CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42538/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CAMPOBASSO avverso la sentenza in data 24/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impu- gna la sentenza in data 24/10/2023 del Tribunale di Campobasso, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Deduce: 1. Omessa motivazione in relazione alla sussistenza di una causa di imme- diato proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 2. omessa motivazione in ordine alla confisca. 3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 3.1. Per quanto riguarda l'omessa motivazione sulla eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, va richiamato l'orientamento di legittimità che ha spie- gato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 — 01).t 3.2. Risulta manifestamente infondata, poi, la denuncia di omessa motiva- zione in relazione alla confisca. A tale riguardo occorre anzitutto ricordare che in sede di patteggiamento, a seguito della modifica introdotta dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen. e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale disposizione quali ipotesi di confisca obbligatoria. Tanto, ovviamente, non esime il giudice dal dovere di motivare sulle ragioni per le quali ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a seque- stro, ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (in tal senso, cfr., Sez. 6, n. 2703 del 20/11/2008 Cc., dep. il 2009, Forcari, Rv. 242688 — 01), con la precisazione che in tema di patteggiamento, l'obbligo di mo- tivazione del giudice in relazione alla confisca diretta deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione, (in questo senso, cfr. Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2, Ana- stasio, Rv. 283081 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574 — 01). Ciò premesso, emerge chiaro dal contenuto del provvedimento impugnato che l'ablazione in esame rientra nell'ipotesi della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., al cui riguardo occorre precisare che le «cose che servirono a commettere il reato» sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e che tale prognosi va effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di stru- mentalità fra la cosa e il reato. La motivazione del provvedimento impugnato soddisfa l'obbligo di motiva- zione nei limiti e nei contenuti fin qui delineati, visto che il bene in sequestro è un assegno falso e che, sottolineandosi che quello è stato utilizzato per la perpetra- zione della truffa, si evidenzia come la libera disponibilità di un bene siffatto gli restituirebbe le medesime potenzialità offensive che, invece, vengono neutraliz- zate con la confisca. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. n-,/ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della