CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 35323/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 25 maggio 2023, la Corte di appello di Bologna, pronunciando in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, e la condanna del medesimo alla pena di due anni di reclusione, ed ha revocato d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in primo grado. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe emesso, al fine di consentire alla "[OSCURATO:SOCIETA]." l'evasione di imposte, una fattura per operazioni inesistenti, per l'importo di 378.000,00 euro oltre IVA pari ad 83.160,00 euro, in data 4 settembre 2014. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione per travisamento della prova, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo all'assenza del dolo specifico necessario ai fini della configurabilità della fattispecie contestata. Si deduce che non è stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie, ossia la prova che le fatture per operazioni inesistenti siano state emesse con il fine di consentire a terzi, nella specie la "[OSCURATO:SOCIETA].", di dichiarare il falso al Fisco e di evadere le imposte. Si evidenzia che l'imputato ha detto di aver effettuato una consulenza e di essere stato perciò retribuito, e, una volta appreso l'errore nella emissione della fattura, per averla fatta rilasciare dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." di cui era all'epoca amministratore, di avere subito posto rimedio effettuando immediatamente lo storno. Si precisa che il contratto di consulenza non richiede forma scritta, e che l'impossibilità di fornire una prova documentale della prestazione effettuata deriva dal fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]." e dalle carcerazioni sofferte dall'imputato. Si aggiunge che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'errore contabile, relativo a un'operazione realmente effettuata, scusa il reato contestato nel caso in cui l'errore stesso non fosse funzionale a consentire a terzi l'evasione d'imposta (si cita Sez. 3, n. 34570 del 20/09/2021, Maggi). 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Si deduce che la Corte ha illegittimamente valutato i precedenti a carico dell'imputato come ostativi della concessione delle circostanze attenuanti generiche, omettendo di considerare la loro modesta gravità, e non ha tenuto conto del fatto che l'imputato, procedendo allo storno, ha mostrato resipiscenza. Si deduce, in secondo luogo, che i giudici non hanno fornito una motivazione idonea in ordine alla determinazione della pena, basando il proprio giudizio unicamente sulle ragioni per cui non sono state concesse le attenuanti generiche./ 2.3 Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena. Si deduce che la Corte ha illegittimamente revocato d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena in difetto di impugnazione del Pubblico ministero. Si segnala che: a) manca una disposizione espressamente attributiva di tale potere al giudice della cognizione; b) l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., esclude il potere de giudice di appello di revocare i benefici quando l'impugnazione è proposta unicamente dall'imputato; c) la revoca d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena, anche nel giudizio d'esecuzione, dove è espressamente consentita, è ammessa solo se le cause ostative ex art. 164, quarto comma, cod. pen. non fossero già note al giudice di primo grado, con la conseguenza che il giudice che dispone la revoca deve, a tal fine, svolgere un'opportuna verifica, acquisendo il fascicolo del giudizio (si cita Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01). Si precisa, inoltre, che la condanna valorizzata per la revoca della sospensione della pena, siccome pronunciata in primo grado il 20 dicembre 2018, era già nota al giudice di primo grado del presente processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Diverse da quelle consentite, o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione della sussistenza del dolo specifico, deducendo che la fattura in contestazione è stata emessa per errore, in quanto corrispondeva ad una prestazione effettiva, ed è stata immediatamente "stornata" una volta accertato l'errore. 2.1. Ai fini dell'esame delle censure indicate, è utile richiamare i principi giurisprudenziali consolidati in tema di dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Innanzitutto, merita di essere evidenziato che l'evasione d'imposta non è elemento costitutivo del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma caratterizza il dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, ed è perciò necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo realizzi effettivamente l'illecito intento (cfr., tra le tante, Sez. fer., n. 31142 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iacona, Rv. 283708 - 01, e Sez. 3, n. 39359 del 24/09/2008, Buffi, Rv. 241040 - 01).Va poi rilevato che, ai fini della configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale (vds., ex plurimis, Sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019, Tosi, Rv. 277162 - 01, e Sez. 3, n. 44449 del 17/09(2015, Colloca, Rv. 265442 - 01). 2.2. La sentenza impugnata ricostruisce analiticamente i fatti da cui inferisce il dolo specifico dell'attuale ricorrente. La Corte d'appello, in particolare, rappresenta che: a) l'imputato, in data 4 settembre 2014, ha emesso una fattura per conto della società "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]", di cui era amministratore di fatto e vice-presidente (la presidente formalmente era la moglie), verso la "[OSCURATO:SOCIETA].", per l'importo di 378.000,00 euro oltre IVA pari a 83.160,00 euro, con la causale: «corrispettivo relativo all'incarico professionale conferito in data 8 febbraio 2014»; b) la fattura è stata registrata dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", poi dichiarata fallita, e rivenuta da personale dell'Agenzia delle Entrate; c) nonostante le richieste dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, sia la "[OSCURATO:SOCIETA].", sia la "[OSCURATO:SOCIETA].", la quale si occupava della gestione di una squadra di pallacanestro, non sono state in grado di esibire documentazione extracontabile a supporto, né per quanto riguarda il contratto di «incarico professionale», né per quanto concerne il pagamento della prestazione; d) nel corso degli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate, il legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]." ha riferito la fattura ad una consulenza dell'attuale imputato, prestata attraverso una «ventina» di incontri, ed è stata pagata mediante la cessione di quote della società alla moglie dell'attuale ricorrente; e) il consulente della "[OSCURATO:SOCIETA]", con mail in data 3 dicembre 2014, ore 19,23, ha invitato in termini perentori l'attuale ricorrente a procedere allo storno della fattura, perché «oggettivamente inesistente»; f) l'attuale ricorrente, con mail del 4 dicembre 2014, ore 10,59, ha risposto di provvedere immediatamente allo storno della fattura, ed ha poi subito dopo inviato altra mail con allegata una nota di accredito corrispondente; g) l'attuale ricorrente, titolare di una licenza di Sali e tabacchi, nel corso del processo, ha riferito la fattura ad una consulenza prestata per la dematerializzazione delle azioni della "[OSCURATO:SOCIETA].", pur precisando di non poter produrre alcun documento, per il tempo trascorso e le carcerazioni sofferte. Sulla base di questi elementi, la Corte d'appello conclude innanzitutto che la fattura è falsa sia soggettivamente, perché emessa dalla società "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]", sicuramente estranea alla prestazione, come ammesso dallo stesso imputato, sia oggettivamente, perché non vi è nessun elemento da cui poter semplicemente ipotizzare l'effettuazione di una prestazione tecnicamente complessa e di ingentissimo valore da parte di soggetto sprovvisto di specifiche competenze professionali e in assenza di qualunque documentazione. Conclude, poi, che, in considerazione degli elementi acquisiti, l'emissione della fattura aveva come unico fine quello specifico di consentire alla "[OSCURATO:SOCIETA]." un ingentissimo risparmio fiscale. 2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi. Invero, l'accertamento, correttamente motivato, della falsità soggettiva ed oggettiva della fattura, l'ingente importo recato dalla stessa (pari a 378.000,00 euro di imponibile oltre a 83.160,00 euro per IVA), e la sua registrazione nelle scritture contabili della società destinataria costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti per poter concludere che il fine perseguito dall'agente mediante il rilascio del documento, siccome anche oggettivamente mendace, fosse quello di consentire alla "[OSCURATO:SOCIETA]." un elevato risparmio fiscale. D'altro canto, le censure enunciate dal ricorrente, più che evidenziare vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, si limitano a proporre una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie. 3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, deducendo che il fatto non è grave e l'imputato, stornando la fattura, ha mostrato resipiscenza. Invero, premesso che, ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 62- bis cod. pen., occorre la dimostrazione di elementi positivi (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01), e che può avere dirimente valenza ostativa anche l'esistenza di una pluralità di precedenti penali (vds. Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01), la sentenza impugnata correttamente ha escluso l'applicabilità delle circostanze attenuati generiche. La Corte d'appello, infatti, evidenzia non solo l'assenza di elementi favorevoli, ma anche che l'imputato, ancora in sede di appello, fino al momento di rendere dichiarazioni spontanee, non aveva dato segni di resipiscenza, in quanto sosteneva di non aver mai emesso la fattura in contestazione, così accusando implicitamente di ciò la moglie, quale presidente della "[OSCURATO:SOCIETA]", ed è inoltre gravato da numerosi e rilevantissimi precedenti penali, tra cui quello per il reato di associazione per delinquere. Quanto poi alla determinazione della pena irrogata, la misura della stessa, pari a due anni di reclusione, e quindi molto prossima al minimo edittale, è correttamente giustificata in ragione dell'intensità del dolo, dell'entità della somma indicata nella falsa fattura, e dell'assenza di segni di resipiscenza.4. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano la decisione della Corte d'appello di revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena. Occorre premettere che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice di appello può revocare di ufficio la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio (cfr., tra le tante, Sez. 3, n.42004 del 05/10/2022, Maggio, Rv. 283712 - 01, e Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429 - 01). Ciò posto, nella specie, la sentenza impugnata ha posto a fondamento della sua decisione tre condanne divenute irrevocabili tra 1e2 novembre 2019 e il 16 febbraio 2022, quindi tutte successive alla pronuncia di primo grado, siccome emessa il 14 febbraio 2019. Di conseguenza, la Corte d'appello ha revocato la sospensione condizionale legittimamente, perché ha provveduto sulla base di cause ostative che non potevano essere note al giudice che ha concesso il beneficio. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e con