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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 28952/2025

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di tentato furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputata - non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, posto che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; Ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, sì da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, Semeraro, Rv. 263058).

Nel caso di specie l'evento non si è verificato per una causa estrinseca - il monitoraggio dell'azione furtiva in essere - che ha ostacolato la consumazione del reato, non già perché gli atti compiuti fossero inidonei alla produzione dell'evento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SI ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di tentato furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputata - non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, posto che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; Ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, sì da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, Semeraro, Rv. 263058). Nel caso di specie l'evento non si è verificato per una causa estrinseca - il monitoraggio dell'azione furtiva in essere - che ha ostacolato la consumazione del reato, non già perché gli atti compiuti fossero inidonei alla produzione dell'evento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SI ente
Sentenza Cassazione n. 28952/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris