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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 38546/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 18 ottobre 2023, il Tribunale di Padova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri, la pena di anni 4 di reclusione ed € 20.000 di multa avendolo ritenuto colpevole per i reati ascritti; che per l'annullamento di predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione eccependo l'erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avrebbero omesso di motivare circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazìone,Sez.

VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250); che nel caso di specie il ricorrente non ha articolato alcuno puntuale argomento di critica alla sentenza impugnata limitandosi a censurarne genericamente la motivazione; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 I C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 18 ottobre 2023, il Tribunale di Padova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri, la pena di anni 4 di reclusione ed € 20.000 di multa avendolo ritenuto colpevole per i reati ascritti; che per l'annullamento di predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione eccependo l'erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avrebbero omesso di motivare circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazìone,Sez. VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250); che nel caso di specie il ricorrente non ha articolato alcuno puntuale argomento di critica alla sentenza impugnata limitandosi a censurarne genericamente la motivazione; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 I C
Sentenza Cassazione n. 38546/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris