CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 27614/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 34012/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso PROVVEDIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] n.3845/2018 depositata il 18/04/2018 Numero registro generale 34012/2018 Numero sezionale 3226/2025 Numero di raccolta generale 27614/2025 Data pubblicazione 16/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 15/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 34012/2018 Numero sezionale 3226/2025 Numero di raccolta generale 27614/2025 Data pubblicazione 16/10/2025