CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 28667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMA,c1-ato-avvib-o-a-ge-Pagt-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. i 2992093 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in relazione all'eccessività della pena irrogata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 216.2017 n. 103, a decorrere dai 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia ia richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51„ della l. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod, proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Le proposte alle doglienze in punto di dosimetria della pena, peraltro assolu- tamente generiche, sono perciò manifestamente inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ri- strettoai soli casi di illegalità della pena. E la pena irrogata nei caso in esame non è illegale. Peraltro, sin dagli albori dell'istituto di cui agii artt. 444 e ss. cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratifi- cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospet- tare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena o alla moti- vazione sulla stessa che non sia illegale: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Se. -z. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467). Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale dei calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047). 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei N. 1299./2023 R.G. 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 li C igliere es