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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 42648/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, avverso il decreto di espulsione emesso in data 10 giugno 2021 dal Magistrato di sorveglianza di Novara, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione.

2. L'interessato ricorre per cassazione avverso detta ordinanza deducendo l'errata applicazione dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto tardiva l'impugnazione proposta avverso il decreto di espulsione.

Sostiene il ricorrente che il termine di 10 giorni previsto dall'art. 16 citato per presentare opposizione avverso il decreto di espulsione decorre dalla sua comunicazione, e non già dalla data del decreto.

Nella specie detto decreto era stato comunicato al difensore dal Pubblico ministero a mezzo di apposito provvedimento, intitolato appunto "Comunicazione del decreto di espulsione", il quale conteneva altresì espresso avviso della possibilità di impugnazione nel termine di 10 giorni.

Conseguentemente, il termine di impugnazione decorrente dalla notifica di tale atto, avvenuta il 17 giugno 2021, era stato rispettato essendo stato il reclamo proposto in data 25 giugno 2021.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. L'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza a titolo di sanzione sostitutiva di pena detentiva «è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali entro il termine di dieci giorni possono proporre opposizione dinanzi al Tribunale di sorveglianza».

Questo decide nel termine di 20 giorni.

Il comma 7 dispone che l'esecuzione del decreto di espulsione è sospesa fino alla decorrenza del termine di impugnazione o della decisione del Tribunale e che comunque la detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i documenti di viaggio.

3. Nella specie risulta che il Magistrato di sorveglianza di Novara in data 10 giugno 2021 aveva emesso il decreto di espulsione del Lawal e che questo era stato notificato al medesimo e al suo difensore d'ufficio il 11 giugno 2021.

In data 17 giugno 2021 veniva notificata all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo nominato difensore di fiducia dal Lawal, il provvedimento (datato 15 giugno 2021) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, intitolato "Comunicazione decreto di espulsione dal territorio dello Stato", con il quale si comunicava la sospensione del decreto di espulsione fino alla decorrenza dei termini di impugnazione dello stesso, ovvero fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza qualora il condannato abbia fatto opposizione, o fino a quando siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio.

Alla luce del dettato normativo recato dal comma 6 dell'art. 16, d.lgs. n. 286 del 1998, appare chiaro che il termine per l'impugnazione del decreto di espulsione del Magistrato di sorveglianza decorre dalla comunicazione del medesimo che, nella specie, era stata espressamente disposta nel medesimo decreto e che è stata effettuata 1'11 giugno 2021.

Affatto diverso, e in alcun modo menzionato dalla richiamata disposizione, è il provvedimento cui fa riferimento la difesa del ricorrente, e dal quale sostiene che decorrerebbe il termine di impugnazione, tr attandosi dell'atto con il quale il Pubblico ministero informava il condannato che l'esecuzione del decreto di espulsione è sospesa durante la pendenza dei termini di impugnazione e nelle more della decisione del Tribunale di sorveglianza.

Pertanto, correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto tardiva l'impugnazione proposta dal difensore di fiducia del Lawal, in quanto presentata oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta notifica, al condannato e al difensore, del decreto di espulsione.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, avverso il decreto di espulsione emesso in data 10 giugno 2021 dal Magistrato di sorveglianza di Novara, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione. 2. L'interessato ricorre per cassazione avverso detta ordinanza deducendo l'errata applicazione dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto tardiva l'impugnazione proposta avverso il decreto di espulsione. Sostiene il ricorrente che il termine di 10 giorni previsto dall'art. 16 citato per presentare opposizione avverso il decreto di espulsione decorre dalla sua comunicazione, e non già dalla data del decreto. Nella specie detto decreto era stato comunicato al difensore dal Pubblico ministero a mezzo di apposito provvedimento, intitolato appunto "Comunicazione del decreto di espulsione", il quale conteneva altresì espresso avviso della possibilità di impugnazione nel termine di 10 giorni. Conseguentemente, il termine di impugnazione decorrente dalla notifica di tale atto, avvenuta il 17 giugno 2021, era stato rispettato essendo stato il reclamo proposto in data 25 giugno 2021. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. L'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza a titolo di sanzione sostitutiva di pena detentiva «è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali entro il termine di dieci giorni possono proporre opposizione dinanzi al Tribunale di sorveglianza». Questo decide nel termine di 20 giorni. Il comma 7 dispone che l'esecuzione del decreto di espulsione è sospesa fino alla decorrenza del termine di impugnazione o della decisione del Tribunale e che comunque la detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i documenti di viaggio. 3. Nella specie risulta che il Magistrato di sorveglianza di Novara in data 10 giugno 2021 aveva emesso il decreto di espulsione del Lawal e che questo era stato notificato al medesimo e al suo difensore d'ufficio il 11 giugno 2021. In data 17 giugno 2021 veniva notificata all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo nominato difensore di fiducia dal Lawal, il provvedimento (datato 15 giugno 2021) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, intitolato "Comunicazione decreto di espulsione dal territorio dello Stato", con il quale si comunicava la sospensione del decreto di espulsione fino alla decorrenza dei termini di impugnazione dello stesso, ovvero fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza qualora il condannato abbia fatto opposizione, o fino a quando siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. Alla luce del dettato normativo recato dal comma 6 dell'art. 16, d.lgs. n. 286 del 1998, appare chiaro che il termine per l'impugnazione del decreto di espulsione del Magistrato di sorveglianza decorre dalla comunicazione del medesimo che, nella specie, era stata espressamente disposta nel medesimo decreto e che è stata effettuata 1'11 giugno 2021. Affatto diverso, e in alcun modo menzionato dalla richiamata disposizione, è il provvedimento cui fa riferimento la difesa del ricorrente, e dal quale sostiene che decorrerebbe il termine di impugnazione, tr attandosi dell'atto con il quale il Pubblico ministero informava il condannato che l'esecuzione del decreto di espulsione è sospesa durante la pendenza dei termini di impugnazione e nelle more della decisione del Tribunale di sorveglianza. Pertanto, correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto tardiva l'impugnazione proposta dal difensore di fiducia del Lawal, in quanto presentata oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta notifica, al condannato e al difensore, del decreto di espulsione. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15
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