CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 marzo 2021
Cassazione n. 32639/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO R.G. 13484/2021 Roma, 9 Nov 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]t_c__ .g2G9 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 82/2021 emessa in data 18.03.2021 IL PRESIDENTE letto il verbale di conciliazione datato 7 giugno 2021; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'intervenuta conciliazione tra le parti P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO N CA4CELI.F.R!,3, oggi, • 3 NOI/. 20L' Il