirato l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA]
su tale lacuna al punto 6.7 della sua risposta alla CdA (allegato 11 al ricorso) senza che la [OSCURATO:PERSONA] le abbia inviato
informazioni complementari su tale punto.
138
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, alla luce di ciò, essa non ha avuto occasione di esprimersi sulla valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]
su tali questioni prima dell’adozione da parte di quest’ultima della decisione impugnata, in cui essa conclude che l’infrazione
asseritamente commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] era molto grave e che questa società era cosciente dell’illiceità delle sue azioni (punto 161
della decisione impugnata). I diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero quindi stati violati, per cui l’ammenda che le è
stata inflitta dovrebbe essere annullata.
139
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] interpreta erroneamente la sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra
al punto 135 (punto 21), in quanto essa deduce da tale giurisprudenza che la [OSCURATO:PERSONA] deve esporre, nella CdA, la sua valutazione
provvisoria degli elementi che essa intende prendere in considerazione ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda.
In realtà, la Corte avrebbe semplicemente richiesto che la [OSCURATO:PERSONA] precisi quali criteri siano applicati. Infatti, l’interpretazione
della sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe incompatibile con quella
adottata nella sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 135 (punto 19), secondo la quale, se la [OSCURATO:PERSONA] desse
indicazioni riguardanti l’importo delle ammende previste prima che l’impresa oggetto dell’indagine abbia avuto modo di esporre
le sue difese circa gli addebiti contestati, ciò equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno la sua decisione definitiva.
140
Peraltro, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo ai punti 483 e 484 della sentenza Cemento, citata sopra al punto 76, non sarebbe
pertinente, poiché tali punti si riferiscono alla questione se la [OSCURATO:PERSONA], nella sua CdA, abbia espresso l’intenzione
di infliggere un’ammenda a determinate parti. Nella fattispecie, invece, sarebbe pacifico che dal punto 154 della CdA emergeva
chiaramente l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA].
141
Orbene, dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 deriverebbe che per fare ciò, la [OSCURATO:PERSONA] doveva necessariamente tenere
conto della gravità e della durata dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] doveva quindi necessariamente rendersi conto della pertinenza
di tali parametri a riguardo. Peraltro, poiché il carattere intenzionale o colposo dell’infrazione è un presupposto per l’imposizione
di un’ammenda ai sensi di tale disposizione, il detto avvertimento sarebbe stato sufficiente per informare la [OSCURATO:PERSONA] della
posizione della [OSCURATO:PERSONA] su tale criterio. Poiché la pubblicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998,
C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti per il calcolo delle ammende») è anteriore alla trasmissione della CdA ai suoi
destinatari, la [OSCURATO:PERSONA] ne avrebbe dovuto dedurre che l’accordo di ripartizione dei mercati che le veniva addebitato costituiva
una violazione molto grave dell’art. 81, n. 1, CE.
142
Poiché il Tribunale nella causa Cemento, citata supra al punto 76, ha affermato che la CdA deve contenere dettagli sul carattere
intenzionale o colposo dell’infrazione e sulla sua gravità, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questi dettagli possano essere indicati
nel testo stesso della CdA e non necessariamente nella parte di quest’ultima che rinvia all’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17. A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato sufficienti le informazioni contenute nella CdA
riguardo alla durata dell’infrazione. Poiché tali informazioni sono contenute in passaggi della CdA distinti da quelli dedicati
all’imposizione di un’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] accetta il principio secondo cui è necessario tenere
conto del complesso della CdA a questo riguardo. Orbene la CdA conterrebbe una descrizione dettagliata dell’infrazione da
cui emerge che la [OSCURATO:PERSONA] la considerava rilevante (v., in particolare, punto 147 della CdA). Per quanto riguarda il carattere
intenzionale di un’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, secondo la giurisprudenza, essa non deve dimostrare l’esistenza
di un’intenzione soggettiva a tale riguardo, ma solo che le parti avrebbero dovuto sapere che il loro comportamento implicava
una violazione dell’art. 81, n. 1, CE (sentenza della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 207,
punto 299). Ciò premesso, sarebbe sufficiente dimostrare, nella CdA, che il comportamento delle parti era tale da essere considerato
oggettivamente come avente carattere intenzionale o colposo.
143
In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 1.6, 3.14 e 3.15 della sua risposta alla CdA, avrebbe espressamente presentato argomenti
volti a minimizzare la gravità dell’infrazione e avrebbe fatto espressamente riferimento a tale fattore ai punti 6.3, 6.4
e 6.7 di questa. Ai punti 3.12, 3.15 e 4.5-4.9 della stessa risposta, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe spiegato le ragioni che giustificano
il suo comportamento prima di concludere, ai punti 6.1 e 6.2 nella rubrica «Questioni relative alle ammende», che non vi era
stata violazione dell’art. 81, n. 1, CE da parte sua, negando in tal modo qualsiasi infrazione e, a maggior ragione, qualsiasi
infrazione intenzionale. [OSCURATO:PERSONA] deduce da tali circostanze che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto l’occasione, e ne ha approfittato,
di far conoscere il suo punto di vista su tutte le questioni relative alle ammende e che quindi i suoi diritti della difesa
non sono stati violati. In tal modo, poiché la pretesa violazione dei diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto alcuna
incidenza negativa sulle sue possibilità di difendersi in pratica, la decisione impugnata, in ogni caso, non dovrebbe essere
annullata per questo motivo (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 71, punto 1020).
Giudizio del Tribunale
144
Si deve anzitutto rilevare che la CdA deve indicare in modo chiaro tutti gli elementi essenziali sui quali si basa la [OSCURATO:PERSONA],
per dare ai destinatari le indicazioni necessarie per difendersi non solo da una constatazione d’infrazione, ma anche, se
necessario, dall’imposizione di ammende. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi l’obbligo, per rispettare i diritti della difesa dei destinatari,
di dare, sulla base degli elementi a sua disposizione, un’indicazione sufficiente, nella fase della CdA, sulla durata dell’infrazione
contestata, sulla sua gravità e sulla questione se l’infrazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza (sentenze
Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 135, punti 14, 15 e 21; Michelin/[OSCURATO:PERSONA], citata supra
al punto 135, punto 20; e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 135, punto 142).
145
A tale proposito, l’obbligo di dare un’indicazione sulla gravità e sul carattere intenzionale o negligente dell’infrazione
sarebbe svuotato del suo contenuto se una semplice parafrasi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 fosse sufficiente di
per sé ad adempierlo (v., in tal senso, sentenza Cemento, citata supra al punto 76, punti 483 e 484). Infatti, sarebbe insensato
se la [OSCURATO:PERSONA] avesse semplicemente l’obbligo di informare i destinatari di una comunicazione degli addebiti sulle disposizioni
del regolamento n. 17, che comunque si presume siano loro note, a pena dell’annullamento della decisione d’infrazione adottata.
146
Alla luce di quanto precede è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima
deve esporre, nella CdA, una breve valutazione provvisoria sulla durata dell’infrazione contestata, sulla sua gravità e sulla
questione se l’infrazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza nelle circostanze del caso di specie. Tuttavia
l’adeguatezza di tale valutazione provvisoria, volta a mettere i destinatari di una comunicazione degli addebiti in condizione
di difendersi, va verificata alla luce non solo del tenore della decisione ma anche del suo contesto, nonché del complesso
delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., per analogia, sentenza del Tribunale 25 giugno 1998,
cause riunite T‑371/94 e T‑394/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2405, punti 89 e segg.).
147
Nel caso di specie, trattandosi del carattere intenzionale o colposo dell’infrazione, si deve considerare che le informazioni
fornite nella CdA soddisfano i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza.
148
Infatti la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato più volte nella CdA (in particolare ai punti 129 e 137) che l’accordo concluso nell’ambito
del club [OSCURATO:PERSONA]-Giappone perseguiva lo scopo di spartirsi i mercati dei tubi filettati e di limitare, in tal modo, la concorrenza.
Orbene, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] stabilisca, in una decisione che constati un’infrazione alle regole della concorrenza,
che un comportamento, il cui carattere è oggettivamente illecito, è stato compiuto intenzionalmente o per negligenza perché
sia autorizzata l’imposizione di un’ammenda in relazione all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. È palese che il fatto di
concludere un accordo di ripartizione di mercati, come quello constatato all’art. 1 della decisione impugnata, presenta necessariamente
un carattere intenzionale, dato che un’impresa non può concludere un tale accordo inavvertitamente.
149
Pertanto si deve concludere che la CdA non ha lasciato sussistere, nel caso di specie, alcun dubbio sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
abbia considerato, in tale fase del procedimento, che l’infrazione constatata poi all’art. 1 della decisione impugnata fosse
stata commessa intenzionalmente.
150
Gli argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla sua valutazione provvisoria della gravità dell’infrazione sono invece poco
convincenti.
151
Nella CdA la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata, ai punti 153 e 154 della stessa, a palesare la sua intenzione di infliggere un’ammenda
rammentando i termini dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. È vero che essa ha indicato, al punto 147 della CdA, che
si trattava di un accordo di ripartizione di mercati che implicava una restrizione significativa («rilevante») della concorrenza.
Tuttavia è giocoforza constatare che tale affermazione non consente di chiarire se si trattava secondo la [OSCURATO:PERSONA] di una
infrazione «grave» o «molto grave» ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende.
152
Parimenti, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] basato sulla pubblicazione di detti orientamenti non è persuasivo. Anche in questo
caso, se il Tribunale dovesse ritenere che tale pubblicazione sia sufficiente di per sé a consentire ai destinatari di una
comunicazione degli addebiti di dedurre dalla descrizione della natura dell’infrazione la categoria in cui la [OSCURATO:PERSONA]
la classifichi, non avrebbe alcuna funzione pratica l’obbligo, derivante dalla giurisprudenza, di fornire indicazioni concernenti
la gravità dell’infrazione (v. supra, punto 145).
153
Si deve quindi concludere che, nel caso di specie, la CdA è viziata in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha in essa indicato la sua
valutazione provvisoria della gravità dell’infrazione commessa.
154
Tuttavia, tale considerazione non può condurre di per sé all’annullamento della decisione impugnata. Infatti, l’obbligo di
includere nella comunicazione degli addebiti una breve valutazione provvisoria relativa alla durata dell’infrazione contestata,
alla sua gravità e alla questione se l’infrazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza non è fine a sé stesso,
bensì è volto a mettere il destinatario di una comunicazione degli addebiti in condizioni di difendersi utilmente (v. supra,
punto 146, nonché, per analogia, sentenza Cemento, citata supra al punto 76, punto 156).
155
[OSCURATO:PERSONA], tale obbligo non può essere scisso dal principio del rispetto dei diritti della difesa ed è da esso condizionato (v.,
per analogia, sentenza Cemento, citata supra al punto 76, punto 156, e giurisprudenza ivi cit.). Il giudice comunitario non
deve annullare le misure comunitarie sulla base di omissioni in un documento preparatorio, quale una comunicazione degli addebiti,
che non hanno conseguenze per la difesa delle imprese in causa. Occorre dunque esaminare se la difesa della [OSCURATO:PERSONA] è stata
interessata dal vizio rilevato supra al punto 153.
156
Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente avanzato degli argomenti nella sua risposta alla CdA, in particolare
alla sezione 6 di quest’ultima, volti a minimizzare la gravità dell’infrazione commessa. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto
valere che emerge dal contesto dell’accordo di ripartizione dei mercati in esame che un’eventuale infrazione da essa commessa
non sarebbe di gravità tale da giustificare l’imposizione di un’ammenda (v. punto 6.3 della risposta alla CdA), che essa stava
per ritirarsi dai mercati dei tubi OCTG e dei linepipe senza saldatura e dunque stava per limitare il proprio ruolo in quest’ultimo
settore al momento in cui l’infrazione sarebbe stata commessa (v. punto 6.4, paragrafo 3, della risposta alla CdA) e, infine,
che la portata geografica della sua partecipazione e la categoria dei prodotti interessati dall’infrazione erano limitate
(v., rispettivamente, punto 6.4, paragrafo 2, e punto 6.5 della risposta alla CdA). Si deve osservare, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA]
ha esposto argomenti dettagliati di natura fattuale relativi a tali elementi alla sezione 3 della sua risposta alla CdA.
157
Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in che modo lo svolgimento del procedimento amministrativo e il contenuto della
decisione impugnata sarebbero potuti essere diversi per quanto riguarda la gravità dell’infrazione e, pertanto, l’importo
dell’ammenda, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse precisato, nella CdA, in quale grado di gravità faceva rientrare l’infrazione derivante
dall’accordo di ripartizione dei mercati nell’ambito del club [OSCURATO:PERSONA]-Giappone (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra
al punto 71, punto 1021, e giurisprudenza ivi cit.). La semplice affermazione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 6.7 di detta risposta,
ai sensi della quale essa presume che vi sia una nuova occasione di pronunciarsi sui criteri menzionati negli orientamenti
per il calcolo delle ammende, non può modificare la sua posizione giuridica a tale proposito.
158
Infine si deve rilevare, ad abundantiam, che tale conclusione è corroborata dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato dinanzi al
Tribunale argomenti (v., infra, punti 161 e segg.) sostanzialmente identici a quelli contenuti nella sezione 6 della sua risposta
alla CdA (v. supra, punto 156), al fine di mettere in discussione specificamente la valutazione della gravità dell’infrazione
di cui all’art. 1 della decisione impugnata, indicata ai punti 159‑165 della stessa. Orbene, il giudice comunitario ha competenza
anche di merito per rivalutare l’importo delle ammende inflitte in forza dell’art. 17 del regolamento n. 17. Ne consegue che,
se una parte ritiene che uno dei fattori relativi a tale questione sia stato valutato in modo errato dalla [OSCURATO:PERSONA], essa
ha la possibilità di sollevare ogni argomento atto a corroborare tale tesi dinanzi al Tribunale.
159
Pertanto, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse esposto nella CdA la sua valutazione provvisoria in merito alla gravità dell’infrazione,
non vi è alcun motivo di supporre che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato, nella sua risposta alla CdA, argomenti sensibilmente diversi
da quelli che figurano effettivamente alla sezione 6 di detta risposta.
160
Alla luce di quanto precede il presente motivo, nonché, di conseguenza, la domanda di annullamento dell’ammenda, devono essere
respinti.
Sulla domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda
Sul motivo vertente su un errore di valutazione per quanto riguarda la gravità dell’infrazione
Argomenti delle parti
161
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che, pur supponendo che essa abbia partecipato all’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata,
dalla circostanza che essa si stava ritirando dal mercato dei tubi senza saldatura consegue che la sua posizione commerciale
era molto diversa da quella delle altre produttrici sanzionate. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto ritenere che l’infrazione
era meno grave per quello che la riguardava e, pertanto, fissare un importo di base dell’ammenda meno elevato che nel caso
delle altre partecipanti all’infrazione.
162
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le sue attività erano tradizionalmente orientate verso il mercato del [OSCURATO:PERSONA], il quale
era solo «semiprotetto» secondo la [OSCURATO:PERSONA] (punto 62 della decisione impugnata) e sul quale le produttrici giapponesi
erano concorrenti maggiori. Inoltre le vendite di tubi senza saldatura OCTG realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] su tale mercato avrebbero
riguardato essenzialmente tubi filettati premium e non i tubi OCTG filettati standard di cui all’art. 1 della decisione impugnata.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto tener conto di questi fattori anche per valutare la gravità dell’infrazione
da essa commessa.
163
[OSCURATO:PERSONA] ricorda, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato l’infrazione constatata all’art. 2 della decisione impugnata
come accessoria all’infrazione constatata all’art. 1 della stessa. L’eventuale annullamento del detto art. 2, così, dovrebbe
necessariamente incidere sulla gravità della pretesa partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione principale, cui si riferisce
l’art. 1.
164
[OSCURATO:PERSONA] rileva di aver espressamente tenuto conto, ai punti 106 e 162 della decisione impugnata, della circostanza
che l’infrazione constatata all’art. 1 della stessa aveva avuto solo effetti limitati, e di aver pertanto ridotto l’importo
dell’ammenda. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la sua partecipazione all’infrazione ha avuto un impatto limitato sarebbe
quindi irrilevante nell’ambito del presente procedimento.
165
Inoltre, l’eventuale annullamento dell’infrazione constatata all’art. 2 della decisione impugnata non avrebbe alcuna incidenza
sull’importo dell’ammenda poiché, come ricorda la [OSCURATO:PERSONA], nessuna ammenda separata è stata imposta per questa infrazione.
Giudizio del Tribunale
166
Occorre rilevare, in via preliminare, che la [OSCURATO:PERSONA], anche se non ha espressamente menzionato gli orientamenti nella
decisione impugnata, ha nondimeno determinato l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente applicando il metodo di calcolo
ivi impostosi (v., a tale proposito, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 116, punto 53, confermata
in seguito a impugnazione con sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑51/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4235,
e giurisprudenza ivi citata).
167
Orbene, ai sensi del punto 1 A degli orientamenti per il calcolo delle ammende, «[p]er valutare la gravità dell’infrazione,
occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato
geografico rilevante». Ebbene, al punto 159 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] rileva di aver tenuto conto, per determinare
la gravità dell’infrazione, di tutti e tre i detti criteri.
168
Al punto 161 della decisione impugnata, però, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata essenzialmente sulla natura del comportamento illecito
di tutte le imprese per concludere che l’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata è «molto grave». Al riguardo
essa ha fatto valere la natura gravemente anticoncorrenziale e nociva al buon funzionamento del mercato interno dell’accordo
di ripartizione dei mercati sanzionato, il carattere intenzionale dell’infrazione commessa e la natura segreta ed istituzionalizzata
del sistema messo in atto per restringere la concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì tenuto in considerazione, sempre al punto 161,
che «i quattro Stati membri in questione rappresentano la maggior parte del consumo degli OCTG e dei linepipe senza saldatura
nella [OSCURATO:PERSONA] e dunque un vasto mercato geografico».
169
Al contrario, al punto 160 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che «l’infrazione ha avuto, di fatto, un’incidenza
limitata sul mercato» dato che i due specifici prodotti che ne erano oggetto, vale a dire gli OCTG standard ed i linepipe
«project», rappresentavano solo il 19% del consumo comunitario degli OCTG e dei linepipe senza saldatura e che grazie ai progressi
della tecnologia i tubi saldati potevano soddisfare una parte della domanda di tubi senza saldatura.
170
[OSCURATO:PERSONA], al punto 162 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver classificato quest’infrazione tra quelle «molto gravi»
sulla base dei fattori enumerati al punto 161, ha fatto notare il quantitativo relativamente ridotto delle vendite dei prodotti
in questione da parte delle destinatarie della decisione impugnata nei quattro Stati membri interessati (EUR 73 milioni all’anno).
Tale riferimento alle dimensioni del mercato rilevante corrisponde alla valutazione dell’impatto limitato dell’infrazione
sul mercato espressa al punto 160 della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque deciso di imporre un’ammenda in funzione
della gravità di appena EUR 10 milioni. In realtà gli orientamenti per il calcolo delle ammende prevedono, in principio, per
infrazioni rientranti in tale categoria, un importo «oltre i 20 milioni di [euro]». Si deve considerare che tale riduzione
dell’importo stabilito in funzione della gravità al 50% della somma minima solitamente applicata in caso di infrazione «molto
grave» tiene adeguato conto dell’impatto limitato dell’infrazione sul mercato nella fattispecie.
171
Infine la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al punto 165 della decisione impugnata, che tutte le imprese destinatarie della decisione
impugnata erano di grandi dimensioni, e che quindi non occorreva differenziare gli importi delle ammende stabiliti a seconda
dei partecipanti all’infrazione.
172
Va osservato, a tale proposito, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata in gran parte in tale valutazione sulla natura dell’infrazione
per stabilire che quest’ultima era molto grave. Orbene, emerge dalle note della [OSCURATO:PERSONA], menzionate in particolare ai punti 62,
67, 78 e 80 della decisione impugnata, che la collaborazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] era particolarmente stretta.
173
Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale essa stava per ritirarsi dai mercati sia dei tubi OCGT sia dei
linepipe e si trovava, pertanto, in una situazione commerciale diversa da tutti gli altri destinatari della decisione impugnata,
si deve rilevare anzitutto che i motivi soggettivi per i quali un’impresa commette un’infrazione non sono pertinenti nell’ambito
della valutazione della gravità oggettiva di quest’ultima. Fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non si è ritirata dai mercati rilevanti e
ha continuato a partecipare attivamente all’infrazione contestata, il carattere temporaneo della sua presenza su detti mercati
non è pertinente.
174
Si deve osservare, d’altro canto, che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al punto 92 della decisione impugnata, che il 22 febbraio
1994 la [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto le sue attività di filettatura alla [OSCURATO:PERSONA] e che, nel suo caso, l’infrazione è stata commessa
unicamente dal 1990 al febbraio 1994, come indicato all’art. 1, n. 2, di detta decisione. Emerge dal punto 166 della decisione
impugnata che l’infrazione contestata alla [OSCURATO:PERSONA] è stata presa in considerazione per il solo periodo di quattro anni, dal
1990 al 1994, il che è confermato dal fatto che l’importo di base dell’ammenda per la [OSCURATO:PERSONA] è stato fissato a EUR 14 milioni
al punto 167. Alla luce di una lettura d’insieme della decisione impugnata si deve concludere che l’anno 1990 è stato incluso
e l’anno 1994 escluso ai fini di tale calcolo.
175
[OSCURATO:PERSONA], non vi è ragione di considerare nel caso di specie, tenuto conto in particolare della summenzionata stretta collaborazione
tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che il comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA] fosse meno grave, per sua natura, di quello di altre
imprese che hanno partecipato all’infrazione. La presa in considerazione della minore durata, descritta al punto precedente,
dell’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata nel caso della [OSCURATO:PERSONA] compensa sufficientemente il fatto che
quest’ultima si sia ritirata dai mercati dei tubi filettati nel febbraio 1994.
176
Si deve poi rammentare che un’impresa può essere ritenuta responsabile di un’intesa globale anche qualora si dimostri la sua
diretta partecipazione a uno solo o a vari elementi costitutivi di tale intesa, dal momento che le era noto, o doveva esserle
necessariamente noto, che la collusione cui partecipava, in particolare tramite regolari riunioni organizzate durante diversi
anni, rientrava in un piano globale diretto a falsare il gioco normale della concorrenza, e dal momento che questo piano globale
riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell’intesa. (sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 71, punto 773). Orbene,
alla luce della collaborazione particolarmente stretta tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] rilevata supra (v., parimenti, punti 62,
67, 78 e 80 della decisione impugnata), è palese che la [OSCURATO:PERSONA] era direttamente implicata nell’elaborazione di una strategia
comune decisa nell’ambito del club [OSCURATO:PERSONA]-Giappone e che essa era a conoscenza di tutti i dettagli dell’accordo di ripartizione
dei mercati costitutivo dell’infrazione sanzionata. Quindi, nel caso di specie, non vi è ragione di considerare che la [OSCURATO:PERSONA]
non fosse responsabile dell’intesa nel suo insieme.
177
In merito alla circostanza secondo la quale il mercato offshore del [OSCURATO:PERSONA], settore importante del mercato domestico
della [OSCURATO:PERSONA] era solo parzialmente protetto, emerge dalle note della [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 62, 67, 78 e 80 della decisione impugnata)
e dai documenti «Nota per i presidenti» e «g) Japanese» [documento «g) Giapponese» citato alla pagina 4909 del fascicolo della
[OSCURATO:PERSONA]] (v. punto 84), redatti da impiegati della [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima cercava di limitare per quanto possibile le
vendite giapponesi su tale mercato. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] non può fare riferimento a tale protezione limitata per asserire che
l’infrazione da essa commessa non era «molto grave». Peraltro il carattere limitato della protezione del mercato offshore
del [OSCURATO:PERSONA] non infirma in alcun modo la constatazione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta al punto 161 della decisione impugnata,
secondo cui il mercato geografico interessato era un mercato vasto.
178
Per quanto riguarda gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi all’impatto limitato della sua partecipazione all’infrazione sui mercati
in esame, a causa in particolare dell’esistenza della concorrenza giapponese sul suo mercato domestico e in ragione del fatto
che essa vendeva essenzialmente tubi OCTG premium piuttosto che tubi OCTG standard, si deve rammentare nuovamente in tale
ambito che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto dell’impatto limitato dell’infrazione sui mercati stabilendo un importo in funzione
della gravità pari al 50% della somma minima applicata abitualmente in caso di infrazioni «molto gravi» (v. supra, punto 170).
179
È vero che il punto 1 A, sesto capoverso, degli orientamenti per il calcolo delle ammende prevede la possibilità, «in certi
casi, [di] ponderare gli importi determinati nell’ambito di ciascuna delle tre categorie [d’infrazione], in modo da tenere
conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna
impresa». Ai sensi di questo capoverso, ciò è opportuno «in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione
delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione».
180
Tuttavia, dall’impiego delle locuzioni «in certi casi» e «in particolare» negli orientamenti per il calcolo delle ammende
risulta che una ponderazione in funzione delle dimensioni delle singole imprese non è una fase sistematica del calcolo che
la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta, bensì una possibilità di manovra che essa si è data nei casi che lo richiedono. Occorre ricordare
in questo contesto la giurisprudenza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale che le permette di prendere
o no in considerazione alcuni elementi, allorché fissa l’importo delle ammende che intende infliggere, in funzione soprattutto
delle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1611, punto 54, e sentenze della Corte 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4411,
punti 32 e 33, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 131, punto 465; v. anche, in tal senso,
sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑309/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1007, punto 68). Tenuto conto del
tenore del punto 1 A, sesto capoverso, degli orientamenti per il calcolo delle ammende illustrato sopra, si deve ritenere
che la [OSCURATO:PERSONA] abbia conservato un certo potere discrezionale circa l’opportunità di ponderare le ammende in funzione
delle dimensioni delle singole imprese.
181
In proposito si deve ricordare anche che le ammende hanno una finalità deterrente in materia di concorrenza (v., al riguardo,
punto 1 A, quarto capoverso, degli orientamenti per il calcolo delle ammende). [OSCURATO:PERSONA], viste le grandi dimensioni delle imprese
destinatarie della decisione impugnata quali constatate al punto 165 di quest’ultima, una riduzione sostanzialmente maggiore
dell’importo fissato in funzione della gravità avrebbe potuto privare le ammende del loro effetto deterrente.
182
Pertanto si deve ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale, constatato supra,
al punto 180, per il fatto che essa non ha applicato nella fattispecie il punto 1 A, sesto comma, degli orientamenti per il
calcolo delle ammende.
183
Relativamente all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’eventuale annullamento dell’art. 2 della decisione impugnata dovrebbe
incidere sull’importo dell’ammenda imposta per sanzionare l’infrazione constatata al suo art. 1, basti rilevare che non è
stata inflitta alcuna ammenda per l’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata e che la [OSCURATO:PERSONA] non ne ha
affatto tenuto conto nello stabilire l’importo dell’ammenda effettivamente imposta alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 164 della decisione impugnata).
Di conseguenza, tale argomento non è pertinente.
184
Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il presente motivo dev’essere respinto.
Sul motivo vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento
Argomenti delle parti
185
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che non concedendole alcuna riduzione dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’affidamento che essa poteva
legittimamente ricavare dal titolo D, n. 2, della comunicazione sulla cooperazione. Ai sensi di tale disposizione, un’impresa
che non contesta i fatti materiali fatti valere nella CdA dovrebbe beneficiare di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare
dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea anche che la [OSCURATO:PERSONA] stessa
riconosce espressamente, nella comunicazione sulla cooperazione, che quest’ultima può creare legittime aspettative in capo
alle imprese. Essa fa valere infine, per analogia, la sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, [OSCURATO:PERSONA], citata
supra al punto 116.
186
Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la comunicazione sulla cooperazione non ha creato alcuna legittima
aspettativa in capo alla [OSCURATO:PERSONA] poiché è stata pubblicata solo nel 1996, basterebbe rilevare che la CdA è stata inviata a quest’ultima
solo nel 1999. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata espressamente sulla comunicazione sulla cooperazione nella decisione
impugnata per ridurre le ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA].
187
[OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che emerge dalla giurisprudenza che l’idea sottostante alla riduzione dell’ammontare delle ammende
inflitte alle imprese che dichiarano di non contestare i fatti su cui la [OSCURATO:PERSONA] basa le sue accuse è che tale ammissione
delle considerazioni di fatto può essere fatta valere come elemento di prova della fondatezza di tali considerazioni, contribuendo
in tal modo a facilitare il compito della [OSCURATO:PERSONA] quando quest’ultima constata e reprime infrazioni alle regole di concorrenza
(sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑308/94, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑925, punto 256).
188
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato, al punto 1.5 della sua risposta alla CdA, che essa non contestava i fatti
materiali relativi all’infrazione constatata in seguito all’art. 1 della decisione impugnata, pur contestando l’esistenza
di tale infrazione. [OSCURATO:PERSONA] rileva che occorre effettuare una distinzione tra i fatti dedotti e la qualificazione giuridica
degli stessi, e ne trae la conclusione che la circostanza che un’impresa contesti la detta qualificazione giuridica non riduce
l’estensione e l’utilità della cooperazione di cui essa ha dato prova riconoscendo i fatti stessi. Essa fa valere che, in
altre decisioni in materia di intese illecite, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso riduzioni di ammenda ad imprese, anche quando queste
ultime contestavano l’esistenza della concertazione costituente l’infrazione o sostenevano di non aver preso parte a tale
concertazione [v. decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 gennaio 1998, 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 65
del Trattato CECA (Caso IV/35.814 – Extra di lega) (GU L 100, pag. 55), punti 98‑100, e decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 ottobre
1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’art. [81] del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E‑4 – Intesa tubi
preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), punto 180]. Allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che essa avrebbe dovuto beneficiare di
una riduzione dell’ammenda che le è stata inflitta.
189
Quanto agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], basati sulla sua pretesa cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] replica innanzi tutto che la comunicazione
sulla cooperazione è stata pubblicata solo nel 1996. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha posto fine alle infrazioni constatate nella decisione
impugnata nel febbraio 1994, questa comunicazione non avrebbe svolto alcun ruolo in tale ambito.
190
Inoltre la [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta alla CdA e in particolare al punto 3.15 della stessa, riguardante l’infrazione constatata
all’art. 1 della decisione impugnata, avrebbe contestato non solo la valutazione dei fatti, ma anche l’esistenza stessa di
un accordo illecito. In tal modo essa avrebbe obbligato la [OSCURATO:PERSONA] a provare i fatti censurati nella CdA. Il comportamento
della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe quindi facilitato il compito della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza esso non potrebbe essere considerato
come una cooperazione idonea a giustificare una riduzione della sua ammenda (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa
T‑347/94, Mayr‑Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1751, punto 309, e giurisprudenza ivi cit., e 332). A tale riguardo, il
Tribunale avrebbe espressamente affermato che un’impresa che contesta la sua partecipazione ad una qualsivoglia violazione
dell’art. 81, n. 1 CE non ha diritto ad ottenere una riduzione della sua ammenda per via della cooperazione (sentenze del
Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1129, punto 59, e causa T‑338/94, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1617, punti 262 e 363).
191
[OSCURATO:PERSONA] ne trae la conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] continua a contestare dinanzi al Tribunale i fatti constatati nella decisione
impugnata. Pertanto, anche a voler supporre che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto beneficiare di una riduzione della sua ammenda per
via della cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che occorra chiedere al Tribunale di revocare il beneficio di tale riduzione
e di aumentare l’importo dell’ammenda in questione. Infatti, in questo caso, si sarebbe in presenza di un’impresa che, pur
avendo beneficiato di una riduzione della sua ammenda per via della cooperazione, contesta i fatti materiali nel suo ricorso,
situazione in cui tale domanda sarebbe giustificata ai sensi dell’ultima frase della comunicazione sulla cooperazione. Occorrerebbe
chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di scegliere, nell’ambito del presente procedimento, tra i motivi e gli argomenti con i quali essa mette
in questione l’esistenza dell’infrazione, e l’argomento relativo alla comunicazione sulla cooperazione, poiché tali due aspetti
del suo ricorso sono incompatibili.
Giudizio del Tribunale
192
Si deve anzitutto rilevare che la comunicazione sulla cooperazione, pubblicata nel 1996, ha potuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] ad affermare,
nella sua risposta alla CdA del 20 aprile 1999, che essa non contestava «in sostanza» («substantially») i fatti per quanto
riguarda il club [OSCURATO:PERSONA]-Giappone. Nessuna considerazione di ordine temporale osta quindi a che la comunicazione sulla cooperazione
abbia potuto far insorgere legittime aspettative in capo a tale società.
193
In merito alla questione se una riduzione dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] fosse giustificata nel caso di specie in considerazione
della comunicazione sulla cooperazione, e sia stato violato il principio del legittimo affidamento, occorre anzitutto rilevare
che il comportamento dell’impresa di cui trattasi deve agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA], che consiste nell’accertare
e reprimere infrazioni alle regole comunitarie di concorrenza (sentenza Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 190,
punto 309, nonché giurisprudenza ivi citata, e punto 332). Quindi non basta che un’impresa affermi in modo generico di non
contestare i fatti addotti, conformemente a tale comunicazione, se, nelle circostanze del caso di specie, tale affermazione
non è di alcuna utilità per la [OSCURATO:PERSONA].
194
Nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente sostenuto nella CdA che i membri del club [OSCURATO:PERSONA]-Giappone hanno concluso
un accordo anticoncorrenziale avente ad oggetto ed effetto una ripartizione dei mercati. Anche se la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di
non contestare i fatti invocati a tale proposito, essa ha affermato al punto 1.7 della sua risposta alla CdA, e nuovamente
al punto 3.15, secondo paragrafo, della stessa, che gli effetti anticoncorrenziali di un tale accordo, a condizione che sia
esistito, sarebbero stati trascurabili, di modo che si dovrebbe riflettere sulla ragion d’essere commerciale dell’accordo
e, di conseguenza, sulla sua esistenza. Essa osserva dinanzi al Tribunale che è necessario operare una distinzione tra i fatti
in quanto tali, da essa non contestati, e la qualificazione giuridica degli stessi, da essa contestati.
195
Tuttavia è giocoforza constatare che, nel caso specifico di un accordo che persegua, a prescindere dai suoi effetti eventuali,
lo scopo di ripartizione dei mercati, il fatto che si riconosca la veridicità dei fatti è sufficiente, in linea di principio,
a concretizzare due degli elementi essenziali di un’infrazione di cui all’art. 81, n. 1, CE, ossia l’esistenza di un accordo
e lo scopo anticoncorrenziale dello stesso.
196
In aggiunta si deve osservare che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha addotto gli stessi elementi probatori nella CdA e
nella decisione impugnata e che un numero rilevante di questi ultimi, in particolare le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] e le
diverse note della [OSCURATO:PERSONA], vertono sul contenuto di discussioni strategiche di natura collusiva tra i membri del club [OSCURATO:PERSONA]-Giappone,
relative in particolare a taluni mercati comunitari (v., in particolare, punti 56, 60, 63 e 65 della CdA, e punti 62, 67,
73 e 78 della decisione impugnata).
197
Pertanto si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva, nella sua risposta alla CdA, rimettere in discussione la sua partecipazione
all’accordo e all’oggetto anticoncorrenziale costitutivo dell’infrazione constatata poi all’art. 1 della decisione impugnata
senza contestare i fatti relativi alle discussioni in esame e al loro contenuto.
198
Emerge da quanto precede che il fatto per la [OSCURATO:PERSONA] di interrogarsi, nella sua risposta alla CdA, sull’esistenza dell’accordo
ha fatto insorgere, alla luce delle circostanze della fattispecie, un dubbio sul valore della sua affermazione, contenuta
nella medesima risposta, di non contestare i fatti, in modo da renderne ambigua la portata. Tale ambiguità è rafforzata dalla
circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha relativizzato la sua affermazione, secondo la quale essa non contestava i fatti, con l’utilizzo
del termine «substantially» («in sostanza»), senza spiegare quali fossero i fatti specifici oggetto di tale riserva.
199
Pertanto, nella fase del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] era impossibilitata, come pure lo è il Tribunale nell’ambito
del presente procedimento, ad identificare i fatti precisi che la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato e grazie ai quali la sua collaborazione
ha potuto agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che, nel caso di specie, il riconoscimento da parte della [OSCURATO:PERSONA]
dei fatti presi in considerazione nella comunicazione degli addebiti non è atto a giustificare una riduzione dell’importo
della sua ammenda in considerazione della comunicazione sulla cooperazione, come interpretata dalla giurisprudenza.
200
Alla luce di quanto esposto il presente motivo deve essere respinto.
Sul motivo vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento
Argomenti delle parti
201
[OSCURATO:PERSONA] rileva innanzi tutto che, secondo una costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento viene trasgredito
quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica,
a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 4209, punto 28, e 28 giugno 1990, causa C‑174/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2681, punto 25; nello stesso senso, sentenza
del Tribunale 15 marzo 1994, causa T‑100/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑83 e II‑275, punto 50). Essa aggiunge
che viene frequentemente fatta applicazione di questo principio in relazione all’imposizione di ammende (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 116, punto 295; sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T141/89, Tréfileurope/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑791, punto 185; causa T‑142/89, Boël/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑867, punti 128‑135; causa T‑143/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑917, punti 54‑56; causa T‑150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1165, punti 57‑61;
11 dicembre 1996, causa T‑49/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1799, punto 56; Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], citata
supra al punto 190, e Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 190, punti 334‑336 e 352‑354).
202
[OSCURATO:PERSONA] osserva che la [OSCURATO:PERSONA], che ha beneficiato di una riduzione dell’importo dell’ammenda del 40%, si è limitata a
rispondere alle domande che le erano state poste durante il controllo sul posto effettuato dai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA],
conformemente ai suoi obblighi legali, così come ha fatto anche la [OSCURATO:PERSONA]. Essa rileva, a tale proposito, che le dichiarazioni
del sig. [OSCURATO:PERSONA] sono state effettuate in risposta a domande poste dalla [OSCURATO:PERSONA] solo alla [OSCURATO:PERSONA].
203
In aggiunta la [OSCURATO:PERSONA], che ha beneficiato di una riduzione del 20% dell’importo della sua ammenda, ha semplicemente informato
la [OSCURATO:PERSONA] che essa non contestava i fatti materiali, senza tuttavia riconoscere di aver partecipato ad un’infrazione.
L’estensione della sua cooperazione non supererebbe, quindi, quella della [OSCURATO:PERSONA]. La disparità di trattamento subita dalla
[OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] non giustifica nel suo controricorso, sarebbe quindi manifesta. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata anche meno
cooperativa della [OSCURATO:PERSONA], in particolare poiché essa inizialmente si è rifiutata di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] talune informazioni
sollecitate da quest’ultima e ha poi fatto valere il diritto di non testimoniare contro sé stessa, per giustificare il suo
rifiuto di rispondere a talune questioni, sia nella sua risposta alla CdA che in un ricorso manifestamente irricevibile da
essa proposto contro la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti ai sensi dell’art. 11, n. 5, del regolamento
n. 17. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contestato la legittimità delle decisioni sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto agli
accertamenti nel dicembre 1994 e, di conseguenza, la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare i documenti ottenuti nel
corso di questi (punto 118 della decisione impugnata).
204
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, peraltro, che emerge dalla decisione impugnata (punto 174) che le ricorrenti giapponesi non hanno apportato
alcuna collaborazione effettiva alla [OSCURATO:PERSONA] e hanno contestato l’esistenza dell’accordo durante il procedimento amministrativo,
circostanza che differenzia la loro situazione da quella della [OSCURATO:PERSONA]. Come la [OSCURATO:PERSONA], le produttrici giapponesi avrebbero
contestato sia la legittimità delle decisioni in base alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto agli accertamenti nel dicembre
1994 che l’utilizzo da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei documenti ottenuti nel corso di queste. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], emerge
del pari dalla decisione impugnata (punto 174) che essa non ha mai indicato chiaramente se contestava i fatti e si è rifiutata
di fornire talune informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto mediante decisione adottata ai sensi dell’art. 11, n. 5, del
regolamento n. 17. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi violato il principio della parità di trattamento rifiutando di ridurre l’ammenda
che ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, trattando quest’ultima allo stesso modo della [OSCURATO:PERSONA] e delle quattro produttrici
giapponesi
205
[OSCURATO:PERSONA] ribatte innanzi tutto che essa dispone di un potere discrezionale per la fissazione dell’importo delle ammende,
per cui la nozione di parità di trattamento, in materia di ammende, deve essere interpretata alla luce di tale regola (sentenza
Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 201, punto 59). In ogni caso, il detto principio si applicherebbe solo quando
situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata (sentenza del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata
supra al punto 116, punto 295).
206
Orbene, nella fattispecie, vi sarebbero differenze oggettive tra la situazione della [OSCURATO:PERSONA] e quella degli altri destinatari
della decisione impugnata. In primo luogo la [OSCURATO:PERSONA], da una parte, avrebbe rilasciato alla [OSCURATO:PERSONA] una dichiarazione
scritta di grande utilità (la dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] 17 settembre 1996, v. in particolare i punti 53 e 170 della decisione
impugnata) e, dall’altra, non avrebbe contestato i fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva basato la CdA. In secondo
luogo la [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna ambiguità, non avrebbe contestato i fatti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva basato la sua decisione
(punto 172 della decisione impugnata), mentre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe messo in dubbio l’esistenza stessa di un accordo. In ogni caso,
pur supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore riducendo le ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], tale
argomento sarebbe inoperante nell’ambito della domanda di riduzione dell’ammenda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infine, sarebbe indifferente
che i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto ottenere una riduzione dell’ammenda siano diversi da quelli che hanno impedito
alla [OSCURATO:PERSONA] e alle produttrici giapponesi di beneficiare di una riduzione, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non soddisfa i criteri posti
a tale riguardo nella comunicazione sulla cooperazione, indipendentemente dalla situazione di queste altre imprese.
Giudizio del Tribunale
207
Secondo una giurisprudenza consolidata, nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dalle imprese, la [OSCURATO:PERSONA]
non può violare il principio della parità di trattamento, principio generale del diritto comunitario che, per giurisprudenza
costante, viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni
diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del
Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3757, punto 237, e giurisprudenza ivi cit.).
208
Si deve parimenti rammentare che la riduzione dell’importo di un’ammenda è giustificata solo se il comportamento di un’impresa
ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’infrazione con minore difficoltà e di sanzionare le infrazioni alle norme comunitarie
della concorrenza (sentenza Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 190, punto 309, e giurisprudenza ivi cit., punto 332,
e citata supra al punto 193).
209
È giocoforza constatare che, nel caso di specie, esistono differenze oggettive e significative, in relazione a quest’ultimo
criterio, tra la situazione della [OSCURATO:PERSONA] e quella della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].
210
In primo luogo la [OSCURATO:PERSONA] non solo non ha contestato la sussistenza dei fatti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva basato la CdA,
ma ha fornito inoltre, diversamente dalla [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni scritte di grande utilità per la [OSCURATO:PERSONA], in particolare
quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 17 settembre e 14 ottobre 1996 (v., in particolare, punti 60, 62, 72 e 108 della decisione impugnata).
211
Nessun rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha mai fornito dichiarazioni di valore probatorio e di portata equiparabile a quelle del
sig. [OSCURATO:PERSONA]. Infatti la risposta della [OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre 1997, invocata al punto 66 della decisione impugnata, ha portata
e valore probatorio limitati, a maggior ragione in quanto non appariva chiaramente se la [OSCURATO:PERSONA] intendesse o meno ritirarla,
per la parte relativa al procedimento sui tubi senza saldatura, con lettera alla [OSCURATO:PERSONA] 30 marzo 1999 (v., a tale proposito,
sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 129, punti 305‑308).
212
In merito alla circostanza, rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA], che le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] sono state rese in risposta a domande
che la [OSCURATO:PERSONA] ha posto unicamente alla [OSCURATO:PERSONA], basti rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non è affatto obbligata a porre le
stesse domande, nella fase d’inchiesta, a tutte le imprese che essa sospetta abbiano partecipato ad un’infrazione. Infatti
è giocoforza constatare che l’esistenza di un tale obbligo sarebbe atto a incidere negativamente sulla libertà di azione della
[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle sue inchieste in materia di concorrenza e, di conseguenza, sull’efficacia di queste ultime.
213
È vero che, laddove talune imprese, nella medesima fase del procedimento amministrativo e in circostanze analoghe, forniscono
alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni simili sui fatti loro imputati, i livelli di cooperazione fornita dalle stesse devono essere
considerati analoghi (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 207, punti 243‑246).
214
Tuttavia è palese che ciò non si è verificato nel caso di specie (v. supra, punto 211). Pertanto, tale giurisprudenza non
è applicabile.
215
Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] è pacifico, sia nella presente causa sia nella causa T‑50/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], ad essa
riunita ai fini della trattazione orale, che tale società non ha contestato i fatti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha basato la
decisione impugnata, conformemente alla constatazione effettuata in tal senso al suo punto 172. Anche se la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato,
nella sua risposta alla CdA, di non contestare i fatti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’infrazione indicata
poi all’art. 1 della decisione impugnata, è stato rilevato supra, ai punti 192‑199, che tale affermazione, a causa del suo
carattere vago e ambiguo, non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA].
216
Basti osservare, pertanto, che nessuna ambiguità di tale natura è stata imputata alla [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda l’ammissione
da parte sua dei fatti, per giungere alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcuna disparità di trattamento a
tale proposito. In merito alle altre circostanze invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] per sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] ha collaborato perfino
meno di lei, si deve rilevare che tali circostanze fanno riferimento al rifiuto della [OSCURATO:PERSONA], intervenuto inizialmente, prima
dell’invio della CdA, di rispondere a richieste di chiarimenti e che nessuna collaborazione della [OSCURATO:PERSONA] è stata presa in
considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tale aspetto dell’inchiesta.
217
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto giustamente stabilire che tali circostanze non avevano alcuna incidenza sull’ammissione
dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla CdA né, quindi, sulla riduzione del 20% dell’importo dell’ammenda
accordata alla [OSCURATO:PERSONA] a tale titolo dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla comunicazione sulla cooperazione.
218
Infine, come rilevato a ragione dalla [OSCURATO:PERSONA], è indifferente che le ragioni per cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto ottenere una
riduzione dell’ammenda differiscano da quelle che hanno impedito alla [OSCURATO:PERSONA] e ai produttori giapponesi di beneficiare
di una riduzione, dato che si è già stabilito che essa non soddisfa i requisiti indicati a tale proposito nella comunicazione
sulla cooperazione, a prescindere dalla situazione di tali altre imprese.
Sul calcolo dell’importo dell’ammenda
219
Consegue da quanto esposto che l’importo dell’ammenda imposta alla [OSCURATO:PERSONA] deve essere ridotto per tener conto del fatto che
la durata dell’infrazione di cui all’art. 1 della decisione impugnata è stata fissata, nella presente causa, a tre anni anziché
a quattro.
220
Il metodo di calcolo dell’importo delle ammende, stabilito negli orientamenti per il calcolo delle ammende e seguito dalla
[OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, non è di per sé in contestazione, sicché il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza
estesa anche al merito, intende applicarlo alla luce della conclusione svolta al punto precedente.
221
[OSCURATO:PERSONA], l’importo di base dell’ammenda è fissato a EUR 10 milioni, maggiorato del 10% per ogni anno di durata dell’infrazione,
vale a dire, in totale, del 30%, per una cifra complessiva di EUR 13 milioni. Tale importo deve poi essere diminuito del 10%
a titolo delle circostanze attenuati ai sensi dei punti 168 e 169 della decisione impugnata, per arrivare ad un importo definitivo
per la [OSCURATO:PERSONA] di EUR 11,7 milioni al posto di EUR 12,6 milioni.
Sulla richiesta d’ingiunzione alla [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare l’importo dell’ammenda o, in subordine, l’importo a concorrenza
del quale è stata ridotta, maggiorato degli interessi
222
È stato più volte dichiarato che, in seguito ad una sentenza di annullamento, che opera ex tunc ed ha pertanto l’effetto di
eliminare retroattivamente l’atto annullato dall’ordinamento giuridico (sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite
97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2181, punto 30; conclusioni dell’avvocato generale Léger
presentate per la sentenza della Corte 6 giugno 1996 nella causa C‑127/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2731, in particolare pag. I‑2735,
paragrafo 74; sentenza del Tribunale 10 ottobre 2001, causa T‑171/99, [OSCURATO:PERSONA] UK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2967, punto 50),
l’istituzione convenuta deve adottare, in forza dell’art. 233 CE, i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti delle
illegittimità accertate, dovere che, nel caso di un atto già eseguito, può consistere nel reintegrare il ricorrente nella
situazione nella quale il medesimo si trovava anteriormente a tale atto (sentenze della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 263, punto 60; 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 777, punto 32,
e 17 febbraio 1987, causa 21/86, Samara/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 795, punto 7; sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause
riunite T‑480/93 e T‑483/93, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2305, punti 59 e 60, e [OSCURATO:PERSONA] UK/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 50).
223
Al primo posto fra i provvedimenti ex art. 233 CE figura pertanto, nel caso di una sentenza che annulli o riduca l’importo
dell’ammenda imposta a un’impresa per violazione delle norme in materia di concorrenza del Trattato, l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA]
di restituire in tutto o in parte l’ammenda pagata dall’impresa interessata, in quanto tale pagamento deve essere qualificato
come indebito in seguito alla sentenza di annullamento. Tale obbligo riguarda non solo la somma corrispondente all’ammenda
indebitamente pagata, ma anche gli interessi di mora prodotti da tale somma (sentenza [OSCURATO:PERSONA] UK/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al
punto 222, punti 52 e 53).
224
In questo caso non si può presumere che la [OSCURATO:PERSONA] verrà meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’effetto combinato
della presente sentenza e dell’art. 233 CE.
225
Pertanto non occorre statuire su questa domanda nell’ambito del presente procedimento.
226
Parimenti si deve constatare che, per la stessa ragione, non occorre statuire sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere
che il Tribunale disponga ogni misura necessaria all’esecuzione della presente sentenza.
Sulle spese
227
Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte
sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi di conclusioni. Poiché ciascuna delle parti
è effettivamente risultata soccombente su uno o più capi nella fattispecie, occorre statuire che la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA]
sopporteranno ciascuna le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
L’art. 1, n. 2, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d’applicazione
dell’art. 81 CE (Caso IV/E‑1/35.860‑B – Tubi d’acciaio senza saldatura), è annullato nella parte in cui accerta in capo alla
ricorrente l’esistenza dell’infrazione sanzionata da tale disposizione anteriormente al 1° gennaio 1991.
2)
L’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente all’art. 4 della decisione 2003/382 è fissato a EUR 11 700 000.
3)
Per il resto il ricorso è respinto.
4)
La ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno ciascuna le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 2004.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. [OSCURATO:PERSONA] e procedimento
Procedimento dinanzi al Tribunale
Conclusioni delle parti
Sulla domanda di annullamento dell’art. 2 della decisione impugnata
Sul motivo relativo all’inesistenza dell’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul motivo avente ad oggetto la violazione dei diritti della difesa risultante da discordanze tra la CdA e la decisione impugnata
riguardo all’esame delle prove addotte per stabilire l’esistenza dell’infrazione di cui all’art. 2 della decisione impugnata
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulla domanda di annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata
Sul motivo relativo alle conseguenze, per la constatazione dell’infrazione di cui all’art. 1 della decisione impugnata, dell’inesistenza
dell’infrazione constatata all’art. 2 della stessa
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul motivo riguardante l’errore di valutazione relativo alla durata dell’infrazione di cui all’art. 1 della decisione impugnata
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulla domanda di annullamento dell’ammenda
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulla domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda
Sul motivo vertente su un errore di valutazione per quanto riguarda la gravità dell’infrazione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul motivo vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul motivo vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul calcolo dell’importo dell’ammenda
Sulla richiesta d’ingiunzione alla [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare l’importo dell’ammenda o, in subordine, l’importo a concorrenza
del quale è stata ridotta, maggiorato degli interessi
Sulle spese
1
–
Lingua processuale: l'inglese.
2
–
I motivi della presente sentenza relativi ai fatti all'origine della controversia non sono riprodotti. Questi ultimi sono
esposti ai punti 2‑33 della sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering
e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2501).