CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 45001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2. ricorre per cassazione il difensore del Sallustio articolando quattro motivi: i primi due, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio finale di responsabilità; il terzo ed il quarto con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla dosimetria della pena ed alla mancata esclusione della contestata e ri:enuta recidiva; 3. con memoria tempestivamente trasmessa ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2023, la difesa del Sallustio ha insistito nell'accoglimento del ricorso allegando, tuttavia, il verbale di remissione di querela e quello con cui veniva formalizzata la relativa accettazione; 4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio. 4.1 La difesa del Sallustio ha infatti allegato alla memoria difensiva trasmessa in data 5.10.2023 il verbale redatto il giorno stesso presso la Stazione dei Carabinieri di Collescipoli con cui la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di rimettere la querela a suo tempo proposta nei confronti dell'odierno ricorrente il quale, lo stesso giorno, accettava la remissione con dichiarazione resa presso Sezione di [OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica di Vasto a mezzo del suo procuratore speciale. 4.2 E' pacifico che la remissione di querela, intervenuta in endenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., C:ass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, [OSCURATO:PERSONA]; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui a remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti). 4.3 E' altresì pacifico che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; conf., Sez. 5, Sentenza n. 588 del 04/10/2013, Zambonini, Rv. 258670; cfr., con specifico riferimento alla ipotesi della intervenuta remissione della querela, Sez. 5, Sentenza n. 21201 del 26/02/2009, Faraon ed altro, Rv. 244635). 5. Precluso, perciò l'esame delle doglianze articolate con il ric:orso, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in