CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 30/06/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 30 giugno 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 4 ottobre 2018 dal GUP del Tribunale di Milano che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per la detenzione di cocaina. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 649 cod. proc. pen. Espone che era stato arrestato in flagranza del reato di importazione di 3,333 chili di cocaina per cui aveva patteggiato la pena. In carcere, a distanza di tempo, era stato trovato nel suo borsone un ulteriore quantitativo di stupefacente, pari a circa 350 grammi di cocaina, oggetto del presente procedimento, definito con il rito abbreviato. Sostiene che si trattava della medesima partita di droga e che non poteva essere processato per lo stesso fatto due volte, sia pure per titoli diversi. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Secondo i Giudici di merito, la detenzione oggetto del presente procedimento si era comunque protratta con condotta indipendente da quella già oggetto di patteggiamento, per il fatto che lo stupefacente non era caduto in sequestro ed era conservato tra gli effetti personali dell'imputato che gli sarebbero stati restituiti all'atto della scarcerazione. Tuttavia, il ricorrente ha svolto una serie di considerazioni volte a comprovare che lo stupefacente del borsone apparteneva alla stessa partita dell'importazione e tale decisiva circostanza non è stata esaminata dai Giudici di merito, i quali non hanno considerato se la "detenzione" fosse cessata con l'arresto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la detenzione dev'essere cosciente e volontaria e corredata, sul piano soggettivo, dall'animus detinendi e, sul piano oggettivo, dalla concreta e materiale disponibilità - sia essa autonoma o non autonoma, qualificata o non qualificata - della res illicita, a nulla rilevando la durata del rapporto tra il soggetto e la cosa (Cass., Sez. 4, n. 4553 del 17/03/2000, Catalano, Rv. 216471, secondo cui; si veda altresì Cass., Sez. 4, n. 14655 del 16/01/2019, Tschagnirou, Rv. 275537-01, secondo cui la disponibilità dev'essere quanto meno mediata). Quanto alla preclusione dell'art. 649 cod. proc. pen., vanno ribaditi alcuni principi fondamentali della giurisprudenza di legittimità. Innanzi tutto, la norma opera in presenza di "medesimo fatto storico" (tra le più recenti, Cass., Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 e Cass., Sez. 4, Sentenza n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387) e non di fatti autonomi (si veda in proposito Cass., Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266-01). Per "medesimo fatto storico" s'intende la corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (si veda Cass., Sez. 4, n. 4103 del 06/12/2012, dep. 2013 Guastella, Rv. 255078, dove la Corte ha ritenuto l'identità del fatto di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in presenza del rinvenimento di un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente diverso rispetto a quello già scoperto nel corso della medesima perquisizione - "medio tempore" interrotta per ragioni di forza maggiore - e detenuto dall'imputato nelle medesime circostanze di tempo e di luogo riferite al quantitativo già precedentemente trovato).Con specifico riferimento al d.P.R. n. 309 del 1990, la giurisprudenza ha chiarito che la detenzione illecita deve ritenersi assorbita nella condotta di importazione, con conseguente esclusione del concorso di reati, quando le due condotte siano espressione unitaria e non frazionata della medesima manifestazione di disposizione della sostanza stupefacente (Cass., Sez. 6, n. 9397 del 29/04/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199525-01, caso in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per detenzione di cocaina, ritenendo la condotta assorbita nella già intervenuta sentenza di condanna irrevocabile per importazione della stessa sostanza). In precedenza, erano stati esclusi il concorso formale e la continuazione nei confronti di una persona imputata di acquisto, detenzione e trasporto di stupefacenti relativamente a un episodio svoltosi in un unico contesto (Cass., Sez. 6, n. 7545 del 22/05/1992, Vassallo, Rv. 190918-01). Tuttavia, come ribadito di recente da Cass., Sez. 4, n. 36163 del 05/10/2021, Moroni, non massinnata, relativo a un caso di scoperta successiva di stupefacente della medesima partita di quello per il quale il processo era stato già definito con il patteggiamento, l'art. 649 cod. proc. pen. non opera quando sia possibile configurare il concorso formale di reati, in quanto la condotta, già definitivamente valutata in un precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice (Sez. 6, n. 1157 del 09/10/2007, dep. 2008, Nocchiero, Rv. 238442; in senso conforme anche Sez. 2, n. 51127 del 28/11/2013, Ayachi e altro, Rv. 258222, e Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, Rv. 260133). In definitiva, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio per consentire ad altra Sezione della Corte di appello di Milano di verificare se, alla stregua degli atti processuali, lo stupefacente rinvenuto nel borsone fosse o meno riconducibile alla medesima partita dello stupefacente importato, se la condotta póessere unitaria di importazione o peri« enuclearsi un'autonoma condotta di detenzione, se quest'ultima era cessata con l'arresto, per essere il borsone entrato nella disponibilità della polizia penitenziaria, o se invece il borsone potesse ancora considerarsi nella sua disponibilità effettiva, nonostante fosse custodito dalla polizia penitenziaria. In altri termini, la Corte territoriale dovrà motivare, all'esito di un puntuale accertamento di fatto, se ci si trovi al cospetto di una condotta frazionata o di più violazioni del [OSCURATO:PERSONA] stupefacenti, rivalutando la condotta, anche quella oggetto del patteggiamento, nel suo complesso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d