CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36502/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza dell'Il gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale dì Roma il 29 settembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo dì ricorso, con cuì si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto alla circostanza aggravante delle "più persone riunite" un peso tale da formulare il giudizio di bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza, escludendo così l'invocata prevalenza delle attenuanti generiche, risulta inammissibile, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Considerato che la decisione impugnata appare sul punto priva dei lamentati vizi, avendo fatto riferimento alla gravità dei fatti per escludere la prevalenza delle attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]