CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2002
Cassazione n. 40587/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , • N. 21028/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità e, in particolare, alla negata perizia psichiatrica volta all'accertamento della capacità di intendere e di volere del ricorrente, risultano manifestamente infondati e comunque riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha valorizzato l'assenza di una specifica richiesta nel giudizio di secondo grado, nonché la mancanza di un nesso concreto fra le condotta incriminata e il disturbo della personalità del ricorrente (si vedano pagg. 3-6 della sentenza impugnata); Rilevato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, concernenti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per inidoneità minatoria della condotta di fuga, sono oltre che manifestamente infondati, anche riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla pericolosità della condotta per la incolumità pubblica e per quella degli agenti (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata); Considerato che il quinto e il sesto motivo di ricorso, relativi alla violazione ,n di legge e al vizio di motivazione per la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 635 co. 2 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale oltre che manifestamente infondati, dal momento che i giudici d'appello hanno adeguatamente motivato ritenendo dimostrata la volontà di danneggiare alla luce della consapevole scelta del ricorrente di sottrarsi ai controlli di polizia (si veda pag. 7 della sentenza impugnata);Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co