CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 28035/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25508/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato digitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; –intimata – avverso la ordinanza n. 2 5301 /20 24 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20settembre 20 24 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre [OSCURATO:PERSONA] errore materiale ex art. 391-biscod. proc. civ. 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con notificato a mezzo p.e.c. in data 5 dicembre 2024 e depositato il successivo 6 dicembre [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale da cui sarebbe affetta l'ordinanza n. 25301 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, esponendo che sarebbe stata omessa la statuizione per cui, qualora le spese processuali vengano poste a carico della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore di parte ammessa al medesimopatrocinio (nella specie esso ricorrente) , il provvedimento deve disporne il pagamento infavore dello Stato; l’intimatanon svolge attività difensiva in questa sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; ritenuto che non osta alla chiesta correzione il mancato deposito, unitamente al ricorso, di alcuna copia (tanto meno conforme) del provvedimento di cui si chiede la correzione: adempimento richiesto a pena di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 365 e 369 cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15238 del 21/07/2015, Rv. 636181; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12983 del 30/06/2020, Rv. 658229); è stato invero precisato, e va qui ribadito, che, in tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 - bis , comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (Cass. Sez. U. Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023, Rv. 667013, cheha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione); ciò precisato va rilevato che, dall’esame degli atti, emerge la sussistenza dell’erroredenunciato; come giàpiù volte rimarcato da questa Corte ( v. Cass. 05/12/2023, n. 34033; 24/06/2020, n. 12414; 19/02/2020, n. 4216; 09/03/2018, n. 5824, nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; la norma è peraltro coerente con l'art. 110, comma 3, dello stesso TestoUnico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nelprocesso penale; il giudice, dunque, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato afavore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 0 5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass.12/06/2019, n. 15817); trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell'art. 391- bis , cod. proc. civ. (Cass. Sez. U.07/07/2010, n. 16037, Cass. 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio e parimenti, in ipotesi quale quella di specie , a seguito di sollecitazione di parte; secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (arg. ex multis da Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037), infatti, è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall'art. 391-bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 12414 del 2020, cit.; pure Cass. 13/11/2018, n. 29078, n o n massimata); nella specie l’odierno istante, [OSCURATO:PERSONA], risulta effettivamente essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato exart. 144 del d.P.R. n. 115 del 2020, con deliberazione del C.O.A. di Roma del 20 aprile 2023 che non risulta successivamente revocata; è accaduto invece che, con il dispositivo di tale ordinanza , il pagamento delle spese processuali sia stato posto a carico de lla società in quella sede ricorrente senza la precisazione, da imputare dunque a mero errore, che tale condanna era disposta in favore dello Stato, come previsto dall'art. 133 del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115; deve dunquedisporsi, a norma degli artt. 391 - bis e 380 - bis cod. proc. civ., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanzacome da dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432); P.Q.M dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 25301, depositata i l 20/09/2024 , sia corretto eliminando , dopo le parole «spese generali 15% e accessori di legge,», l’inciso «in favore del controricorrente, [OSCURATO:PERSONA]» e aggiungendo al suo posto, dopo il punto, le seguenti parole: «Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate, in quanto sostenute per la difesa del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , sia eseguito a favore dello Stato»; fermo il resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso,dell’art. 288 c.p.c.. Così deciso in Roma, nella camera